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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11744/2024 RG, introdotta da
(VENEZUELA, 17/07/1963), C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PIGNOLONI C.F._1
LOREDANA;
(ROMA (RM), 02/11/1959), C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. PIGNOLONI C.F._2
LOREDANA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2018, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà ognuno al proprio mantenimento;
3. Al fine di comporre definitivamente le insorte questioni patrimoniali, il IG.
si impegna a trasferire senza alcun corrispettivo alla Controparte_1 moglie, IG.ra , la quota di sua proprietà della casa Parte_1 familiare, di proprietà comune tra i coniugi, sita in Roma alla Via Abate di
Tivoli n. 36, Edificio 5, Scala C, Int. 2, Piano 1, immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Roma, Foglio 294, Particella 1081, Sub 133,
Categoria A/3, Classe 1, Vani 3. Tale impegno a trasferire è elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale per cui le parti invocano i benefici fiscali all'uopo previsti e si impegnano a recarsi dal notaio che verrà scelto dalla IG.ra per effettuare il Parte_1 trasferimento di cui sopra nel termine di mesi due dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26/04/1992, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11744/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 26/04/1992 tra (VENEZUELA, Parte_1
17/07/1963) e (ROMA (RM), 02/11/1959) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 169, Parte 2 , Serie
A03, Anno 1992, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 27/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11744/2024 RG, introdotta da
(VENEZUELA, 17/07/1963), C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PIGNOLONI C.F._1
LOREDANA;
(ROMA (RM), 02/11/1959), C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. PIGNOLONI C.F._2
LOREDANA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Tribunale Parte_1 Controparte_1
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2018, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà ognuno al proprio mantenimento;
3. Al fine di comporre definitivamente le insorte questioni patrimoniali, il IG.
si impegna a trasferire senza alcun corrispettivo alla Controparte_1 moglie, IG.ra , la quota di sua proprietà della casa Parte_1 familiare, di proprietà comune tra i coniugi, sita in Roma alla Via Abate di
Tivoli n. 36, Edificio 5, Scala C, Int. 2, Piano 1, immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Roma, Foglio 294, Particella 1081, Sub 133,
Categoria A/3, Classe 1, Vani 3. Tale impegno a trasferire è elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale per cui le parti invocano i benefici fiscali all'uopo previsti e si impegnano a recarsi dal notaio che verrà scelto dalla IG.ra per effettuare il Parte_1 trasferimento di cui sopra nel termine di mesi due dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26/04/1992, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11744/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 26/04/1992 tra (VENEZUELA, Parte_1
17/07/1963) e (ROMA (RM), 02/11/1959) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 169, Parte 2 , Serie
A03, Anno 1992, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 27/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi