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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/12/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1271/2021 r.g.a.c.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 10.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ciro Riccio, presso il cui studio in San
GI AN alla via L. Murialdo n. 38 è elettivamente domiciliata;
- appellante
(c.f. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mike Matticoli, presso il cui studio in al C.so Garibaldi n. 381 è elettivamente domiciliato;
Pt_2
- appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 135/2021 Pt_2
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
10.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). depositava appello avverso la sentenza n. 135/2021 depositata in data Parte_1
3.9.2021 dal Giudice di Pace di , all'esito del procedimento n. 156/2021, non Pt_2 notificata, avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa di cui al verbale n.
1776/2020 del 5.12.2020, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Parte_2
, con cui veniva contestata la violazione dell'art. 142 co. 8 del C.d.S., commessa
[...] dall'appellante in data in data 7.11.2020 sulla ss 252 al km 5+800, direzione di marcia
Roccaraso, nel comune di . Parte_2
Il Giudice di Pace, in particolare, dichiarava contumace il Parte_2 accoglieva l'opposizione, stante la tardività della notifica del verbale impugnato, e, ritenuta la sussistenza di “giustificati ed eccezionali motivi, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, 2° co. c.p.c., anche alla luce della peculiarità dei motivi che hanno orientato la decisione e tenuto conto del fatto che in tema di opposizione a sanzioni amministrative il ricorso alla difesa tecnica non è obbligatorio”, compensava integralmente le spese di lite. Con l'atto di appello, lamentava la “carenza di motivazione – violazione di Controparte_1 legge – falsa applicazione dell'art. 92 co.2 c.p.c.”. Concludeva, dunque, chiedendo al
Tribunale di “ritenere fondato il motivo del presente appello e in riforma della sentenza
n.135/2021 del Giudice di Pace di dell'11.05.2021, depositata in data 03.09.2021 Pt_2 non notificata, condannare il al pagamento delle spese e Parte_2 compensi del primo grado di giudizio così come indicato sub 1.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.”
Si costituiva in appello il chiedendo il rigetto dell'appello Parte_2 in quanto manifestamente infondato.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 10.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Ancora in via preliminare, va rilevato che per effetto del disposto di cui all'art. 329 c.p.c.
l'impugnazione proposta da della sentenza gravata soltanto limitatamente al Parte_1 capo che contiene la statuizione sulle spese implica acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate le cui statuizioni ed i relativi accertamenti, dunque, devono intendersi passati in cosa giudicata.
Inoltre, non essendo stato d'altra parte proposto appello incidentale, il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Nell'attuale assetto ordinamentale, l'appello costituisce un rimedio volto ad emendare gli eventuali errori del giudice di primo grado e non ha la funzione, propria del sistema previgente, di assicurare la prosecuzione del giudizio di primo grado per un nuovo esame della stessa causa da parte di un giudice diverso e "superiore" (C. Cass., SS.UU., Sentenza n.
28498 del 23/12/2005). Di conseguenza questo Tribunale deve limitarsi alla verifica di eventuali errori che il primo Giudice abbia commesso nel disporre la compensazione di dette spese, nei limiti delle censure dedotte dall'appellante.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'appello vada accolto essendo fondata la censura relativa alla statuizione sulla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per le motivazioni di seguito enunciate.
Come noto, la disposizione di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. statuisce che il giudice con la sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, condanna “la parte soccombente” al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
L'indicata norma rappresenta l'espressione del principio generale che governa la regolamentazione delle spese, ovvero quello di “causalità”, per cui l'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio secondo cui la parte vittoriosa deve essere ristorata degli oneri inerenti all'attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa processuale dell'avversario (cfr. ,ex multis, Cass. Civ., n. 19456/2008): pertanto obbligata a rimborsare le spese è la parte che abbia dato, origine – col comportamento extraprocessuale ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non conformi al diritto – al processo o al suo protrarsi, mentre la soccombenza costituisce un chiaro elemento, un sintomo, che permette di individuare la parte processuale che ha dato origine alle spese (Cass. Civ., n. 13430/2007).
Accanto alla regola generale rappresentata dal principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza costituisce espressione, il legislatore prevede poi all'articolo 92, comma 2,
c.p.c. una serie di casi, tassativi e limitati, in cui il Giudice, può compensare, in tutto o in parte, le spese tra le parti.
