Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9182/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca ALBINIANO e dall'avv. Claudio DI Pt_1
PIETRO
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, così esponendo: “1. dall'8 gennaio 2020 - per numero 714 giorni - la ricorrente usufruiva dell'indennità di disoccupazione Naspi. La citata indennità (inoltrata domanda n.
36063840300028 - 2020/940022) veniva riconosciuta e liquidata dall'Ente con provvedimento del 24 gennaio 2020 a seguito di rituale domanda presentata in data 2 gennaio 2020, sussistendone tutti i requisiti per accedervi (doc. n. 1);
2. si precisa che in epoca precedente, ovverossia il 17 dicembre 2018, la presentava richiesta di Pt_1
pensione di vecchiaia accolta tardivamente solo in data 8 settembre 2021 – n. 45006718 Cat VOS con decorrenza dal 1° febbraio 2020 (doc. n. 2). Si precisa dunque che, a distanza di bene tre anni dalla detta domanda, la ricorrente non poteva certo averne memoria, atteso il silenzio dell'Istituto e posto il proseguo dell'attività lavorativa della stessa sino al 31 gennaio 2020; CP_ 3. in data 09 settembre 2021, l' con nota n. 68979534554-3 peraltro illeggibile, comunicava l'avvio del procedimento volto al recupero “di somme indebitamente percepite su prestazione
INDENNITA' DI DISCCUPAZIONE NASPI” (doc. n. 3);
pagina 1 di 5
4. L'Ente dunque riteneva di aver erogato erroneamente l' domandando la Controparte_2 restituzione di 16.102,95 euro trattenendo d'uopo le somme a titolo di arretrati di cui alla domanda di CP_ pensione n. 45006718 (riconosciuta retroattivamente dall' a far data dal febbraio 2020) ovverossia 13.422,65 euro, operando altresì una trattenuta mensile sulla pensione di 95,00 euro mensili;
CP_
5. in data 7 ottobre 2021 veniva inoltrata all' istanza di rettifica in autotutela. Invero con nota del
07 ottobre 2021 veniva chiesto un nuovo inoltro del provv. n. 68979534554-3 – poiché illeggibile - ovvero la rettifica, in autotutela, degli importi domandati dell'intestato Ente (doc 4). L'istanza restava inevasa.
6. La ricorrente, dunque, presentava ricorso amministrativo in data 15 Novembre 2021 (doc. n. 5) rappresentando il notevole ritardo dell'ente nella definizione della richiesta pensionistica – che dunque si riteneva chiaramente rigettata – evidenziando l'Ente non può domandare somme allorquando l'errore dipenda da proprie determinazioni ovvero di funzionari. Rappresentava altresì la mancata quantificazione delle somme – chieste senza dati contabili che ne permettessero la verifica ovvero, in ogni caso, l'errata quantificazione del quantum da restituire;
7. Il Comitato Provinciale, in data 1° dicembre 2021 rappresentava che “il fascicolo indebito
16145785 è scaturito dal percepimento delle somme a titolo di Naspi relative al periodo 01/102/2020 al 31/07/2021; che in tale periodo fu liquidata la pensione di vecchiaia n. 45006718 comprensiva degli arretrati non sufficienti a coprire le somme debite, attualmente le somme da restituire con la quota di 1/5 sulla pensione sono pari a 3.197,40 euro al netto delle due quote (190 euro) già scomputate” d'uopo rigettando il ricorso amministrativo (doc. n. 6);
8. Nel caso di specie, a prescindere dall'estrema genericità delle richieste di ripetizione dall' CP_1 perpetrate nonché della singolarità del comportamento dell' (che dapprima accerta la CP_1
sussistenza dei requisiti di legge, erogando NASPI, e poi ne reclamandone la restituzione), è chiaro che l'addebito dell' derivi dall'errore commesso, dallo stesso ente, che non ha verificato una CP_1
domanda di pensione inoltrata ben tre anni prima e mai evasa che, pur non ledendo il diritto alla
NASPI, per quota parte del periodo, ne avrebbe giustificato una percezione ridotta;
9. è altrettanto vero, però, che l' – a differenza della ricorrente - era ben a conoscenza di CP_1
siffatta circostanza, atteso che, il silenzio sulla domanda di pensione è stato giustamente interpretato quale silenzio-diniego”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “nel merito in via principale: per i motivi esposti, annullare l'indebito e per l'effetto condannare l'Ente convenuto alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di arretrati pensionistici pagina 2 di 5 nonché quanto trattenuto con la quota di 1/5 sulla pensione della ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Giova chiarire, preliminarmente, che l'indebito oggetto di causa attiene ad una prestazione previdenziale diversa da quella pensionistica, ossia la Naspi, temporanea e connessa ad uno stato di bisogno tendenzialmente transitorio.
