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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11701 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13067/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Femia, per Parte_1 procura allegata al ricorso, RICORRENTE
CONTRO
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari, giusta delega in atti,
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata, giusta procura generale alle liti per atto Notaio del 22/03/2024, Persona_1
RESISTENTI
OGGETTO: ricostruzione carriera. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso ritualmente depositato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e l in Controparte_1 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e, premesso di svolgere attività lavorativa quale Assistente Amministrativo, assunta in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/2010, lamentava l'omesso riconoscimento giuridico ed economico del servizio pre-ruolo prestato presso scuole statali dall'anno scolastico 1999/2000 all'anno scolastico 2009/2010, nonché il mancato riconoscimento ai fini dell'anzianità giuridica di servizio dell'anno 2013. Ritenendo l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, la ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“In via principale, 1)Accertare e dichiarare, previa disapplicazione della ricostruzione di carriera della ricorrente il diritto al riconoscimento giuridico economico e previdenziale per intero del servizio di preruolo svolto presso le scuole pubbliche per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e per i periodi meglio specificati in premessa da intendersi qui trascritti:
-Servizio preruolo presso le scuole statali: dall'a.s.1999/2000 all'a.s.2009/2010 - riconoscimento dell'intero periodo 2)Accertare e dichiarare, in disapplicazione dell'art 569 del D. Lgs 297/1994 e in ossequio al principio di non discriminazione di cui Direttiva Comunitaria n. 1999/70/Ce per tutte le motivazione meglio spiegate in premessa da intendersi qui trascritte, il diritto dell'intera anzianità giuridica economica e previdenziale pregressa maturata e non attribuita in considerazione dell'intero servizio preruolo svolto presso le scuole statali, prima dell'assunzione a tempo indeterminato per la ricorrente;
3)Accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anno 2013 sia ai fini della anzianità giuridica di servizio per la ricostruzione di carriera sia ai fini dell'anzianità utile per l'inserimento nei gradoni stipendiali;
4)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l'anno 2013 con conseguente adeguamento della posizione retributiva della ricorrente;
5)E per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutto quanto sopra con conseguente adeguamento del riconoscimento dell'anzianità pregressa e non attribuita, con conseguente adeguamento dell'inquadramento giuridico ed economico dell'attuale trattamento stipendiale nonché con la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutesi nel tempo come di seguito specificato per la ricorrente: Anzianità giuridica ed economica per intero preruolo: Anni 8 mesi 2 giorni 8 FASCE STIPENDIALI PRERUOLO E POST RUOLO: 2 Fascia 0-2 dal gennaio 2000 al luglio 2004
Fascia 3-8 dall'agosto 2004 al giugno 2010
Fascia 3-8 PT 18 h dal settembre 2010 al maggio 2011
Fascia 9-14 PT 18 h dal giugno 2011 all'aprile 2014
Fascia 9-14 PT 18 h dal maggio 2014 all'aprile 2017
Fascia 15-20 PT 18 h dal maggio 2017 al dicembre 2020
Fascia 15-20 PT 18 h dal gennaio 2021 al marzo 2023
Fascia 21-27 PT 18 h dall'aprile 2023 all'agosto 2024
Fascia 21-27 PT 24 h dal settembre 2024 al novembre 2024 6)e per l'effetto condannare l'amministrazione al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate - progressione economica - per effetto del riconoscimento di quanto sopra: Differenze retributive preruolo pari ad euro 3.097,16, di cui euro 2.029,56 a titolo di retribuzione ed euro 1.067,60 a titolo di rivalutazione;
differenze retributive post ruolo pari ad euro 8.566,77, di cui euro 6.797,37 a titolo di retribuzione ed euro 1.769,40 a titolo di rivalutazione, per un totale di euro 11.663,93”, oltre interessi e refusione delle spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
, eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 prescrizione della pretesa, avendo parte ricorrente azionato somme anche a titolo di interessi per anni estremamente risalenti, sin dal 1998, a fronte dell'iscrizione del ricorso solo in data 8/4/2025; nel merito, l'Amministrazione domandava il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza della domanda con il richiamo al disposto di cui all'articolo 569 D.Lgs. n. 297/1994, cui deduceva di avere dato corretto adempimento, e al disposto dell'articolo 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, la cui validità era stata estesa all'anno 2013 con D.P.R. 122/2013, con conseguente impossibilità di riconoscere la relativa anzianità. Con autonoma memoria si costituiva, altresì, l' eccependo il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva quanto alle domande principali spiegate da parte ricorrente e dichiarandosi, nel contempo, disponibile a dare seguito alla decisione giudiziale, ottemperando agli obblighi di propria spettanza, nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza delle domande. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli scritti difensivi. Autorizzato il deposito di note conclusionali, nelle quali parte ricorrente precisava la domanda in relazione all'anno 2013, e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. L'odierna ricorrente, Assistente Amministrativo assunta in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/2010, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico del servizio pre-ruolo prestato presso scuole statali dall'anno scolastico 1999/2000 all'anno scolastico
3 2009/2010, nonché per il riconoscimento, ai meri fini di anzianità, del servizio prestato nell'anno 2013. Nel decreto di ricostruzione della carriera n. 2420 del 5/06/2012, invero, l'Amministrazione ha considerato solo parzialmente il servizio pre-ruolo prestato in scuole statali e ha omesso la considerazione dell'anno di servizio pre- ruolo 2013. 2.1 La peculiarità del percorso lavorativo della ricorrente alle dipendenze del resistente e delle conseguenti domande avanzate in giudizio, CP_1 sconsigliano - anche ai fini di economia processuale - la riunione della controversia con le altre due connesse, fissate per la decisione alla medesima udienza, nonostante la richiesta di parte resistente.
