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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1588 dell'anno 2021 del Registro
Generale Affari Contenziosi
TRA
, in persona del Sindaco e legale rappresentante “pro Parte_1
tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Quero, elettivamente domiciliato in Noci, via Renato Imbriani n.14 (presso lo studio del predetto difensore)
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocata Francesca De Robertis, CP_1
elettivamente domiciliato in via Castellana n. 51 (presso lo studio Parte_1
del predetto difensore)
APPELLATO
______________________________________
All'udienza del 16 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione,
previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2019, conveniva in CP_1
giudizio il , in persona del suo legale rappresentante “pro Parte_1 tempore”, al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 4.985,49, oltre agli interessi dalla data del fatto ed alle spese di lite.
Esponeva che il 27 settembre 2013, alle ore 22,30 circa, mentre stava attraversando, a piedi, Piazza CE ST, nel centro di Parte_1
all'altezza del bar “Tavernetta”, a causa della presenza di un dislivello dovuto alla presenza di una grata, era inciampato cadendo rovinosamente al suolo.
In conseguenza di tale caduta, aveva subito lesioni personali comportanti doversi giorni di inabilità totale e parziale, oltre a postumi invalidanti di carattere permanente quantificabili nella misura del 3% della totale biologica.
Faceva rilevare come fosse evidente la sussistenza di un nesso di causalità tra il cattivo stato di manutenzione del manto stradale e l'evento dannoso e come fosse certa la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Si costituiva in giudizio il contestando l'”an” ed il Parte_1
“quantum” dell'avversa pretesa.
Chiedeva il rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge.
La causa veniva quindi istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di una CTU medica.
Con sentenza n. 1308/20 depositata il 28 agosto 2020, il Giudice di Pace
accoglieva la domanda e condannava il al pagamento, Parte_1
in favore dell'attore, della somma di € 4383,32, oltre agli interessi ed alle spese del giudizio.
Poneva definitivamente le spese e le competenze della disposta CTU a carico del convenuto.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il Parte_1
lamentando la erroneità e l'ingiustizia della pronuncia impugnata per i seguenti motivi: violazione ed errata applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 115 c.p.c., non essendo stata raggiunta la prova dell'evento dannoso;
violazione ed errata applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., attesa la mancata dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta colposa del convenuto ed il danno subito dall'attore; violazione e, comunque, erronea applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., in relazione all'art. 1227 1° e 2° co.
c.c., per non avere il primo giudice valutato e considerato la prova liberatoria costituita, per il convenuto, dall'esistenza del caso fortuito e la condotta colposa del . CP_1
Con riferimento al “quantum debeatur”, evidenziava come il CTU avesse errato nel determinare la durata dell'inabilità temporanea.
Conveniva in giudizio il chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, CP_1
in via principale, il rigetto della domanda.
In subordine, accertare e dichiarare il prevalente concorso colposo dell'attore nell'evento dannoso, con conseguente riduzione della richiesta risarcitoria.
Il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo la infondatezza dell'appello e CP_1
chiedendone il suo integrale rigetto, con ogni conseguenza di legge.
L'appello è infondato.
I motivi del gravame relativi all' “an” della pretesa creditoria, relativi alla mancata prova dell'evento dannoso, alla indimostrata esistenza del nesso di causalità tra la condotta del convenuto ed i danni subiti dal ed Pt_1 CP_1
alla omessa valutazione del concorso colposo dell'odierno appellato, possono essere esaminati congiuntamente.
Tanto premesso, il ha chiesto la condanna del al CP_1 Parte_1
risarcimento del danno deducendone la responsabilità, ex art. 2051 c.c., quale custode (e proprietario) della strada ove si sarebbe verificato l'incidente in questione.
Per giurisprudenza costante e consolidata (per tutte: Cass. 30/11/2024, n.
28057; Cass. 20/7/2023, n. 21675; Trib. Bari, 13/11/2024), la responsabilità
per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., configura una responsabilità presunta a carico del custode per i danni derivanti dalla cosa custodita, salvo che questi dimostri l'esistenza di un caso fortuito.
Tale responsabilità trova il suo fondamento nell'obbligo di custodia che grava su chiunque eserciti, a qualsiasi titolo, un potere effettivo e continuativo sulla cosa, comportando il dovere di vigilare affinchè essa non provochi danni a terzi.
Si tratta, in sostanza, di una forma di responsabilità oggettiva, in cui è
sufficiente accertare il nesso causale tra il danno e la cosa custodita, senza che rilevi la condotta del custode.
Ne consegue che, una volta dimostrata, da parte del danneggiato, la sussistenza di un nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, spetterà al custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (Trib. Potenza, 22/11/2024, n.
1913) o della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di terzi (Cass. 23/5/2023, n. 14228).
Una volta richiamati i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., va subito rimarcato come nel giudizio di primo grado siano stati provati sia l'evento dannoso sia il nesso di causalità tra il danno e la cosa oggetto di custodia.
