Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1300/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio
SCORTECCI, in esito alla scadenza del termini assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies cpc nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe,
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3 Per_1
( , rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Giovanni CARAFFA
[...] CodiceFiscale_4
- attori -
e
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
[...] P.IVA_2
VULCANO (C.F. ) C.F._5
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 6.10.2021, Per_1
ha convenuto la (di seguito,
[...] Controparte_2
), al fine di ottenerne la condanna al pagamento del complessivo importo di € CP_2
7.400,00 (già detratto l'acconto ricevuto), oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennizzo per l'infortunio occorso in data 13.8.2020, in forza della polizza assicurativa n. 019300.31.000552 del
30.9.2014.
Ha dedotto che:
- nella predetta data, alle ore 10:00 circa, mentre provvedeva alle faccende domestiche, era inciampata nella propria abitazione, in Belvedere Marittimo (CS), alla via Levante n.
9, perdendo l'equilibrio ed urtando violentemente la spalla sinistra sul pavimento e, dopo essere stata soccorsa dai figli e , era stata trasportata presso il Parte_2 Pt_3
Pronto Soccorso di Cetraro (CS), ove le era stata diagnosticata “frattura scomposta omero sx”;
- in data 17.8.2020 si era, pertanto, sottoposta ad intervento chirurgico finalizzato a ridurre la “frattura scomposta dell'omero sx”, tramite l'apposizione di “sistemi di viti micropile” ed era stata dimessa il 19.8.2020;
- infine, dopo essersi sottoposta a visite mediche di controllo, sedute fisioterapiche e visita fisiatrica, era stata dichiarata clinicamente guarita e si era sottoposta, in data 17.4.2021, a visita medico-legale presso lo studio del dott. il quale aveva accertato Persona_2 la sussistenza di un danno biologico permanente nella misura dell'8%;
- in data 26.8.2020, aveva denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa
, con cui aveva stipulato, in data 30.9.2014, la polizza n. CP_2
019300.31.000552 per il nucleo familiare denominata “Famiglia small”, avente ad oggetto la copertura dai rischi morte per infortunio, invalidità permanente per infortunio, diaria da ricovero per infortunio, rimborso spese mediche per infortunio e diaria da immobilizzazione;
- la predetta compagnia assicurativa, senza neppure sottoporlo a visita medico-legale, gli aveva corrisposto, a mezzo assegno bancario n. 5608361201-01, l'importo di € 3.306,00, trattenuto a titolo di acconto;
- in conformità alle condizioni contrattuali pattuite con la predetta polizza, la convenuta avrebbe dovuto, invece, versare in suo favore la complessiva somma di € 10.706,00 (di
2 cui € 600,00 a titolo di diaria da ricovero ospedaliero per 6 gg, € 5.200,00 a titolo di diaria da immobilizzazione per 52 gg. – o, in subordine, € 5.000,00 per 50 gg. – , €
3.000,00 a titolo di invalidità permanente da infortunio, € 2.106,00 a titolo di rimborso spese mediche sostenute) – o, in subordine, la minor somma di € 10.506,00 – cui andava detratto l'importo di € 3.306,00, già liquidato da e dall'attrice accettato a CP_2 titolo di acconto, per un totale di € 7.400,00;
- la convenuta non aveva, pertanto, adempiuto ai propri obblighi contrattuali per non aver valutato le reali condizioni di salute dell'attrice, la quale invece aveva documentato l'infortunio subìto ed i pregiudizi da esso derivati.
1.2. – Si è costituita in giudizio la , eccependo che: CP_2
- l'assicurata aveva perso il diritto all'indennizzo per non aver dato avviso scritto del sinistro, all'assicuratore, nel termine di tre giorni da quello in cui lo stesso si sarebbe verificato, in violazione dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione e dell'art. 1913 cod. civ.;
- l'importo di € 3.306,00, già corrisposto in favore dell'assicurata, risultava pienamente satisfattivo della sua pretesa indennitaria;
- nulla era dovuto a titolo di diaria da ricovero per infortunio, diaria da immobilizzazione,
invalidità permanente da infortunio, rimborso spese di cura dell'infortunio, liquidazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Ha, pertanto, chiesto di rigettare la domanda per perdita del diritto all'indennizzo o per infondatezza ovvero, in via subordinata, il suo contenimento nei limiti previsti dagli artt. 2, 35 e 52 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
1.3. – Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., a precisazione della propria domanda,
l'attrice ha chiesto condannarsi la al pagamento del complessivo importo di € CP_2
6.244,00 – anziché € 7.400,00 – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.4. – Il processo, interrotto a seguito del decesso del decesso di è stato Persona_1
riassunto dai suoi eredi, il marito ed i figli e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, i quali si sono riportati alle conclusioni dell'attrice.
[...]
1.5. – Si è, poi, costituita in giudizio succeduta a Controparte_1 CP_2
giusta atto unico di fusione e scissione per Notaio el 21.6.2023 (Rep. n. 59.037, Racc. n. Per_3
27.767), riportandosi alle conclusioni già formulate dalla precedente convenuta.
3 1.6. – L'attività istruttoria è consistita nell'espletamento di CTU medico-legale (cfr. relazione definitiva, a firma del dott. ). Persona_4
2.1. – Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza dal diritto all'indennizzo degli attori, formulata dalla convenuta.
L'art. 1913 cod. civ. prevede che l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore
“entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza”.
Tuttavia, per consolidato orientamento della Suprema Corte, affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo imposto dalla predetta norma, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo: nel primo caso, l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, cod. civ., in ragione della consapevolezza dell'obbligo previsto dall'art. 1913 cod. civ, e della cosciente volontà di non osservarlo;
nel secondo caso, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, cod. civ., incombendo tuttavia sull'assicuratore l'onere di dimostrare, nella prima ipotesi, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto [Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 26294 del 08/10/2024 (Rv.
672632 - 01); Sez. 3, Ordinanza n. 19071 del 11/07/2024 (Rv. 671806 - 01); Sez. 3, Ordinanza n.
24210 del 30/09/2019 (Rv. 655436 - 01)].
Nel caso di specie, non si riviene alcun elemento da cui poter desumere un atteggiamento doloso o, comunque, colposo di con riferimento alla denuncia assicurativa Persona_1 trasmessa il 26.8.2020, ove si considerino l'immediato ricovero ospedaliero dopo l'infortunio con intervento chirurgico seguito da dimissione il 19.8.2020 ed il successivo periodo di c.d. immobilizzazione e convalescenza.
Peraltro, la compagnia assicurativa non ha dedotto né provato il pregiudizio che avrebbe subito dall'asserito ritardo.
2.2. – Nel merito, la domanda è fondata.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento [cfr. ex multis, Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/5/2019 (Rv. 654047 - 01)]. Con particolare riguardo al giudizio
4 promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa [Cass. Civ. Sez.
3, Ordinanza n. 1558 del 23/1/2018 (Rv. 647582 - 01)].
Nel caso che ci occupa, è pacifico che l'infortunio domestico subito da Persona_1
rientri nelle condizioni di polizza.
L'attrice ha prodotto il contratto d'assicurazioni n. 019300.31.000552, stipulato con
IC (Agenzia di Cosenza) il 30.4.2019.
Inoltre, ha descritto la dinamica del sinistro senza incorre in contestazioni specifiche da parte della convenuta.
Secondo la CTU espletata, a seguito del predetto infortunio, subiva una Persona_1
“frattura scomposta omero prossimale e scomposta” tratta (nel contesto dell'immediato ricovero ospedaliero) con intervento chirurgico di osteosintesi con sistema “micropile”. Il ricovero durava sei giorni dal 13.9.2020 al 19.9.2020. Seguiva un periodo di 50 giorni di c.d. immobilizzazione fino alla rimozione del sistema “micropile” in data 8.10.2020. Dopo il trattamento FKT si sono stabilizzati “esiti disfunzionali di frattura testa collo omero sinistro scomposta trattata con osteosintesi chirurgica (con sistema micropile)” stimati nel 7% di invalidità permanente.
Ai sensi dell'art. 2 delle CG di Assicurazione e della Sceda Tecnica n. 1 “Famigliari” le somme indicate in polizza devono essere ripartite in parti uguali tra i due assicurati ( Per_1
ed il figlio ).
[...] Parte_3
Pertanto, spetta agli attori l'indennizzo complessivo di € 4.550,00, così calcolato:
- € 50,00 a titolo di diaria da ricovero per ciascuno dei sei giorni di ricovero (dal 13 al
19.8.2019);
- € 50,00 a titolo di diaria da immobilizzazione per ciascuno dei 50 giorni (comunque periodo massimo previsto in polizza) di immobilizzazione (dal 20.8.2019 all'8.10.2019);
- € 500,00 a titolo di indennizzo ciascuno dei due percentuali di invalidità permanente, calcolati detraendo dal 7% di invalidità permanente riconosciuta dal CTU i cinque punti percentuali di franchigia;
- € 750,00 a titolo di rimborso spese di cura (pari al 30% di 2.500,00).
Occorre, pertanto, condannare la convenuta al pagamento di € 4.550,00, oltre interessi dalla domanda (notifica dell'atto di citazione con pec del 6.10.2021) – in mancanza di prova di precedenti atti di messa in mora –, detratto l'acconto ricevuto di € 3.306,00 (da imputarsi prima agli
5 interessi e poi al capitale ex art. 1194 cod. civ.) in favore di Parte_1 Parte_2
e in base alla rispettive quota di eredità di un terzo ex artt. 566 e 581 cod. civ. Parte_3
Nulla spetta a titolo di rivalutazione in quanto gli attori non hanno dimostrato il maggior danno ex art. 1224, 2° comma, maggior danno.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio nella misura congrua – alla luce dei parametri medi di cui al DM 55/2014 per le cause di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore sulla base del decisum – di € 662,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore degli attori, con distrazione al loro procuratore.
Per la medesima ragione, le spese di CTU vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna al pagamento della somma di € 4.550,00, oltre Controparte_1 interessi dal 6.10.2021 al soddisfo, detratto l'acconto ricevuto di € 3.306,00 (da imputarsi prima agli interessi e poi al capitale), in favore di e Parte_1 Parte_2
in base alla rispettiva quota di un terzo;
Parte_3
- condanna, inoltre, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio nella misura di €
662,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore degli attori, con distrazione al loro procuratore;
- pone le spese della CTU a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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