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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
563/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ove ivi residente Parte_1 C.F._1 in Viale Montegrappa n. 20 con il patrocinio dell'avv. CRISTINA MATERAZZI.
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Lecco Via guado n. 11 con il patrocinio dell'avv. CRISTINA MATERAZZI. con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare Sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti conclusioni:
1) Prendere atto che i coniugi vivono separati di fatto già da alcuni anni e confermarne l'autorizzazione.
2) I genitori riconoscono l'affido condiviso della figlia ed il collocamento prevalente della stessa con il padre, R_ nonché la residenza della stessa in Lecco, Via Guado n. 11;
3) I genitori continueranno a provvedere al mantenimento diretto della figlia ed alla divisione delle spese non R_ ordinarie per la stessa, nella misura del 50% seguendo le linee del protocollo del Tribunale di Lecco che si allega, e che costituisce parte integrante del presente atto;
4) I genitori continueranno a gestire le visite e la permanenza della figlia con loro, accordandosi tra di loro nell'interesse e per la serenità della figlia, e collaborando per la migliore organizzazione;
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla richiesta di contributo al mantenimento per sé;
6) Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi lo stesso oggetto;
7) Le parti si autorizzano fin d'ora alla richiesta e al rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio anche con e per la figlia minore. RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 23/08/2014 a Mandello Del Lario e dalla loro unione è nata una figlia R_ il 19.08.2015, minorenne
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 11/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e R_ ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Mandello Del Lario il 23/08/2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno
2014, parte 2, serie A numero 12;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Mandello Del Lario per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 30/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
563/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ove ivi residente Parte_1 C.F._1 in Viale Montegrappa n. 20 con il patrocinio dell'avv. CRISTINA MATERAZZI.
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Lecco Via guado n. 11 con il patrocinio dell'avv. CRISTINA MATERAZZI. con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare Sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti conclusioni:
1) Prendere atto che i coniugi vivono separati di fatto già da alcuni anni e confermarne l'autorizzazione.
2) I genitori riconoscono l'affido condiviso della figlia ed il collocamento prevalente della stessa con il padre, R_ nonché la residenza della stessa in Lecco, Via Guado n. 11;
3) I genitori continueranno a provvedere al mantenimento diretto della figlia ed alla divisione delle spese non R_ ordinarie per la stessa, nella misura del 50% seguendo le linee del protocollo del Tribunale di Lecco che si allega, e che costituisce parte integrante del presente atto;
4) I genitori continueranno a gestire le visite e la permanenza della figlia con loro, accordandosi tra di loro nell'interesse e per la serenità della figlia, e collaborando per la migliore organizzazione;
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla richiesta di contributo al mantenimento per sé;
6) Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi lo stesso oggetto;
7) Le parti si autorizzano fin d'ora alla richiesta e al rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio anche con e per la figlia minore. RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 23/08/2014 a Mandello Del Lario e dalla loro unione è nata una figlia R_ il 19.08.2015, minorenne
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 11/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e R_ ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Mandello Del Lario il 23/08/2014, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno
2014, parte 2, serie A numero 12;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Mandello Del Lario per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 30/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada