Articolo 32 della Legge 23 dicembre 1980, n. 930
Articolo 31Articolo 33
Versione
23 gennaio 1981
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Versione
20 aprile 2006
Art. 32.

Il trasferimento del personale di cui all' articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 , potra' avvenire, con le stesse equiparazioni previste nel predetto articolo anche nella corrispondente carriera del ruolo di supporto tecnico o del ruolo di supporto amministrativo-contabile. Se al verificarsi della inabilita' non vi saranno le necessarie vacanze, il trasferimento avverra' in soprannumero, restando fermo che le relative eccedenze saranno successivamente riassorbite. ((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 , ha disposto l'abrogazione del presente articolo ad eccezione della parte relativa al trasferimento in soprannumero.
Entrata in vigore il 20 aprile 2006