Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2305/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori: Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 2305/2024 avente ad oggetto: affido, collocazione, frequentazione, mantenimento del figlio minore proposta da
(C.F. ) nata a [...], il Persona_1 C.F._1
07.01.1996 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gionni Marengo parte ricorrente contro
, (C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Elsa Damaso;
C.F._3 parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti parte necessaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note congiunte di precisazione delle conclusioni depositate in data 10.02.2025:
“Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente e residenza presso la madre, e stabilire che il padre possa stare con il figlio, secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo e salve le volontà ed esigenze del minore:
- I primi tre fine settimana di ogni mese dalle ore 10:00 del sabato alle ore 17:00 della domenica.
Qualora il padre debba invertire o rinunciare ad un fine settimana, salvo sussistano ragioni di particolare urgenza, lo dovrà comunicare alla madre almeno due giorni prima e questo potrà essere recuperato.
- Nella settimana in cui il minore trascorre il fine settimana con la madre, potrà tenerlo con sé il mercoledì ed il venerdì, salvo diverso accordo dovuto ad esigenze di trasferta lavorativa del sig.
, da dopo la scuola fino alle ore 21:00 (nel periodo scolastico) e fino alle ore 22:00 (nel periodo CP_1 extrascolastico). Il mercoledì e il venerdì, il minore potrà essere prelevato anche dai nonni e/o parenti paterni. pagina 1 di 4
Le altre festività natalizie, salvo diverso accordo, seguiranno il calendario ordinario sopra determinato seguendo sempre il principio dell'alternanza.
- DURANTE LE VACANZE PASQUALI: ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Il genitore che trascorrerà con il figlio il giorno di Pasqua, starà con lui dalle ore 10:00 e riporterà all'altro genitore entro le ore 10:00 del Lunedì dell'Angelo. Qualora il Lunedì dell'Angelo spetti al padre questi potrà tenere il figlio sino alle ore 22,00. Gli altri giorni di vacanza del minore, salvo diverso accordo, seguiranno il calendario ordinario sopra determinato.
- DURANTE LE VACANZE ESTIVE: due settimane anche non consecutive con interruzione del calendario ordinario, con ciascun genitore da comunicare entro il 15.06 di ogni anno. I genitori dovranno comunicare il luogo di vacanza in cui si recheranno.
- La rinuncia del padre a trascorrere le vacanze con il figlio, dovrà essere supportata da comprovate esigenze lavorative che non gli permettono, visto il suo lavoro, di prendere dei giorni di ferie durante il periodo estivo.In caso di disaccordo tra le parti in merito al periodo di ferie da trascorrere, le parti stabiliscono che negli anni pari prevarranno le esigenze del padre e negli anni dispari quelli della madre.
- Il tutto sempre tenuto conto delle esigenze e volontà del minore e sempre secondo gli orari di lavoro dei genitori.
- Il giorno del compleanno di verrà trascorso, compatibilmente con i suoi impegni e a quelli Per_2 dei genitori, ad anni alterni con un genitore piuttosto che con l'altro, mentre la festa di compleanno con gli amichetti verrà organizzata dai genitori in luogo neutro, entrambi potranno parteciparvi e la spesa verrà suddivisa al 50%.
2. Rimane inteso che il padre dovrà prelevare il figlio dalla madre quando si trovi presso di lei ed ivi riportarlo. Nell'ipotesi in cui la madre si trasferisse dall'attuale residenza in altro luogo lontano oltre 20 chilometri rispetto all'attuale residenza paterna, sarà la madre a dover riprendere il figlio presso quest'ultimo.
3. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro al fine di assicurare al figlio la migliore educazione sotto il profilo scolastico ed extrascolastico, assicurando i rapporti con l'altro genitore e con i nonni e parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. La madre si impegna a consentire ed agevolare le comunicazioni telefoniche fra il minore ed il padre durante il periodo in cui è con sé.
5. Le parti concordano che il sig. versi alla sig.ra per il figlio, un contributo al CP_1 Per_1 mantenimento mensile di € 250,00, a far data dal 20.02.2025 sul conto corrente della medesima e con aggiornamento ISTAT come per legge.
6. I genitori concordano che il padre dovrà provvedere ad avere presso di sé, l'abbigliamento essenziale per il figlio, mentre tutto il resto dovrà essere fornito dalla madre rientrando la spesa nel contributo al mantenimento versato.
7. Le spese straordinarie relative al figlio, così come determinate dal Protocollo del Tribunale di Asti, fino a quando non sarà economicamente autosufficienti, purché sostenute da adeguate pezze pagina 2 di 4 giustificative, saranno suddivise al 50% tra i genitori e dovranno essere versate entro il termine del 20 del mese successivo a quello della loro maturazione.
8. Fatto salvo il Protocollo del Tribunale di Asti per l'individuazione delle spese straordinarie, i genitori concordano che qualora una spesa straordinaria ammonti fino a 200 euro, verrà sostenuta interamente dalla madre, mentre solo gli importi in esubero di tale somma verranno suddivisi al 50% tra i genitori.
9. L'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio minore sarà percepito per l'intero dalla madre con rinuncia integrale allo stesso da parte del padre;
10. Le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatti del presente accordo e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra per eventuali spese e/o arretrati anche in relazione al figlio minore e, in ogni caso, a qualunque titolo.
11. I genitori concedono il proprio assenso al rilascio del passaporto del figlio minore, nonché alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore anche valida per l'espatrio.
12. Le competenze e spese di giudizio sono compensati tra le parti e i procuratori delle parti sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale”
Per il P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che dalla relazione more uxorio con il resistente era nato, in data 29.10.2017, il figlio
, che la convivenza era da tempo cessata cessata, che il padre manifestava scarso interesse per Per_2 il minore, citava in giudizio richiedendo disporsi l'affidamento Persona_1 CP_1 condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di sé e posizione di contributo di mantenimento a carico del padre.
si costituiva in giudizio contestando gli assunti della ricorrente, negando il disinteresse nei CP_1 confronti del figlio, concordando in punto affido e collocazione del minore. All'udienza fissata ex art 473 bis.21 c.p.c. la parte ricorrente, presente personalmente, dichiarava che il padre aveva da ultimo assunto un comportamento più disciplinato ed attento ai bisogni del minore, indi chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate come in epigrafe, parte resistente, parimenti presente personalmente, rilevava sussistere un buon rapporto col figlio e si associava alla richiesta di accoglimento delle conclusioni congiunte.
Il Giudice Delegato visto l'art 473 bis. 21 u.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte debbano essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore (in particolare si dà applicazione del principio, cardine, dell'affido condiviso, si tutela adeguatamente la bigenitorialità, e si dispone in modo adeguato in punto mantenimento del minore) e non contrarie all'ordine pubblico. In considerazione dell'esito della lite e degli accordi in essere ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, statuisce in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe.
Dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 21/03/2025
Giudice relatore Dott.ssa Elga Bulgarelli
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli
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