Sentenza breve 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 30/06/2022, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01113/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Candido, Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia Finanza - Comando Provinciale Lecce, Guardia di Finanza Gruppo di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
- della Determinazione del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, prot. -OMISSIS-, in data 08.04.2022 e notificata in pari data, recante in oggetto: <Ricorso gerarchico al Comandante Provinciale Lecce presentato dal luogotenente -OMISSIS-, in forza al Nucleo P.E.F. Lecce>, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 13.01.2022 con cui era stata impugnata la determinazione -OMISSIS- in data 15.12.2021 del Comandante del Gruppo di Lecce avverso la sanzione disciplinare della <consegna>, nella misura di <gg. 03 (tre)>;
- della Determinazione del Comandante del Gruppo di Lecce, prot. -OMISSIS-, in data 15.12.2021 e notificata in pari data, con la quale, in esito al procedimento disciplinare di Corpo avviato nei riguardi del ricorrente, veniva inflitta la <sanzione della Consegna> nella misura di <gg. 03 (tre)>;
- della nota del Comandante della Compagnia – Guardia di Finanza di Lecce, prot. -OMISSIS- in data 09.10.2021, recante in oggetto: <Contestazione degli addebiti con richiesta di giustificazione. – Avvio procedimento disciplinare;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o collegato, consequenziale ai provvedimenti impugnati, nei limiti dell'interesse fatto valere nel presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia Finanza - Comando Provinciale Lecce, Guardia di Finanza Gruppo di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. A. Micolani, anche in sostituzione dell'avv. S. Candido;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- ritenuta l’infondatezza del ricorso. Invero:
a) non è fondato il motivo di gravame fondato sulla tempestività di avvio del procedimento disciplinare. Ciò in quanto l’Amministrazione ha potuto avere contezza dei fatti contestati, visti nel loro insieme, solo all’esito del procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, avvenuta in data 12.7.2021. Per tali ragioni, l’avvio del procedimento disciplinare, intervenuto in data 9.10.2021, vale a dire 89 giorni dopo l’acquisizione del fascicolo penale, non può ritenersi intempestivo, ai sensi dell’art. 1398 d. lgs. n. 66/10;
b) l’accesso alla banca dati SDI è stato eseguito per ragioni diverse da quelle costituenti adempimento dell’ordine di servizio. In particolare, non è decisivo il rilievo per il quale l’accesso al sistema informatico è avvenuto nell’espletamento di attività investigativa già delegata al ricorrente, atteso che quest’ultimo non prospetta la ricorrenza di alcun profilo di urgenza, tale da rendere necessaria la trattazione prioritaria di tale attività, rispetto a quella costituente attuazione dell’ordine di servizio (attività di controllo e investigativa in materia di reddito di cittadinanza);
c) il ricorrente non ha notiziato tempestivamente la linea gerarchica dell’accesso effettuato (avvenuto in data 28.9.2020), avendo proceduto in tal senso soltanto il 24.11.2020 (vale a dire, dopo essere rientrato in ufficio, al termine di un periodo di convalescenza per malattia), e non in via spontanea, ma soltanto dopo esplicito rilievo formulatogli in tal senso dall’allora Comandante della Compagnia di Lecce. E sul punto, la tesi di parte ricorrente – secondo cui al momento del suo arrivo in sede il Comandante non era ancora presente in ufficio – non è risolutiva, ben avendo potuto il ricorrente redigere comunque una relazione scritta, ovvero notiziare succintamente, anche per le vie brevi (es. mail, messaggi whatsapp , che lo stesso ricorrente ha ammesso di utilizzare anche per finalità d’ufficio), il proprio superiore gerarchico. Il non averlo fatto, pertanto, rende censurabile la propria condotta;
d) non è risolutiva l’archiviazione del procedimento penale instaurato a carico del ricorrente. Ciò in quanto tale procedimento aveva ad oggetto il reato di cui all’art. 615-ter c.p. (abusivo accesso ad un sistema informatico), dal quale il ricorrente è stato prosciolto, non essendovi stato un accesso abusivo, essendo quest’ultimo avvenuto con le credenziali in uso al ricorrente. Viceversa, il procedimento in esame ha ad oggetto vicende di natura squisitamente disciplinare, concretantisi nella violazione degli artt. 713 (doveri attinenti al grado), 716 (iniziativa) e 717 (senso di responsabilità) del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, approvato con il D.P.R. n. 90/2010. Per tali ragioni, l’intervenuto proscioglimento del ricorrente in sede penale non può in alcun modo esplicare i propri effetti anche in sede disciplinare;
e) non emergono profili di patente sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione irrogata (3 giorni di consegna), avuto riguardo non solo ai fatti contestati, ma anche alle circostanze di modo e di tempo degli stessi, nonché al rilievo – che in questa sede appare decisivo – per il quale tali fatti sono emersi soltanto a seguito di attività di monitoraggio effettuata dal superiore gerarchico del ricorrente, e non già per iniziativa di quest’ultimo, il quale – si ribadisce – ha tenuto all’oscuro la linea gerarchica dell’effettuato accesso al SDI;
- ritenuto, per tali ragioni, di rigettare il proposto ricorso;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.