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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 6 maggio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 80 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2022 TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Giannetta e Francesco Manzi, APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampiero Marrazzo e Rodolfo CP_1
Luffarelli, APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Frosinone n. 675/2021 del 14.7.2021 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 6.6.2018, ha convenuto in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di Frosinone l' della medesima città, chiedendo accertare di essere stato adibito sin Pt_2 dal 2001 a mansioni inferiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza e, per l'effetto, condannarsi la predetta Azienda a risarcirgli il danno da dequalificazione, quantificato in via equitativa nella misura del 30% della retribuzione mensile percepita dal mese di maggio 2013 sino alla data della sentenza, ovvero nella diversa misura di giustizia, nei limiti della prescrizione quinquennale.
A tal fine, ha dedotto: di prestare attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato alle dipendenze dell' presso il reparto di ortopedia del Presidio Ospedaliero di CP_2 Parte_1 sin dal 11.6.2001, con qualifica e mansioni di infermiere professionale livello D1; che presso detto
1 reparto non sono mai stati assegnati da allora né O.S.S. né O.T.A.; di essere sempre stato costretto, a causa dell'assoluta carenza di personale ausiliario, a disimpegnare le dequalificanti mansioni relative all'igiene dei pazienti, cambio lenzuola, cambio pannoloni, giro-letti, alimentazione pazienti non autosufficienti, posizionamento dei pazienti non autosufficienti dal letto alla barella o viceversa, trasporto in barella pazienti dal reparto di ortopedia al reparto analisi, accompagnamento in sala operatoria e alle visite specialistiche;
che tale demansionamento gli avrebbe cagionato una vera e propria mortificazione, lesiva della propria dignità ed immagine professionale, di fronte sia ai pazienti e ai loro familiari che agli altri colleghi ospedalieri, incidendo altresì negativamente sulla aspettativa di carriera.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del Parte_1 ricorso perché infondato.
A tal fine ha eccepito e dedotto: l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni credito vantato dalla parte ricorrente per il periodo anteriore alla data del 26.7.2013, alla luce della data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
che il ricorrente avesse sempre svolto le mansioni di infermiere professionale proprie del suo livello di inquadramento, precisando peraltro che lo svolgimento delle attività cd. “alberghiere” relative alla degenza, ivi inclusa l'assistenza ai degenti per l'igiene professionale, costituiscono il contenuto intrinseco della cd. assistenza diretta ai pazienti, di competenza degli infermieri;
che, in ogni caso, presso la UOC di Ortopedia del P.O. di le Parte_1 cd. mansioni “domestico/alberghiere” (quali pulizia dei pazienti, igiene degli ambienti e somministrazione del vitto) sarebbero svolte direttamente dagli ausiliari socio-sanitari, mentre la pulizia dei locali sarebbe stata affidata ad una ditta esterna;
che comunque parte ricorrente avrebbe omesso di fornire prova dell'eventuale danno subito.
Istruita la causa mediante assunzione di prove testimoniali, con la sentenza impugnata il
Tribunale, ritenuta pienamente provata l'adibizione del ricorrente alle mansioni inferiori allegate in ricorso, tali da risultare prevalenti rispetto all'espletamento delle mansioni proprie di infermiere, ha Cont condannato la al risarcimento del danno da dequalificazione, equitativamente determinato nel
10% della retribuzione ordinaria percepita dal ricorrente, alla luce della durata del demansionamento medesimo, nei limiti tuttavia della prescrizione quinquennale, oltre spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma Parte_3 integrale o, in subordine, instando per la riduzione del risarcimento, liquidato in misura eccessiva e non giustificata.
Il si è costituito, chiedendo respingersi l'appello. CP_1
All'udienza del 6.5.2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura del dispositivo.
2 2. Ebbene, con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta una errata valutazione del materiale probatorio in relazione alla disciplina delle mansioni inerenti alle categorie contrattuali di cui al CCNL di riferimento.
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure – pur avendo correttamente richiamato la normativa in materia di ius variandi nel pubblico impiego, nonché le mansioni risultanti dalla declaratoria contrattuale e dal d.m. n. 739/1994 quanto al profilo dell'infermiere professionale,
e quelle risultanti dalla declaratoria contrattuale quanto alle figure di O.S.S. e di personale ausiliario specializzato – avrebbe tuttavia erroneamente ritenuto provato, in ragione delle prove orali assunte
(testi , Ingegno e ), lo svolgimento delle Testimone_1 Testimone_2 Pt_4 Parte_5 mansioni inferiori ascrivibili alla categoria contrattuale A e B del CCNL applicato, figure di O.T.A.
e O.S.S.
