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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8785 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 34082 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 e rimessa in decisione all'udienza del 12.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 CP_1
(già ) (C.F. ), nata in [...] l'[...],
[...] CP_2 C.F._2
(C.F. , nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._3 [...]
(già ) (C.F. ), nata in [...] il CP_3 CP_3 C.F._4
13.01.1973, (C.F. ), nato in [...] il [...], Pt_3 C.F._5
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_4 C.F._6
tutti, elettivamente domiciliati in VICOLO DELL'ORO 24 ROMA, presso lo studio degli Avv.ti COEN ROBERTO e FEDERICA COEN che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di delega in atti.
PARTE ATTRICE
E
Controparte_4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cittadinanza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
I ricorrenti premettevano di essere discendenti di (tradotto Persona_1 Per_2
), nato a [...] – all'epoca colonia italiana su cui l'Italia esplicava la
[...]
propria sovranità) nel 1905 e deceduto in Israele il 18.12.1998.
Costui, essendo privo di una qualsiasi cittadinanza straniera, era titolare della cittadinanza italo-libica prevista dai RR.DD.LL. 31.10.1919 n. 2401 e 3.12.1934 n.
2012. Invero, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione Libica, proclamata il 7/10/1951, la cittadinanza libica spettava e spetta a coloro che risultavano presenti nel Paese a quella data da almeno dieci anni, purché non di religione ebraica. Per tale ragione ai residenti di religione ebraica venne riconosciuta la cittadinanza italiana. Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana, la originaria cittadinanza italiana-libica veniva convertita in cittadinanza italiana “optimo iure” alla stregua dello status riconosciuto a tutti i cittadini nativi dell'ex colonia, così come affermato con la Determinazione n. K.
5.4. adottata dall'allora il 4/03/1987. Controparte_4
Trasferitosi in Israele, al sig. veniva riconosciuta la Persona_3
cittadinanza israeliana.
Il IG. contraeva matrimonio con la IG.ra , e, dalla loro Per_2 Per_4
unione, in data 15.10.1949, nasceva in Israele il IG. . Quest'ultimo si Parte_1
sposava con la IG.ra , divenuta , e, dalla loro unione nascevano, Persona_5 Per_6
in Israele, in data 11.07.1982 la IG.ra , divenuta , in data CP_2 CP_1
31.08.1976 il IG. e, dopo il cambiamento di nome della madre in Parte_2 CP_5
, in data 13.01.1973 la IG.ra , divenuta in seguito a
[...] CP_3 Controparte_3 matrimonio. Dall'unione del IG. con la sig.ra nasceva, Parte_2 Parte_5
in Israele, in data 17.12.2004, il IG. e, dall'unione della IG.ra Pt_3 CP_3
con il IG. nasceva, in Israele, la IG.ra .
[...] Persona_7 Parte_4
Il capostipite era possesso della cittadinanza italo-libica in forza del D.L. n. 931 del
1.6.1919. Tuttavia, con le leggi razziali del periodo fascista, la cittadinanza italiana veniva riconosciuta solo ai libici musulmani.
Con il Trattato di Pace tra Italia ed adottato a Parigi il 10 febbraio 1947, l'Italia CP_6
rinunciava ad ogni diritto sui territori in Africa, stabilendo che i cittadini italiani,
2 domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato, acquisiranno pieni diritti civili dello Stato stesso, salvo l'obbligo di consentire ai medesimi la facoltà di optare per la conservazione della cittadinanza italiana. La giurisprudenza ha precisato che in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato Italiano e quello Libico, deve ritenersi che i cittadini italo libici non hanno perduto automaticamente il loro status civitatis, salvo che abbiano acquisito la cittadinanza libica ai sensi dell'art. 19 del Trattato. Tale orientamento è stato recepito nella circolare K.
5.4. del 4.3.1987, che ha stabilito che la cittadinanza si potesse riconoscere a chi era già titolari dello status di italo-libici e non abbia acquistato la cittadinanza libica o altra cittadinanza.
Gli attori deducevano inoltre che secondo l'art. 11 della nuova legge sulla cittadinanza del 5/02/1992 n. 91, entrata in vigore il 15/08/1992, che ha in parte abrogato ed in parte modificato la vecchia legge 555/1912, la perdita cittadinanza italiana è collegata esclusivamente ad una rinunzia espressa che, nella fattispecie, non c'è mai stata.
Peraltro, l'art.13, consente al cittadino italiano, che ha perso la cittadinanza ai sensi degli artt. 8 o 12 della vecchia legge 555/1912, di riacquistarla ex nunc .
Alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi che il sig. (tradotto Persona_1 Per_2
, avo dei ricorrenti, è stato sempre cittadino italiano a tutti gli effetti, per cui ha
[...]
trasmesso iure sanguinis la propria cittadinanza al figlio sig. , il quale a Parte_1 sua volta, l'ha trasmessa ai figli (già ), , CP_1 CP_2 CP_7 CP_3
(già ), e, questi ultimi due, rispettivamente, ai figli
[...] CP_3 Persona_8
, che, pertanto, devono essere dichiarati cittadini italiani sin dalla nascita.
[...]
Ciò dedotto, formulavano le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni eventuale contraria istanza disattesa, ritenuto, incidenter tantum, che il IG. , nato in [...] nel 1905, è sempre Per_2
stato cittadino italiano dalla nascita e lo è stato fino al decesso per non aver mai perduto tale status, voglia dichiarare che il IG. , nato in [...] il Parte_1
15.10.1949, la IG.ra (già ), nata in [...] l'[...], il CP_1 CP_2
IG. , nato in [...] il [...], la IG.ra (già Parte_2 Controparte_3 CP_3
), nata in [...] il [...], il IG. , nato in [...] il [...],
[...] Pt_3
la IG.ra , nata in [...] il [...], sono cittadini italiani dalla Parte_4 nascita per non aver mai perduto tale status. Con ordine al e Controparte_4
per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza
3 delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
Non si costituiva in giudizio il , per cui se ne dichiara la Controparte_4
contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc.
La domanda degli attori è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Risultano provati, dalla documentazione in atti, la nascita di (tradotto Persona_1
), nato a [...] – all'epoca colonia italiana su cui l'Italia esplicava Per_2
la propria sovranità) nel 1905 e deceduto in Israele il 18.12.1998 e il rapporto di discendenza diretta con gli odierni attori.
Con riferimento a ( ) deve ritenersi che il medesima abbia Persona_1 Persona_2
acquisito la cittadinanza italiana pleno iure. Invero tutti i soggetti nati a Tripoli durante il periodo del colonialismo italiano godevano della cittadinanza italo-libica ai sensi del D.L.
1.6.1919 n. 931 secondo cui “in Tripolitania sono considerati cittadini italiani
a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”.
Con R.D.L n. 70 del 1939 relativo alla aggregazione di 4 provincie libiche al territorio del regno d'Italia veniva riconosciuta la cittadinanza italiana speciale solo ai libici musulmani e non ai libici di origine ebraica. Tale discriminazione è stata risolta alla fine del conflitto bellico grazie al D.L. vo n. 25 del 1944 esteso alla Libia con proclama n. 123 delle Forze Britanniche di occupazione. Successivamente, in assenza di un accordo tra lo Stato italiano e quello libico, in base all'art. 23 del trattato di pace siglato a Parigi il 10.02.1947, reso esecutivo in Italia dal Dlgs.vo n. 1430 del 28.11.1947, i cittadini appartenenti ai territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza a seguito della rinuncia dell'Italia alla sovranità sulle ex colonie della
Tripolitania e della Cirenaica.
Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 la c.d. “Piccola cittadinanza” spettante a tutti i cittadini italo-libici sia di origine musulmana che ebraica è stata poi convertita definitivamente in cittadinanza italiana. In seguito
4 all'indipendenza del Regno Unito di Libia e della successiva legge libica del
25.04.1954, la cittadinanza libica è stata concessa a tutti coloro che fossero nati in
Libia e che avevano avuto ivi la residenza alla data del 7.10.1951, con esclusione dei cittadini di origine ebraica.
