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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/06/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1399/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente ad Parte_1
Avola (SR) Via Giovanni Falcone n. 7, elettivamente domiciliato in Siracusa,
Viale Santa Panagia 90, presso lo studio dall'Avv. Concetta Greco, c.f.
, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in C.F._1
atti;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Sollecito 14 c.f. domiciliata a Siracusa, nel Viale CodiceFiscale_2
Zecchino 78 presso lo studio del sottoscritto procuratore AVV. DANIELA
LA RUNA c.f. che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_3
procura in atti;
Appellata
All'udienza del 27/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , chiedendo: Controparte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
a) accertarsi e dichiararsi ex art. 948 c.c. che l'attore è proprietario dell'immobile sito a Siracusa, via Fratelli Sollecito n. 14, in catasto al Foglio
168, Particella 372, Subalterno 2, e che il predetto immobile è detenuto sine titulo dalla convenuta;
b) condannarsi la convenuta al rilascio di tale immobile in favore dell'attore;
c) condannarsi la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura di € 25.000,00.
A supporto di tali domande, l'attore deduceva di essere proprietario dell'immobile in questione giusta atto pubblico di compravendita del
10.12.1999 e di averne concordato oralmente con la convenuta la vendita al prezzo di € 55.000,00. A fronte di tale accordo, la convenuta avrebbe rilasciato all'attore un assegno da € 20.000,00 e ottenuto l'immediata disponibilità dell'immobile per realizzarvi alcuni lavori di ristrutturazione.
Sennonché, l'assegno era risultato privo di copertura e la convenuta era rimasta sorda alle continue richieste di restituzione dell'attore, ledendo il suo diritto di proprietà e cagionandogli un danno da illegittima occupazione nella misura di € 25.000,00.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda avversaria e, Controparte_1
in via riconvenzionale in caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna di al pagamento della somma di € 80.000,00, pari Parte_1 al valore delle migliorie e delle addizioni apportate all'immobile oggetto di lite.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 724/2024 pubbl. il 25/03/202, il Tribunale di Siracusa rigettava le domande con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 18/10/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi, svolgendo appello incidentale condizionato.
All'udienza del 27/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in merito alla qualificazione giuridica della domanda come azione di rivendica, nonché sul mancato raggiungimento della prova.
1.1) Il gravame è infondato.
L'appellante deduce che oggetto del presente giudizio è la restituzione dell'immobile a seguito di accertamento di occupazione illegittima e non l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c..
Dalla documentazione in atti risulta, però, che in seno all'atto di citazione l'odierno appellante così concludeva:” Accertare la proprietà dell'immobile in capo al e per l'effetto ordinare ai sensi dell'art. 948 c.c. Parte_1
l'immediato rilascio dell'immobile sito in Siracusa…”.
Appare chiaro che la domanda di restituzione dell'immobile, scaturisca dalla domanda principale di rivendicazione della proprietà.
La Suprema Corte, sull'argomento con ordinanza n. 33190 del 20 novembre
2023, ha ribadito che nell'azione di rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio.
Era onere, pertanto, dell'odierno appellante fornire la suddetta rigorosa prova, che non può considerarsi soddisfatta dalla produzione in giudizio del contratto di acquisto a titolo derivativo, non essendo stati prodotti i titoli di acquisto dei relativi danti causa, sino ad arrivare al titolo di acquisto originario. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Né, tantomeno, il ha provato di aver acquisito la proprietà del bene Pt_1
per usucapione, e, cioè, di avere avuto, in via diretta o attraverso i propri danti causa, il possesso continuato per il ventennio, atteso che lo stesso asserisce che l'immobile è stato acquistato nel 1999 e posseduto Pt_1 dall'agosto 2008 dall'odierna appellata;
pertanto, comunque avendo egli introitato il presente giudizio nel 2018 il ventennio non si è maturato.
Per quanto fin qui esposto, è, conseguentemente infondata la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante.
Resta, invece, assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata.
2) Alla luce di quanto sopra corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.25.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n. 724/24, emessa dal Tribunale di Siracusa in data
25/3/24, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dello Stato,(essendo la ammessa al patrocinio a CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
spese dello Stato), che liquida in complessivi €.4.888,00, di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002; dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 10 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1399/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente ad Parte_1
Avola (SR) Via Giovanni Falcone n. 7, elettivamente domiciliato in Siracusa,
Viale Santa Panagia 90, presso lo studio dall'Avv. Concetta Greco, c.f.
, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in C.F._1
atti;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Sollecito 14 c.f. domiciliata a Siracusa, nel Viale CodiceFiscale_2
Zecchino 78 presso lo studio del sottoscritto procuratore AVV. DANIELA
LA RUNA c.f. che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_3
procura in atti;
Appellata
All'udienza del 27/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , chiedendo: Controparte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
a) accertarsi e dichiararsi ex art. 948 c.c. che l'attore è proprietario dell'immobile sito a Siracusa, via Fratelli Sollecito n. 14, in catasto al Foglio
168, Particella 372, Subalterno 2, e che il predetto immobile è detenuto sine titulo dalla convenuta;
b) condannarsi la convenuta al rilascio di tale immobile in favore dell'attore;
c) condannarsi la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura di € 25.000,00.
A supporto di tali domande, l'attore deduceva di essere proprietario dell'immobile in questione giusta atto pubblico di compravendita del
10.12.1999 e di averne concordato oralmente con la convenuta la vendita al prezzo di € 55.000,00. A fronte di tale accordo, la convenuta avrebbe rilasciato all'attore un assegno da € 20.000,00 e ottenuto l'immediata disponibilità dell'immobile per realizzarvi alcuni lavori di ristrutturazione.
Sennonché, l'assegno era risultato privo di copertura e la convenuta era rimasta sorda alle continue richieste di restituzione dell'attore, ledendo il suo diritto di proprietà e cagionandogli un danno da illegittima occupazione nella misura di € 25.000,00.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda avversaria e, Controparte_1
in via riconvenzionale in caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna di al pagamento della somma di € 80.000,00, pari Parte_1 al valore delle migliorie e delle addizioni apportate all'immobile oggetto di lite.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 724/2024 pubbl. il 25/03/202, il Tribunale di Siracusa rigettava le domande con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 18/10/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi, svolgendo appello incidentale condizionato.
All'udienza del 27/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in merito alla qualificazione giuridica della domanda come azione di rivendica, nonché sul mancato raggiungimento della prova.
1.1) Il gravame è infondato.
L'appellante deduce che oggetto del presente giudizio è la restituzione dell'immobile a seguito di accertamento di occupazione illegittima e non l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c..
Dalla documentazione in atti risulta, però, che in seno all'atto di citazione l'odierno appellante così concludeva:” Accertare la proprietà dell'immobile in capo al e per l'effetto ordinare ai sensi dell'art. 948 c.c. Parte_1
l'immediato rilascio dell'immobile sito in Siracusa…”.
Appare chiaro che la domanda di restituzione dell'immobile, scaturisca dalla domanda principale di rivendicazione della proprietà.
La Suprema Corte, sull'argomento con ordinanza n. 33190 del 20 novembre
2023, ha ribadito che nell'azione di rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio.
Era onere, pertanto, dell'odierno appellante fornire la suddetta rigorosa prova, che non può considerarsi soddisfatta dalla produzione in giudizio del contratto di acquisto a titolo derivativo, non essendo stati prodotti i titoli di acquisto dei relativi danti causa, sino ad arrivare al titolo di acquisto originario. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Né, tantomeno, il ha provato di aver acquisito la proprietà del bene Pt_1
per usucapione, e, cioè, di avere avuto, in via diretta o attraverso i propri danti causa, il possesso continuato per il ventennio, atteso che lo stesso asserisce che l'immobile è stato acquistato nel 1999 e posseduto Pt_1 dall'agosto 2008 dall'odierna appellata;
pertanto, comunque avendo egli introitato il presente giudizio nel 2018 il ventennio non si è maturato.
Per quanto fin qui esposto, è, conseguentemente infondata la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante.
Resta, invece, assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata.
2) Alla luce di quanto sopra corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.25.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n. 724/24, emessa dal Tribunale di Siracusa in data
25/3/24, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dello Stato,(essendo la ammessa al patrocinio a CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
spese dello Stato), che liquida in complessivi €.4.888,00, di cui €. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002; dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 10 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro