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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11972 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 23820/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice designato dott.ssa Cristina Correale Giudice
sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza del 15.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23820 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale
TRA
, nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1
dall'avv.to Gianluca Valentino, elett.te dom.ta presso il suo studio in Aversa, via Firenze
n 12, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
pagina 1 di 9 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 216 del 10.05.2024, notificato alla ricorrente in data il 15.10.2024, il Questore della Provincia di Napoli rigettava l'istanza, formalizzata il 29.03.2023, di protezione speciale, su parere contrario espresso il 02.01.2024 dalla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di
Napoli.
Con ricorso depositato il 12.11.2024, la richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere arrivata in Italia nel 2011 e di essere riuscita a costituire un regolare rapporto di lavoro subordinato come domestica;
di essersi integrata socialmente e di avere sempre avuto una propria sistemazione abitativa a Casalnuovo;
di essersi impegnata nello studio della lingua italiana. Chiedeva di annullare il decreto di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno e di accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari – PROTEZIONE SPECIALE - ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 c. 6
e 19 del D.lvo 286/98, art. 32 c. 3 dlgs 25/2008.
Integrato il contraddittorio per decidere sull'istanza cautelare, con memoria depositata il 10.01.2025 si costituiva il , chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso, stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e comma 1.1. del d.lgs. n. 286/1998.
Con ordinanza collegiale del 24.01.2025 il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava l'udienza del 17.11.2025 di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
La ricorrente si riportava alle proprie conclusioni e depositava ulteriore documentazione.
Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé
l'udienza del 15.12.2025 ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c..
All'udienza suindicata, presente la ricorrente, all'esito della relazione della causa pagina 2 di 9 e della sua discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della lite.
L'impugnazione è fondata e merita di essere accolta.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale.
Alla fattispecie bisogna applicare le modificazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, avendo parte ricorrente presentato la domanda nella vigenza di tali disposizioni come ammesso da parte convenuta.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
pagina 3 di 9 d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del pagina 4 di 9 dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, Cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale pagina 5 di 9 che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, appare utile premettere che il diritto al rispetto della vita privata comprende quello di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno. L'occasione che favorisce la fioritura dei legami sociali può variare e trattarsi del lavoro, come dello svolgimento di attività culturali o sportive o anche di volontariato. Lo straniero che riesce a tessere un'apprezzabile e consistente rete di relazioni sociali nel paese ospitante ne viene a far parte integrante tanto da subire, in caso di cesura e sradicamento, che conseguono al suo rimpatrio, la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata.
Secondo la giurisprudenza che si condivide (Cassazione civile, sez. I, 24/05/2023,
n. 14370), In tema di protezione speciale, la seconda parte dell' art. 19, comma 1.1, del
d.lgs. 286 del 1998 , come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 , convertito con l. n. 173 del 2020 , attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia. (Nella specie, la S.C. ha cassato
pagina 6 di 9 il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Secondo Cassazione civile, sez. I ,
23/03/2023, n. 8400, Per valutare radicamento e integrazione dello straniero extracomunitario presente in Italia non ci si può limitare a prendere in esame il fronte lavorativo;
è necessario, invece, tenere conto di altri aspetti altrettanto rilevanti, come, ad esempio, la conoscenza e l'utilizzo della lingua italiana, lo svolgimento di attività di volontariato, la prospettiva di un rapporto di lavoro - anche con contratti a tempo determinato destinati a essere rinnovati - e, infine, l'assenza di legami con il Paese di origine.
Nel caso concreto, benchè lo stesso convenuto abbia ricordato che la ricorrente soggiorna sul territorio nazionale dal 2011 ed ha depositato “documenti di lavoro inerenti ad attività lavorativa svolta in Italia”, non ha, tuttavia, attribuito alcuna rilevanza a tale fatto allorquando ha denegato il diritto di cui si discute in questa sede.
