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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice Rel-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al RG. n. 3044/2024 V.G. avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SANTELLA MICHELE, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel ricorso.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore , nato in [...] il [...], dalla relazione di fatto Persona_1 intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
2. Per l'udienza del 12/03/2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti. Il Giudice, rilevata la mancanza del ricorso sottoscritto dalle parti, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione scritta fino al 28/05/2025.
Lette le note di parte depositate il 10/05/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
3. In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n.
18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della
Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti
2 fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso in esame che si riporta testualmente:
1. “Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni, invece, di maggiore interesse per il figlio relative alla sua crescita, all'istruzione, Per_1 all'educazione ed alla salute saranno, invece, assunte di comune accordo dei genitori, i quali, nel prenderle, dovranno tener conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. I ricorrenti, di comune accordo, decidono che il figlio venga collocato in via prevalente presso la Per_1 madre, fissando, pertanto, la sua residenza anagrafica in Palma Campania (NA), alla via Trieste n.211.
3. La casa familiare – che, si ripete, non è di proprietà dei ricorrenti ma è condotta in locazione – ubicata in
Palma Campania (NA), alla via Trieste n.211, viene assegnata alla con tutti gli arredi. Parte_2
4. Il sig. genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con Parte_1 le modalità di seguito indicate:
a) il minore trascorrerà il fine settimana in modo alternato e, precisamente, sarà prelevato dal padre, presso l'abitazione della madre, il sabato mattina alle ore 10,00 e resterà con lui fino alle ore 20,00 della domenica, con pernottamento il sabato sera. Durante la settimana, ogni mercoledì, il padre preleverà il figlio all'uscita da scuola e lo terrà con se fino alle ore 20,00;
b) la madre, secondo il criterio dell'alternanza, terrà con se il figlio, durante le festività natalizie, nei giorni 24 e 26 dicembre, il 1°gennaio, mentre il padre, sempre secondo il criterio dell'alternanza, il
25 ed il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis, secondo lo stesso criterio;
per quindici giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla , entro e non oltre il giorno 5 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 300,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota pari al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio.
6. Spese legali compensate. ”
Orbene, ritiene il Collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi del minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
4. Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ affida ad entrambi i genitori nato il [...] in [...] che continuerà Per_1
a risiedere presso la madre in Palma Campania (NA), alla via Trieste n.211;
✓ dispone che il padre tenga con sé il piccolo con le modalità e nei tempi concordati;
Per_1
✓ dispone che il Sig. versi alla Sig.ra nei tempi e modi Parte_1 Parte_2 concordati, la somma di complessivi Euro 300,00 per il mantenimento del figlio minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da accordo sottoscritto;
✓ prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
✓ compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Nola, così deciso nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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