3. Quanto al servizio pre-ruolo prestato in scuole statali deve riconoscersene l'integrale riconoscimento a fini economici e giuridici, onde prevenire una discriminazione nella ricostruzione della carriera rispetto al personale scolastico assunto a tempo indeterminato, a parità di condizioni di impiego. È noto che nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è, infatti, tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina eurounitaria, conformandosi all'art. 288, comma 3, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie a essi sottoposte, come da tempo stabilito dalla Corte di Giustizia (cfr. CGUE 13 novembre 1990 causa C-106/89 Marleasing, punto 8, CGUE 14 luglio 1994 causa C-91/92 punto Persona_2
26, CGUE 10 aprile 1984 causa C-14/83 von Colson, punto 26, CGUE 28 giugno 2012 causa C-7/11 Caronna, punto 51) e ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 22577 del 2012, alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella eurounitaria. La clausola 4 della direttiva 1999/70/CE dispone: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli 4 a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (cfr. 3° e 14° considerando della direttiva). Già con la sentenza n. 22558 del 7/11/2016 la Corte di Cassazione ha così condivisibilmente statuito: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d. lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Con questa pronuncia, all'esito di una compiuta disamina della giurisprudenza comunitaria, il giudice di legittimità ha riconosciuto il diritto del personale scolastico a vedersi attribuita, ai fini connessi alla anzianità di servizio, l'attività lavorativa complessiva prestata con contratti a tempo determinato, con esclusione degli intervalli di tempo in cui non è stata resa alcuna prestazione lavorativa, in forza delle previsioni del C.C.N.L. comparto scuola e della normativa e delle tabelle ivi richiamate. Il principio si è poi consolidato con la pronuncia n. 8945 del 6/4/2017 e con la successiva n. 20918 del 5/8/2019, con cui è stato altresì affermato che
“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”. 3.1 In ordine all'istituto della temporizzazione, disciplinato dagli articoli 485 e 569 del D.Lgs. n. 297/1994, rispettivamente, per il personale docente e ausiliario del Comparto Scuola, richiamando gli ormai acquisiti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sulla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, anche di recente ribaditi (Corte di Giustizia 20 giugno 2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11 aprile 2019, causa C- 5 29/18, Cobra 21 novembre 2018, causa C-619/17, Controparte_3 [...]
5 giugno 2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la CP_4 giurisprudenza della Suprema Corte si è consolidata nel riconoscere il diritto del personale assunto a tempo determinato all'integrale valutazione, a fini economici e giuridici, del servizio prestato a tempo determinato. Per quanto di specifico interesse, in relazione al personale ausiliario la Corte di Cassazione ha, invero, affermato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 31150 del 28/11/2019 e, in senso conforme, Cass. 2924 del 7/2/2020 e Cass 3472 del 12/2/2020). Nello stesso senso, d'altro canto, la Corte di Legittimità si è espressa con riguardo ai docenti assunti a tempo determinato, affermando che “La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato, poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio. Il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente dall'inizio a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (Cass., Sez. L, n. 32576 del 23 novembre 2023; Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023; Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019; Cass., SU, n. 22726 del 20 luglio 2022)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21518 del 31/7/2024). 3.2 Nel presente giudizio non sono stati forniti argomenti che inducano a discostarsi dall'indirizzo interpretativo avallato dalla Corte regolatrice, né, per quanto qui rileva, da cui evincere che l'integrale riconoscimento del servizio 6 effettivamente prestato, con detrazione degli intervalli non lavorati, possa avvantaggiare la ricorrente rispetto ai colleghi a tempo indeterminato che abbiano prestato analoga attività lavorativa. Alla luce anche della ricostruzione offerta dal Supremo Collegio, pertanto, non pare revocabile in dubbio la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente nei periodi riportati nel decreto di ricostruzione di carriera in cui era stata assunta a tempo determinato alle dipendenze di scuole statali e quelle successivamente svolte, una volta stabilmente immessa nei ruoli dell'Amministrazione. Tale sovrapponibilità emerge anche dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori e all'espletamento dei compiti propri dell'area e del profilo di riferimento. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, alla stregua delle coordinate esegetiche tracciate compiutamente dalla Suprema Corte, è necessario disapplicare la normativa di diritto interno che prevede l'attribuzione di trattamenti economici differenziati tra il personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato. È fondata, in conseguenza, la domanda introdotta nel ricorso, sicché deve essere affermato il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola, da interpretarsi alla luce del principio di non discriminazione, con inclusione dei periodi di lavoro a tempo determinato presso scuole statali, senza applicazione del meccanismo di temporizzazione. Per l'effetto, l'Amministrazione scolastica dovrà essere condannata ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera della ricorrente e a inquadrarla, con decorrenza dall'1/10/2010, data di decorrenza del passaggio in ruolo, nella fascia stipendiale 3-8 anni, con riconoscimento dell'intera anzianità maturata pre-ruolo presso scuole statali di anni 8, mesi 2 e giorni 8. 3.3 D'altro canto, e infine, non sono pertinenti i richiami di parte resistente a pretesi servizi resi presso istituzioni scolastiche spagnole, non risultanti dallo stato matricolare della ricorrente.
4. Quanto alla richiesta di computo, se pure ai soli fini dell'anzianità giuridica di servizio per la ricostruzione di carriera, dell'anno 2013, si osserva quanto segue. La ragione opposta dall'Amministrazione per il mancato riconoscimento risiede nel disposto di cui all'articolo 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 - il quale stabiliva che “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni 7 contrattuali vigenti” - la cui validità è stata estesa dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 122/2013 all'anno 2013. Si tratta, come si vede, di disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretarsi in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2010). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2015, depositata il 23/07/2015 e pubblicata in G.U. il 29/07/2015, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)”. Presone atto, la Suprema Corte ha, di recente, osservato che: “Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. (…). È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16133 dell'11/6/2024). 8 Successivamente, tuttavia, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13618/ del 21/5/2025). Chiarendo l'apparente contrasto con il precedente arresto, la Corte ha sottolineato come “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella CP_1 pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13618/ del 21/5/2025, cit.). Sulla scorta dei principi enunciati, la “non utilità” dell'anno di servizio 2013 va, perciò, limitata ai soli effetti economici e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione”, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del personale docente e amministrativo, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente 9 previsto dalla contrattazione collettiva. In tali limiti, pertanto, potrà accogliersi la domanda di parte ricorrente - la quale all'udienza dell'1/7/2025 ha precisato, quanto all'anno 2013, “di avere domandato il solo riconoscimento dell'anzianità giuridica” - con l'accertamento del suo diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini dell'anzianità giuridica di servizio per la ricostruzione di carriera, seppure non utile ai fini economici e per l'inserimento nei gradoni stipendiali.
5. Operata correttamente la ricostruzione della carriera della ricorrente, con l'integrale considerazione dei periodi di servizio pre-ruolo prestati presso scuole statali e l'inclusione, ai fini dell'anzianità giuridica di servizio, non utile per l'inserimento nei gradoni stipendiali, dell'anno 2013, l'Amministrazione dovrà essere, altresì, condannata a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate, conseguenti all'anticipato raggiungimento della successiva fascia stipendiale, per effetto della riconosciuta maggiore anzianità di servizio. In allegato all'atto introduttivo è prodotto analitico conteggio, nel quale le differenze retributive sono calcolate in € 2.029,56 a titolo di retribuzione per il servizio pre-ruolo e in € 6.797,37 per il periodo successivo all'immissione in ruolo, cui la ricorrente ha aggiunto la rivalutazione. 5.1 I conteggi predisposti da parte ricorrente sono corretti e condivisibili, in quanto del tutto immuni da vizi logico-motivazionali ed effettuati nel solco di tutti i parametri del rapporto di lavoro sopra accertati. D'altro canto, la parte resistente non li ha specificamente contestati. Come noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. III, 21/3/2008, n. 7697, Cass., sez. lav., n. 563 del 17/1/2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19/8/2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19/1/2006, n. 945). 5.2 All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che 10 l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12/3/2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica Amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
