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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/06/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13672/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo n. 413, presso lo studio del Prof. avv. Severino Nappi, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Nola, alla via Anfiteatro Laterizio n. 122, rappresentato e difeso dall'avv. Sabatino Rainone
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/11/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo “1) Controparte_1 previo accertamento della nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimatogli, per tutte le causali esposte nel presente atto che devono intendersi qui per richiamate e ritrascritte, condannare l'Amministrazione di , in CP_2 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 St. lav., alla sua reintegra nel proprio posto di lavoro con le mansioni e l'inquadramento in precedenza goduti ed a pagare in suo favore tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla data dell'illegittimo licenziamento e sino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, assumendo come base di calcolo l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, pari ad € 2.524,95, corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento e sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
2) in ogni caso condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato assunto dal resistente in data 02/12/1991 a seguito di CP_1 concorso pubblico;
- Che dal dicembre 2019 e fino al giugno 2020 gli è stato assegnato il ruolo di responsabile dei settori manutenzione – lavori pubblici – cimitero – urbanistica – suap e ambiente;
- Che nell'ottobre 2020 gli è stato altresì affidato l'incarico di “Datore di Lavoro” dell'ente;
- Di essere stato sospeso cautelativamente dal servizio con effetto dal 10 ottobre
2023 a seguito della sottoposizione a misura restrittiva della libertà personale;
- Che il Comune, con nota del 17 novembre 2023 ha avviato il procedimento disciplinare;
- Che tale procedimento è stato sospeso in data 4 gennaio 2024 in attesa dell'esito del procedimento penale;
- Che il procedimento è stato tuttavia riavviato in data 5 gennaio 2024;
- Che in seguito all'audizione del 7 marzo 2024, il Comune, in data 16 marzo
2024 gli ha comunicato il suo licenziamento senza preavviso;
- Di aver impugnato tale licenziamento con PEC del 13/05/24.
Pag. 2 di 13 In punto di diritto, quindi, il ricorrente ha contestato la legittimità della sanzione disciplinare allegando che la stessa sarebbe tardiva in quanto non rispettosa dei termini previsti dal d.lgs. 165/2001; ha inoltre ulteriormente allegato, sotto il profilo formale, che il procedimento disciplinare non sarebbe valido alla luce della discrasia tra l'organo che ha inviato la contestazione e l'organo che ha invece irrogato la sanzione;
che la contestazione sarebbe generica, e che comunque i fatti posti alla base del licenziamento sarebbero infondati.
Ritualmente citata in giudizio, parte resistente si è tempestivamente costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la correttezza della sanzione disciplinare decisa.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Procedendo secondo un ordine logico è necessario verificare la correttezza della sanzione disciplinare decisa dal datore di lavoro con riferimento a tutti i profili censurati dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
A- SULLA TARDIVITÀ E SULLE TEMPISTICHE DEL LICENZIAMENTO
La prima censura avanzata da parte ricorrente riguarda il rispetto delle tempistiche previste dalla legge in relazione al procedimento disciplinare: parte ricorrente, invero, dapprima sembra lamentare il mancato rispetto del termine per l'invio della contestazione e successivamente lamenta la violazione dei termini perentori previsti dall'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001 per la conclusione del procedimento disciplinare.
Entrambe le censure, in ogni caso, sono infondate.
Il procedimento disciplinare per le pubbliche amministrazioni, infatti, è disciplinato dal d. lgs. 165/2001, così come applicabile ratione temporis. Tale normativa, in particolare, ha in prima battuta operato una diversa attribuzione delle competenze nella gestione del procedimento disciplinare a seconda che si tratti di infrazioni di minore gravità, in relazione alle quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale, che sono attribuite al responsabile della struttura presso cui
Pag. 3 di 13 lavora il dipendente, ed infrazioni di maggiore gravità, in relazione alle quali sono previste sanzioni superiori al rimprovero verbale, che sono attribuite ad un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari che deve essere individuato da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione.
Dopo aver effettuato questa generale ripartizione delle competenze, poi, il legislatore ha anche previsto una scansione temporale del procedimento disciplinare, in particolare prevedendo due termini perentori – relativi alla contestazione disciplinare ed al provvedimento disciplinare finale – ed altri termini ordinatori (non determinanti la decadenza dal potere disciplinare).
Quanto ai termini perentori, poi, un'ulteriore specificazione è necessaria quanto al primo termine, relativo alla contestazione disciplinare, individuato dal legislatore in 30 giorni. Ebbene, con riguardo a tale termine il legislatore ha previsto un duplice ed alternativo dies a quo: al comma 4 dell'art. 55 del d. lgs. 165/2001 è infatti dapprima previsto un dies a quo “ordinario”, individuato nella segnalazione che il responsabile della struttura ove lavora il dipendente effettua – nel termine ordinatorio di 10 giorni – all'ufficio competente per il procedimento disciplinare;
lo stesso comma, poi, prevede che nel caso in cui manchi tale segnalazione da parte del responsabile della struttura ove lavora il dipendente il termine di 30 giorni per la contestazione degli addebiti decorra dal momento in cui l'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari abbia “altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”.
