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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 331 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 Pt_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Caponio come da procura C.F._2
in atti,
APPELLANTI nei confronti di
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Federico Fedele e
Marcello Fedele come da procura in atti
APPELLATA nonché di
(P.I. , in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_2 P.IVA_3 rappresentante ing. rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Controparte_3
Ammirabile come da procura in atti APPELLATA
pagina 1 di 10 conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 19 marzo 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Il presente giudizio è stato introdotto da Parte_1
[...
, e in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1011/17 Parte_1 Parte_1
emesso dal Tribunale di Lecce il 23.03.2017, su ricorso di Controparte_1
per il pagamento della somma di euro 13.095,00, oltre interessi, spese e competenze
[...] della procedura monitoria, quale prezzo pattuito per l'esecuzione di lavori di evacuazione di materiale da interno dal digestore anaerobico c/o impianto Biogas di proprietà dell'
[...]
. Parte_2
Gli opponenti eccepivano l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la e CP_1
pertanto di non essere tenuti ad alcun pagamento in suo favore;
chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa del terzo per essere, nel caso di conferma del CP_2
detto decreto ingiuntivo, dalla stessa manlevati dal pagamento delle somme ingiunte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 dell'accordo 26.10.2015. Chiedevano, in conclusione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva che contestava l'opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto con CP_1
conferma del decreto ingiuntivo n. 1011/17.
Si costituiva che eccepiva l'infondatezza della domanda proposta dagli opponenti, CP_2 della quale chiedeva l'integrale rigetto”.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale e, precisate le conclusioni, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del
10.2.2022, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
Con sentenza n. 81/2022, depositata il 22.03.2022, il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 1011/2017, condannando gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio in favore di e di CP_1 CP_2
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello Parte_1
, e con atto di citazione notificato in data
[...] Parte_1 Parte_1
14.04.2022.
Si sono costituite nonché chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1 CP_2
infondato, con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio.
pagina 2 di 10 All'udienza del 19.3.2025, sostituita da note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e l'appello è stato trattenuto per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria orale espletata in primo grado risulti provata l'esistenza di un contratto verbale tra e l' CP_1 Parte_1
, con conseguente obbligo di quest'ultima di pagare l'importo di cui alla fattura posta a
[...]
base del decreto ingiuntivo opposto, assumendo che dalle risultanze istruttorie risulti al contrario provato che il contratto verbale è intercorso tra e e che allo stesso è CP_1 CP_2
rimasta del tutto estranea l . Parte_1
La censura è infondata.
Deve premettersi che ha in via subordinata rivolto la sua richiesta di pagamento CP_1 dell'importo di cui alla fattura anche ad chiedendo in sostanza la condanna del CP_2
soggetto che sarà individuato quale sua controparte al pagamento del dovuto.
Deve altresì rilevarsi che non è in contestazione né l'esecuzione dei lavori in questione
(attestati anche dai vari rapportini giornalieri controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda agricola dei fratelli , né la congruità e l'esistenza di accordo sul quantum, Pt_1
in relazione al quale non vi è alcuna contestazione e che risulta esaminato solo quale elemento per pervenire ad identificare la controparte contrattuale di ossia il soggetto tenuto al CP_1
pagamento del corrispettivo per i lavori in questione.
Tale accertamento richiede un analitico esame della documentazione contrattuale, partendo dal presupposto che al fine del raggiungimento della prova e non possono CP_1 CP_2
Cont giovarsi del contratto (costituito dal modulo “offerta tecnico-economica di , con l'aggiunta, a penna, “ACCETTAZIONE NS. OFFERTA” e in calce il timbro Parte_1
” e la firma “DiSanto E”), atteso che la firma apposta in calce allo stesso è stata
[...] disconosciuta dal legale rappresentante dell' e che in seguito a ciò Parte_1 nessuna delle parti ha provveduto a produrre in atti l'originale, con conseguente inutilizzabilità di tale documento nella fattispecie in esame.
Sul punto la Cassazione, con sentenza numero 2777 del 4 Febbraio 2025 ha chiarito che, in caso di scrittura privata disconosciuta, in mancanza della disponibilità dell'originale per cause non imputabili alla parte che intende avvalersene, il procedimento di verificazione può essere ugualmente svolto, con qualsiasi mezzo istruttorio, nel limite delle ammissibilità,
pagina 3 di 10 Eventualmente anche con consulenza tecnica d'ufficio, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di una copia fotostatica, e le relative risultanze, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.