Le ipotesi in cui il Giudice è titolare del potere discrezionale - ma pur sempre vincolato ai presupposti di legge ed alla motivazione - sono, a seguito della riforma operata dall'art. 13, co. 1, D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, che ha significativamente limitato gli spazi di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, la “soccombenza reciproca”, “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza”.
A tali ipotesi, che rappresentano un “numerus clausus”, la sentenza n. 77 del 19.04.2018 della Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistono altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ha comportato la ricomprensione ora anche delle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ne deriva, quindi, che la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado non ha fatto buon governo del potere di compensazione delle spese di lite, non individuando tra i motivi di compensazione alcuno di quelli sopra richiamati. Il Giudice di pace, invero, ha accolto il ricorso sul presupposto della mancata prova, da parte del rimasto contumace, della tempestiva notifica del verbale di accertamento. Pt_2
Il Giudice di Pace, al contempo, ha compensato le spese di lite, valorizzando la “peculiarità dei motivi che hanno orientato la decisione e tenuto conto del fatto che in tema di opposizione a sanzioni amministrative il ricorso alla difesa tecnica non è obbligatorio”.
La generica motivazione adottata in tema di integrale compensazione delle spese non risulta intellegibile e richiama criteri non previsti dalla legge in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto specificare le circostanze o gli aspetti della controversia decisa integranti
“giustificati ed eccezionali motivi” che conducevano a non applicare il criterio della soccombenza.
A ben vedere, non sussistevano né le fattispecie “tipiche” di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.; neppure, al contempo, può trovare applicazione nella vicenda esaminata dal Giudice di prime cure il “dictum” della Corte
Costituzionale di cui alla sentenza indicata n. 77/2018, considerato che non ricorrevano le
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” desunte dalla peculiarità del caso concreto per poter compensare le spese del giudizio, considerato che va escluso che integrino gravi ed eccezionali ragioni un'eventuale complessità e/o pluralità delle questioni trattate, di cui semmai si deve tener conto al momento di liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa.
Il Giudice di Pace di ha errato allorquando, dopo aver rigettato la domanda, ha Pt_2 compensato le spese di lite tra le parti pur a fronte della netta soccombenza del
[...]
. Da un lato non è dato comprendere il riferimento alla “peculiarità dei Parte_2 motivi”; dall'altro, la circostanza per cui il ricorso alla difesa tecnica non è obbligatorio non giustificherebbe comunque la mancata applicazione del criterio della soccombenza.
Non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui secondo l'ordinamento è possibile compensare le spese di lite e in applicazione del criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91, co. 1,
c.p.c., il Giudice di Pace di avrebbe dovuto condannare il Pt_2 Parte_2
al pagamento delle spese di lite.
[...]
In virtù di quanto esposto considerato che l'appello è fondato in relazione all' indicato motivo di censura, deve riformarsi la sentenza appellata n. 135/2021 del Giudice di pace di
, limitatamente al capo sulle spese, che vanno poste a carico del resistente Pt_2 soccombente in favore di parte ricorrente e che, tenuto conto della natura della controversia, del valore (euro 173,00) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in euro 43,00 per spese vive ed euro
180,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al procuratore di parte appellante per dichiarazione di fattone anticipo.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico del nei confronti di e, Parte_2 Parte_1 considerate la natura, il valore e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in euro 91,50 per spese vive ed euro 354,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, IVA e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto, nei limiti di cui in parte motiva, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata n. 135/2021, emessa dal Giudice di Pace di in data 11.5.2021 e resa pubblica in data 3.9.2021, condanna Pt_2 Parte_1 al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del giudizio di
[...] primo grado che si liquidano in euro 43,00 per spese vive ed euro 180,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, Iva e Cpa, con attribuzione all'avv. Ciro Riccio dichiaratosi anticipatario ex art. 93 cod. proc. civ.;
2. Condanna il al pagamento in favore di Parte_2 delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in Parte_1 euro 91,50 per spese vive ed euro 354,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad euro 174,00 €, rimborso spese generali nella misura del 15%, come per legge, Iva e cpa.
