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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
283 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 283 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DOVADOLA in data 07/06/1987 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. BASSI FILIPPO e dall' avv.
VOCE ESTER;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/02/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni
1 inerenti ai rapporti economici tra gli stessi (prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente);
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 19/06/2015;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DOVADOLA in data
07/06/1987 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di DOVADOLA - anno
1987 - atto n. 13, parte II, S.A.; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/02/2025, che integralmente si riportano:
- La casa coniugale, sita a Forlì – Fraz. Villafranca, in Via Peterborough n. 1, di esclusiva proprietà del sig. rimarrà assegnata a quest'ultimo. CP_1
- Il mobilio della casa coniugale è già stato oggetto di divisione fra i ricorrenti secondo gli accordi intercorsi in sede di separazione.
- La quota di proprietà di 1\2 dell'immobile sito a Cervia (RA) Via Arezzo n. 2, già in
2 comproprietà fra i ricorrenti, è stata ceduta gratuitamente dal sig. alla sig.ra CP_1
in virtù della sistemazione patrimoniale decisa dai coniugi e riguardante Parte_1
tutti i loro pregressi rapporti patrimoniali- economici e di coniugio in sede di accordi di separazione.
- Il figlio della coppia risulta maggiorenne e autosufficiente.
- I ricorrenti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra.
- Nessun assegno divorzile viene previsto essendo i Sig.ri e Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti.
- I ricorrenti esprimono reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
- Ciascun ricorrente provvederà al pagamento degli onorari spettanti al proprio legale e farà fronte al versamento del contributo unificato nella misura del 50%, con esonero dei legali alla solidarietà.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di DOVADOLA per quanto di competenza.
Forlì, 22/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 283 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DOVADOLA in data 07/06/1987 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. BASSI FILIPPO e dall' avv.
VOCE ESTER;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/02/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni
1 inerenti ai rapporti economici tra gli stessi (prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente);
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 19/06/2015;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DOVADOLA in data
07/06/1987 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di DOVADOLA - anno
1987 - atto n. 13, parte II, S.A.; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/02/2025, che integralmente si riportano:
- La casa coniugale, sita a Forlì – Fraz. Villafranca, in Via Peterborough n. 1, di esclusiva proprietà del sig. rimarrà assegnata a quest'ultimo. CP_1
- Il mobilio della casa coniugale è già stato oggetto di divisione fra i ricorrenti secondo gli accordi intercorsi in sede di separazione.
- La quota di proprietà di 1\2 dell'immobile sito a Cervia (RA) Via Arezzo n. 2, già in
2 comproprietà fra i ricorrenti, è stata ceduta gratuitamente dal sig. alla sig.ra CP_1
in virtù della sistemazione patrimoniale decisa dai coniugi e riguardante Parte_1
tutti i loro pregressi rapporti patrimoniali- economici e di coniugio in sede di accordi di separazione.
- Il figlio della coppia risulta maggiorenne e autosufficiente.
- I ricorrenti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra.
- Nessun assegno divorzile viene previsto essendo i Sig.ri e Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti.
- I ricorrenti esprimono reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
- Ciascun ricorrente provvederà al pagamento degli onorari spettanti al proprio legale e farà fronte al versamento del contributo unificato nella misura del 50%, con esonero dei legali alla solidarietà.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di DOVADOLA per quanto di competenza.
Forlì, 22/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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