Presupposto indefettibile per l'applicazione di tale principio di diritto è quindi costituito del fatto che la parte che intende avvalersi a fini probatori del documento la cui sottoscrizione è disconosciuta, provi non solo lo smarrimento dell'originale, ma anche la circostanza che ciò non sia stato determinato da una causa a tale parte imputabile.
Nella fattispecie in esame ALI6, il cui project manager risulta aver inviato il Tes_1
documento in questione a con mail del 22 luglio 2016, non ha provato, né, prima CP_1
ancora, allegato di aver smarrito il contratto in originale per causa a lei non imputabile.
Tanto determina l'inutilizzabilità della copia fotostatica in atti a fini probatori, restando tuttavia valutabile la singolare circostanza che la mail con allegata l'offerta firmata per accettazione, con l'indicazione di iniziare l'intervento entro lunedì 25 luglio 2016, sia stata inviata in condivisione anche all'indirizzo (questo non disconosciuto), Email_1
senza che sia seguita alcuna mail di volta a contestare l'avvenuta Parte_1
sottoscrizione del contratto da parte dell'azienda e a disconoscere la firma. Deve infatti tenersi presente che tale condotta appare compatibile con l'accettazione della circostanza che altri, con il consenso del legale rappresentante dell'azienda agricola, abbia apposto la firma e con la volontà di accettare la proposta contrattuale e di fare avviare i lavori in questione. Ed invero, atteso il contenuto della mail, le trattative in corso e la qualità delle parti, una condotta secondo buona fede - principio generale al quale devono ispirarsi i rapporti commerciali tra le parti - imponeva all'azienda agricola di inviare immediatamente una risposta per comunicare di non volere sottoscrivere il contratto e/o commissionare i lavori in questione.
In sostanza, ciò che rileva ai fini probatori non è l'esistenza di un contratto, come detto inutilizzabile per non essere stato prodotto l'originale in seguito alla contestazione delle autografia della firma da parte del legale rappresentante dell'azienda agricola, bensì del circostanza che quest'ultimo, ricevendo il 22 luglio 2016 una mail con allegato un contratto con la sua firma apocrifa e la comunicazione dell'inizio dei lavori tre giorni dopo, non abbia inteso intervenire immediatamente al fine di comunicare a che a breve avrebbe dovuto CP_1
iniziare i lavori, di non avere intenzione di commissionarle alcunché.
pagina 4 di 10 Tale circostanza rileva ancor più a fini probatori ove si consideri che successivamente il legale rappresentante dell'azienda agricola ha in concreto accettato l'esecuzione dei lavori da CP_1
seguendo lo stato di avanzamento degli stessi e controfirmando a tal fine i rapporti giornalieri redatti dai lavoratori di CP_1
Ma nella fattispecie in esame l'accettazione, da parte dell'azienda agricola, dell'offerta tecnico economica formulata da emerge da ulteriori dati probatori, in sintesi correttamente CP_1
richiamati nella sentenza del primo giudice e di seguito riportati:
--- Con mail inviata il 20 luglio 2016 alle 15:48 (manager comunica a Tes_1 CP_2
testualmente quanto sei: <<… a seguito di sopralluogo in data odierna presso CP_1
impianto a biogas sito in Santeramo in Colle (BA) con il vostro tecnico signor vi Pt_3
comunico alla ragione sociale a cui intestare il preventivo: azienda agricola fratelli di
[...]
…>>: tale mail risulta inviata per conoscenza e condivisione all'azienda Controparte_4
agricola all'indirizzo alice.it, senza che quest'ultima abbia mosso alcuna contestazione sulla fatturazione a suo nome che non poteva che implicare la conclusione di un contratto di prestazione d'opera il conseguente obbligo di pagamento dei lavori la cui fatturazione a suo nome veniva così autorizza;
--- I rapportini giornalieri del 27, 28, 29, 30 luglio 2016 virgola non chiede dell'1, 2, 3, 4 e 5 agosto 2016 sono tutti firmati da nell'espressa qualità di <Responsabile della Parte_1
committente>>, circostanza da sola idonea a ritenere per facta concludentia concluso un contratto di prestazione d'opera che vede quale committente l'azienda agricola e quale Pt_1
Cont esecutore dei lavori la , contattata tramite che risulta aver avuto il solo compito di CP_2
indicare i lavori da fare e di individuare la società è in grado di eseguirli tempestivamente;
Cont
--- Il successivo e logico invio di fattura per euro 15.884,40 da all'azienda Pt_1
, al pari del sollecito di pagamento del 5 gennaio 2017 sono parimenti rimaste senza Pt_1
risposta, nel senso che il responsabile dell'azienda agricola, ricevuta la fattura, non ha inteso ancora una volta comunicare alcunché in ordine alla sua qualità di committente dei lavori, invero contestata per la prima volta in sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo
Cont che la si vedeva costretta a chiedere per ottenere il pagamento del dovuto;
Cont
--- infine, il teste IN , dipendente di sentito all'udienza del 20 Testimone_2
marzo 2021, ha dichiarato di aver preso accordi sui lavori direttamente con i responsabili dell'azienda agricola e di aver concordato con i fratelli il legale uno sconto sul Pt_1
Cont corrispettivo;
trattasi di teste pienamente attendibile, atteso che per , a lavori eseguiti e pagina 5 di 10 non contestati, era all'evidenza irrilevante essere pagati dall'azienda agricola o da altri e non aveva pertanto interesse a rendere dichiarazioni non corrette.
Appare poi inverosimile, oltre che contrario a buona fede, ritenere che il legale rappresentante dell'azienda agricola abbia ricevuto un contratto - con sua firma asseritamente aprocrifa – con il quale risultava commissionare lavori a abbia ricevuto la comunicazione che a suo CP_1
carico sarebbe stata emessa la fattura per il pagamento di tali lavori, abbia seguito ed accettato l'esecuzione degli stessi e pattuito uno sconto sul corrispettivo sempre ritenendosi “estraneo”
e non obbligato al pagamento del corrispettivo.
Deve aggiungersi che, come correttamente fatto presente dalla difesa di nel rapporto CP_1 contrattuale tra l'azienda agricola e è del tutto irrilevante un eventuale accordo CP_1 trilaterale fra e l'azienda agricola, non solo per essere del tutto CP_2 CP_5 CP_1
estranea allo stesso, ma anche per essere per irrilevante il contesto contrattuale CP_1 nell'ambito del quale l'abbia messa in contatto con l'azienda agricola per CP_2
l'esecuzione dei lavori in questione, in presenza di accettazione della sua proposta da parte del legale rappresentante dell'azienda, che – come detto – in qualità di committente ha firmato i rapporti giornalieri per accettazione dei lavori.
Irrilevanti sono pertanto le dichiarazione rese all'udienza dell'8.10.2020 dal teste ing. Tes_3 all'epoca dei fatti di causa amministratore della atteso che è estranea al contenzioso CP_2
Cont tra e l'azienda agricola ogni eventuale contestazione, da parte di quest'ultima, di Pt_1 vizi dell'impianto a biogas alla stessa fornito da è evidente che eventuali vizi CP_5 dell'impianto in questione – durante il periodo di garanzia dello stesso - avrebbero legittimato un'azione di inadempimento contrattuale da parte dell'azienda agricola nei confronti di CP_5
ma giammai può giustificare il mancato pagamento dell'intervento di manutenzione
[...]
commissionato a che appare peraltro riconducibile all'utilizzo di biomassa non CP_1
idonea, ovvero triturata con calibro eccessivo rispetto a quello consigliato.
Le ulteriori risultanze probatorie non sono idonee a confutare gli elementi di prova innanzi sintetizzati e anzi confermano ulteriormente l'esistenza di un contratto concluso per facta concludentia (non essendo prevista nel caso di specie alcuna forma scritta ad substantiam né ad probationem) tra l'azienda agricola e Parte_4
2. – Con il secondo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda di
[...]
manleva da loro proposta nei confronti di deducendo che il Tribunale avrebbe errato CP_2
nel ritenere eseguito il collaudo dell'impianto, assumendo che l'accumulo di materiale Cont all'interno del gestore anaerobico e l'intervento di evacuazione dei residui da parte di pagina 6 di 10 CP_ debbano essere collocati nella fase di messa in funzione e di pre-collaudo, fase in cui l'impianto a biogas di proprietà dei era ancora oggetto di prove strumentali a causa di Pt_1
riscontrati malfunzionamenti nella fase di smaltimento della biomassa immessa, per cui la
Cont CP_ consegna era ancora “provvisoria”, per cui il contratto deve ritenersi intercoso tra e , quest'ultima tenuta quindi al pagamento delle somme in questione.
Anche tale censura non può essere accolta.
Per quanto attiene l'ultima parte della censura si rinvia a quanto già ritenuto al paragrafo che
CP_ precede: l'email e le pec acquisite agli atti documentano che , nel contattare ha CP_1
messo ben in chiaro che committente era l' , alla quale andava pertanto Parte_1
intestata la fattura per i lavori in questione, circostanza come detto confermata dalla firma di in calce ai rapporti giornalieri, nell'espressa qualità di < Parte_1
committente>>. Trattasi peraltro di allegazione in contrasto con la domanda di manleva, che ovviamente presuppone appunto che l'azienda agricola abbia commissionato i lavori e sia CP_ quindi tenuta a pagarli, maturando Successivamente un diritto di manleva nei confronti di sulla base di un precedente accordo trilaterale fra e l'azienda agricola e sul CP_2 CP_5
presupposto del mancato collaudo dell'impianto o, comunque, della mancata accettazione della consegna dello stesso da parte dell'azienda agricola.
L'appellante chiede poi di ritenere provate le allegazioni poste alla base della prima parte del secondo motivo di appello sostanzialmente sulla base: - 2.a) dell'art. 1 dell'accordo trilaterale del 26.10.2015; - 2.b) dalla mail del 10.2.2015, denominata “Consegna provvisoria impianto e fine opere - prove strumentali", inviata dall'ing. (project manager della Tes_1 CP_2 all'ing. (all'epoca dei fatti amministratore della , a Tes_3 CP_2 Testimone_4
(anch'egli dipendente della e a (dipendente della;
- 2.c) CP_2 Testimone_5 CP_5
dalle dichiarazione rese all'udienza dell'8.10.2020 dal teste ing. Tes_3
Rileva tuttavia la Corte che l'art. 1 dell'accordo trilaterale del 26.10.2015 è relativo alla sola fase di messa in funzione dell'impianto e di collaudo nei ristretti termini previsti dal contratto di fornitura di impianto concluso tra e l'azienda agricola (veds., a titolo di es., la parte CP_5
relativa al collaudo finale: <collaudo finale: successivamente all'allaccio dell'impianto alla rete elettrica da parte del gestore di rete locale, (e per essa provvederà al CP_5 CP_2
collaudo finale dell'impianto entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori>>), termini ampiamente decorsi al luglio/agosto 2016, data del verificarsi dell'intervento manutentivo il cui pagamento è qui chiesto, posto in essere quindi quasi un anno dopo e ad impianto già in esercizio. Deve aggiungersi che è irrilevante la mancanza di firma in calce al collaudo finale pagina 7 di 10 da parte del legale rappresentante dell'azienda agricola, posso che dagli atti emerge che tale CP_ adempimento è stato reiteratamente richiesto da e che ovviamente tale condotta omissiva dell'azienda agricola (che non muove alcuna contestazione sul regolare funzionamento dell'impianto alla società fornitrice e mette in funzione l'impianto percependo gli CP_5
incentivi) non può determinare un protrarsi sine die dei tempi del già completato collaudo, né, ovviamente, può far rientrare nell'ambito dello stesso interventi manutentivi, che risultano in
CP_ concreto dopo la fine del collaudo chiesti dall'azienda ad .
Sul punto il teste ingegnere esperto nel settore, a Conoscenza diretta dei fatti Testimone_4
per riferisce e privo di interesse rispetto all'esito del presente contenzioso, all'udienza dell'8/10/2020 ha dichiarato : --- che le attività di collaudo da parte della società CP_2 erano avvenute regolarmente e che, dopo dette attività di collaudo, l'impianto era entrato regolarmente in funzione, produceva energia, veniva allacciato alla rete ENEL e riceveva gli incentivi tariffari di legge;
--- che l'azienda aveva richiesto di svolgere la Pt_1 manutenzione ordinaria attraverso interventi “spot”, come era avvenuto già in data 11.03.2016 al raggiungimento delle 3.500 ore;
--- che nel mese di luglio 2016 era stata contattata CP_2 dai poiché l'impianto aveva subito un guasto la cui causa veniva individuata dai Pt_1 tecnici di nell'utilizzo di biomassa triturata con calibro eccessivo rispetto a quello CP_2 consigliato e ciò aveva provocato, appunto, il fermo dell'impianto; --- che In tale circostanza aveva consigliato ai di rivolgersi a e che gli stessi avevano chiesto la Pt_1 CP_1 diponibilità dei tecnici di per contattare e organizzare l'intervento straordinario di CP_2 nel 2016 a cura e spese dell' . CP_1 Parte_1
Pacifico è poi che il problema tecnico che ha determinato l'intervento manutentivo per cui è causa è stato determinato dalla circostanza che i , per alimentare l'impianto di Pt_1
cogenerazione, avevano utilizzato materia prima composta da un mix tra reflui animali e lettiera presente nelle stalle di stazza grande avente un valore di residuo secco della biomassa alto, con conseguente necessità di triturare la biomassa, mentre l' Parte_1
disponeva di un trituratore che faceva “passare” elementi vegetali di calibro grosso, che avevano appunto nel luglio 2016 intasato il digestore facendo surriscaldare e rompere gli agitatori, creando una massa solida che la pompa aveva avuto difficoltà ad estrarre.
