Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 27.3.2025, alle ore 9:28 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. DEL CARRATORE Alessio in sostituzione degli Avv.ti CASINI Elisa e NASO Domenico per le parti ricorrenti e la Dr.ssa FINI Francesca per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 749/2022 promossa da:
Parte_1
entrambe assistite dagli Avv.ti NASO Domenico e CASINI Elisa Parte_2
CONTRO
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 19.12.2022 le ricorrenti deducevano di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici Controparte_2
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetti, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludevano:
A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015;
B) Condannare il al pagamento in favore delle ricorrenti, quanto alla SI.ra Controparte_2
, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023 della somma di € 3.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo, quanto alla SI.ra , per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, della somma di € 2.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo, mediante l'accredito sulla suddetta carta elettronica o secondo le modalità ritenute più opportune.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari.
2 Il si costituiva in data 8.3.2023 deducendo che la “carta elettronica del CP_2 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede:
1) il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
2) in via subordinata il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
3) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del 28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08)
o fino al termine delle attività didattiche (30/06). Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio, escluso l'a.s. in corso per i motivi meglio chiariti in comparsa di costituzione.
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta CP_2 docente”, eventualmente riconosciuta ai ricorrenti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso e dunque ai giorni di supplenza concretamente svolti, secondo la proporzione € 500: 365 gg= € x: giorni di supplenza, tenuto conto comunque della prescrizione quinquennale.
Fissata con decreto la prima udienza al 20.4.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo all'udienza del 27.3.2025 con assegnazione del termine per note difensive.
Occorre anzitutto precisare che i docenti ricorrenti hanno prestato servizio sulla base dei seguenti contratti a termine:
3 Parte_1
a)a.s. 2017/2018: dal 16/01/2018 al 08/06/2018 in qualità di docente supplente temporaneo presso l'Istituto Comprensivo Gino Menconi – Carrara plesso FOSSONE in virtù di molteplici contratti in continuità;
b)a.s. 2018/2019: dal 28/09/2018 al 30/06/2019 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI su tipologia posto INTERNO presso l'Istituto Comprensivo Michelangelo Buonarroti -
Carrara plesso Paradiso B tempo pieno;
c)a.s. 2019/2020: dal 20/09/2019 al 30/06/2020 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto COMUNE presso l'Istituto Comprensivo
BUONARROTI in Carrara plesso PARADISO B;
d)a.s. 2020/2021: dal 02/10/2020 al 30/06/2021 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI su tipologia posto INTERNO presso l'Istituto Comprensivo BUONARROTI in Carrara plesso PARADISO B;
e)a.s. 2021/2022: dal 09/09/2021 al 31/08/2022 in qualità di docente supplente per un posto NORMALE per l'insegnamento classe di concorso A022 – ITALIANO, STORIA,
GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO presso l'Istituto Comprensivo G. Taliercio – Carrara;
f)a.s. 2022/2023: dal 21/11/2022 al 30/06/2023 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per attività alternative all'insegnamento della religione cattolica presso l'I.C. G. Taliercio plesso Giromini.
Parte_2
a) a.s. 2018/2019: dal 28/09/2018 al 30/06/2019 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI su tipologia posto INTERNO presso l'Istituto Comprensivo MARINA DI MASSA –
MASSA 3;
b) a.s 2019/2020: dal 18/09/2019 al 30/06/2020 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI su
4 tipologia posto INTERNO presso l'Istituto Comprensivo MARINA DI MASSA –
MASSA 3;
c) a.s. 2020/2021: dal 05/10/2020 al 30/06/2021 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI su tipologia posto INTERNO presso l'Istituto Comprensivo MARINA DI MASSA –
MASSA 3;
d) a.s. 2021/2022: dal 07/09/2021 al 30/06/2022 in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI su tipologia posto INTERNO presso l'Istituto Comprensivo MARINA DI MASSA –
MASSA 3.
Preliminarmente il eccepisce la prescrizione degli eventuali diritti di credito che CP_2 sarebbero maturato oltre cinque anni dalla data di deposito del ricorso in esame.
Trattandosi, quella di specie, di una obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, la prescrizione matura nel termine di cinque anni ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente “il diritto può essere fatto valere”.
Per l'a.s. 2017/2018, per il quale i docenti beneficiari avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno, deve desumersi che il primo giorno in cui la docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121, fosse il 1 settembre 2017, inteso come primo giorno in cui docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma: la notifica del ricorso tuttavia
è avvenuta certamente successivamente al deposito del ricorso e dunque a termine di prescrizione interamente decorso.
Dunque anche relativamente a questo a.s. ritiene questo giudice che il diritto che la ricorrente intenderebbe far valere fosse già estinto alla data di Parte_1 notifica del ricorso.