6. Deve, a questo punto, esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa resistente. Costituendosi tempestivamente in giudizio, il ha eccepito che CP_1 parte ricorrente “fa decorrere le somme richieste anche a titolo di interessi in anni estremamente risalenti (dal 1998), pertanto, una parziale prescrizione della pretesa è comunque maturata, soprattutto in considerazione del fatto che il ricorso è stato iscritto l'8 aprile 2025”. Contestando l'eccezione, in udienza e nelle conclusive note autorizzate, la parte ricorrente si è limitata a dedurne la genericità, richiamando Cass. 9439/2002 del 23/3/2022. L'indicata pronuncia del giudice di legittimità, tuttavia, si è limitata ad esprimere il condivisibile principio generale secondo cui “qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta': cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv. 659902 - 01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017, Rv. 645436 - 01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega (ad
11 es., in tema di conseguenze del danno aquiliano)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9439 del 23/03/2022). Di contro, in materia di prescrizione, la Suprema Corte ha reiteratamente ammesso la validità della eccezione anche genericamente sollevata, tanto da avere finanche affermato che “Se la parte formula genericamente un'eccezione di prescrizione, e il tempo per quella estintiva non è decorso, il giudice del merito può esaminare la sussistenza di quella presuntiva - malgrado ontologicamente incompatibile con l'altra - desumendo che essa sia stata implicitamente proposta per il fatto che ancora non sia maturata quella estintiva” (cfr. Cassazione, Sezione II, n. 11/08/2005, n. 16843). Nello stesso senso, successivamente, “La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi;
in difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29822 del 18/11/2019). Non si tratta, a ben vedere, del ricorso a formule di stile prive di giuridico significato, bensì della valida proposizione della eccezione di prescrizione, da intendersi estintiva, per il richiamo al tempo trascorso. Nel caso in esame, non può pertanto condividersi la tesi della pretesa genericità dell'eccezione, poiché l'Amministrazione ha esattamente indicato di voler eccepire il decorso del termine tra l'emissione del decreto di ricostruzione della carriera e l'introduzione del presente giudizio. Nonostante la specifica censura, la parte ricorrente non ha prodotto atti interruttivi precedenti. 6.1 Orbene, poiché ai sensi dell'articolo 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si rileva che, intendendo la parte ricorrente impugnare il decreto di ricostruzione della carriera n. 2420 del 5/06/2012, quantomeno da quel momento è iniziato a decorrere il termine per la rivendicazione delle pretese conseguenti differenze retributive. Irrilevante la diffida del 25/2/2023, unicamente intesa al riconoscimento dell'annualità 2013, non può che osservarsi che, alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio nei confronti del , perfezionata a CP_1 mezzo PEC il 16/4/2025, era, per certo, già trascorso oltre un quinquennio dalla emissione del decreto di ricostruzione della carriera. Ne consegue che sono prescritte le differenze retributive maturate fino al quinquennio antecedente al primo atto interruttivo, da individuarsi nella notifica del ricorso, sicché fino all'aprile 2020. Sulla scorta dei conteggi analitici prodotti in allegato all'atto introduttivo le competenze non prescritte ammontano a € 1.720,71, di cui € 484,47 per 12 l'anno 2020, detratti i mesi fino ad aprile, € 566,50 per l'anno 2023, € 669,74 per l'anno 2024, fino a novembre, non essendo azionate differenze per gli anni 2021 e 2022. Conclusivamente, pertanto, l'Amministrazione resistente dovrà essere condannata al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive non prescritte, conseguenti alla corretta ricostruzione della sua carriera, dell'importo complessivo di € 1.720,71, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
7. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso deve essere solo parzialmente accolto, con condanna dell'Amministrazione resistente a procedere alla corretta ricostruzione della carriera dell'odierna ricorrente, con inclusione dei periodi di lavoro pre-ruolo prestati presso scuole statali, nonché, ai soli fini di anzianità, dell'anno 2013 e corresponsione delle differenze retributive non prescritte. Il ricorso deve essere, per il resto, respinto.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Debbono, di contro, compensarsi le spese con l' chiamato in giudizio CP_2 al mero fine di denuntiatio litis, nei cui confronti non erano svolte domande.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l'esatta ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione, e, per l'effetto, condanna il a effettuare Controparte_1 nuovamente la ricostruzione della sua carriera, riconoscendo ai fini dell'anzianità giuridica di servizio l'intero anno 2013, nonché riconoscendo per intero a fini economici e giuridici il servizio prestato nelle scuole statali prima dell'immissione in ruolo, di talché inquadrandola con decorrenza dall'1/9/2010, data di decorrenza del passaggio in ruolo, nella fascia stipendiale 3-8 anni, con riconoscimento dell'intera anzianità maturata pre-ruolo presso scuole statali di anni 8, mesi 2 e giorni 8. Condanna il al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di € 1.720,71, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso.
