TRIB
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2024, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 940/2019 e vertente opposizione a Decreto Ingiuntivo
TRA
, CF , elettivamente domiciliato in Avellino Via Parte_1 C.F._1
C Colombo 34 presso lo studio dell'Avv. Antonella Sorice che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, CF , elettivamente domiciliata in Parte_2 CodiceFiscale_2
Avellino Via P.S. Mancini n. 70 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Solimene che la rappresenta e difende giusta procura in atti
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Avellino Via Casale n. 5 presso lo studio dell'Aviv. che lo rappresenta Parte_3
e difende giusta procura in atti
, C.F. , elettivamente domiciliato in Avellino Parte_4 C.F._4
Via E. Capozzi, 62 presso lo studio dell'Avv. Eleonora Guerriero che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette la descrizione della concisa esposizione dello svolgimento del processo atteso che l'Art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 N° 69, ha stabilito che la sentenza deve contenere la sola concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche, contrariamente a quanto previsto antecedentemente dalla suddetta riforma dallo stesso Art. 132 Cpc, la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Si rileva la ritualità della costituzione in mora e della negoziazione assistita e sia la messa in mora che l'atto di citazione rispettano i contenuti di cui all'Art. 148 D Lgs
209/2005 e 163 e 164 Cpc. La domanda giudiziale per cui è causa trae origine dal sinistro avvenuto nel
Condominio di Piazza Libertà 30-34 di Avellino e precisamente il vetro blindato dei locali a piano terra, che si trova a sinistra della corte interna.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova testi la stessa sulle conclusioni della parti è stata trattenuta in decisione.
Parte attrice assume di essere comproprietario tra l'altro anche di locali a piano terra del e in data 5.8.2015 (quando ancora il fabbricato era Controparte_2 sotto sequestro) veniva a conoscenza tramite un amico che si era recato dal Dott. CP_1 che il vetro blindato, che si trova a sinistra della corte interna, che chiude i locali a piano terra di sua esclusiva proprietà, risultava danneggiato in maniera irreversibile, e con nota del 6.8.2015 provvedeva ad informare di tanto il custode giudiziario dr.ssa che, a sua volta, chiedeva notizie in merito all'accaduto agli unici Parte_2 due proprietari che occupavano il fabbricato e che ufficialmente avevano accesso.
Conclusasi negativamente la negoziazione assistita ha convenuto innanzi il Tribunale di
Avellino i convenuti per ivi sentirli condannare al ristoro dei danni subiti e quantificati in E 9.000,00 come da preventivo della . Parte_5
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno impugnato estensivamente l'avverso assunto chiedendo il rigetto della domanda ed in particolare sia Parte_2 che hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva. Parte_4
Solo con la Memoria integrativa della citazione e poi con quella ex art.183 VI comma cpc n.2 parte attrice ribadisce che la che la responsabilità del danno al vetro era da ascriversi alla manovra dell'auto della IG.ra , produce in atti n. 2 foto Pt_4 autovettura parcheggiata di proprietà della famiglia targata Ey199 DP ed Pt_4 articola la prova in tal senso.
Alla luce della deposizione dei testi di parte attrice, si ritiene raggiunta, in primo luogo, la prova circa la reale dinamica del sinistro che coincide esattamente con quanto rappresentato nell'atto introduttivo.
I testi ed , escussi alla udienza del 18 maggio 2023, hanno confermato Tes_1 Tes_2 che nel mese novembre 2014 hanno assistito al danno procurato al vetro sito al cortile condominiale causato da una errata manovra del conducente dell'auto tg EY199 DP alla cui guida era la figlia della sig. e che il danno veniva causato da una manovra Pt_4 errata all'interno dello spazio condominiale che procurava la lesione del vetro.
Dall'istruttoria non solo è emersa la totale estraneità del Notaio nella produzione CP_1 dell'evento dannoso ma anche la carenza di legittimazione passiva di . Parte_4
Parte attrice nell'assumere la responsabilità del danno al vetro era da ascriversi alla manovra dell'auto della IG.ra doveva anche dare la prova che Parte_4 Co quest'ultima era proprietaria dell'auto Tg. EY199 DP all'epoca del sinistro . ne aveva il possesso a qualsiasi titolo.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che l'auto Tg. EY199 DP, Nissan Micra
Bianca e non Fiesta scura, è stata immatricolata il 30.01.2015, quindi dopo l'accaduto pag. 2/4 novembre 2014 come riferito dal Dott. intestata tra l'altro a tale CP_1 Per_1
e non ad che, comunque, non conducente né tantomeno
[...] Parte_4 della Nissan né della fiesta scura.
Al caso in esame è applicabile la disciplina dell'Art. 2043.
L'Art. 2043 CC disciplina che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
E' onere del danneggiato provare che il danneggiante ha cagionato il danno mediante il suo comportamento.
Parte attrice assume che il danno è stato cagionato dalla manovra in retromarcia dell'auto condotta dalla figlia della convenuta e, pertanto, Parte_4 quest'ultima non può essere identificata quale autrice e responsabile del danno.
Il custode, ex Art. 676, viene nominato dal giudice che gli attribuisce il compito di amministrare e conservare i beni sequestrati nella conservazione. Si tratta di un organo ausiliario del giudice, che svolge un'attività di supporto all'attività giurisdizionale, consistente nell'amministrare e conservare le cose pignorate o sequestrate.
I compiti del custode devono essere eseguiti con la diligenza del buon padre di famiglia, atteso che in caso contrario è responsabile ed è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti.
La Dott.ssa è stata convenuta in giudizio da parte attrice nella Parte_2 qualità di custode giudiziario del fabbricato condominiale di Piazza Libertà di Avellino ove è situato l'immobile oggetto del danneggiamento per cui è causa.
La dott.ssa è stata nominata custode giudiziario con provvedimento del Parte_2
01.12.2009 reso dal dott. quale Presidente del Collegio del Persona_2
Tribunale di Avellino, nell'ambito del procedimento di scioglimento della comunione ereditaria relativa a detto stabile condominiale.
Contestualmente il Collegio ebbe a consentire al notaio dott. e Controparte_1 alla sig.ra di occupare rispettivamente alcuni immobili di detto Parte_4 fabbricato a titolo precario e sotto la loro responsabilità, tant'è che da parte del suddetto custode giudiziario si provvide, con verbale del 25.01.2010, ad effettuare la consegna delle chiavi in favore dei predetti e della stessa parte attrice, che, peraltro, come si legge dal verbale medesimo, ne era già precedentemente in possesso.
Stando alla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi l'esistenza di una responsabilità oggettiva ex Art. 2051 CC del custode giudiziario in relazione ai danneggiamenti apportati al bene dall'esecutato rimasto ad occuparlo (Cass. n. 16231/2005; Cass. n. 2422/2004).
Finché l'esecutato rimane nella detenzione dell'immobile, non è concretamente realizzabile alcuna condotta del custode che possa essere considerata idonea a prevenire il danno ex Art. 2051 CC.
pag. 3/4 Perdurando l'occupazione del debitore, vi è un evidente concorso tra i poteri del custode e dello stesso debitore.
La parte dei doveri di custodia che attiene alla conservazione materiale del bene continua a fare capo all'occupante, sul quale incombe direttamente il divieto (sanzionato penalmente) di compiere atti che pregiudichino lo stato dell'immobile e/o diminuiscano il ricavato della procedura.
Ne deriva un palese difetto di nesso di derivazione causale che rende infondata la richiesta risarcitoria.
Tale principio può essere applicato per analogia al caso in esame.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sulla domanda promossa da contro e Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
cosi dispone Controparte_1
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali 15% IVA e Parte_2
CPA come per legge.
C) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali 15% IVA e CPA Parte_4 come per legge.
D) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali 15% IVA Controparte_1
e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. antistatario. Parte_3
così deciso in Avellino, 18.09.2024
il Giudice GOP
Dott. Francescantonio Gerundo
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 940/2019 e vertente opposizione a Decreto Ingiuntivo
TRA
, CF , elettivamente domiciliato in Avellino Via Parte_1 C.F._1
C Colombo 34 presso lo studio dell'Avv. Antonella Sorice che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, CF , elettivamente domiciliata in Parte_2 CodiceFiscale_2
Avellino Via P.S. Mancini n. 70 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Solimene che la rappresenta e difende giusta procura in atti
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Avellino Via Casale n. 5 presso lo studio dell'Aviv. che lo rappresenta Parte_3
e difende giusta procura in atti
, C.F. , elettivamente domiciliato in Avellino Parte_4 C.F._4
Via E. Capozzi, 62 presso lo studio dell'Avv. Eleonora Guerriero che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette la descrizione della concisa esposizione dello svolgimento del processo atteso che l'Art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 N° 69, ha stabilito che la sentenza deve contenere la sola concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche, contrariamente a quanto previsto antecedentemente dalla suddetta riforma dallo stesso Art. 132 Cpc, la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Si rileva la ritualità della costituzione in mora e della negoziazione assistita e sia la messa in mora che l'atto di citazione rispettano i contenuti di cui all'Art. 148 D Lgs
209/2005 e 163 e 164 Cpc. La domanda giudiziale per cui è causa trae origine dal sinistro avvenuto nel
Condominio di Piazza Libertà 30-34 di Avellino e precisamente il vetro blindato dei locali a piano terra, che si trova a sinistra della corte interna.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova testi la stessa sulle conclusioni della parti è stata trattenuta in decisione.
Parte attrice assume di essere comproprietario tra l'altro anche di locali a piano terra del e in data 5.8.2015 (quando ancora il fabbricato era Controparte_2 sotto sequestro) veniva a conoscenza tramite un amico che si era recato dal Dott. CP_1 che il vetro blindato, che si trova a sinistra della corte interna, che chiude i locali a piano terra di sua esclusiva proprietà, risultava danneggiato in maniera irreversibile, e con nota del 6.8.2015 provvedeva ad informare di tanto il custode giudiziario dr.ssa che, a sua volta, chiedeva notizie in merito all'accaduto agli unici Parte_2 due proprietari che occupavano il fabbricato e che ufficialmente avevano accesso.
Conclusasi negativamente la negoziazione assistita ha convenuto innanzi il Tribunale di
Avellino i convenuti per ivi sentirli condannare al ristoro dei danni subiti e quantificati in E 9.000,00 come da preventivo della . Parte_5
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno impugnato estensivamente l'avverso assunto chiedendo il rigetto della domanda ed in particolare sia Parte_2 che hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva. Parte_4
Solo con la Memoria integrativa della citazione e poi con quella ex art.183 VI comma cpc n.2 parte attrice ribadisce che la che la responsabilità del danno al vetro era da ascriversi alla manovra dell'auto della IG.ra , produce in atti n. 2 foto Pt_4 autovettura parcheggiata di proprietà della famiglia targata Ey199 DP ed Pt_4 articola la prova in tal senso.
Alla luce della deposizione dei testi di parte attrice, si ritiene raggiunta, in primo luogo, la prova circa la reale dinamica del sinistro che coincide esattamente con quanto rappresentato nell'atto introduttivo.
I testi ed , escussi alla udienza del 18 maggio 2023, hanno confermato Tes_1 Tes_2 che nel mese novembre 2014 hanno assistito al danno procurato al vetro sito al cortile condominiale causato da una errata manovra del conducente dell'auto tg EY199 DP alla cui guida era la figlia della sig. e che il danno veniva causato da una manovra Pt_4 errata all'interno dello spazio condominiale che procurava la lesione del vetro.
Dall'istruttoria non solo è emersa la totale estraneità del Notaio nella produzione CP_1 dell'evento dannoso ma anche la carenza di legittimazione passiva di . Parte_4
Parte attrice nell'assumere la responsabilità del danno al vetro era da ascriversi alla manovra dell'auto della IG.ra doveva anche dare la prova che Parte_4 Co quest'ultima era proprietaria dell'auto Tg. EY199 DP all'epoca del sinistro . ne aveva il possesso a qualsiasi titolo.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che l'auto Tg. EY199 DP, Nissan Micra
Bianca e non Fiesta scura, è stata immatricolata il 30.01.2015, quindi dopo l'accaduto pag. 2/4 novembre 2014 come riferito dal Dott. intestata tra l'altro a tale CP_1 Per_1
e non ad che, comunque, non conducente né tantomeno
[...] Parte_4 della Nissan né della fiesta scura.
Al caso in esame è applicabile la disciplina dell'Art. 2043.
L'Art. 2043 CC disciplina che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
E' onere del danneggiato provare che il danneggiante ha cagionato il danno mediante il suo comportamento.
Parte attrice assume che il danno è stato cagionato dalla manovra in retromarcia dell'auto condotta dalla figlia della convenuta e, pertanto, Parte_4 quest'ultima non può essere identificata quale autrice e responsabile del danno.
Il custode, ex Art. 676, viene nominato dal giudice che gli attribuisce il compito di amministrare e conservare i beni sequestrati nella conservazione. Si tratta di un organo ausiliario del giudice, che svolge un'attività di supporto all'attività giurisdizionale, consistente nell'amministrare e conservare le cose pignorate o sequestrate.
I compiti del custode devono essere eseguiti con la diligenza del buon padre di famiglia, atteso che in caso contrario è responsabile ed è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti.
La Dott.ssa è stata convenuta in giudizio da parte attrice nella Parte_2 qualità di custode giudiziario del fabbricato condominiale di Piazza Libertà di Avellino ove è situato l'immobile oggetto del danneggiamento per cui è causa.
La dott.ssa è stata nominata custode giudiziario con provvedimento del Parte_2
01.12.2009 reso dal dott. quale Presidente del Collegio del Persona_2
Tribunale di Avellino, nell'ambito del procedimento di scioglimento della comunione ereditaria relativa a detto stabile condominiale.
Contestualmente il Collegio ebbe a consentire al notaio dott. e Controparte_1 alla sig.ra di occupare rispettivamente alcuni immobili di detto Parte_4 fabbricato a titolo precario e sotto la loro responsabilità, tant'è che da parte del suddetto custode giudiziario si provvide, con verbale del 25.01.2010, ad effettuare la consegna delle chiavi in favore dei predetti e della stessa parte attrice, che, peraltro, come si legge dal verbale medesimo, ne era già precedentemente in possesso.
Stando alla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi l'esistenza di una responsabilità oggettiva ex Art. 2051 CC del custode giudiziario in relazione ai danneggiamenti apportati al bene dall'esecutato rimasto ad occuparlo (Cass. n. 16231/2005; Cass. n. 2422/2004).
Finché l'esecutato rimane nella detenzione dell'immobile, non è concretamente realizzabile alcuna condotta del custode che possa essere considerata idonea a prevenire il danno ex Art. 2051 CC.
pag. 3/4 Perdurando l'occupazione del debitore, vi è un evidente concorso tra i poteri del custode e dello stesso debitore.
La parte dei doveri di custodia che attiene alla conservazione materiale del bene continua a fare capo all'occupante, sul quale incombe direttamente il divieto (sanzionato penalmente) di compiere atti che pregiudichino lo stato dell'immobile e/o diminuiscano il ricavato della procedura.
Ne deriva un palese difetto di nesso di derivazione causale che rende infondata la richiesta risarcitoria.
Tale principio può essere applicato per analogia al caso in esame.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sulla domanda promossa da contro e Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
cosi dispone Controparte_1
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali 15% IVA e Parte_2
CPA come per legge.
C) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali 15% IVA e CPA Parte_4 come per legge.
D) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali 15% IVA Controparte_1
e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. antistatario. Parte_3
così deciso in Avellino, 18.09.2024
il Giudice GOP
Dott. Francescantonio Gerundo
pag. 4/4