Per gli anni scolastici successivi non vi è questione, andando il diritto a prescriversi, anche senza atto interruttivo, comunque dopo la notifica del ricorso.
Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
5 L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, comma I, statuisce, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, precisando che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e assumendo l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Diritto/dovere di formazione che, secondo il Consiglio di Stato (cfr., sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, riguarda anche i precari e non soltanto il personale di ruolo come deve dedursi dal fatto che non si rinviene nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 dispone poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, senza distinguere tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
E infine la legge n. 107/2015, art. 1, co. 121, che ha introdotto l'istituto della Carta
Docente: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
6 corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
E' espressamente statuito che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per quello che riguarda la giurisprudenza, occorre anzitutto riferirsi a quella europea: così la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_2 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_2 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla spinta della pronuncia della Corte è intervenuto il legislatore che con l'art. 15 d.l. n.
69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Successivamente si è pronunciata la Suprema Corte, Sezione lavoro (sentenza n. 29961 del
27/10/2023) che, su rinvio pregiudiziale, ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento
7 tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Così motiva la Suprema Corte: “…si tratta, in entrambi i casi (supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre
e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
8 obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado
Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale
11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Precisa ancora la Suprema Corte: “è al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Ora, poiché come ricordato nella medesima sentenza “secondo la Corte costituzionale, si
è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo
«qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n.
161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020,
n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi
9 analoghe”, ne discende che non ne deriva un automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
È vero che la Suprema Corte non ha preso precisa posizione sul punto e che dunque astrattamente tutte le soluzioni appaiono percorribili sia l'esclusione in toto, sia il riconoscimento in toto sia l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo infatti prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”.
Ora è parere di questo giudice che il principio di un riconoscimento “in proporzione” sia quello preferibile, e ciò in quanto il disconoscimento totale appare discriminatorio e un riconoscimento totale appare iniquo rispetto al confronto con altri lavoratori che abbiano prestato attività in senso continuativo o con orario completo.
In caso di supplenze temporanee pertanto il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”: con escluse, dunque, delle sole supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Un ragionamento non dissimile può essere svolto riguardo agli spezzoni di orari riproporzionando in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale sia delle singole componenti di essa.
Il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo
10 a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Dunque possono considerarsi senz'altro gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra (18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore settimanali per la scuola primaria), considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve concludersi che relativamente a
(cfr. stato matricolare completo prodotto da parte resistente sub. Parte_1
9) il beneficio è erogabile relativamente agli aa.ss. 2018/2019 e 2020/2021 in quanto supplenze fino al termine dell'attività scolastica e ad orario pari rispettivamente a 12 ore settimanali e a 15 ore settimanali.
Infatti tale spezzone orario, è pari o superiore alla metà dell'orario previsto per il part- time, trattandosi di orario settimanale su scuola primaria (pari a 24 ore) conformemente dunque al DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” il quale prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Viceversa, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 il beneficio non può essere riconosciuto in quanto, pur trattandosi di supplenze tutte fino al termine delle attività scolastiche, sono stati attribuito solo spezzoni orari rispettivamente di 6 ore, 9 ore e 6 ore, ben inferiori alla metà dell'orario coperto da un docente assunto a tempo indeterminato.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Parte_2 resistente sub. 10) il beneficio è senz'altro erogabile per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 per il quale la ricorrente ha ricevuto gli incarichi fino al termine delle attività scolastica ad orario completo.
Ma è parimenti riconoscibile anche per l'a.s. 2018/2019 in quanto supplenza fino al termine dell'attività scolastica e per due spezzoni orari pari a 12 ore ciascuno sul
11 medesimo istituto scolastico e così coprendo l'intero orario settimanale previsto per tale tipologia di scuola (primaria, 24 ore settimanali).
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGU e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché le ricorrenti sono tuttora in servizio quale insegnanti, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Quanto alle spese, considerata il sopravvenire di giurisprudenza di legittimità, successiva alla data di proposizione del ricorso, le stesse, sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi stante la serialità della causa e con esclusione della fase istruttoria, maggiorate per la presenza di più parti, possono essere compensate per il 40% tra le parti, ponendo a carico del (parziale) soccombente resistente il restante 60%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta il diritto all'attribuzione della Carta Docente, relativamente a Parte_1 con riguardo agli anni scolastici rispettivamente 2018/2019 e
[...]
2020/2021, relativamente a con riguardo all'anno scolastico Parte_2
2018/19, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare alle ricorrenti la CP_2
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti anni scolastici di € 500,00;
3) liquida le spese di lite in €. 1.030,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione nella misura del 40% tra le parti e ponendo il restante 60% a carico del resistente . CP_2
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 27 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
12