13 Condanna, altresì, il alla refusione a Controparte_1 parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Dichiara interamente compensate le spese di lite con l' CP_2
Roma, 18 novembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13067/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Femia, per Parte_1 procura allegata al ricorso, RICORRENTE
CONTRO
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari, giusta delega in atti,
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata, giusta procura generale alle liti per atto Notaio del 22/03/2024, Persona_1
RESISTENTI
OGGETTO: ricostruzione carriera. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso ritualmente depositato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e l in Controparte_1 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e, premesso di svolgere attività lavorativa quale Assistente Amministrativo, assunta in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/2010, lamentava l'omesso riconoscimento giuridico ed economico del servizio pre-ruolo prestato presso scuole statali dall'anno scolastico 1999/2000 all'anno scolastico 2009/2010, nonché il mancato riconoscimento ai fini dell'anzianità giuridica di servizio dell'anno 2013. Ritenendo l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, la ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“In via principale, 1)Accertare e dichiarare, previa disapplicazione della ricostruzione di carriera della ricorrente il diritto al riconoscimento giuridico economico e previdenziale per intero del servizio di preruolo svolto presso le scuole pubbliche per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e per i periodi meglio specificati in premessa da intendersi qui trascritti:
-Servizio preruolo presso le scuole statali: dall'a.s.1999/2000 all'a.s.2009/2010 - riconoscimento dell'intero periodo 2)Accertare e dichiarare, in disapplicazione dell'art 569 del D. Lgs 297/1994 e in ossequio al principio di non discriminazione di cui Direttiva Comunitaria n. 1999/70/Ce per tutte le motivazione meglio spiegate in premessa da intendersi qui trascritte, il diritto dell'intera anzianità giuridica economica e previdenziale pregressa maturata e non attribuita in considerazione dell'intero servizio preruolo svolto presso le scuole statali, prima dell'assunzione a tempo indeterminato per la ricorrente;
3)Accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anno 2013 sia ai fini della anzianità giuridica di servizio per la ricostruzione di carriera sia ai fini dell'anzianità utile per l'inserimento nei gradoni stipendiali;
4)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l'anno 2013 con conseguente adeguamento della posizione retributiva della ricorrente;
5)E per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutto quanto sopra con conseguente adeguamento del riconoscimento dell'anzianità pregressa e non attribuita, con conseguente adeguamento dell'inquadramento giuridico ed economico dell'attuale trattamento stipendiale nonché con la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutesi nel tempo come di seguito specificato per la ricorrente: Anzianità giuridica ed economica per intero preruolo: Anni 8 mesi 2 giorni 8 FASCE STIPENDIALI PRERUOLO E POST RUOLO: 2 Fascia 0-2 dal gennaio 2000 al luglio 2004
Fascia 3-8 dall'agosto 2004 al giugno 2010
Fascia 3-8 PT 18 h dal settembre 2010 al maggio 2011
Fascia 9-14 PT 18 h dal giugno 2011 all'aprile 2014
Fascia 9-14 PT 18 h dal maggio 2014 all'aprile 2017
Fascia 15-20 PT 18 h dal maggio 2017 al dicembre 2020
Fascia 15-20 PT 18 h dal gennaio 2021 al marzo 2023
Fascia 21-27 PT 18 h dall'aprile 2023 all'agosto 2024
Fascia 21-27 PT 24 h dal settembre 2024 al novembre 2024 6)e per l'effetto condannare l'amministrazione al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate - progressione economica - per effetto del riconoscimento di quanto sopra: Differenze retributive preruolo pari ad euro 3.097,16, di cui euro 2.029,56 a titolo di retribuzione ed euro 1.067,60 a titolo di rivalutazione;
differenze retributive post ruolo pari ad euro 8.566,77, di cui euro 6.797,37 a titolo di retribuzione ed euro 1.769,40 a titolo di rivalutazione, per un totale di euro 11.663,93”, oltre interessi e refusione delle spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
, eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 prescrizione della pretesa, avendo parte ricorrente azionato somme anche a titolo di interessi per anni estremamente risalenti, sin dal 1998, a fronte dell'iscrizione del ricorso solo in data 8/4/2025; nel merito, l'Amministrazione domandava il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza della domanda con il richiamo al disposto di cui all'articolo 569 D.Lgs. n. 297/1994, cui deduceva di avere dato corretto adempimento, e al disposto dell'articolo 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, la cui validità era stata estesa all'anno 2013 con D.P.R. 122/2013, con conseguente impossibilità di riconoscere la relativa anzianità. Con autonoma memoria si costituiva, altresì, l' eccependo il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva quanto alle domande principali spiegate da parte ricorrente e dichiarandosi, nel contempo, disponibile a dare seguito alla decisione giudiziale, ottemperando agli obblighi di propria spettanza, nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza delle domande. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli scritti difensivi. Autorizzato il deposito di note conclusionali, nelle quali parte ricorrente precisava la domanda in relazione all'anno 2013, e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. L'odierna ricorrente, Assistente Amministrativo assunta in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/2010, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico del servizio pre-ruolo prestato presso scuole statali dall'anno scolastico 1999/2000 all'anno scolastico
3 2009/2010, nonché per il riconoscimento, ai meri fini di anzianità, del servizio prestato nell'anno 2013. Nel decreto di ricostruzione della carriera n. 2420 del 5/06/2012, invero, l'Amministrazione ha considerato solo parzialmente il servizio pre-ruolo prestato in scuole statali e ha omesso la considerazione dell'anno di servizio pre- ruolo 2013. 2.1 La peculiarità del percorso lavorativo della ricorrente alle dipendenze del resistente e delle conseguenti domande avanzate in giudizio, CP_1 sconsigliano - anche ai fini di economia processuale - la riunione della controversia con le altre due connesse, fissate per la decisione alla medesima udienza, nonostante la richiesta di parte resistente.