I testi e entrambi presenti all'accaduto, Testimone_1 Testimone_2
dopo avere riconosciuto lo stato dei luoghi, hanno infatti confermato di avere visto il inciampare su una grata presente sulla pavimentazione della CP_1
piazza e posta al di sotto del piano di calpestio.
In conseguenza della caduta, l'odierno appellato riportò delle lesioni al ginocchio sinistro.
La imprecisione contenuta nelle dichiarazioni del teste secondo il quale Tes_1
il sinistro si sarebbe verificato il 22 e non il 27 settembre 2013, inutilmente enfatizzata dall'appellato, ben può spiegarsi con il lasso di tempo (circa sei anni)
intercorso tra la data dell'evento e quella dell'espletamento della prova orale. Non si ravvisano, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, altre gravi incongruenze e contraddizioni nelle sopra menzionate dichiarazioni testimoniali, né le stesse possono essere tacciate di vaghezza e genericità.
Circa il nesso eziologico tra danno e cosa in custodia, le stesse dichiarazioni testimoniali provano che la caduta al suolo, con conseguenti lesioni personali -
la cui piena compatibilità con la dinamica dell'incidente è stata confermata dal
CTU dott. - del fu causata da un difetto di manutenzione Persona_1 CP_1
della cosa custodita e, in particolare, da un dislivello dovuto alla presenza, sulla sede stradale, di una grata sottoposta al piano di calpestio.
Il poi, non ha provato, come era suo onere, né una Parte_1
concorrente o esclusiva condotta colposa del danneggiato né, tantomeno, una ipotesi di caso fortuito in grado di elidere in radice la sussistenza del nesso eziologico tra colpa del custode ed evento.
Ed invero, il caso fortuito, a ben vedere, non risulta nemmeno seriamente dedotto dall'appellante, posto che lo stesso non ha nemmeno invocato un evento eccezionale o imprevedibile, anche riconducibile all'intervento di terzi, in grado di escludere il nesso causale tra condotta colposa del custode ed evento dannoso.
Per ciò che riguarda la presunta colpa esclusiva o concorrente del danneggiato,
invero impropriamente ricondotta, nei motivi dell'appello, nella fattispecie del caso fortuito, si rileva come il abbia fondato la tesi del concorso di colpa Pt_1
del su tre circostanze: la evitabilità del pericolo per la conoscenza dello CP_1
stato dei luoghi da parte del danneggiato;
la sufficiente illuminazione presente
“in loco”; la non obbligatorietà del percorso.
Dall'esistenza di dette circostanze risulterebbe confermata, a detta dell'appellante, la grave imprudenza del danneggiato.
Senonchè: la circostanza che il percorso non fosse obbligato non incide minimamente sulla configurabilità di una condotta colposa del , atteso CP_1 che comunque quel tratto di strada non era interdetto al transito pedonale;
la conoscenza dello stato dei luoghi e, in particolare, della esistenza della grata sconnessa causa dell'incidente, da parte del danneggiato, è del tutto ipotetica ed assertivamente sostenuta, dall'appellante, senza l'allegazione di alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione (il teste nel giudizio Tes_2
di primo grado, si limitò ad affermare che lui ed il avevano CP_1
“saltuariamente e sempre di passaggio frequentato la piazza in questione”);
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che il luogo del sinistro fosse scarsamente illuminato è stato confermato dai testi escussi (teste : Tes_2
“Piazza CE ST è scarsamente illuminata”; teste “Piazza CE Tes_1
ST è illuminata, ma il punto ove si è verificato l'evento è privo di luce”).
In definitiva, anche tenendo conto della mancanza di luce naturale (l'incidente avvenne alle 22,30 circa), non solo non può dirsi provata la colpa concorrente del danneggiato, ma risulta confermata la imprevedibilità dell'insidia esistente sul tratto di strada attraversato dal . CP_1
Con riferimento al “quantum” della somma liquidata dal primo giudice, la stessa fu determinata sulla base delle recepite argomentazioni e conclusioni contenute nella relazione peritale.
La circostanza che il CTU determinò la durata complessiva dell'inabilità
temporanea (61 giorni) in misura maggiore di quella indicata nell'atto di citazione (52 giorni) è del tutto irrilevante, atteso che nella sentenza impugnata non è configurabile alcun vizio di ultrapetizione.
Le spese del presente grado del giudizio, liquidate secondo i medi tariffari del
D.M. n. 147/2022 seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi anticipatario. L'appellante va infine condannato al pagamento, ex art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del Sindaco e legale rappresentante “pro tempore”, nei
[...]
confronti di , avverso la sentenza n. 1308/20, depositata il CP_1
28/8/2020, del Giudice di Pace di Bari, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'appello e conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del procuratore del , CP_1
dichiaratosi anticipatario, delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.701,00, oltre rimborso forfettario, IVA e
CAP come per legge;
3) Condanna l'appellante al pagamento, ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002, di una somma pari all'importo del contributo unificato già
versato per la proposizione dell'impugnazione.
Bari, 15 aprile 2025 Il Giudice