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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:27, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI RE , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50100 RE ITALIA presso il difensore
AVVOCATURA DELLO STATO DI RE
PARTE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
CARATOZZOLO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA MICHELE PONZA 2 10121
TORINO presso il difensore avv. CARATOZZOLO STEFANO
PARTE OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso in opposizione a precetto depositato in data 11.1.2024 il Parte_1 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “voglia
[...]
l'intestato Tribunale, previa sospensione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., dichiarare insussistente il diritto di di procedere ad esecuzione forzata non essendo quest'ultimo creditore di CP_1 alcuna somma nei confronti dell'Amministrazione, avendo già percepito quanto spettantegli in base alla sentenza n.
112/2020 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro;
in subordine, dichiarare insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per somme eccedenti l'importo di € 22.758,74.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava
l'opponente che, con sentenza n. 112/2020 del 13.5.2020, il Tribunale di Livorno in accoglimento della domanda proposta da condannava il CP_1 Parte_1 al pagamento in suo favore di differenze retributive “dell'importo pari a euro 299.721,45,
[...] oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento delle differenze per TFR” ed al pagamento delle spese di lite e di CTU. Esponeva, dunque, il che il dopo aver notificato in forma Parte_1 CP_1 esecutiva il 30.5.2020 detta sentenza, in data 13.12.2023, asserendo che l'Amministrazione aveva corrisposto a titolo di interessi soltanto la somma pari ad euro 49,10, notificava il precetto opposto in questa sede per la maggior somma pari ad euro 54.734,25 a titolo di interessi, oltre le spese dell'atto di precetto. Il Ministero opponente evidenziava che la sentenza n. 112/2020 del Tribunale di Livorno era stata correttamente eseguita dall'Amministrazione e, comunque, che la stessa era passata in giudicato senza che il avesse proposto appello. CP_1
Si costituiva variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, CP_1 pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'opposto evidenziava che con la sentenza n.
112/2020 il Tribunale di Livorno aveva condannato il al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 della somma pari ad euro 299.721,45 senza ricomprendere gli interessi calcolati sino a gennaio
2020.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Giova ricordare che oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua della formulazione della norma, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (cfr. Cass. n. 20989/2012).
pagina 2 di 5 L'opposizione ex art. 615 c.p.c. può essere proposta sia prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, ed in tale ipotesi assume la forma dell'opposizione c.d. a precetto disciplinata dal co. 1, sia dopo l'inizio della procedura che avviene con la notifica del pignoramento.
Deve allora osservarsi che costituisce circostanza pacifica tra le parti il dato che la sentenza n.
112/2020 resa dal Tribunale di Livorno è passata in giudicato.
Ancora, poi, non è in contestazione che il (e neppure il ) agirono in appello CP_1 Parte_1 avverso detta pronuncia, emergendo tuttavia dalla documentazione in atti che l'odierno opposto, a dicembre 2020, proponeva istanza di correzione errore materiale (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) chiedendo che dalla motivazione della sentenza, nella parte in cui affermava che “le somme dovute dall'amministrazione all'odierno ricorrente ammontino ad euro 299.721,45 con accessori già compresi fino al gennaio 2020”, venisse espunta la locuzione “con accessori già compresi fino al gennaio 2020” e che nel dispositivo di condanna della sentenza venisse sostituita l'espressione “oltre interessi dal dovuto al saldo”, con l'espressione “oltre interessi dalle singole scadenze al saldo”.
Dall'esame dei documenti in atti versati, poi, si evince che il Tribunale di Livorno rigettava detta istanza di correzione di errore materiale evidenziando che “l'errore incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, e non può ritenersi un mero difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica” (v. doc. 6 allegato al ricorso).
Orbene, deve allora osservarsi che la sentenza n. 112/2020 in motivazione chiarisce “(..) In punto di quantificazione di tali differenze retributive, poi, deve farsi riferimento alla somma indicata dal CTU nominata, dott.ssa la quale ha quantificato in dettaglio gli importi che il ricorrente avrebbe percepito, giungendo ad Persona_1 una duplice ipotesi di calcolo. Considerando la tipologia dell'attività dirigenziale e il dato che per la reggenza degli uffici dirigenziali della Motorizzazione civile il non prevede la fascia retributiva di “Livello C”, deve Parte_1 essere riconosciuta applicabile l'ipotesi n. 1 del CTU e, dunque, ritenere che le somme dovute dall'amministrazione all'odierno ricorrente ammontino ad euro 299.721,45 con accessori già compresi fino al gennaio 2020.” (v. pagg. 8
e 9 della sentenza n. 112/2020 del Tribunale di Livorno, doc. 1 allegato al ricorso), per poi prevedere nel dispositivo, tra l'altro, “Condanna il al Parte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari ad euro 299.721,45, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento delle differenze per TFR”.