3. Quanto al servizio pre-ruolo prestato in scuole statali deve riconoscersene l'integrale riconoscimento a fini economici e giuridici, onde prevenire una discriminazione nella ricostruzione della carriera rispetto al personale scolastico assunto a tempo indeterminato, a parità di condizioni di impiego. È noto che nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è, infatti, tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina eurounitaria, conformandosi all'art. 288, comma 3, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie a essi sottoposte, come da tempo stabilito dalla Corte di Giustizia (cfr. CGUE 13 novembre 1990 causa C-106/89 Marleasing, punto 8, CGUE 14 luglio 1994 causa C-91/92 punto Persona_2
26, CGUE 10 aprile 1984 causa C-14/83 von Colson, punto 26, CGUE 28 giugno 2012 causa C-7/11 Caronna, punto 51) e ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 22577 del 2012, alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella eurounitaria. La clausola 4 della direttiva 1999/70/CE dispone: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli 4 a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (cfr. 3° e 14° considerando della direttiva). Già con la sentenza n. 22558 del 7/11/2016 la Corte di Cassazione ha così condivisibilmente statuito: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d. lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Con questa pronuncia, all'esito di una compiuta disamina della giurisprudenza comunitaria, il giudice di legittimità ha riconosciuto il diritto del personale scolastico a vedersi attribuita, ai fini connessi alla anzianità di servizio, l'attività lavorativa complessiva prestata con contratti a tempo determinato, con esclusione degli intervalli di tempo in cui non è stata resa alcuna prestazione lavorativa, in forza delle previsioni del C.C.N.L. comparto scuola e della normativa e delle tabelle ivi richiamate. Il principio si è poi consolidato con la pronuncia n. 8945 del 6/4/2017 e con la successiva n. 20918 del 5/8/2019, con cui è stato altresì affermato che
“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”. 3.1 In ordine all'istituto della temporizzazione, disciplinato dagli articoli 485 e 569 del D.Lgs. n. 297/1994, rispettivamente, per il personale docente e ausiliario del Comparto Scuola, richiamando gli ormai acquisiti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sulla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, anche di recente ribaditi (Corte di Giustizia 20 giugno 2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11 aprile 2019, causa C- 5 29/18, Cobra 21 novembre 2018, causa C-619/17, Controparte_3 [...]
5 giugno 2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la CP_4 giurisprudenza della Suprema Corte si è consolidata nel riconoscere il diritto del personale assunto a tempo determinato all'integrale valutazione, a fini economici e giuridici, del servizio prestato a tempo determinato. Per quanto di specifico interesse, in relazione al personale ausiliario la Corte di Cassazione ha, invero, affermato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 31150 del 28/11/2019 e, in senso conforme, Cass. 2924 del 7/2/2020 e Cass 3472 del 12/2/2020). Nello stesso senso, d'altro canto, la Corte di Legittimità si è espressa con riguardo ai docenti assunti a tempo determinato, affermando che “La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato, poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio. Il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente dall'inizio a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (Cass., Sez. L, n. 32576 del 23 novembre 2023; Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023; Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019; Cass., SU, n. 22726 del 20 luglio 2022)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21518 del 31/7/2024). 3.2 Nel presente giudizio non sono stati forniti argomenti che inducano a discostarsi dall'indirizzo interpretativo avallato dalla Corte regolatrice, né, per quanto qui rileva, da cui evincere che l'integrale riconoscimento del servizio 6 effettivamente prestato, con detrazione degli intervalli non lavorati, possa avvantaggiare la ricorrente rispetto ai colleghi a tempo indeterminato che abbiano prestato analoga attività lavorativa. Alla luce anche della ricostruzione offerta dal Supremo Collegio, pertanto, non pare revocabile in dubbio la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente nei periodi riportati nel decreto di ricostruzione di carriera in cui era stata assunta a tempo determinato alle dipendenze di scuole statali e quelle successivamente svolte, una volta stabilmente immessa nei ruoli dell'Amministrazione. Tale sovrapponibilità emerge anche dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori e all'espletamento dei compiti propri dell'area e del profilo di riferimento. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, alla stregua delle coordinate esegetiche tracciate compiutamente dalla Suprema Corte, è necessario disapplicare la normativa di diritto interno che prevede l'attribuzione di trattamenti economici differenziati tra il personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato. È fondata, in conseguenza, la domanda introdotta nel ricorso, sicché deve essere affermato il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola, da interpretarsi alla luce del principio di non discriminazione, con inclusione dei periodi di lavoro a tempo determinato presso scuole statali, senza applicazione del meccanismo di temporizzazione. Per l'effetto, l'Amministrazione scolastica dovrà essere condannata ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera della ricorrente e a inquadrarla, con decorrenza dall'1/10/2010, data di decorrenza del passaggio in ruolo, nella fascia stipendiale 3-8 anni, con riconoscimento dell'intera anzianità maturata pre-ruolo presso scuole statali di anni 8, mesi 2 e giorni 8. 3.3 D'altro canto, e infine, non sono pertinenti i richiami di parte resistente a pretesi servizi resi presso istituzioni scolastiche spagnole, non risultanti dallo stato matricolare della ricorrente.
4. Quanto alla richiesta di computo, se pure ai soli fini dell'anzianità giuridica di servizio per la ricostruzione di carriera, dell'anno 2013, si osserva quanto segue. La ragione opposta dall'Amministrazione per il mancato riconoscimento risiede nel disposto di cui all'articolo 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 - il quale stabiliva che “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni 7 contrattuali vigenti” - la cui validità è stata estesa dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 122/2013 all'anno 2013. Si tratta, come si vede, di disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretarsi in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2010). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2015, depositata il 23/07/2015 e pubblicata in G.U. il 29/07/2015, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)”. Presone atto, la Suprema Corte ha, di recente, osservato che: “Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. (…). È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16133 dell'11/6/2024). 8 Successivamente, tuttavia, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13618/ del 21/5/2025). Chiarendo l'apparente contrasto con il precedente arresto, la Corte ha sottolineato come “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella CP_1 pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13618/ del 21/5/2025, cit.). Sulla scorta dei principi enunciati, la “non utilità” dell'anno di servizio 2013 va, perciò, limitata ai soli effetti economici e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione”, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del personale docente e amministrativo, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente 9 previsto dalla contrattazione collettiva. In tali limiti, pertanto, potrà accogliersi la domanda di parte ricorrente - la quale all'udienza dell'1/7/2025 ha precisato, quanto all'anno 2013, “di avere domandato il solo riconoscimento dell'anzianità giuridica” - con l'accertamento del suo diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini dell'anzianità giuridica di servizio per la ricostruzione di carriera, seppure non utile ai fini economici e per l'inserimento nei gradoni stipendiali.
5. Operata correttamente la ricostruzione della carriera della ricorrente, con l'integrale considerazione dei periodi di servizio pre-ruolo prestati presso scuole statali e l'inclusione, ai fini dell'anzianità giuridica di servizio, non utile per l'inserimento nei gradoni stipendiali, dell'anno 2013, l'Amministrazione dovrà essere, altresì, condannata a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate, conseguenti all'anticipato raggiungimento della successiva fascia stipendiale, per effetto della riconosciuta maggiore anzianità di servizio. In allegato all'atto introduttivo è prodotto analitico conteggio, nel quale le differenze retributive sono calcolate in € 2.029,56 a titolo di retribuzione per il servizio pre-ruolo e in € 6.797,37 per il periodo successivo all'immissione in ruolo, cui la ricorrente ha aggiunto la rivalutazione. 5.1 I conteggi predisposti da parte ricorrente sono corretti e condivisibili, in quanto del tutto immuni da vizi logico-motivazionali ed effettuati nel solco di tutti i parametri del rapporto di lavoro sopra accertati. D'altro canto, la parte resistente non li ha specificamente contestati. Come noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. III, 21/3/2008, n. 7697, Cass., sez. lav., n. 563 del 17/1/2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19/8/2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19/1/2006, n. 945). 5.2 All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che 10 l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12/3/2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica Amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
6. Deve, a questo punto, esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa resistente. Costituendosi tempestivamente in giudizio, il ha eccepito che CP_1 parte ricorrente “fa decorrere le somme richieste anche a titolo di interessi in anni estremamente risalenti (dal 1998), pertanto, una parziale prescrizione della pretesa è comunque maturata, soprattutto in considerazione del fatto che il ricorso è stato iscritto l'8 aprile 2025”. Contestando l'eccezione, in udienza e nelle conclusive note autorizzate, la parte ricorrente si è limitata a dedurne la genericità, richiamando Cass. 9439/2002 del 23/3/2022. L'indicata pronuncia del giudice di legittimità, tuttavia, si è limitata ad esprimere il condivisibile principio generale secondo cui “qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta': cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv. 659902 - 01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017, Rv. 645436 - 01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega (ad