In questo caso, dunque, non trovano applicazione i limiti alla ripetibilità sanciti dalle leggi speciali, risultando gli eventuali indebiti assoggettati al regime dell'integrale ripetibilità sancita dall'art. 2033
c.c. Tale soluzione è stata motivata dalla Corte di Cassazione a causa della natura eccezionale delle disposizioni di cui all'art. 52 della l. n. 88 del 1989, che ne preclude l'interpretazione analogica e, dunque, la sua applicabilità al di fuori dell'ambito prettamente pensionistico (Cass. 19 aprile 2021 n.
10274). D'altro canto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 198 del 1991, ha escluso che la previsione di un difforme regime normativo riservato agli indebiti maturati nei due diversi contesti potesse violare l'art. 3 della Carta, atteso che la sostanziale differenza fra le prestazioni giustifica il diverso trattamento degli indebiti che su di esse si vengono a formare.
Nel caso di specie, nel momento in cui è stata liquidata la pensione VOS 45006718, avvenuta in data
08.09.2021, con decorrenza 01.02.2020, è divenuta indebita la percezione della somma di €.16.102,95
a titolo di Naspi, per il periodo dall'01.02.2020 al 31.07.2021.
Si verte, infatti, in un'ipotesi di indebito oggettivo ob causam finitam poiché la causale originaria del versamento (vale a dire, l'accoglimento della domanda di Naspi) è poi venuta meno in virtù di eventi successivi (l'accoglimento della domanda di pensione di vecchiaia), che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 14048 del 01/07/2005).
Ne consegue che, legittimamente, l' abbia chiesto la restituzione alla ricorrente di quanto CP_1
versatole a titolo di Naspi.
Fatte queste precisazioni, è opportuno anche evidenziare che, con particolare riguardo alla modalità liquidatoria consistente nella compensazione – che, nella specie, è propria (non impropria), perché i debiti e i crediti sono riferiti a somme percepite o dovute a titolo di arretrati su differenti prestazioni di durata – sussistono i requisiti codicistici.
Infatti, è osservata la regola dell'art. 1242, comma 1, prima parte, c.c., secondo cui
“la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza”.
pagina 3 di 5 Quindi, verificandosi tale condizione e trattandosi di “due debiti” certi (cfr. Cass., sez. un., 15.11.2016,
n. 23225) nonché “ugualmente liquidi ed esigibili” (art. 1243, comma 1, c.c.), l' può non pagare CP_1
gli arretrati e può operare trattenute, così estinguendosi per compensazione legale sia la corrispondente obbligazione verso l'assicurato o assistito sia l'obbligazione restitutoria di quest'ultimo (cfr. Cass.
21.6.2012, n. 10334).
Supporto normativo specifico è l'art. 69 l. 153/69: esecutabilità di pensioni, assegni e indennità in CP_ misura pari a un quinto del loro ammontare, “per debiti verso l' derivanti da indebite prestazioni percepite”; con salvezza, comunque, per le pensioni ordinarie a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dell'“importo corrispondente al trattamento minimo” ed estensione dell'obbligazione restitutoria agli interessi nei soli casi di “dolo dell'interessato”.
Secondo Cass. 9.8.2003, n. 12040, “l'art. 69, 1° comma, legge n. 153 del 1969 … non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, nei limiti peraltro stabiliti dalla riportata norma”, nonché Cass. 5.6.2003, n. 9001: “l' salvo il diritto CP_1 di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione”.
Sulla correttezza degli importi trattenuti, l' ha correttamente chiarito - e provato - che: “il residuo CP_1 indebito di cui l' ha preteso restituzione, e per il recupero del quale è stato avviato il piano di CP_1 rientro a mezzo trattenute su pensione, ammonta a Euro 3.387,40, in quanto l' ha già operato CP_1 la compensazione dell'indebito con il credito derivante dalla liquidazione degli arretrati di pensione
VOS.
Al netto di ritenute Irpef applicate su questi ultimi, di Euro 707,10, la somma di Euro 12.715,55
(vedasi pag. 4 doc. 3) è stata portata in compensazione dell'indebito, per cui ne è risultato un residuo da recuperare di Euro 3.387,40. Tale residuo è stato indicato nella comunicazione modello RC5 (doc.
4). Seppure tale ultima comunicazione non risulti particolarmente chiara, per evidenti motivi attribuibili a problemi tecnici, l'importo residuo da restituire è stato successivamente chiarito anche con delibera del 01.12.2021 di rigetto del ricorso amministrativo che la ricorrente aveva medio tempore presentato, con cui si è precisato che - al netto dei recuperi rateali già realizzati sulla mensilità di dicembre della pensione VOS - l'indebito da restituire alla data della delibera era pari ad
Euro 3.197,40 (doc. 6)”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 5 di 5