Ora, premesso che come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Cass.,
Sez. VI, 19252/2018 ) l'interpretazione del giudicato va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza ma anche della sua motivazione, è di tutta evidenza che nel caso di pagina 3 di 5 specie con l'istanza di correzione prima e con l'attuale memoria di costituzione (nonché con la notifica del precetto) il abbia inteso censurare il dato che erroneamente, nella sua CP_1 prospettazione, il Tribunale di Livorno con la sentenza n. 112/2020 ha inteso computati nella somma pari ad euro 299.721,45 gli interessi sino al gennaio 2020.
In altri e più precisi termini, dunque, il ha inteso censurare la decisione dapprima CP_1 depositando l'istanza di correzione di errore materiale e, dopo il rigetto della stessa, notificando il precetto oggi opposto, senza invece correttamente promuovere impugnazione avverso detta sentenza.
Insomma, la modifica della sentenza secondo l'interpretazione oggi ribadita dal ben avrebbe CP_1 potuto essere conseguita tramite la tempestiva impugnazione della stessa, ma non con un'istanza di correzione o con un atto di precetto fondato su un'interpretazione del titolo che non trova riscontro nella lettura congiunta della motivazione e del dispositivo della sentenza n. 112/2020.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti di talché il ricorso in opposizione deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 avuto riguardo a natura della causa (cause di lavoro), valore della lite (tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) ed attività processuale svolta ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- Dichiara insussistente il diritto di di procedere ad esecuzione forzata;
CP_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 [...]
che liquida, in euro € 3.500,00 oltre IVA, CPA e 15% per Parte_1 rimborso forfettario.
pagina 4 di 5 LIVORNO, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:27, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI RE , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50100 RE ITALIA presso il difensore
AVVOCATURA DELLO STATO DI RE
PARTE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
CARATOZZOLO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA MICHELE PONZA 2 10121
TORINO presso il difensore avv. CARATOZZOLO STEFANO
PARTE OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso in opposizione a precetto depositato in data 11.1.2024 il Parte_1 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “voglia
[...]
l'intestato Tribunale, previa sospensione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., dichiarare insussistente il diritto di di procedere ad esecuzione forzata non essendo quest'ultimo creditore di CP_1 alcuna somma nei confronti dell'Amministrazione, avendo già percepito quanto spettantegli in base alla sentenza n.
112/2020 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro;
in subordine, dichiarare insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per somme eccedenti l'importo di € 22.758,74.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava
l'opponente che, con sentenza n. 112/2020 del 13.5.2020, il Tribunale di Livorno in accoglimento della domanda proposta da condannava il CP_1 Parte_1 al pagamento in suo favore di differenze retributive “dell'importo pari a euro 299.721,45,
[...] oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento delle differenze per TFR” ed al pagamento delle spese di lite e di CTU. Esponeva, dunque, il che il dopo aver notificato in forma Parte_1 CP_1 esecutiva il 30.5.2020 detta sentenza, in data 13.12.2023, asserendo che l'Amministrazione aveva corrisposto a titolo di interessi soltanto la somma pari ad euro 49,10, notificava il precetto opposto in questa sede per la maggior somma pari ad euro 54.734,25 a titolo di interessi, oltre le spese dell'atto di precetto. Il Ministero opponente evidenziava che la sentenza n. 112/2020 del Tribunale di Livorno era stata correttamente eseguita dall'Amministrazione e, comunque, che la stessa era passata in giudicato senza che il avesse proposto appello. CP_1
Si costituiva variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, CP_1 pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, l'opposto evidenziava che con la sentenza n.