11 es., in tema di conseguenze del danno aquiliano)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9439 del 23/03/2022). Di contro, in materia di prescrizione, la Suprema Corte ha reiteratamente ammesso la validità della eccezione anche genericamente sollevata, tanto da avere finanche affermato che “Se la parte formula genericamente un'eccezione di prescrizione, e il tempo per quella estintiva non è decorso, il giudice del merito può esaminare la sussistenza di quella presuntiva - malgrado ontologicamente incompatibile con l'altra - desumendo che essa sia stata implicitamente proposta per il fatto che ancora non sia maturata quella estintiva” (cfr. Cassazione, Sezione II, n. 11/08/2005, n. 16843). Nello stesso senso, successivamente, “La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi;
in difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29822 del 18/11/2019). Non si tratta, a ben vedere, del ricorso a formule di stile prive di giuridico significato, bensì della valida proposizione della eccezione di prescrizione, da intendersi estintiva, per il richiamo al tempo trascorso. Nel caso in esame, non può pertanto condividersi la tesi della pretesa genericità dell'eccezione, poiché l'Amministrazione ha esattamente indicato di voler eccepire il decorso del termine tra l'emissione del decreto di ricostruzione della carriera e l'introduzione del presente giudizio. Nonostante la specifica censura, la parte ricorrente non ha prodotto atti interruttivi precedenti. 6.1 Orbene, poiché ai sensi dell'articolo 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si rileva che, intendendo la parte ricorrente impugnare il decreto di ricostruzione della carriera n. 2420 del 5/06/2012, quantomeno da quel momento è iniziato a decorrere il termine per la rivendicazione delle pretese conseguenti differenze retributive. Irrilevante la diffida del 25/2/2023, unicamente intesa al riconoscimento dell'annualità 2013, non può che osservarsi che, alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio nei confronti del , perfezionata a CP_1 mezzo PEC il 16/4/2025, era, per certo, già trascorso oltre un quinquennio dalla emissione del decreto di ricostruzione della carriera. Ne consegue che sono prescritte le differenze retributive maturate fino al quinquennio antecedente al primo atto interruttivo, da individuarsi nella notifica del ricorso, sicché fino all'aprile 2020. Sulla scorta dei conteggi analitici prodotti in allegato all'atto introduttivo le competenze non prescritte ammontano a € 1.720,71, di cui € 484,47 per 12 l'anno 2020, detratti i mesi fino ad aprile, € 566,50 per l'anno 2023, € 669,74 per l'anno 2024, fino a novembre, non essendo azionate differenze per gli anni 2021 e 2022. Conclusivamente, pertanto, l'Amministrazione resistente dovrà essere condannata al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive non prescritte, conseguenti alla corretta ricostruzione della sua carriera, dell'importo complessivo di € 1.720,71, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
7. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso deve essere solo parzialmente accolto, con condanna dell'Amministrazione resistente a procedere alla corretta ricostruzione della carriera dell'odierna ricorrente, con inclusione dei periodi di lavoro pre-ruolo prestati presso scuole statali, nonché, ai soli fini di anzianità, dell'anno 2013 e corresponsione delle differenze retributive non prescritte. Il ricorso deve essere, per il resto, respinto.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Debbono, di contro, compensarsi le spese con l' chiamato in giudizio CP_2 al mero fine di denuntiatio litis, nei cui confronti non erano svolte domande.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l'esatta ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione, e, per l'effetto, condanna il a effettuare Controparte_1 nuovamente la ricostruzione della sua carriera, riconoscendo ai fini dell'anzianità giuridica di servizio l'intero anno 2013, nonché riconoscendo per intero a fini economici e giuridici il servizio prestato nelle scuole statali prima dell'immissione in ruolo, di talché inquadrandola con decorrenza dall'1/9/2010, data di decorrenza del passaggio in ruolo, nella fascia stipendiale 3-8 anni, con riconoscimento dell'intera anzianità maturata pre-ruolo presso scuole statali di anni 8, mesi 2 e giorni 8. Condanna il al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di € 1.720,71, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso.
13 Condanna, altresì, il alla refusione a Controparte_1 parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Dichiara interamente compensate le spese di lite con l' CP_2
Roma, 18 novembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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