Al contrario, secondo l'appellate, gran parte delle mansioni che il ricorrente ha pacificamente svolto, definendole dequalificanti (ad es. occuparsi dell'igiene personale dei malati e della somministrazione del vitto ai pazienti non autosufficienti), rientrerebbero nella generale assistenza infermieristica, non sarebbero dunque rispetto ad essa del tutto inconferenti ma al contrario si presenterebbero come collaterali, e sarebbero dunque comunque riconducibili al profilo professionale di competenza, come definito dal livello D del CCNL Comparto Sanità 1998-2001 e dall'art. 1, d.m.
n. 739/1994 richiamato da detto CCNL.
Inoltre, dall'istruttoria espletata non sarebbe emerso l'espletamento continuativo e prevalente delle mansioni inferiori, come dedotto dall'allora ricorrente e ritenuto dal giudice di prime cure, in modo peraltro incompatibile con la necessaria presenza di infermieri in reparto: sarebbe invece emerso che il espletava compiti di assistenza domestico-alberghiera solo in modo sporadico, CP_1 tale da non impegnare l'intero turno di lavoro, che l'attività di pulizia dei locali sarebbe stata affidata a ditte esterne, e che il trasporto dei pazienti sarebbe stato garantito da portantini e camminatori.
2.1. Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo di impugnazione sia infondato.
Si richiama in proposito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'ampia motivazione della sentenza n. 1506/2023 con cui questa Corte ha esaminato le medesime questioni, proprio con riguardo ad altri infermieri dello stesso reparto di ortopedia dell' i CP_3 Parte_1
“Quanto allo svolgimento prevalente e continuativo delle mansioni ascrivibili ad un inferiore profilo contrattuale da parte degli appellati tutti infermieri professionali, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata ha confermato la totale carenza di personale
SS e OT nel reparto di ortopedia ove prestavano servizio. Tale profilo fattuale non viene messo in discussione neanche dall'appellante che, al fine di smentire l'espletamento di attività dequalificanti, menziona più volte la presenza in reparto di ulteriori e diverse figure professionali certamente non equiparabili al personale SS e OT. Figure professionali che svolgono mansioni
3 inferiori rispetto a quelle infermieristiche come i c.d. camminatori (con il compito di trasportare provette, prelievi, richieste esami ematici, sacche di sangue ed altro), le “signore delle cucine” (con il compito di portare i pasti nelle stanze dei degenti) e gli addetti dell'impresa esterna di pulizie (con il compito di attendere alla pulizia dell'intero reparto) ma che, tuttavia, per come riferito dallo stesso appellante, non si occupano delle stesse mansioni oggetto di contestazione ossia del c.d. giro letti del mattino, dell'igiene personale dei degenti, del cambio delle lenzuola, dei pannoloni, dell'alimentazione dei pazienti non autosufficienti.
La presenza delle figure alternative alle quali allude l'appellante, in definitiva, non influisce sulle vicende oggetto del presente giudizio, poiché i camminatori, le signore delle cucine e il personale dell'impresa esterna di pulizie, non svolgono, alla luce delle emergenze dell'istruttoria, mansioni sovrapponibili a quelle assegnate agli appellati dei quali si controverte in causa.
Quanto, in particolare, al personale esterno addetto alla pulizia, peraltro i testi non ne hanno collocato l'arrivo all' di nel tempo, cosicchè non è possibile accertare Pt_6 Parte_1 esattamente se, durante il periodo oggetto dei fatti di causa (o successivamente), i compiti di pulizia della stanza siano stati in tutto o in parte assunti da figure diverse dagli appellati.
Inoltre, per quanto concerne la movimentazione dei pazienti tra i diversi reparti i testi auditi hanno riferito che “Nonostante la presenza dei camminatori, posso dire che gli infermieri vengono tuttora chiamati a trasportare i pazienti da un reparto all'altro, con frequenza giornaliera e su tutti Tes_ i turni” (cfr. testi dott.ssa e dott.ssa ). Tes_4
Le acquisizioni testimoniali comprovano che le mansioni igienico-domestico-alberghiere, in carenza di figure professionali idonee, per l'intero periodo oggetto di causa, venivano espletate esclusivamente dal personale infermieristico.
In proposito, non può trovare accoglimento la tesi dell'appellante secondo cui le mansioni igienico-domestico-alberghiere rientrerebbero tutte nell'ambito delle funzioni dell'assistenza generale infermieristica in quanto, come analiticamente ricostruito nella sentenza impugnata attraverso la comparazione delle declaratorie contrattuali e delle normative di settore, l'attività infermieristica disciplinata dal D.M. n. 739/1994 all'art. 1 definisce la figura dell'infermiere professionale come responsabile dell'assistenza generale infermieristica ed individua le sue mansioni prevedendo che “L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa riabilitativa
è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. 3 L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c)
4 pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”.