Dunque, i cittadini italiani, che hanno conseguito la cittadinanza “pleno iure” in applicazione del dettato costituzionale, non avendo acquisito la cittadinanza libica, sono rimasti, di diritto, cittadini italiani ove non vi avessero espressamente rinunciato.
Invero l'acquisto della cittadinanza israeliana ai sensi della legge israeliana n. 5712 del “cd di ritorno”, non costituisce una ipotesi di acquisizione spontanea della cittadinanza straniera, per cui non è idonea a determinare la perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 n. 1 e 12 l. 555/12.
Non risulta agli atti neppure la rinuncia espressa alla cittadinanza italiana che, ai sensi dello stesso art. 8 n. 2, costituisce una ulteriore ipotesi di perdita della stessa.
L'onere della prova della rinuncia espressa da parte degli avi era a carico dell'amministrazione convenuta, che non si è costituita in giudizio e non può essere negata neppure nell'ipotesi di decesso degli stessi (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n.
4466 del 25/02/2009 , Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010).
Nel caso di specie non vi è agli atti alcun documento da cui risulti che l'avo dei ricorrenti abbia rinunciato alla cittadinanza italiana. Conseguentemente anche i signori
, (già ), , Parte_1 CP_1 CP_2 Parte_2 Controparte_3
(già ), , devono ritenersi cittadini italiani dalla CP_3 Pt_3 Parte_4
nascita.
Tenuto conto della mancata costituzione del e della necessità di una CP_4
pronuncia giudiziale le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n. 34082/2024 , e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara che , nato in [...] il [...], (già Parte_1 CP_1 CP_2
) ,nata in [...] l'[...], (C.F. )
[...] Parte_2 C.F._3
(già ), nata in [...] il [...], , Controparte_3 CP_3 Pt_3
nato in [...] il [...] e sono cittadini italiani dalla nascita;
Parte_4
- Ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, Controparte_4
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
5 civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate .
Così deciso in Roma il 12/06/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
6
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 34082 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 e rimessa in decisione all'udienza del 12.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 CP_1
(già ) (C.F. ), nata in [...] l'[...],
[...] CP_2 C.F._2
(C.F. , nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._3 [...]
(già ) (C.F. ), nata in [...] il CP_3 CP_3 C.F._4
13.01.1973, (C.F. ), nato in [...] il [...], Pt_3 C.F._5
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_4 C.F._6
tutti, elettivamente domiciliati in VICOLO DELL'ORO 24 ROMA, presso lo studio degli Avv.ti COEN ROBERTO e FEDERICA COEN che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di delega in atti.
PARTE ATTRICE
E
Controparte_4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cittadinanza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
I ricorrenti premettevano di essere discendenti di (tradotto Persona_1 Per_2
), nato a [...] – all'epoca colonia italiana su cui l'Italia esplicava la
[...]
propria sovranità) nel 1905 e deceduto in Israele il 18.12.1998.
Costui, essendo privo di una qualsiasi cittadinanza straniera, era titolare della cittadinanza italo-libica prevista dai RR.DD.LL. 31.10.1919 n. 2401 e 3.12.1934 n.
2012. Invero, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione Libica, proclamata il 7/10/1951, la cittadinanza libica spettava e spetta a coloro che risultavano presenti nel Paese a quella data da almeno dieci anni, purché non di religione ebraica. Per tale ragione ai residenti di religione ebraica venne riconosciuta la cittadinanza italiana. Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana, la originaria cittadinanza italiana-libica veniva convertita in cittadinanza italiana “optimo iure” alla stregua dello status riconosciuto a tutti i cittadini nativi dell'ex colonia, così come affermato con la Determinazione n. K.
5.4. adottata dall'allora il 4/03/1987. Controparte_4
Trasferitosi in Israele, al sig. veniva riconosciuta la Persona_3
cittadinanza israeliana.