Orbene, con la documentazione depositata con il ricorso e concernente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituitosi il 13/06/2022 con mansioni di badante alle dipendenze di (cfr. comunicazione Parte_2
obbligatoria di assunzione inviata all'INPS dal datore di lavoro il 13.06.2022; copia dei versamenti dei contributi INPS relativi al secondo e quarto trimestre dell'anno 2022, al primo trimestre dell'anno 2023, al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2024), cui si sono aggiunti quelli depositati nel presente giudizio (copia dei versamenti dei contributi INPS relativi al terzo trimestre dell'anno 2022, al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2023, al quarto trimestre dell'anno 2024 e al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2025), la ricorrente ha ampiamente dimostrato non solo di essersi integrata sul piano lavorativo ma anche di avere, in via del tutto intuibile, costituito una conseguente rete sociale, favorita proprio dal pluriennale lavoro.
La ricorrente ha, altresì, dimostrato l'impegno nello studio della lingua italiana
(cfr. attestato di partecipazione al corso di lingua e cultura italiana di livello A1 da pagina 7 di 9 ottobre 2012 a maggio 2013 ed attestato di partecipazione al corso di lingua e cultura italiana di livello A2 da ottobre 2013 a maggio 2014, entrambi rilasciati dalla
Cooperativa di Sant'Egidio) e di usufruire di una sistemazione alloggiativa (cfr. dichiarazione di ospitalità del suo datore di lavoro, ). Parte_2
Tali elementi, complessivamente considerati, evidenziano un regolare insediamento della ricorrente sul territorio nazionale, sviluppatosi per anni e che, al momento della presente decisione, non risulta essersi svilito.
Ciò induce a concludere che ella sia, allo stato, inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. poiché il rimpatrio, lacerando anche i rapporti sociali che CP_2
verosimilmente ha intessuto durante la sua pluriennale permanenza in Italia e nello svolgimento di regolare attività lavorativa (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C.
In ordine alle spese processuali, si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nel fatto che nel corso del processo la parte ha integrato la prova degli elementi costitutivi del suo diritto fino all'adozione della presente decisione.
pagina 8 di 9
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3,
d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
• compensa le spese di lite.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15.12.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice designato dott.ssa Cristina Correale Giudice
sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza del 15.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23820 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale
TRA
, nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1
dall'avv.to Gianluca Valentino, elett.te dom.ta presso il suo studio in Aversa, via Firenze
n 12, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
pagina 1 di 9 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 216 del 10.05.2024, notificato alla ricorrente in data il 15.10.2024, il Questore della Provincia di Napoli rigettava l'istanza, formalizzata il 29.03.2023, di protezione speciale, su parere contrario espresso il 02.01.2024 dalla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di
Napoli.
Con ricorso depositato il 12.11.2024, la richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere arrivata in Italia nel 2011 e di essere riuscita a costituire un regolare rapporto di lavoro subordinato come domestica;
di essersi integrata socialmente e di avere sempre avuto una propria sistemazione abitativa a Casalnuovo;
di essersi impegnata nello studio della lingua italiana. Chiedeva di annullare il decreto di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno e di accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari – PROTEZIONE SPECIALE - ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 c. 6
e 19 del D.lvo 286/98, art. 32 c. 3 dlgs 25/2008.
Integrato il contraddittorio per decidere sull'istanza cautelare, con memoria depositata il 10.01.2025 si costituiva il , chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso, stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e comma 1.1. del d.lgs. n. 286/1998.
Con ordinanza collegiale del 24.01.2025 il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava l'udienza del 17.11.2025 di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
La ricorrente si riportava alle proprie conclusioni e depositava ulteriore documentazione.
Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé
l'udienza del 15.12.2025 ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c..
All'udienza suindicata, presente la ricorrente, all'esito della relazione della causa pagina 2 di 9 e della sua discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della lite.
L'impugnazione è fondata e merita di essere accolta.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale.
Alla fattispecie bisogna applicare le modificazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, avendo parte ricorrente presentato la domanda nella vigenza di tali disposizioni come ammesso da parte convenuta.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
pagina 3 di 9 d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del pagina 4 di 9 dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, Cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale pagina 5 di 9 che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, appare utile premettere che il diritto al rispetto della vita privata comprende quello di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno. L'occasione che favorisce la fioritura dei legami sociali può variare e trattarsi del lavoro, come dello svolgimento di attività culturali o sportive o anche di volontariato. Lo straniero che riesce a tessere un'apprezzabile e consistente rete di relazioni sociali nel paese ospitante ne viene a far parte integrante tanto da subire, in caso di cesura e sradicamento, che conseguono al suo rimpatrio, la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata.
Secondo la giurisprudenza che si condivide (Cassazione civile, sez. I, 24/05/2023,
n. 14370), In tema di protezione speciale, la seconda parte dell' art. 19, comma 1.1, del
d.lgs. 286 del 1998 , come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 , convertito con l. n. 173 del 2020 , attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia. (Nella specie, la S.C. ha cassato
pagina 6 di 9 il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Secondo Cassazione civile, sez. I ,
23/03/2023, n. 8400, Per valutare radicamento e integrazione dello straniero extracomunitario presente in Italia non ci si può limitare a prendere in esame il fronte lavorativo;
è necessario, invece, tenere conto di altri aspetti altrettanto rilevanti, come, ad esempio, la conoscenza e l'utilizzo della lingua italiana, lo svolgimento di attività di volontariato, la prospettiva di un rapporto di lavoro - anche con contratti a tempo determinato destinati a essere rinnovati - e, infine, l'assenza di legami con il Paese di origine.
Nel caso concreto, benchè lo stesso convenuto abbia ricordato che la ricorrente soggiorna sul territorio nazionale dal 2011 ed ha depositato “documenti di lavoro inerenti ad attività lavorativa svolta in Italia”, non ha, tuttavia, attribuito alcuna rilevanza a tale fatto allorquando ha denegato il diritto di cui si discute in questa sede.
Orbene, con la documentazione depositata con il ricorso e concernente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituitosi il 13/06/2022 con mansioni di badante alle dipendenze di (cfr. comunicazione Parte_2
obbligatoria di assunzione inviata all'INPS dal datore di lavoro il 13.06.2022; copia dei versamenti dei contributi INPS relativi al secondo e quarto trimestre dell'anno 2022, al primo trimestre dell'anno 2023, al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2024), cui si sono aggiunti quelli depositati nel presente giudizio (copia dei versamenti dei contributi INPS relativi al terzo trimestre dell'anno 2022, al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2023, al quarto trimestre dell'anno 2024 e al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2025), la ricorrente ha ampiamente dimostrato non solo di essersi integrata sul piano lavorativo ma anche di avere, in via del tutto intuibile, costituito una conseguente rete sociale, favorita proprio dal pluriennale lavoro.
La ricorrente ha, altresì, dimostrato l'impegno nello studio della lingua italiana
(cfr. attestato di partecipazione al corso di lingua e cultura italiana di livello A1 da pagina 7 di 9 ottobre 2012 a maggio 2013 ed attestato di partecipazione al corso di lingua e cultura italiana di livello A2 da ottobre 2013 a maggio 2014, entrambi rilasciati dalla
Cooperativa di Sant'Egidio) e di usufruire di una sistemazione alloggiativa (cfr. dichiarazione di ospitalità del suo datore di lavoro, ). Parte_2
Tali elementi, complessivamente considerati, evidenziano un regolare insediamento della ricorrente sul territorio nazionale, sviluppatosi per anni e che, al momento della presente decisione, non risulta essersi svilito.
Ciò induce a concludere che ella sia, allo stato, inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. poiché il rimpatrio, lacerando anche i rapporti sociali che CP_2
verosimilmente ha intessuto durante la sua pluriennale permanenza in Italia e nello svolgimento di regolare attività lavorativa (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C.
In ordine alle spese processuali, si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nel fatto che nel corso del processo la parte ha integrato la prova degli elementi costitutivi del suo diritto fino all'adozione della presente decisione.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3,
d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
• compensa le spese di lite.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15.12.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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