Quanto alle attività di assistenza diretta del paziente e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita, di intervento igienico sanitario, sono quelle caratterizzanti il profilo professionale degli ausiliari specializzati e degli operatori tecnici (SS e OT) come definite nella richiamata contrattazione collettiva del Comparto Sanità.
Anche l'espletata istruttoria, puntualmente richiamata nella sentenza gravata, ha confermato il sistematico e costante espletamento delle mansioni inferiori esclusivamente da parte del personale infermieristico (cfr. testi Dott.ssa , Dott.ssa Dott. Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
, Dott. ) il quale, per tutto il periodo dedotto in ricorso, ovvero da
[...] Persona_1 maggio 2013 alla data di introduzione delle singole cause poi riunite, non potendo fruire dell'assistenza di SS/OT, è stato adibito a compiti propri della qualifica inferiore.
Il Collegio condivide, altresì, la valutazione operata dal Tribunale sulla “adibizione sistematica dei ricorrenti alle mansioni inferiori come allegato nei ricorsi, in misura tale da risultare del tutto prevalenti rispetto all'espletamento delle mansioni di infermiere”, valutazione operata alla luce dei principi sanciti da giurisprudenza costante della Suprema Corte secondo cui anche nel pubblico impiego il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito a compiti inferiori purché marginali e accessori rispetto a quelli propri del suo livello in quanto “per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare” (Cass. 17774/2006). Le risultanze documentali, infatti, comprovano che gli odierni appellati svolgevano sistematicamente su ogni turno mattutino e notturno tutte le mansioni di competenza del personale SS/OT non presente in reparto. Si trattava, pertanto, di attività certamente non marginale né incidentale a prescindere dalla contestazione operata dall'appellante ai conteggi effettuati in primo grado sia sulle tempistiche di svolgimento (secondo l'appellante, infatti, le mansioni igienico-domestico-alberghiere si svolgevano nel turno mattutino dalle 7,00 alle
10,30 e dunque per 3,5 ore sulle 8 di servizio, non potendosi quindi considerare prevalenti) sia sul numero di posti letto in reparto per numero di infermieri di turno. Infatti, poco conta determinare con precisione la fine del c.d. giro letti (alle 10,30 o alle 11,00 del mattino), in quanto il personale
5 infermieristico, come riferito da tutti i testi auditi, per il resto del turno all'occorrenza doveva occuparsi della movimentazione dei pazienti tra i reparti, della somministrazione dei pasti ai malati non autosufficienti, del cambio pannoloni e pulizia personale ove richiesto e tutto questo in modo necessariamente sistematico e costante tanto da escludere un utile richiamo all'art. 49 del codice deontologico infermieristico nella parte in cui prevede che l'infermiere “compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera”, eccezionalità come detto esclusa per quanto emerso in atti.
L'assenza di personale di supporto nel reparto in esame impone di ritenere, in via logica e presuntiva, che abitualmente le mansioni inferiori fossero svolte appunto dagli infermieri professionali adibiti allo svolgimento quotidiano, costante e continuativo di mansioni inferiori in aggiunta a quelle proprie della qualifica professionale rivestita”.
2.2. A quanto sin qui argomentato, peraltro, deve aggiungersi, in ordine alla tempistica con cui presso il reparto di ortopedia in questione sono stati adibiti portantini ed operatori di ditte esterne (per la pulizia degli ambienti e per il trasporto pazienti), che dalle deposizioni testimoniali assunte nel presente giudizio risulta che:
- “Per quanto … concerne il rifacimento delle stanze dei pazienti, … il servizio e stato esternalizzato ad una ditta esterna. La ditta esterna pulisce quindi il pavimento per esempio e il bagno. L'esternalizzazione se non sbaglio dovrebbe essere stata effettuata almeno dall'anno 2018, per l'epoca precedente non so dirlo … L'esternalizzazione del trasporto dei pazienti credo sia avvenuta l'anno scorso. Prima di tale evento, erano gli infermieri che regolarmente trasportavano i pazienti in sala operatoria” (teste , udienza del 13.1.2021); Tes_7
- “Posso dire che dal 2019, ma non so precisare meglio, ci sono i cd, camminatori, alle dipendenze di una ditta esterna che si occupano di trasportare i pazienti. Pero i camminatori lavorano dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e noi spesso abbiamo sedute operatorie che si protraggano fino alle ore 20.00 e quindi sono gli infermieri che devono provvedere al trasporto dei pazienti. Ci vogliono almeno due infermieri per trasportare un letto … Preciso che la parte ricorrente non pulisce per esempio i pavimenti delle stanze, anche se può capitare che per incidente cada per terra del cibo o materiale biologico, e in questo caso gli infermieri provvedono anche alle pulizie … A volte in caso di perdita di liquidi biologici dal paziente, come sangue o urine, e quando il personale della ditta esterna che si occupa delle pulizie non c'è, sono gli infermieri che si occupano di porre rimedio mettendo per esempio il disinfettante per terra” (teste udienza del 24.3.2021); Tes_1
- “C'è un portantino che non è sempre presente nel nostro reparto. Il portantino viene utilizzato contemporaneamente da altri reparti posti sullo stesso piano. Un periodo neppure c'era il portantino.