Il IG. contraeva matrimonio con la IG.ra , e, dalla loro Per_2 Per_4
unione, in data 15.10.1949, nasceva in Israele il IG. . Quest'ultimo si Parte_1
sposava con la IG.ra , divenuta , e, dalla loro unione nascevano, Persona_5 Per_6
in Israele, in data 11.07.1982 la IG.ra , divenuta , in data CP_2 CP_1
31.08.1976 il IG. e, dopo il cambiamento di nome della madre in Parte_2 CP_5
, in data 13.01.1973 la IG.ra , divenuta in seguito a
[...] CP_3 Controparte_3 matrimonio. Dall'unione del IG. con la sig.ra nasceva, Parte_2 Parte_5
in Israele, in data 17.12.2004, il IG. e, dall'unione della IG.ra Pt_3 CP_3
con il IG. nasceva, in Israele, la IG.ra .
[...] Persona_7 Parte_4
Il capostipite era possesso della cittadinanza italo-libica in forza del D.L. n. 931 del
1.6.1919. Tuttavia, con le leggi razziali del periodo fascista, la cittadinanza italiana veniva riconosciuta solo ai libici musulmani.
Con il Trattato di Pace tra Italia ed adottato a Parigi il 10 febbraio 1947, l'Italia CP_6
rinunciava ad ogni diritto sui territori in Africa, stabilendo che i cittadini italiani,
2 domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato, acquisiranno pieni diritti civili dello Stato stesso, salvo l'obbligo di consentire ai medesimi la facoltà di optare per la conservazione della cittadinanza italiana. La giurisprudenza ha precisato che in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato Italiano e quello Libico, deve ritenersi che i cittadini italo libici non hanno perduto automaticamente il loro status civitatis, salvo che abbiano acquisito la cittadinanza libica ai sensi dell'art. 19 del Trattato. Tale orientamento è stato recepito nella circolare K.
5.4. del 4.3.1987, che ha stabilito che la cittadinanza si potesse riconoscere a chi era già titolari dello status di italo-libici e non abbia acquistato la cittadinanza libica o altra cittadinanza.
Gli attori deducevano inoltre che secondo l'art. 11 della nuova legge sulla cittadinanza del 5/02/1992 n. 91, entrata in vigore il 15/08/1992, che ha in parte abrogato ed in parte modificato la vecchia legge 555/1912, la perdita cittadinanza italiana è collegata esclusivamente ad una rinunzia espressa che, nella fattispecie, non c'è mai stata.
Peraltro, l'art.13, consente al cittadino italiano, che ha perso la cittadinanza ai sensi degli artt. 8 o 12 della vecchia legge 555/1912, di riacquistarla ex nunc .
Alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi che il sig. (tradotto Persona_1 Per_2
, avo dei ricorrenti, è stato sempre cittadino italiano a tutti gli effetti, per cui ha
[...]
trasmesso iure sanguinis la propria cittadinanza al figlio sig. , il quale a Parte_1 sua volta, l'ha trasmessa ai figli (già ), , CP_1 CP_2 CP_7 CP_3
(già ), e, questi ultimi due, rispettivamente, ai figli
[...] CP_3 Persona_8
, che, pertanto, devono essere dichiarati cittadini italiani sin dalla nascita.
[...]
Ciò dedotto, formulavano le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni eventuale contraria istanza disattesa, ritenuto, incidenter tantum, che il IG. , nato in [...] nel 1905, è sempre Per_2
stato cittadino italiano dalla nascita e lo è stato fino al decesso per non aver mai perduto tale status, voglia dichiarare che il IG. , nato in [...] il Parte_1
15.10.1949, la IG.ra (già ), nata in [...] l'[...], il CP_1 CP_2
IG. , nato in [...] il [...], la IG.ra (già Parte_2 Controparte_3 CP_3
), nata in [...] il [...], il IG. , nato in [...] il [...],
[...] Pt_3
la IG.ra , nata in [...] il [...], sono cittadini italiani dalla Parte_4 nascita per non aver mai perduto tale status. Con ordine al e Controparte_4
per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza
3 delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
Non si costituiva in giudizio il , per cui se ne dichiara la Controparte_4
contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc.
La domanda degli attori è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Risultano provati, dalla documentazione in atti, la nascita di (tradotto Persona_1
), nato a [...] – all'epoca colonia italiana su cui l'Italia esplicava Per_2
la propria sovranità) nel 1905 e deceduto in Israele il 18.12.1998 e il rapporto di discendenza diretta con gli odierni attori.
Con riferimento a ( ) deve ritenersi che il medesima abbia Persona_1 Persona_2
acquisito la cittadinanza italiana pleno iure. Invero tutti i soggetti nati a Tripoli durante il periodo del colonialismo italiano godevano della cittadinanza italo-libica ai sensi del D.L.
1.6.1919 n. 931 secondo cui “in Tripolitania sono considerati cittadini italiani
a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”.
Con R.D.L n. 70 del 1939 relativo alla aggregazione di 4 provincie libiche al territorio del regno d'Italia veniva riconosciuta la cittadinanza italiana speciale solo ai libici musulmani e non ai libici di origine ebraica. Tale discriminazione è stata risolta alla fine del conflitto bellico grazie al D.L. vo n. 25 del 1944 esteso alla Libia con proclama n. 123 delle Forze Britanniche di occupazione. Successivamente, in assenza di un accordo tra lo Stato italiano e quello libico, in base all'art. 23 del trattato di pace siglato a Parigi il 10.02.1947, reso esecutivo in Italia dal Dlgs.vo n. 1430 del 28.11.1947, i cittadini appartenenti ai territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza a seguito della rinuncia dell'Italia alla sovranità sulle ex colonie della
Tripolitania e della Cirenaica.
Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 la c.d. “Piccola cittadinanza” spettante a tutti i cittadini italo-libici sia di origine musulmana che ebraica è stata poi convertita definitivamente in cittadinanza italiana. In seguito
4 all'indipendenza del Regno Unito di Libia e della successiva legge libica del
25.04.1954, la cittadinanza libica è stata concessa a tutti coloro che fossero nati in
Libia e che avevano avuto ivi la residenza alla data del 7.10.1951, con esclusione dei cittadini di origine ebraica.
Dunque, i cittadini italiani, che hanno conseguito la cittadinanza “pleno iure” in applicazione del dettato costituzionale, non avendo acquisito la cittadinanza libica, sono rimasti, di diritto, cittadini italiani ove non vi avessero espressamente rinunciato.
Invero l'acquisto della cittadinanza israeliana ai sensi della legge israeliana n. 5712 del “cd di ritorno”, non costituisce una ipotesi di acquisizione spontanea della cittadinanza straniera, per cui non è idonea a determinare la perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 n. 1 e 12 l. 555/12.
Non risulta agli atti neppure la rinuncia espressa alla cittadinanza italiana che, ai sensi dello stesso art. 8 n. 2, costituisce una ulteriore ipotesi di perdita della stessa.
L'onere della prova della rinuncia espressa da parte degli avi era a carico dell'amministrazione convenuta, che non si è costituita in giudizio e non può essere negata neppure nell'ipotesi di decesso degli stessi (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n.
4466 del 25/02/2009 , Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010).
Nel caso di specie non vi è agli atti alcun documento da cui risulti che l'avo dei ricorrenti abbia rinunciato alla cittadinanza italiana. Conseguentemente anche i signori
, (già ), , Parte_1 CP_1 CP_2 Parte_2 Controparte_3
(già ), , devono ritenersi cittadini italiani dalla CP_3 Pt_3 Parte_4
nascita.
Tenuto conto della mancata costituzione del e della necessità di una CP_4
pronuncia giudiziale le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n. 34082/2024 , e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara che , nato in [...] il [...], (già Parte_1 CP_1 CP_2
) ,nata in [...] l'[...], (C.F. )
[...] Parte_2 C.F._3
(già ), nata in [...] il [...], , Controparte_3 CP_3 Pt_3
nato in [...] il [...] e sono cittadini italiani dalla nascita;
Parte_4
- Ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, Controparte_4
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
5 civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate .
Così deciso in Roma il 12/06/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
6