112/2020 il Tribunale di Livorno aveva condannato il al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 della somma pari ad euro 299.721,45 senza ricomprendere gli interessi calcolati sino a gennaio
2020.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Giova ricordare che oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua della formulazione della norma, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (cfr. Cass. n. 20989/2012).
pagina 2 di 5 L'opposizione ex art. 615 c.p.c. può essere proposta sia prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, ed in tale ipotesi assume la forma dell'opposizione c.d. a precetto disciplinata dal co. 1, sia dopo l'inizio della procedura che avviene con la notifica del pignoramento.
Deve allora osservarsi che costituisce circostanza pacifica tra le parti il dato che la sentenza n.
112/2020 resa dal Tribunale di Livorno è passata in giudicato.
Ancora, poi, non è in contestazione che il (e neppure il ) agirono in appello CP_1 Parte_1 avverso detta pronuncia, emergendo tuttavia dalla documentazione in atti che l'odierno opposto, a dicembre 2020, proponeva istanza di correzione errore materiale (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) chiedendo che dalla motivazione della sentenza, nella parte in cui affermava che “le somme dovute dall'amministrazione all'odierno ricorrente ammontino ad euro 299.721,45 con accessori già compresi fino al gennaio 2020”, venisse espunta la locuzione “con accessori già compresi fino al gennaio 2020” e che nel dispositivo di condanna della sentenza venisse sostituita l'espressione “oltre interessi dal dovuto al saldo”, con l'espressione “oltre interessi dalle singole scadenze al saldo”.
Dall'esame dei documenti in atti versati, poi, si evince che il Tribunale di Livorno rigettava detta istanza di correzione di errore materiale evidenziando che “l'errore incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, e non può ritenersi un mero difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica” (v. doc. 6 allegato al ricorso).
Orbene, deve allora osservarsi che la sentenza n. 112/2020 in motivazione chiarisce “(..) In punto di quantificazione di tali differenze retributive, poi, deve farsi riferimento alla somma indicata dal CTU nominata, dott.ssa la quale ha quantificato in dettaglio gli importi che il ricorrente avrebbe percepito, giungendo ad Persona_1 una duplice ipotesi di calcolo. Considerando la tipologia dell'attività dirigenziale e il dato che per la reggenza degli uffici dirigenziali della Motorizzazione civile il non prevede la fascia retributiva di “Livello C”, deve Parte_1 essere riconosciuta applicabile l'ipotesi n. 1 del CTU e, dunque, ritenere che le somme dovute dall'amministrazione all'odierno ricorrente ammontino ad euro 299.721,45 con accessori già compresi fino al gennaio 2020.” (v. pagg. 8
e 9 della sentenza n. 112/2020 del Tribunale di Livorno, doc. 1 allegato al ricorso), per poi prevedere nel dispositivo, tra l'altro, “Condanna il al Parte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari ad euro 299.721,45, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento delle differenze per TFR”.
Ora, premesso che come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Cass.,
Sez. VI, 19252/2018 ) l'interpretazione del giudicato va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza ma anche della sua motivazione, è di tutta evidenza che nel caso di pagina 3 di 5 specie con l'istanza di correzione prima e con l'attuale memoria di costituzione (nonché con la notifica del precetto) il abbia inteso censurare il dato che erroneamente, nella sua CP_1 prospettazione, il Tribunale di Livorno con la sentenza n. 112/2020 ha inteso computati nella somma pari ad euro 299.721,45 gli interessi sino al gennaio 2020.
In altri e più precisi termini, dunque, il ha inteso censurare la decisione dapprima CP_1 depositando l'istanza di correzione di errore materiale e, dopo il rigetto della stessa, notificando il precetto oggi opposto, senza invece correttamente promuovere impugnazione avverso detta sentenza.
Insomma, la modifica della sentenza secondo l'interpretazione oggi ribadita dal ben avrebbe CP_1 potuto essere conseguita tramite la tempestiva impugnazione della stessa, ma non con un'istanza di correzione o con un atto di precetto fondato su un'interpretazione del titolo che non trova riscontro nella lettura congiunta della motivazione e del dispositivo della sentenza n. 112/2020.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti di talché il ricorso in opposizione deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 avuto riguardo a natura della causa (cause di lavoro), valore della lite (tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) ed attività processuale svolta ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- Dichiara insussistente il diritto di di procedere ad esecuzione forzata;
CP_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 [...]
che liquida, in euro € 3.500,00 oltre IVA, CPA e 15% per Parte_1 rimborso forfettario.
pagina 4 di 5 LIVORNO, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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