Ci sono tre reparti sul nostro piano. Il portantino è stato adibito a tutto il piano, e quindi ai reparti
6 ivi posti. Ci sono stati poi periodi in cui era stato assegnato al nostro reparto 1 portantino” (teste udienza del 24.3.2021). Tes_2
Non v'è dubbio, pertanto, che nel periodo di interesse, dal luglio 2013 al luglio 2018 (nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), in difetto non solo di personale ausiliario ma anche di ditte esterne (assegnate al reparto solo da un'epoca imprecisata del 2018 ovvero dal 2019), il ricorrente abbia svolto le mansioni inferiori dedotte in ricorso.
3. Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante si duole poi dell'errata valutazione circa la ricorrenza di un danno e della sua liquidazione, sulla base di una motivazione contraddittoria e insufficiente.
In particolare, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare un precedente di questa Corte (la sentenza n. 4102/2020) a supporto di una liquidazione, eccessiva e sproporzionata, nella misura del
10% della normale retribuzione netta di fatto percepita dal ricorrente, senza invece tener conto che – secondo costante giurisprudenza – “il danno patrimoniale derivante dal demansionamento del lavoratore non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma deve essere provato dal lavoratore, anche mediante il meccanismo presuntivo secondo i dettami dell'art. 2729
c.c., attraverso l'allegazione di elementi gravi, precisi e concordanti”.
Pertanto, solo una volta che la parte istante abbia adempiuto l'onere di allegazione su di essa gravante, il giudice può allora liquidare il danno, anche in via equitativa, tenendo conto degli elementi della fattispecie concreta e motivando opportunatamente sul punto.
3.1. Ebbene, anche tale motivo di impugnazione risulta infondato.
Nella medesima sentenza n. 1506/2023, già sopra richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c, si legge in proposito:
“Ribadito il principio di diritto già affermato da questa sezione (C.A. Roma, sez. IV, sent. n.
2361/2022 pubbl. il 30/05/2022), secondo cui il danno, anche non patrimoniale, non può dirsi in re ipsa, ritiene il Collegio che il danno può desumersi in via presuntiva dalla più che apprezzabile durata dello svolgimento anche di mansioni inferiori, sì che può essere liquidato equitativamente.
Invero, nel caso qui in esame è emerso come, da maggio 2013 i ricorrenti fossero stati quotidianamente impegnati nello svolgimento di mansioni inferiori abitualmente e continuativamente.
In conclusione, tenuto conto che alcune mansioni (quali l'alimentazione e la movimentazione del paziente ortopedico immobilizzato a letto e portatore di presidi medico chirurgici o comunque non autosufficiente, al fine di provvedere alla sua igiene personale) devono dirsi effettivamente complementari all'espletamento dell'assistenza generale infermieristica e quindi non dequalificanti, tutti gli altri compiti descritti nell'originario ricorso (cambio delle lenzuola, cambio dei pannoloni,
7 rifacimento dei letti, cd. giro-letti mattutino, trasporto in barella dei pazienti dal reparto di ortopedia alla sala operatoria, alle visite specialistiche o al reparto di radiologia) possono ritenersi propri delle qualifiche inferiori, in quanto del tutto estranei alla professionalità dell'infermiere.
La liquidazione del danno può essere effettuata, pertanto, in via equitativa nella misura del
10% della retribuzione media netta del periodo dedotto in ricorso, ovvero da maggio 2013 alla data di introduzione delle singole cause poi riunite. Tale quantificazione tiene conto del fatto che i ricorrenti non abbiano mai smesso di espletare per tutto il periodo anche compiti propri della qualifica di appartenenza;
tale circostanza, attenua la lesione dell'immagine e della reptazione sul luogo di lavoro, cosicché la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice, nella misura del 10% della retribuzione, appare congrua”.
Tale iter logico-giuridico, peraltro, risulta nel caso di specie ulteriormente corroborato dalla circostanza che, come confermato nell'istruttoria espletata in primo grado, il lavori presso il CP_1 reparto, in assenza di personale ausiliario, almeno sin dal 2012 (come confermato dai testi e Tes_7
. Tes_2
4. In conclusione, l'appello va integralmente respinto con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza nei confronti dell'appellante delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni richieste dall'art. 13, co.
1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 6.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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