Nessun dubbio, invece, quanto al termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare, in quanto i 120 giorni previsti dalla legge sono delimitati a monte dall'invio della contestazione disciplinare e a valle dall'invio del provvedimento conclusivo.
Ebbene, venendo a verificare il rispetto dei termini previsti dalla legge nel presente giudizio deve considerarsi che:
Pag. 4 di 13 a) In data 17 ottobre 2023 il Ministero dell'Interno ha disposto la sospensione del ricorrente con obbligo di avvio del procedimento disciplinare;
b) In data 23 ottobre 2023 il Prefetto di Napoli ha trasmesso tale decreto ministeriale;
c) In data 24 ottobre 2023 il ha acquisito la nota di Controparte_1 trasmissione del prefetto;
d) In data 16/17 novembre 2023 il Comune di ha inviato la lettera di CP_1 contestazione che ha dato inizio al procedimento disciplinare;
e) In data 2 gennaio 2024 il procedimento disciplinare è stato sospeso con notifica datata 4 gennaio 2024;
f) Il data 31 gennaio il procedimento disciplinar è stato riattivato e la decisione
è stata notificata in data 5 febbraio 2024;
g) In data 16 marzo il Comune ha comunicato il licenziamento senza preavviso, disposto in data 14 marzo.
La scansione temporale appena riportata, quindi, smentisce la tesi di parte ricorrente: appare evidente che dal momento in cui il ha avuto CP_1 conoscenza della nota con cui il Prefetto di Napoli ha trasmesso il Decreto del
Ministero dell'interno (24 ottobre 2023) al momento di invio della lettera di contestazione (17 novembre 2023) sono passati meno dei trenta giorni imposti dalla legge.
Anche l'ulteriore profilo della tardività della sanzione risulta infondato dal momento che dalla data di invio della lettera di contestazione (17 novembre
2023) alla data di conclusione procedimento con l'intimazione del licenziamento
(14/16 marzo 2024) il termine di legge risulta rispettato.
Non può accedersi alla ricostruzione di parte ricorrente, secondo cui il termine di avvio del procedimento disciplinare dovrebbe individuarsi nella data del 24 ottobre 2023, essendo già chiaro in qual momento il successivo contenuto della lettera di contestazione: il legislatore, infatti, ha molto chiaramente individuato i riferimenti temporali da prendere in considerazione con riferimento alla tempestività della sanzione indicandoli nell'invio della lettera di
Pag. 5 di 13 contestazione come dies a quo e nella conclusione del procedimento come dies ad quem.
La circostanza che la lettera di contestazione sia stata formulata per relationem non può avere alcuna incidenza avendo il legislatore previsto che dal momento di conoscenza del fatto nella sua completezza al datore di lavoro pubblico è concesso un termine di 30 giorni entro il quale valutare la rilevanza disciplinare della condotta ed eventualmente inviare la lettera di contestazione.
La tecnica redazionale adottata non può determinare un mutamento delle previsioni di legge.
Sulla base delle valutazioni appena effettuate, quindi, non assume alcuna valenza la sospensione del procedimento disciplinare disposta dal CP_1 resistente, e conseguentemente la valutazione relativa alla sua validità può essere assorbita.
B- SULL'INCOMPETENZA DELL'ORGANO CHE HA AVVIATO IL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
La seconda censura mossa dal ricorrente riguarda la regolarità del procedimento disciplinare: in particolare, infatti, il sig. evidenzia due Pt_1 profili di presunta illegittimità legati da un lato alla circostanza che il procedimento disciplinare è stato avviato da un organo monocratico ed è stato concluso da un (diverso) organo collegiale, e dall'altro lato alla composizione dell'organo, per conflitto di interessi.
Procedendo con ordine, quindi, il primo profilo è infondato: il ricorrente lamenta la nullità del procedimento disciplinare – e quindi del licenziamento impugnato – per essere mutato l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del CP_1 resistente in corso di procedimento disciplinare. In data 12 dicembre 2023, infatti, con modifica del Regolamento Comunale la competenza è passata ad un organo collegiale.
Pag. 6 di 13 Parte resistente, tuttavia, si limita a censurare il dato del mutamento dell'organo, senza evidenziare alcun riflesso pregiudizievole sulla sua posizione derivato da tale mutamento.
La circostanza che l'Ufficio, nella mutata composizione, abbia ritenuto di proseguire con il procedimento disciplinare, peraltro, evidenzia la piena conoscenza degli atti contestati al dipendente e la volontà di fare propria la contestazione già inviata, con la conseguenza che anche la censura secondo cui la contestazione avrebbe dovuto essere inviata nuovamente appare priva di alcun fondamento.
Essendo rimasto lo stesso ufficio, mutato esclusivamente nella composizione, il caso non è in alcun modo paragonabile al caso di trasferimento del dipendente, perché in quella circostanza la rinnovazione è giustificata dalla mancanza di conoscenza del nuovo e diverso organo rispetto ad una situazione conosciuta dalla precedente amministrazione.
Anche il secondo profilo censurato dal ricorrente appare privo di pregio: il conflitto di interessi censurato, infatti, riguarda il caso in cui il procedimento disciplinare sia condotto nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del anche la giurisprudenza richiamata CP_1 dal ricorrente, infatti, fa riferimento a tale ipotesi, che non ricorre nel presente giudizio.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie per il dipendente, è comunque condotto dal datore, parte del rapporto. Ne consegue che qualora l'U.P.D. abbia composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno
Pag. 7 di 13 per il sol fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare, nella specie dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (cfr. Cassazione civile sez. lav. n.15239/2021).
La Corte di Cassazione, quindi, ha evidenziato che non sussiste alcuna incompatibilità in astratto, ma che al limite si tratta di verificare se in concreto si
è verificato un caso di conflitto di interessi.
Nel presente giudizio, tuttavia, il procedimento disciplinare è iniziato a seguito di ricezione da parte del della relazione prefettizia con cui si CP_1 comunicava il decreto del Ministero dell'Interno, con il quale si disponeva la sospensione del ricorrente e contestualmente di ordinava l'avvio del procedimento disciplinare. Già tali considerazioni privano di qualsiasi fondamento le censure del ricorrente, ma in aggiunta deve osservarsi che proprio la circostanza che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari avesse assunto una conformazione collegiale conforta nell'escludere l'esistenza in concreto di alcun conflitto di interessi.
C- SULLA GENERICITÀ DELLA CONTESTAZIONE
Parte ricorrente, inoltre, ritiene che il licenziamento deciso dal datore di lavoro non possa considerarsi legittimo poiché la contestazione notificatagli sarebbe generica.
Anche tale censura non è fondata.
Il ricorrente lamenta che la contestazione ricevuta faccia riferimento al decreto del Ministero dell'Interno, senza riportare specificamente le condotte addebitategli.
Sul punto, tuttavia, deve considerarsi che è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “In tema di sanzioni disciplinari a carico di lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne consegue la piena
Pag. 8 di 13 ammissibilità della contestazione “per relationem”, mediante il richiamo agli atti del procedimento per sequestro conservativo effettuato dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'azione erariale esercitata nei confronti del dipendente, ove le ragioni del sequestro, riassunte nel verbale della Guardia di Finanza ad esso allegato, siano state portate a conoscenza dell'interessato, risultando così rispettati i principi di correttezza e di garanzia del contraddittorio” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 06/12/2017, n.29240); “In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato; a tal fine, il rinvio "per relationem" a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/10/2018, n.23771); “In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, pur senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché si rendano chiari al lavoratore, il fatto o i fatti addebitati nella loro materialità. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione per relationem, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 10/01/2019, n.448).
Si tratta di principi costantemente riaffermati anche nella più recente giurisprudenza di merito e che risultano condivisi anche da questo giudice.
Pag. 9 di 13 Nel procedimento in esame, infatti, il ricorrente non deduce di non essere a conoscenza degli addebiti a suo carico in sede penale richiamati nel decreto del
Ministero dell'Interno riportato nella contestazione disciplinare.
Il ricorrente, infatti, non poteva non essere a conoscenza di tali addebiti avendo anche ricevuto una misura restrittiva della libertà personale prima dell'avvio del procedimento disciplinare.
Ne consegue, evidentemente, che il richiamo al decreto ministeriale che a sua volta fa riferimento al procedimento penale nei confronti del ricorrente appare pienamente sufficiente ad escludere qualsiasi genericità della contestazione, non essendo in alcun modo leso il diritto di difesa del lavoratore.
D- SULLA SUSSISTENZA DEL FATTO E SULLA GIUSTA CAUSA
Da ultimo il ricorrente lamenta l'infondatezza nel merito delle censure avanzate nei suoi confronti, ritenendo di aver sempre operato correttamente.
In senso contrario, tuttavia, parte resistente ha depositato in giudizio gli atti posti a fondamento della sanzione irrogata nei confronti del dipendente.
La relazione del Prefetto di Napoli assume una rilevanza pregnante: si tratta di un atto proveniente da un organismo pubblico, terzo rispetto al rapporto di lavoro e quindi rispetto al procedimento disciplinare, che riporta stralci dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria da cui emergono non solo condotte dalla possibile rilevanza penale – circostanza che esula dalla competenza di questo giudice e che conseguentemente non sarà in alcun modo presa in considerazione nel presente giudizio - , ma anche dalla potenziale rilevanza disciplinare, riguardando un non corretto esercizio proprio della funzione assegnata al lavoratore dal CP_1
La relazione appare sufficientemente precisa nel riportare anche le singole condotte, riportando addirittura l'indicazione delle pagine dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria a cui ci si riferisce, per poi farne una valutazione complessiva del comportamento del ricorrente.
Pag. 10 di 13 Il quadro risultante dalla relazione, dunque, appare già sufficiente e circostanziato per fondare il provvedimento disciplinare ricevuto dal sig.
emerge, infatti, l'esistenza di un complesso sistema criminoso nel Pt_1 quale il ricorrente rivestiva un ruolo chiave proprio attraverso un distorto esercizio della propria funzione;
secondo la relazione del Prefetto, infatti, il ricorrente provvedeva “in via del tutto arbitraria ed in spregio ai principi di imparzialità, trasparenza e di libera concorrenza …. Ad affidare le commesse pubbliche di competenza alle poche imprese individuate da --- su indicazione del clan camorristico --- …. E ricevendo in cambio forme varie di utilità, quali lavori nella propria abitazione privata, riparazione dei beni di propria esclusiva proprietà e/o l'ottenimento di denaro contante”.
A fronte del quadro emerso dagli atti depositati da parte resistente, dunque, al fine di avere una maggiore completezza del quadro, il Tribunale ha disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. sia dell'ordinanza del Tribunale del
Riesame di Napoli con riferimento alla misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente, sia del decreto di fermo disposto dall'autorità giudiziaria.
L'ordinanza del Tribunale del Riesame, infatti, era stata depositata esclusivamente nella parte relativa al dispositivo, con la conseguenza che l'acquisizione della motivazione è apparsa funzionale ad ottenere un quadro completo rispetto alle finalità raggiungibili dal documento già depositato, anche nell'ottica di maggiore garanzia per tutte le parti processuali.
Allo stesso modo l'acquisizione del decreto di fermo è stata disposta alla luce dell'opportunità di verificare la correttezza dei dati riportati specificamente nella relazione prefettizia, egualmente nell'ottica di una completezza istruttoria e di garanzia delle parti processuali.
Il quadro probatorio, come già evidenziato, era infatti già quasi completamente formato, e risultavano certamente sussistenti quegli indizi probatori richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per l'esercizio dei poteri officiosi del giudice di merito, non essendosi provveduto a sanare una lacuna
Pag. 11 di 13 istruttoria – come adombrato da parte ricorrente –, ma al completamento di un quadro già quasi totalmente delineato sulla base della documentazione presente in atti.
Sulla base delle risultanze istruttorie citate, dunque, risultano certamente sussistenti le ragioni fondati il licenziamento.
Dalla lettura dei provvedimenti depositati si traggono puntuali e pregnanti conferme del grave sviamento di potere nell'esercizio dell'attività lavorativa del ricorrente, la cui condotta è consistita in uno stabile, permanente e significativo contributo dato all'associazione camorristica per il tramite della criminale gestione dei lavori pubblici, sia attraverso il sistematico e non giustificato ricorso a procedure di urgenza e sotto soglia con conseguente affidamento dei lavori ad imprese indicate dal clan, traendone anche vantaggi economici, peraltro nemmeno smentiti in sede di audizione disciplinare, nella quale il ricorrente ha esclusivamente addotto che tali regalie venivano a lui fatte spontaneamente.
Anche nel ricorso introduttivo del giudizio, peraltro, il ricorrente ha contraddittoriamente affermato di aver acquisito “nel tempo conoscenza diretta e familiarità… mai trasfusasi in amicizia“ con le varie ditte per poi, immediatamente dopo, affermare che “In ragione dello svolgimento, prolungato per oltre 30 anni, di tali funzioni da parte del ricorrente, attivo nel territorio unitamente al suo nucleo familiare, gli è capitato di rivolgersi a varie ditte affidatarie esclusivamente per richiedere e ricevere l'esecuzione di piccole attività di proprio interesse personale e familiare nell'ambito di rapporti di cordialità e amicizia”.
Il quadro descritto si evince in modo chiaro ed univoco dalla semplice lettura del provvedimento di fermo e dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, nei quali sono peraltro riportati ampi stralci delle intercettazioni telefoniche, molte delle quali captate peraltro sull'utenza dello stesso ricorrente, il quale ad esempio (cfr. pag. 84 ss.gg. del fermo) chiaramente influiva sul corretto
Pag. 12 di 13 svolgimento dei procedimenti di gara indicando agli imprenditori come procedere, quando e se presentare le offerte, in cambio di utilità di vario genere
(cfr. ad esempio pag. 76 -77 del fermo).
Trattandosi di un grave sviamento dell'esercizio della specifica funzione affidatagli, peraltro configurante una condotta dalla rilevanza penale, a vantaggio di un clan camorristico, configurante secondo quanto ritenuto in sede di riesame addirittura l'ipotesi di concorso esterno in associazione camorristica, risultano certamente sussistenti le ragioni per il suo licenziamento per giusta causa senza preavviso.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, quindi, il licenziamento deve ritenersi pienamente giustificato e proporzionato alla condotta posta in essere, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 5.664,00, oltre spese generali, IVA e cpa.
Si comunichi.
Aversa, 28.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13672/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo n. 413, presso lo studio del Prof. avv. Severino Nappi, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Nola, alla via Anfiteatro Laterizio n. 122, rappresentato e difeso dall'avv. Sabatino Rainone
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/11/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo “1) Controparte_1 previo accertamento della nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimatogli, per tutte le causali esposte nel presente atto che devono intendersi qui per richiamate e ritrascritte, condannare l'Amministrazione di , in CP_2 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 St. lav., alla sua reintegra nel proprio posto di lavoro con le mansioni e l'inquadramento in precedenza goduti ed a pagare in suo favore tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla data dell'illegittimo licenziamento e sino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, assumendo come base di calcolo l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, pari ad € 2.524,95, corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento e sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
2) in ogni caso condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato assunto dal resistente in data 02/12/1991 a seguito di CP_1 concorso pubblico;
- Che dal dicembre 2019 e fino al giugno 2020 gli è stato assegnato il ruolo di responsabile dei settori manutenzione – lavori pubblici – cimitero – urbanistica – suap e ambiente;
- Che nell'ottobre 2020 gli è stato altresì affidato l'incarico di “Datore di Lavoro” dell'ente;
- Di essere stato sospeso cautelativamente dal servizio con effetto dal 10 ottobre
2023 a seguito della sottoposizione a misura restrittiva della libertà personale;
- Che il Comune, con nota del 17 novembre 2023 ha avviato il procedimento disciplinare;
- Che tale procedimento è stato sospeso in data 4 gennaio 2024 in attesa dell'esito del procedimento penale;
- Che il procedimento è stato tuttavia riavviato in data 5 gennaio 2024;
- Che in seguito all'audizione del 7 marzo 2024, il Comune, in data 16 marzo
2024 gli ha comunicato il suo licenziamento senza preavviso;
- Di aver impugnato tale licenziamento con PEC del 13/05/24.
Pag. 2 di 13 In punto di diritto, quindi, il ricorrente ha contestato la legittimità della sanzione disciplinare allegando che la stessa sarebbe tardiva in quanto non rispettosa dei termini previsti dal d.lgs. 165/2001; ha inoltre ulteriormente allegato, sotto il profilo formale, che il procedimento disciplinare non sarebbe valido alla luce della discrasia tra l'organo che ha inviato la contestazione e l'organo che ha invece irrogato la sanzione;
che la contestazione sarebbe generica, e che comunque i fatti posti alla base del licenziamento sarebbero infondati.
Ritualmente citata in giudizio, parte resistente si è tempestivamente costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la correttezza della sanzione disciplinare decisa.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Procedendo secondo un ordine logico è necessario verificare la correttezza della sanzione disciplinare decisa dal datore di lavoro con riferimento a tutti i profili censurati dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
A- SULLA TARDIVITÀ E SULLE TEMPISTICHE DEL LICENZIAMENTO
La prima censura avanzata da parte ricorrente riguarda il rispetto delle tempistiche previste dalla legge in relazione al procedimento disciplinare: parte ricorrente, invero, dapprima sembra lamentare il mancato rispetto del termine per l'invio della contestazione e successivamente lamenta la violazione dei termini perentori previsti dall'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001 per la conclusione del procedimento disciplinare.
Entrambe le censure, in ogni caso, sono infondate.
Il procedimento disciplinare per le pubbliche amministrazioni, infatti, è disciplinato dal d. lgs. 165/2001, così come applicabile ratione temporis. Tale normativa, in particolare, ha in prima battuta operato una diversa attribuzione delle competenze nella gestione del procedimento disciplinare a seconda che si tratti di infrazioni di minore gravità, in relazione alle quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale, che sono attribuite al responsabile della struttura presso cui
Pag. 3 di 13 lavora il dipendente, ed infrazioni di maggiore gravità, in relazione alle quali sono previste sanzioni superiori al rimprovero verbale, che sono attribuite ad un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari che deve essere individuato da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione.
Dopo aver effettuato questa generale ripartizione delle competenze, poi, il legislatore ha anche previsto una scansione temporale del procedimento disciplinare, in particolare prevedendo due termini perentori – relativi alla contestazione disciplinare ed al provvedimento disciplinare finale – ed altri termini ordinatori (non determinanti la decadenza dal potere disciplinare).
Quanto ai termini perentori, poi, un'ulteriore specificazione è necessaria quanto al primo termine, relativo alla contestazione disciplinare, individuato dal legislatore in 30 giorni. Ebbene, con riguardo a tale termine il legislatore ha previsto un duplice ed alternativo dies a quo: al comma 4 dell'art. 55 del d. lgs. 165/2001 è infatti dapprima previsto un dies a quo “ordinario”, individuato nella segnalazione che il responsabile della struttura ove lavora il dipendente effettua – nel termine ordinatorio di 10 giorni – all'ufficio competente per il procedimento disciplinare;
lo stesso comma, poi, prevede che nel caso in cui manchi tale segnalazione da parte del responsabile della struttura ove lavora il dipendente il termine di 30 giorni per la contestazione degli addebiti decorra dal momento in cui l'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari abbia “altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”.
Nessun dubbio, invece, quanto al termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare, in quanto i 120 giorni previsti dalla legge sono delimitati a monte dall'invio della contestazione disciplinare e a valle dall'invio del provvedimento conclusivo.
Ebbene, venendo a verificare il rispetto dei termini previsti dalla legge nel presente giudizio deve considerarsi che:
Pag. 4 di 13 a) In data 17 ottobre 2023 il Ministero dell'Interno ha disposto la sospensione del ricorrente con obbligo di avvio del procedimento disciplinare;
b) In data 23 ottobre 2023 il Prefetto di Napoli ha trasmesso tale decreto ministeriale;
c) In data 24 ottobre 2023 il ha acquisito la nota di Controparte_1 trasmissione del prefetto;
d) In data 16/17 novembre 2023 il Comune di ha inviato la lettera di CP_1 contestazione che ha dato inizio al procedimento disciplinare;
e) In data 2 gennaio 2024 il procedimento disciplinare è stato sospeso con notifica datata 4 gennaio 2024;
f) Il data 31 gennaio il procedimento disciplinar è stato riattivato e la decisione
è stata notificata in data 5 febbraio 2024;
g) In data 16 marzo il Comune ha comunicato il licenziamento senza preavviso, disposto in data 14 marzo.
La scansione temporale appena riportata, quindi, smentisce la tesi di parte ricorrente: appare evidente che dal momento in cui il ha avuto CP_1 conoscenza della nota con cui il Prefetto di Napoli ha trasmesso il Decreto del
Ministero dell'interno (24 ottobre 2023) al momento di invio della lettera di contestazione (17 novembre 2023) sono passati meno dei trenta giorni imposti dalla legge.
Anche l'ulteriore profilo della tardività della sanzione risulta infondato dal momento che dalla data di invio della lettera di contestazione (17 novembre
2023) alla data di conclusione procedimento con l'intimazione del licenziamento
(14/16 marzo 2024) il termine di legge risulta rispettato.
Non può accedersi alla ricostruzione di parte ricorrente, secondo cui il termine di avvio del procedimento disciplinare dovrebbe individuarsi nella data del 24 ottobre 2023, essendo già chiaro in qual momento il successivo contenuto della lettera di contestazione: il legislatore, infatti, ha molto chiaramente individuato i riferimenti temporali da prendere in considerazione con riferimento alla tempestività della sanzione indicandoli nell'invio della lettera di
Pag. 5 di 13 contestazione come dies a quo e nella conclusione del procedimento come dies ad quem.
La circostanza che la lettera di contestazione sia stata formulata per relationem non può avere alcuna incidenza avendo il legislatore previsto che dal momento di conoscenza del fatto nella sua completezza al datore di lavoro pubblico è concesso un termine di 30 giorni entro il quale valutare la rilevanza disciplinare della condotta ed eventualmente inviare la lettera di contestazione.
La tecnica redazionale adottata non può determinare un mutamento delle previsioni di legge.
Sulla base delle valutazioni appena effettuate, quindi, non assume alcuna valenza la sospensione del procedimento disciplinare disposta dal CP_1 resistente, e conseguentemente la valutazione relativa alla sua validità può essere assorbita.
B- SULL'INCOMPETENZA DELL'ORGANO CHE HA AVVIATO IL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
La seconda censura mossa dal ricorrente riguarda la regolarità del procedimento disciplinare: in particolare, infatti, il sig. evidenzia due Pt_1 profili di presunta illegittimità legati da un lato alla circostanza che il procedimento disciplinare è stato avviato da un organo monocratico ed è stato concluso da un (diverso) organo collegiale, e dall'altro lato alla composizione dell'organo, per conflitto di interessi.
Procedendo con ordine, quindi, il primo profilo è infondato: il ricorrente lamenta la nullità del procedimento disciplinare – e quindi del licenziamento impugnato – per essere mutato l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del CP_1 resistente in corso di procedimento disciplinare. In data 12 dicembre 2023, infatti, con modifica del Regolamento Comunale la competenza è passata ad un organo collegiale.
Pag. 6 di 13 Parte resistente, tuttavia, si limita a censurare il dato del mutamento dell'organo, senza evidenziare alcun riflesso pregiudizievole sulla sua posizione derivato da tale mutamento.
La circostanza che l'Ufficio, nella mutata composizione, abbia ritenuto di proseguire con il procedimento disciplinare, peraltro, evidenzia la piena conoscenza degli atti contestati al dipendente e la volontà di fare propria la contestazione già inviata, con la conseguenza che anche la censura secondo cui la contestazione avrebbe dovuto essere inviata nuovamente appare priva di alcun fondamento.
Essendo rimasto lo stesso ufficio, mutato esclusivamente nella composizione, il caso non è in alcun modo paragonabile al caso di trasferimento del dipendente, perché in quella circostanza la rinnovazione è giustificata dalla mancanza di conoscenza del nuovo e diverso organo rispetto ad una situazione conosciuta dalla precedente amministrazione.
Anche il secondo profilo censurato dal ricorrente appare privo di pregio: il conflitto di interessi censurato, infatti, riguarda il caso in cui il procedimento disciplinare sia condotto nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del anche la giurisprudenza richiamata CP_1 dal ricorrente, infatti, fa riferimento a tale ipotesi, che non ricorre nel presente giudizio.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie per il dipendente, è comunque condotto dal datore, parte del rapporto. Ne consegue che qualora l'U.P.D. abbia composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno
Pag. 7 di 13 per il sol fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare, nella specie dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (cfr. Cassazione civile sez. lav. n.15239/2021).
La Corte di Cassazione, quindi, ha evidenziato che non sussiste alcuna incompatibilità in astratto, ma che al limite si tratta di verificare se in concreto si
è verificato un caso di conflitto di interessi.
Nel presente giudizio, tuttavia, il procedimento disciplinare è iniziato a seguito di ricezione da parte del della relazione prefettizia con cui si CP_1 comunicava il decreto del Ministero dell'Interno, con il quale si disponeva la sospensione del ricorrente e contestualmente di ordinava l'avvio del procedimento disciplinare. Già tali considerazioni privano di qualsiasi fondamento le censure del ricorrente, ma in aggiunta deve osservarsi che proprio la circostanza che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari avesse assunto una conformazione collegiale conforta nell'escludere l'esistenza in concreto di alcun conflitto di interessi.
C- SULLA GENERICITÀ DELLA CONTESTAZIONE
Parte ricorrente, inoltre, ritiene che il licenziamento deciso dal datore di lavoro non possa considerarsi legittimo poiché la contestazione notificatagli sarebbe generica.
Anche tale censura non è fondata.
Il ricorrente lamenta che la contestazione ricevuta faccia riferimento al decreto del Ministero dell'Interno, senza riportare specificamente le condotte addebitategli.
Sul punto, tuttavia, deve considerarsi che è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “In tema di sanzioni disciplinari a carico di lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne consegue la piena
Pag. 8 di 13 ammissibilità della contestazione “per relationem”, mediante il richiamo agli atti del procedimento per sequestro conservativo effettuato dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'azione erariale esercitata nei confronti del dipendente, ove le ragioni del sequestro, riassunte nel verbale della Guardia di Finanza ad esso allegato, siano state portate a conoscenza dell'interessato, risultando così rispettati i principi di correttezza e di garanzia del contraddittorio” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 06/12/2017, n.29240); “In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato; a tal fine, il rinvio "per relationem" a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/10/2018, n.23771); “In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, pur senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché si rendano chiari al lavoratore, il fatto o i fatti addebitati nella loro materialità. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione per relationem, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 10/01/2019, n.448).
Si tratta di principi costantemente riaffermati anche nella più recente giurisprudenza di merito e che risultano condivisi anche da questo giudice.
Pag. 9 di 13 Nel procedimento in esame, infatti, il ricorrente non deduce di non essere a conoscenza degli addebiti a suo carico in sede penale richiamati nel decreto del
Ministero dell'Interno riportato nella contestazione disciplinare.
Il ricorrente, infatti, non poteva non essere a conoscenza di tali addebiti avendo anche ricevuto una misura restrittiva della libertà personale prima dell'avvio del procedimento disciplinare.
Ne consegue, evidentemente, che il richiamo al decreto ministeriale che a sua volta fa riferimento al procedimento penale nei confronti del ricorrente appare pienamente sufficiente ad escludere qualsiasi genericità della contestazione, non essendo in alcun modo leso il diritto di difesa del lavoratore.
D- SULLA SUSSISTENZA DEL FATTO E SULLA GIUSTA CAUSA
Da ultimo il ricorrente lamenta l'infondatezza nel merito delle censure avanzate nei suoi confronti, ritenendo di aver sempre operato correttamente.
In senso contrario, tuttavia, parte resistente ha depositato in giudizio gli atti posti a fondamento della sanzione irrogata nei confronti del dipendente.
La relazione del Prefetto di Napoli assume una rilevanza pregnante: si tratta di un atto proveniente da un organismo pubblico, terzo rispetto al rapporto di lavoro e quindi rispetto al procedimento disciplinare, che riporta stralci dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria da cui emergono non solo condotte dalla possibile rilevanza penale – circostanza che esula dalla competenza di questo giudice e che conseguentemente non sarà in alcun modo presa in considerazione nel presente giudizio - , ma anche dalla potenziale rilevanza disciplinare, riguardando un non corretto esercizio proprio della funzione assegnata al lavoratore dal CP_1
La relazione appare sufficientemente precisa nel riportare anche le singole condotte, riportando addirittura l'indicazione delle pagine dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria a cui ci si riferisce, per poi farne una valutazione complessiva del comportamento del ricorrente.
Pag. 10 di 13 Il quadro risultante dalla relazione, dunque, appare già sufficiente e circostanziato per fondare il provvedimento disciplinare ricevuto dal sig.
emerge, infatti, l'esistenza di un complesso sistema criminoso nel Pt_1 quale il ricorrente rivestiva un ruolo chiave proprio attraverso un distorto esercizio della propria funzione;
secondo la relazione del Prefetto, infatti, il ricorrente provvedeva “in via del tutto arbitraria ed in spregio ai principi di imparzialità, trasparenza e di libera concorrenza …. Ad affidare le commesse pubbliche di competenza alle poche imprese individuate da --- su indicazione del clan camorristico --- …. E ricevendo in cambio forme varie di utilità, quali lavori nella propria abitazione privata, riparazione dei beni di propria esclusiva proprietà e/o l'ottenimento di denaro contante”.
A fronte del quadro emerso dagli atti depositati da parte resistente, dunque, al fine di avere una maggiore completezza del quadro, il Tribunale ha disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. sia dell'ordinanza del Tribunale del
Riesame di Napoli con riferimento alla misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente, sia del decreto di fermo disposto dall'autorità giudiziaria.
L'ordinanza del Tribunale del Riesame, infatti, era stata depositata esclusivamente nella parte relativa al dispositivo, con la conseguenza che l'acquisizione della motivazione è apparsa funzionale ad ottenere un quadro completo rispetto alle finalità raggiungibili dal documento già depositato, anche nell'ottica di maggiore garanzia per tutte le parti processuali.
Allo stesso modo l'acquisizione del decreto di fermo è stata disposta alla luce dell'opportunità di verificare la correttezza dei dati riportati specificamente nella relazione prefettizia, egualmente nell'ottica di una completezza istruttoria e di garanzia delle parti processuali.
Il quadro probatorio, come già evidenziato, era infatti già quasi completamente formato, e risultavano certamente sussistenti quegli indizi probatori richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per l'esercizio dei poteri officiosi del giudice di merito, non essendosi provveduto a sanare una lacuna
Pag. 11 di 13 istruttoria – come adombrato da parte ricorrente –, ma al completamento di un quadro già quasi totalmente delineato sulla base della documentazione presente in atti.
Sulla base delle risultanze istruttorie citate, dunque, risultano certamente sussistenti le ragioni fondati il licenziamento.
Dalla lettura dei provvedimenti depositati si traggono puntuali e pregnanti conferme del grave sviamento di potere nell'esercizio dell'attività lavorativa del ricorrente, la cui condotta è consistita in uno stabile, permanente e significativo contributo dato all'associazione camorristica per il tramite della criminale gestione dei lavori pubblici, sia attraverso il sistematico e non giustificato ricorso a procedure di urgenza e sotto soglia con conseguente affidamento dei lavori ad imprese indicate dal clan, traendone anche vantaggi economici, peraltro nemmeno smentiti in sede di audizione disciplinare, nella quale il ricorrente ha esclusivamente addotto che tali regalie venivano a lui fatte spontaneamente.
Anche nel ricorso introduttivo del giudizio, peraltro, il ricorrente ha contraddittoriamente affermato di aver acquisito “nel tempo conoscenza diretta e familiarità… mai trasfusasi in amicizia“ con le varie ditte per poi, immediatamente dopo, affermare che “In ragione dello svolgimento, prolungato per oltre 30 anni, di tali funzioni da parte del ricorrente, attivo nel territorio unitamente al suo nucleo familiare, gli è capitato di rivolgersi a varie ditte affidatarie esclusivamente per richiedere e ricevere l'esecuzione di piccole attività di proprio interesse personale e familiare nell'ambito di rapporti di cordialità e amicizia”.
Il quadro descritto si evince in modo chiaro ed univoco dalla semplice lettura del provvedimento di fermo e dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, nei quali sono peraltro riportati ampi stralci delle intercettazioni telefoniche, molte delle quali captate peraltro sull'utenza dello stesso ricorrente, il quale ad esempio (cfr. pag. 84 ss.gg. del fermo) chiaramente influiva sul corretto
Pag. 12 di 13 svolgimento dei procedimenti di gara indicando agli imprenditori come procedere, quando e se presentare le offerte, in cambio di utilità di vario genere
(cfr. ad esempio pag. 76 -77 del fermo).
Trattandosi di un grave sviamento dell'esercizio della specifica funzione affidatagli, peraltro configurante una condotta dalla rilevanza penale, a vantaggio di un clan camorristico, configurante secondo quanto ritenuto in sede di riesame addirittura l'ipotesi di concorso esterno in associazione camorristica, risultano certamente sussistenti le ragioni per il suo licenziamento per giusta causa senza preavviso.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, quindi, il licenziamento deve ritenersi pienamente giustificato e proporzionato alla condotta posta in essere, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 5.664,00, oltre spese generali, IVA e cpa.
Si comunichi.
Aversa, 28.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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