Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato ha pronunciato in data 30.04.2025 scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18148/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento dei ratei dell'assegno mensile di invalidità civile. conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30/07/2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha esposto di avere presentato all in data 16/05/2023 domanda di invalidità civile finalizzata al riconoscimento CP_1 dell'assegno mensile di invalidità civile, ex artt. 2 e 13 legge 118/71; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di essere stato sottoposto a visita dalla Commissione medica, in data 27/10/2023 e giudicato “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88). Percentuale:
90%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”; di avere trasmesso, in data 3/1/2024, modello AP70 telematico per ottenere la liquidazione della prestazione assistenziale riconosciuta in via amministrativa;
di avere ricevuto, in data 28.2.2024, PEC dall di Pozzuoli con cui chiedeva CP_1
“copia conforme della sentenza e accordi di separazione al fine di consentire una corretta valutazione del
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Tutto ciò premesso il ricorrente, impugnato il diniego in via amministrativo e dedotto di essere in possesso del requisito reddituale richiesto per l'erogazione della prestazione assistenziale in CP_ oggetto, ha concluso chiedendo di “condannare , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'istante dei ratei dell'assegno mensile di assistenza, di cui agli articoli 2 e 13 legge 118/71, riconosciuto in sede amministrativa, con decorrenza dal 1/6/2023 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 16/5/2023), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socioeconomici. - rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
L' , benché ritualmente citato (cfr. notifica a mezzo PEC ricevuta dall in data CP_1 CP_1
16.09.2024) è rimasto contumace.
Il Giudice, lette le note di trattazione di parte ricorrente e acquisita documentazione, in data odierna, scaduto il termine per il deposito di note di trattazione scritta, ex arr.127 ter cpc ha deciso la causa con separata sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito enunciati.
Il verbale sanitario redatto a seguito della domanda amministrativa del 16/05/2023 finalizzata al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, ex artt. 2 e 13 legge 118/71 ha riconosciuto il ricorrente, sottoposto a visita dalla Commissione medica, in data 27/10/2023, “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88). Percentuale: 90%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
È risultata in contestazione nella fase amministrativa la completezza documentale giacché
l ha imputato alla parte di non averne fornito prova, neanche a seguito della richiesta di CP_1 integrazione documentale a lui pervenuta.
Il ricorrente ha invece documentato di avere inoltrato all l'AP70 ossia il modello CP_1 predisposto dall per la liquidazione della prestazione assistenziale compilando ogni sezione, CP_2 compresa quella relativa alla dichiarazione reddituale e di avere ottemperato alla richiesta dell CP_1 di trasmettere copia dell'accordo di separazione con il coniuge, pur se irrilevante ai fini del
2 riconoscimento e dell'erogazione della prestazione assistenziale in oggetto (assegno di invalidità civile).
In sede giudiziale, il ricorrente ha depositato il modello relativo ai redditi conseguiti nell'anno
2023 e su richiesta del Giudicante, ha prodotto certificazione fiscale del 14.02.2025 e atto notorio del 05.03.2025, inerenti all'intero periodo dalla domanda amministrativa all'attualità (cfr. deposito effettuato il 05.03.2025), da cui si evince il possesso del requisito reddituale in ragione del conseguimento per l'anno 2023 di redditi inferiori al limite previsto ex lege e al mancato possesso di redditi per l'anno 2024 e 2025 ad oggi.
Tale documentazione consente di riconoscere al ricorrente il beneficio reclamato a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (16.05.2023), sussistendo sia il requisito reddituale che il requisito sanitario e di condannare l al pagamento CP_1 dei ratei maturati, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo a tale decorrenza (trattandosi di prima liquidazione), al soddisfo.
Le spese sono a carico dell e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, accerta che il ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità civile dal 01.06.2023 e per l'effetto, condanna l a corrispondere al ricorrente i ratei della prestazione CP_1 assistenziale con la predetta decorrenza, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo a tale decorrenza, al soddisfo;
condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € CP_1
1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 30.04.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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