Isernia 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1271/2021 r.g.a.c.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 10.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ciro Riccio, presso il cui studio in San
GI AN alla via L. Murialdo n. 38 è elettivamente domiciliata;
- appellante
(c.f. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mike Matticoli, presso il cui studio in al C.so Garibaldi n. 381 è elettivamente domiciliato;
Pt_2
- appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 135/2021 Pt_2
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
10.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). depositava appello avverso la sentenza n. 135/2021 depositata in data Parte_1
3.9.2021 dal Giudice di Pace di , all'esito del procedimento n. 156/2021, non Pt_2 notificata, avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa di cui al verbale n.
1776/2020 del 5.12.2020, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Parte_2
, con cui veniva contestata la violazione dell'art. 142 co. 8 del C.d.S., commessa
[...] dall'appellante in data in data 7.11.2020 sulla ss 252 al km 5+800, direzione di marcia
Roccaraso, nel comune di . Parte_2
Il Giudice di Pace, in particolare, dichiarava contumace il Parte_2 accoglieva l'opposizione, stante la tardività della notifica del verbale impugnato, e, ritenuta la sussistenza di “giustificati ed eccezionali motivi, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, 2° co. c.p.c., anche alla luce della peculiarità dei motivi che hanno orientato la decisione e tenuto conto del fatto che in tema di opposizione a sanzioni amministrative il ricorso alla difesa tecnica non è obbligatorio”, compensava integralmente le spese di lite. Con l'atto di appello, lamentava la “carenza di motivazione – violazione di Controparte_1 legge – falsa applicazione dell'art. 92 co.2 c.p.c.”. Concludeva, dunque, chiedendo al
Tribunale di “ritenere fondato il motivo del presente appello e in riforma della sentenza
n.135/2021 del Giudice di Pace di dell'11.05.2021, depositata in data 03.09.2021 Pt_2 non notificata, condannare il al pagamento delle spese e Parte_2 compensi del primo grado di giudizio così come indicato sub 1.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.”
Si costituiva in appello il chiedendo il rigetto dell'appello Parte_2 in quanto manifestamente infondato.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 10.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Ancora in via preliminare, va rilevato che per effetto del disposto di cui all'art. 329 c.p.c.
l'impugnazione proposta da della sentenza gravata soltanto limitatamente al Parte_1 capo che contiene la statuizione sulle spese implica acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate le cui statuizioni ed i relativi accertamenti, dunque, devono intendersi passati in cosa giudicata.
Inoltre, non essendo stato d'altra parte proposto appello incidentale, il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Nell'attuale assetto ordinamentale, l'appello costituisce un rimedio volto ad emendare gli eventuali errori del giudice di primo grado e non ha la funzione, propria del sistema previgente, di assicurare la prosecuzione del giudizio di primo grado per un nuovo esame della stessa causa da parte di un giudice diverso e "superiore" (C. Cass., SS.UU., Sentenza n.
28498 del 23/12/2005). Di conseguenza questo Tribunale deve limitarsi alla verifica di eventuali errori che il primo Giudice abbia commesso nel disporre la compensazione di dette spese, nei limiti delle censure dedotte dall'appellante.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'appello vada accolto essendo fondata la censura relativa alla statuizione sulla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per le motivazioni di seguito enunciate.
Come noto, la disposizione di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. statuisce che il giudice con la sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, condanna “la parte soccombente” al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
L'indicata norma rappresenta l'espressione del principio generale che governa la regolamentazione delle spese, ovvero quello di “causalità”, per cui l'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio secondo cui la parte vittoriosa deve essere ristorata degli oneri inerenti all'attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa processuale dell'avversario (cfr. ,ex multis, Cass. Civ., n. 19456/2008): pertanto obbligata a rimborsare le spese è la parte che abbia dato, origine – col comportamento extraprocessuale ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non conformi al diritto – al processo o al suo protrarsi, mentre la soccombenza costituisce un chiaro elemento, un sintomo, che permette di individuare la parte processuale che ha dato origine alle spese (Cass. Civ., n. 13430/2007).
Accanto alla regola generale rappresentata dal principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza costituisce espressione, il legislatore prevede poi all'articolo 92, comma 2,
c.p.c. una serie di casi, tassativi e limitati, in cui il Giudice, può compensare, in tutto o in parte, le spese tra le parti.
Le ipotesi in cui il Giudice è titolare del potere discrezionale - ma pur sempre vincolato ai presupposti di legge ed alla motivazione - sono, a seguito della riforma operata dall'art. 13, co. 1, D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, che ha significativamente limitato gli spazi di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, la “soccombenza reciproca”, “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza”.
A tali ipotesi, che rappresentano un “numerus clausus”, la sentenza n. 77 del 19.04.2018 della Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistono altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ha comportato la ricomprensione ora anche delle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ne deriva, quindi, che la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado non ha fatto buon governo del potere di compensazione delle spese di lite, non individuando tra i motivi di compensazione alcuno di quelli sopra richiamati. Il Giudice di pace, invero, ha accolto il ricorso sul presupposto della mancata prova, da parte del rimasto contumace, della tempestiva notifica del verbale di accertamento. Pt_2
Il Giudice di Pace, al contempo, ha compensato le spese di lite, valorizzando la “peculiarità dei motivi che hanno orientato la decisione e tenuto conto del fatto che in tema di opposizione a sanzioni amministrative il ricorso alla difesa tecnica non è obbligatorio”.
La generica motivazione adottata in tema di integrale compensazione delle spese non risulta intellegibile e richiama criteri non previsti dalla legge in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto specificare le circostanze o gli aspetti della controversia decisa integranti
“giustificati ed eccezionali motivi” che conducevano a non applicare il criterio della soccombenza.
A ben vedere, non sussistevano né le fattispecie “tipiche” di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.; neppure, al contempo, può trovare applicazione nella vicenda esaminata dal Giudice di prime cure il “dictum” della Corte
Costituzionale di cui alla sentenza indicata n. 77/2018, considerato che non ricorrevano le
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” desunte dalla peculiarità del caso concreto per poter compensare le spese del giudizio, considerato che va escluso che integrino gravi ed eccezionali ragioni un'eventuale complessità e/o pluralità delle questioni trattate, di cui semmai si deve tener conto al momento di liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa.
Il Giudice di Pace di ha errato allorquando, dopo aver rigettato la domanda, ha Pt_2 compensato le spese di lite tra le parti pur a fronte della netta soccombenza del
[...]
. Da un lato non è dato comprendere il riferimento alla “peculiarità dei Parte_2 motivi”; dall'altro, la circostanza per cui il ricorso alla difesa tecnica non è obbligatorio non giustificherebbe comunque la mancata applicazione del criterio della soccombenza.
Non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui secondo l'ordinamento è possibile compensare le spese di lite e in applicazione del criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91, co. 1,
c.p.c., il Giudice di Pace di avrebbe dovuto condannare il Pt_2 Parte_2
al pagamento delle spese di lite.
[...]
In virtù di quanto esposto considerato che l'appello è fondato in relazione all' indicato motivo di censura, deve riformarsi la sentenza appellata n. 135/2021 del Giudice di pace di
, limitatamente al capo sulle spese, che vanno poste a carico del resistente Pt_2 soccombente in favore di parte ricorrente e che, tenuto conto della natura della controversia, del valore (euro 173,00) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in euro 43,00 per spese vive ed euro
180,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al procuratore di parte appellante per dichiarazione di fattone anticipo.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico del nei confronti di e, Parte_2 Parte_1 considerate la natura, il valore e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in euro 91,50 per spese vive ed euro 354,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, IVA e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto, nei limiti di cui in parte motiva, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata n. 135/2021, emessa dal Giudice di Pace di in data 11.5.2021 e resa pubblica in data 3.9.2021, condanna Pt_2 Parte_1 al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del giudizio di
[...] primo grado che si liquidano in euro 43,00 per spese vive ed euro 180,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, Iva e Cpa, con attribuzione all'avv. Ciro Riccio dichiaratosi anticipatario ex art. 93 cod. proc. civ.;
2. Condanna il al pagamento in favore di Parte_2 delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in Parte_1 euro 91,50 per spese vive ed euro 354,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad euro 174,00 €, rimborso spese generali nella misura del 15%, come per legge, Iva e cpa.
Isernia 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione