Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2025
Parere interlocutorio 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/10/2025, n. 7810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7810 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07810/2025REG.PROV.COLL.
N. 01141/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1141 del 2025, proposto da
Comune di San Giovanni in Fiore, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno n. 6;
contro
NO LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Costantino Mortati n. 23;
nei confronti
IS SC, OS MA LI, GI TA, MA TT, IN LA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione Seconda, 28 gennaio 2025, n. 162, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NO LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Giorgio Manca; udita l’avvocata Loredana Tulino, su delega dell’avvocato Carmelo Salerno; si dà atto che l'avvocato Enrico Morcavallo ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’appello in trattazione, il Comune di San Giovanni in Fiore chiede la riforma della sentenza del 28 gennaio 2025, n. 162, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in accoglimento del ricorso proposto da LA NO (candidati escluso dal concorso), ha annullato in parte gli atti della procedura di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti per ausiliario del traffico, a tempo indeterminato e a tempo pieno, indetto dal Comune di San Giovanni in Fiore.
1.1. - Il ricorso introduttivo è stato affidato a due motivi: con il primo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 8 del bando di concorso, sull’assunto che alcune delle domande predisposte per la prova scritta non vertevano sulle materie d’esame indicate nella citata disposizione della lex specialis ; con il secondo, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, per il mancato rispetto del termine dilatorio di 15 giorni tra lo svolgimento della prova scritta e la relativa comunicazione sull’esito, nonché la violazione del comma 3 della medesima disposizione perché non sarebbe stato rispettato il termine di 20 giorni tra la comunicazione di ammissione e lo svolgimento della prova orale.
1.2. - Il T.a.r., dopo aver respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, ha accolto la censura di violazione del bando di concorso, con riferimento alla norma di cui all’art. 8 del bando relativa all’oggetto dei quesiti relativi alla prova scritta, essendosi accertato che 14 (dei trenta quesiti costituenti la prova scritta) erano estranei alle materie indicate dalla lex specialis del concorso. Conseguentemente ha annullato, oltre al provvedimento con il quale il candidato NO LA non è stato ammesso alla prova orale, tutti gli atti a partire dalla prova scritta fino alla graduatoria finale approvata dalla commissione esaminatrice e dal dirigente del Comune di San Giovanni in Fiore e agli atti successivi di nomina dei vincitori del concorso, ad eccezione del bando di gara, disponendo la riedizione delle procedure concorsuali a partire dalla prova scritta.
2. - Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di San Giovanni in Fiore, chiedendo la riforma della sentenza sulla scorta di plurime censure.
3. - Resiste in giudizio il signor NO LA, concludendo per il rigetto dell’appello.
4. - All’udienza del 25 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - Passando all’esame dei motivi d’appello, con il primo il Comune impugna il capo di sentenza che ha respinto le eccezioni di rito sollevate dall’amministrazione nel giudizio di primo grado, reiterando anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, poiché gli indirizzi p.e.c. dei controinteressati ai quali è stato notificato il ricorso non risulterebbero dai pubblici registri.
In secondo luogo, ripropone anche l’eccezione di carenza di interesse a ricorrere, dato che il ricorrente non avrebbe dimostrato l’effettivo vantaggio che conseguirebbe a seguito dell’accoglimento delle censure proposte, posto che il ricorrente non avrebbe dimostrato che, ove fossero stati proposti quesiti differenti da quelli contestati, il ricorrente avrebbe ottenuto un giudizio di idoneità sufficiente a superare la prova.
5.1. - Le eccezioni sono infondate.
5.2. - Quanto alla prima, come correttamente evidenziato anche dal primo giudice, occorre muovere dal consolidato indirizzo della giurisprudenza civile e amministrativa (segnatamente, per quanto concerne la Corte di cassazione, a partire da Sezioni Unite civili, sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917 con riferimento al ricorso per Cassazione, n. 20659/2017 quanto alle impugnazioni in generale e quanto ai provvedimenti, tra le tante, n. 23903/2018) secondo cui è necessario delimitare la categoria dell’inesistenza della notificazione del ricorso ai soli casi in cui l’atto sia privo dei requisiti
minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie. I requisiti indispensabili per l’esistenza della notificazione consistono nell’attività di trasmissione dell’atto svolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in senso lato. Soltanto la notificazione priva di uno di tali elementi può considerarsi inesistente e improduttiva di effetti senza possibilità di sanatoria. In particolare, non rientra tra le ipotesi di inesistenza della notificazione l’aver inviato l’atto di ricorso a un indirizzo p.e.c. non risultante da pubblici registri (INA, RegInde, INI-Pec), ove sussista un elemento di collegamento tra il destinatario e l’indirizzo utilizzato, sia identificabile il soggetto qualificato a compierla e il destinatario interessato non evidenzi quali eventuali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa abbia subito (cfr, ex multis , Cass. n. 34819/2024).
5.3. - Nel caso di specie, come puntualmente accertato dal primo giudice e come risulta dagli atti di causa, l’elemento di collegamento esiste in quanto l’indirizzo p.e.c. utilizzato dal ricorrente in primo grado è stato indicato dagli stessi controinteressati nella domanda di partecipazione al concorso. Pertanto, la notifica del ricorso deve ritenersi nulla; e quindi sanabile mediante rinnovazione della notifica ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 44, comma 4, del codice del processo amministrativo. In tal senso ha spontaneamente adempiuto il ricorrente in primo grado, nei confronti del controinteressato IS SC.
L’eccezione pertanto va respinta.
5.4. - Con riferimento alla seconda questione di rito, è sufficiente rilevare che l’interesse al ricorso era adeguatamente sorretto dalla considerazione che l’eventuale annullamento della prova scritta avrebbe determinato la rinnovazione della procedura concorsuale e quindi soddisfatto l’interesse strumentale del ricorrente a partecipare alla nuova prova scritta e a conseguire una posizione utile nella graduatoria finale del concorso.
6. - Nel merito, con il secondo motivo l’appellante impugna la sentenza per aver accolto la censura di violazione del bando di concorso nella fase di svolgimento della prova scritta (art. 8, che specifica le materie sulle quali avrebbe dovuto vertere la prova scritta del concorso). Il Comune di San Giovanni in Fiore ribadisce di essersi attenuto alle clausole del bando, il quale prevederebbe la possibilità di sottoporre ai candidati «una serie di quesiti o test a risposta multipla basati sia sulla preparazione (generale e nelle materie indicate nel bando) sia sulla soluzione di problemi in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico)» (art. 5 del bando di concorso).
6.1. - Il motivo è infondato.
6.2. - L’art. 8 del bando di concorso prevede che la selezione si svolga, oltre che per titoli, anche per esami, attraverso una prova scritta “teorico dottrinale” e una prova orale.
La prova scritta può essere articolata in diverse modalità ( test , quiz a risposta multipla, quesiti a risposta sintetica o testo), tutte basate su una serie di materie puntualmente elencate dalla clausola del bando (il citato art. 8).
6.3. - Peraltro, nella prova scritta effettivamente svolta nel concorso per cui è controversia, 14 dei 20 quesiti sottoposti ai candidati erano del tutto estranei a una qualsiasi delle materie indicate nell’art. 8 del bando (le domande si possono leggere al punto 5.1. del “diritto” della sentenza appellata, a cui pertanto si rinvia). Né, per superare l’evidente contrasto tra la norma del bando e il contenuto della prova scritta, è possibile invocare una sorta di prova di resistenza, logicamente impossibile considerato che il settanta per cento delle domande somministrate ai candidati è difforme dalle prescrizioni imposte dalla lex specialis .
6.4. - Manifestamente infondato, infine, è anche il tentativo del Comune appellante di invocare l’applicazione dell’art. 5 del bando di concorso nella parte in cui prevede la possibilità di sottoporre ai candidati «una serie di quesiti o test a risposta multipla basati sia sulla preparazione (generale e nelle materie indicate nel bando) sia sulla soluzione di problemi in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico)» . La clausola citata disciplina l’eventuale prova preselettiva (che l’amministrazione può disporre nel caso in cui i candidati superino il numero di quaranta e che nella specie non si è svolta), non la prova scritta di cui al citato art. 8.
7. - In conclusione, l’appello va integralmente rigettato.
8. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Comune di San Giovanni in Fiore al pagamento delle spese giudiziali in favore di NO LA, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO