Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Anna Maria Tracanna Presidente
- Massimo De Cesare Consigliere
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 6/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 450 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MALANDRINO GIANLUIGI e Parte_1
giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(GIÀ , rappresentata e Controparte_1 Controparte_2
difesa dall'Avv. GRASSI SEVERINO giusta procura in atti
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 211/2023 del Tribunale di pubblicata il 17/10/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Teramo che ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso intimatogli il
26.11.2018 dalla società con la quale aveva un rapporto di Controparte_2
agenzia, respingendo la domanda dell'agente di pagamento delle indennità di fine rapporto diverse da quella ex art. 27 ANA 2003, ed in particolare della somma di € 79.041,63 maggiorata del 100% ai sensi dell'art. 12 A – 18 bis ANA 2003; € 28.605,13 ex art. 13 III° e
IV° comma ANA 2003; € 40.073,84 ex art. 26 ANA 2003; € 18.245,98.
Il Tribunale esaminava solo uno tra i plurimi addebiti contestati al sig. , cioè quello Pt_1
di avere emesso polizze con condizioni agevolate riservate agli Intermediari e Operatori di
Agenzia, senza tuttavia aver ottemperato all'obbligo di iscrizione al Gruppo Agenti Amissima
(GAA) – presupposto per il godimento di tali tariffe - , dunque facendo un uso improprio delle agevolazioni a danno dell'azienda. Il primo giudice riteneva tale condotta sussistente e idonea a costituire giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, respingendo le eccezioni e giustificazioni del sig. . Pt_1
Avverso tale decisione il sig. proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
1) errata valutazione da parte del Tribunale dell'addebito esaminato (riferito alla mancata iscrizione del al Gruppo Agenti e correlata inapplicabilità della convenzione riservata Pt_1
agli agenti iscritti); inesistenza della giusta causa anche con riferimento agli altri addebiti contestati all'agente nell'intimazione di recesso per giusta causa.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'incidenza delle poche polizze (8) emesse a tariffa agevolata rispetto all'intero portafoglio agenziale, composto da migliaia di polizze, gestito impeccabilmente dall' agente per anni, senza che mai nessun rilievo gli fosse stato mosso da parte della compagnia.
Il Tribunale avrebbe dato erroneamente rilievo alla circostanza che il non avesse Pt_1
verificato per un solo anno il versamento della sua quota di partecipazione al Gruppo GAA, senza valorizzare adeguatamente il fatto che egli vi era stato iscritto per molti anni. Il sig.
non si sarebbe avveduto del mancato pagamento, o meglio dell'omessa trattenuta per Pt_1
mero disguido, né il Gruppo Agenti lo avrebbe informato della circostanza invitandolo a sanare la posizione. Non sarebbe stato considerato l'aspetto soggettivo del fatto contestato.
Quello che la compagnia avrebbe contestato all'agente non sarebbe stata l'emissione di polizze “convenzionate” (che infatti erano state tutte stipulate dai soggetti aventi diritto all'applicazione delle convenzioni), bensì il mancato pagamento della quota di iscrizione del al Gruppo Agenti Amissima (GAA , un Sindacato interno degli agenti), circostanza Pt_1
che non potrebbe comunque rappresentare giusta causa di recesso con l'azienda, specie in mancanza di consapevolezza dell'agente. Il primo giudice neppure avrebbe considerato che alla data del recesso dell'azienda il sig. aveva già rassegnato le proprie dimissioni, Pt_1
ed il preavviso era prossimo alla scadenza.
Ai fini della determinazione degli importi spettanti , in primo grado si è svolta una ctu e l'esperto nominato ha redatto la sua perizia sulla base dei dati forniti dalla impresa resistente.
Ne sarebbero emersi quattro conteggi alternativi per la ipotesi di assenza di giusta causa.
Quella da considerare, secondo l'appellante, sarebbe l'ipotesi prevista per l'agente plurimandatario operante in regime n. 4 (e nonregime n. 3 come sostenuto dall'azienda) con maggiorazione del 100% prevista dall'art. 18 bis ANA.
2) Omessa pronuncia da parte del Tribunale circa l'avvenuta cessazione del rapporto agenziale a seguito delle dimissioni dell'agente. Conseguente irrilevanza della intimazione di recesso per giusta causa da parte della compagnia ai fini dello scioglimento del rapporto, già avvenuto per volontà dell'agente. gli effetti del recesso si producono al momento della cessazione del periodo di preavviso concesso da una parte all'altra a sua tutela . Nel caso, però, di comunicazione del successivo recesso dalla parte a favore della quale il preavviso era stato concesso, la suddetta comunicazione equivarebbe ad una rinuncia al preavviso ma non varrebbe a mutare il titolo del recesso che rimarrebbe quello delle dimissioni dell'agente.
3) Erronea regolamentazione delle spese di lite: queste avrebbero dovuto essere poste a carico della società, che solo in corso di causa ha effettuato il pagamento dell'indennità di cessazione comunque dovuta all'agente.
La che nelle more del giudizio ha incorporato la Controparte_1 [...]
si è costituita, contestando la fondatezza dei motivi di appello e Controparte_2
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 16/5/2024 il Collegio ha disposto approfondimenti istruttori.
Alle successive udienze del 7/11/2024 e 6/2/2025 (a seguito di rinvio ex art. 309 c.p.c.) nessuno è comparso
PQ L'appello va dichiarato improcedibile ex art. 181 c. 2 c.p.c., non essendo l'appellante comparso né all'udienza del 7/11/2024 né a quella del 6/2/2025 come risulta dagli atti del fascicolo informatico.
Le spese del grado vanno compensate, considerati i motivi in rito della decisione e la mancata comparizione alle suddette udienze anche della parte appellata.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
PQ dichiara improcedibile l'appello e compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c.
1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 06/02/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
La Presidente
Anna Maria Tracanna