Deve sul punto aggiungersi che ai sensi dell'articolo 5 del contratto intercorso tra e CP_5
l'azienda agricola anche nell'ambito del collaudo era onere della società cliente mettere a disposizione della società collaudatrice la biomassa e i combustibili necessari al corretto funzionamento dell'impianto nelle modalità dettate dalla stessa al momento del collaudo, per pagina 8 di 10 cui sarebbe imputabile comunque all'azienda agricola la fornitura di biomassa e di combustibili non adeguatamente triturati e l'eventuale conseguente danno.
In tale contesto non può pervenirsi a diverse conclusioni sulla base delle dichiarazioni rese all'udienza dell'8.10.2020 dai testi ing. e , relative a presunte caratteristiche Tes_3 Tes_6
dell'impianto fornito da (in particolare degli agitatori e del sistema di sollevamento) CP_5
non rispondenti a quanto commissionato, poiché – in considerazione di quanto innanzi ritenuto
- all'evidenza esula dal presente contenzioso una simile contestazione.
Per tale ragione è altresì superflua, al fine di decidere, la CTU chiesta al fine di valutare vizi di costruzione, errori di progettazione e difformità progettuali dell'impianto a biomassa de quo: trattasi di verifiche irrilevanti nel rapporto tra la committente azienda agricola e SEA e inidonee a determinare obblighi a carico di ALI 6, che ha da tempo completato il collaudo, senza ricevere alcuna contestazione per tale sua attività di prestazione d'opera tecnica, non incidente sulle caratteristiche tecniche dell'impianto fornito da che – come detto – CP_5
richiede previa adeguata tritura della biomassa in idoneo trituratore, all'epoca non nella disponibilità dell'azienda.
3. – Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna dell'azienda appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo (valore entro e.26.000,00), in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabili ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1- quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co.
17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore sig. , e Parte_1 Parte_1
, con atto di citazione notificato il 14.04.2022 nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 9 di 10 ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_1 [...]
CP_
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante ing. Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 81 emessa il 22.03.2022, pubblicata in pari data, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, e , in Parte_1 Parte_1
solido tra loro, alla rifusione, in favore degli Avv.ti Paolo Federico Fedele e Marcello Fedele, difensori dichiaratasi antistatari di , nonché di CP_1 Controparte_1 [...]
CP_
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante ing. Controparte_3
delle spese del presente gravame, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per ciascuna delle parti a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali nella misura del
15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, il 24 giugno 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 331 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 Pt_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Caponio come da procura C.F._2
in atti,
APPELLANTI nei confronti di
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Federico Fedele e
Marcello Fedele come da procura in atti
APPELLATA nonché di
(P.I. , in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_2 P.IVA_3 rappresentante ing. rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Controparte_3
Ammirabile come da procura in atti APPELLATA
pagina 1 di 10 conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 19 marzo 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Il presente giudizio è stato introdotto da Parte_1
[...
, e in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1011/17 Parte_1 Parte_1
emesso dal Tribunale di Lecce il 23.03.2017, su ricorso di Controparte_1
per il pagamento della somma di euro 13.095,00, oltre interessi, spese e competenze
[...] della procedura monitoria, quale prezzo pattuito per l'esecuzione di lavori di evacuazione di materiale da interno dal digestore anaerobico c/o impianto Biogas di proprietà dell'
[...]
. Parte_2
Gli opponenti eccepivano l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la e CP_1
pertanto di non essere tenuti ad alcun pagamento in suo favore;
chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa del terzo per essere, nel caso di conferma del CP_2
detto decreto ingiuntivo, dalla stessa manlevati dal pagamento delle somme ingiunte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 dell'accordo 26.10.2015. Chiedevano, in conclusione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva che contestava l'opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto con CP_1
conferma del decreto ingiuntivo n. 1011/17.
Si costituiva che eccepiva l'infondatezza della domanda proposta dagli opponenti, CP_2 della quale chiedeva l'integrale rigetto”.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale e, precisate le conclusioni, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del
10.2.2022, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
Con sentenza n. 81/2022, depositata il 22.03.2022, il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 1011/2017, condannando gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio in favore di e di CP_1 CP_2
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello Parte_1
, e con atto di citazione notificato in data
[...] Parte_1 Parte_1
14.04.2022.
Si sono costituite nonché chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1 CP_2
infondato, con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio.
pagina 2 di 10 All'udienza del 19.3.2025, sostituita da note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e l'appello è stato trattenuto per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria orale espletata in primo grado risulti provata l'esistenza di un contratto verbale tra e l' CP_1 Parte_1
, con conseguente obbligo di quest'ultima di pagare l'importo di cui alla fattura posta a
[...]
base del decreto ingiuntivo opposto, assumendo che dalle risultanze istruttorie risulti al contrario provato che il contratto verbale è intercorso tra e e che allo stesso è CP_1 CP_2
rimasta del tutto estranea l . Parte_1
La censura è infondata.
Deve premettersi che ha in via subordinata rivolto la sua richiesta di pagamento CP_1 dell'importo di cui alla fattura anche ad chiedendo in sostanza la condanna del CP_2
soggetto che sarà individuato quale sua controparte al pagamento del dovuto.
Deve altresì rilevarsi che non è in contestazione né l'esecuzione dei lavori in questione
(attestati anche dai vari rapportini giornalieri controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda agricola dei fratelli , né la congruità e l'esistenza di accordo sul quantum, Pt_1
in relazione al quale non vi è alcuna contestazione e che risulta esaminato solo quale elemento per pervenire ad identificare la controparte contrattuale di ossia il soggetto tenuto al CP_1
pagamento del corrispettivo per i lavori in questione.
Tale accertamento richiede un analitico esame della documentazione contrattuale, partendo dal presupposto che al fine del raggiungimento della prova e non possono CP_1 CP_2
Cont giovarsi del contratto (costituito dal modulo “offerta tecnico-economica di , con l'aggiunta, a penna, “ACCETTAZIONE NS. OFFERTA” e in calce il timbro Parte_1
” e la firma “DiSanto E”), atteso che la firma apposta in calce allo stesso è stata
[...] disconosciuta dal legale rappresentante dell' e che in seguito a ciò Parte_1 nessuna delle parti ha provveduto a produrre in atti l'originale, con conseguente inutilizzabilità di tale documento nella fattispecie in esame.
Sul punto la Cassazione, con sentenza numero 2777 del 4 Febbraio 2025 ha chiarito che, in caso di scrittura privata disconosciuta, in mancanza della disponibilità dell'originale per cause non imputabili alla parte che intende avvalersene, il procedimento di verificazione può essere ugualmente svolto, con qualsiasi mezzo istruttorio, nel limite delle ammissibilità,
pagina 3 di 10 Eventualmente anche con consulenza tecnica d'ufficio, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di una copia fotostatica, e le relative risultanze, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.
Presupposto indefettibile per l'applicazione di tale principio di diritto è quindi costituito del fatto che la parte che intende avvalersi a fini probatori del documento la cui sottoscrizione è disconosciuta, provi non solo lo smarrimento dell'originale, ma anche la circostanza che ciò non sia stato determinato da una causa a tale parte imputabile.
Nella fattispecie in esame ALI6, il cui project manager risulta aver inviato il Tes_1
documento in questione a con mail del 22 luglio 2016, non ha provato, né, prima CP_1
ancora, allegato di aver smarrito il contratto in originale per causa a lei non imputabile.
Tanto determina l'inutilizzabilità della copia fotostatica in atti a fini probatori, restando tuttavia valutabile la singolare circostanza che la mail con allegata l'offerta firmata per accettazione, con l'indicazione di iniziare l'intervento entro lunedì 25 luglio 2016, sia stata inviata in condivisione anche all'indirizzo (questo non disconosciuto), Email_1
senza che sia seguita alcuna mail di volta a contestare l'avvenuta Parte_1
sottoscrizione del contratto da parte dell'azienda e a disconoscere la firma. Deve infatti tenersi presente che tale condotta appare compatibile con l'accettazione della circostanza che altri, con il consenso del legale rappresentante dell'azienda agricola, abbia apposto la firma e con la volontà di accettare la proposta contrattuale e di fare avviare i lavori in questione. Ed invero, atteso il contenuto della mail, le trattative in corso e la qualità delle parti, una condotta secondo buona fede - principio generale al quale devono ispirarsi i rapporti commerciali tra le parti - imponeva all'azienda agricola di inviare immediatamente una risposta per comunicare di non volere sottoscrivere il contratto e/o commissionare i lavori in questione.
In sostanza, ciò che rileva ai fini probatori non è l'esistenza di un contratto, come detto inutilizzabile per non essere stato prodotto l'originale in seguito alla contestazione delle autografia della firma da parte del legale rappresentante dell'azienda agricola, bensì del circostanza che quest'ultimo, ricevendo il 22 luglio 2016 una mail con allegato un contratto con la sua firma apocrifa e la comunicazione dell'inizio dei lavori tre giorni dopo, non abbia inteso intervenire immediatamente al fine di comunicare a che a breve avrebbe dovuto CP_1
iniziare i lavori, di non avere intenzione di commissionarle alcunché.
pagina 4 di 10 Tale circostanza rileva ancor più a fini probatori ove si consideri che successivamente il legale rappresentante dell'azienda agricola ha in concreto accettato l'esecuzione dei lavori da CP_1
seguendo lo stato di avanzamento degli stessi e controfirmando a tal fine i rapporti giornalieri redatti dai lavoratori di CP_1
Ma nella fattispecie in esame l'accettazione, da parte dell'azienda agricola, dell'offerta tecnico economica formulata da emerge da ulteriori dati probatori, in sintesi correttamente CP_1
richiamati nella sentenza del primo giudice e di seguito riportati:
--- Con mail inviata il 20 luglio 2016 alle 15:48 (manager comunica a Tes_1 CP_2
testualmente quanto sei: <<… a seguito di sopralluogo in data odierna presso CP_1
impianto a biogas sito in Santeramo in Colle (BA) con il vostro tecnico signor vi Pt_3
comunico alla ragione sociale a cui intestare il preventivo: azienda agricola fratelli di
[...]
…>>: tale mail risulta inviata per conoscenza e condivisione all'azienda Controparte_4
agricola all'indirizzo alice.it, senza che quest'ultima abbia mosso alcuna contestazione sulla fatturazione a suo nome che non poteva che implicare la conclusione di un contratto di prestazione d'opera il conseguente obbligo di pagamento dei lavori la cui fatturazione a suo nome veniva così autorizza;
--- I rapportini giornalieri del 27, 28, 29, 30 luglio 2016 virgola non chiede dell'1, 2, 3, 4 e 5 agosto 2016 sono tutti firmati da nell'espressa qualità di <Responsabile della Parte_1
committente>>, circostanza da sola idonea a ritenere per facta concludentia concluso un contratto di prestazione d'opera che vede quale committente l'azienda agricola e quale Pt_1
Cont esecutore dei lavori la , contattata tramite che risulta aver avuto il solo compito di CP_2
indicare i lavori da fare e di individuare la società è in grado di eseguirli tempestivamente;
Cont
--- Il successivo e logico invio di fattura per euro 15.884,40 da all'azienda Pt_1
, al pari del sollecito di pagamento del 5 gennaio 2017 sono parimenti rimaste senza Pt_1
risposta, nel senso che il responsabile dell'azienda agricola, ricevuta la fattura, non ha inteso ancora una volta comunicare alcunché in ordine alla sua qualità di committente dei lavori, invero contestata per la prima volta in sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo
Cont che la si vedeva costretta a chiedere per ottenere il pagamento del dovuto;
Cont
--- infine, il teste IN , dipendente di sentito all'udienza del 20 Testimone_2
marzo 2021, ha dichiarato di aver preso accordi sui lavori direttamente con i responsabili dell'azienda agricola e di aver concordato con i fratelli il legale uno sconto sul Pt_1
Cont corrispettivo;
trattasi di teste pienamente attendibile, atteso che per , a lavori eseguiti e pagina 5 di 10 non contestati, era all'evidenza irrilevante essere pagati dall'azienda agricola o da altri e non aveva pertanto interesse a rendere dichiarazioni non corrette.
Appare poi inverosimile, oltre che contrario a buona fede, ritenere che il legale rappresentante dell'azienda agricola abbia ricevuto un contratto - con sua firma asseritamente aprocrifa – con il quale risultava commissionare lavori a abbia ricevuto la comunicazione che a suo CP_1
carico sarebbe stata emessa la fattura per il pagamento di tali lavori, abbia seguito ed accettato l'esecuzione degli stessi e pattuito uno sconto sul corrispettivo sempre ritenendosi “estraneo”
e non obbligato al pagamento del corrispettivo.
Deve aggiungersi che, come correttamente fatto presente dalla difesa di nel rapporto CP_1 contrattuale tra l'azienda agricola e è del tutto irrilevante un eventuale accordo CP_1 trilaterale fra e l'azienda agricola, non solo per essere del tutto CP_2 CP_5 CP_1
estranea allo stesso, ma anche per essere per irrilevante il contesto contrattuale CP_1 nell'ambito del quale l'abbia messa in contatto con l'azienda agricola per CP_2
l'esecuzione dei lavori in questione, in presenza di accettazione della sua proposta da parte del legale rappresentante dell'azienda, che – come detto – in qualità di committente ha firmato i rapporti giornalieri per accettazione dei lavori.
Irrilevanti sono pertanto le dichiarazione rese all'udienza dell'8.10.2020 dal teste ing. Tes_3 all'epoca dei fatti di causa amministratore della atteso che è estranea al contenzioso CP_2
Cont tra e l'azienda agricola ogni eventuale contestazione, da parte di quest'ultima, di Pt_1 vizi dell'impianto a biogas alla stessa fornito da è evidente che eventuali vizi CP_5 dell'impianto in questione – durante il periodo di garanzia dello stesso - avrebbero legittimato un'azione di inadempimento contrattuale da parte dell'azienda agricola nei confronti di CP_5
ma giammai può giustificare il mancato pagamento dell'intervento di manutenzione
[...]
commissionato a che appare peraltro riconducibile all'utilizzo di biomassa non CP_1
idonea, ovvero triturata con calibro eccessivo rispetto a quello consigliato.
Le ulteriori risultanze probatorie non sono idonee a confutare gli elementi di prova innanzi sintetizzati e anzi confermano ulteriormente l'esistenza di un contratto concluso per facta concludentia (non essendo prevista nel caso di specie alcuna forma scritta ad substantiam né ad probationem) tra l'azienda agricola e Parte_4
2. – Con il secondo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda di
[...]
manleva da loro proposta nei confronti di deducendo che il Tribunale avrebbe errato CP_2
nel ritenere eseguito il collaudo dell'impianto, assumendo che l'accumulo di materiale Cont all'interno del gestore anaerobico e l'intervento di evacuazione dei residui da parte di pagina 6 di 10 CP_ debbano essere collocati nella fase di messa in funzione e di pre-collaudo, fase in cui l'impianto a biogas di proprietà dei era ancora oggetto di prove strumentali a causa di Pt_1
riscontrati malfunzionamenti nella fase di smaltimento della biomassa immessa, per cui la
Cont CP_ consegna era ancora “provvisoria”, per cui il contratto deve ritenersi intercoso tra e , quest'ultima tenuta quindi al pagamento delle somme in questione.
Anche tale censura non può essere accolta.
Per quanto attiene l'ultima parte della censura si rinvia a quanto già ritenuto al paragrafo che
CP_ precede: l'email e le pec acquisite agli atti documentano che , nel contattare ha CP_1
messo ben in chiaro che committente era l' , alla quale andava pertanto Parte_1
intestata la fattura per i lavori in questione, circostanza come detto confermata dalla firma di in calce ai rapporti giornalieri, nell'espressa qualità di < Parte_1
committente>>. Trattasi peraltro di allegazione in contrasto con la domanda di manleva, che ovviamente presuppone appunto che l'azienda agricola abbia commissionato i lavori e sia CP_ quindi tenuta a pagarli, maturando Successivamente un diritto di manleva nei confronti di sulla base di un precedente accordo trilaterale fra e l'azienda agricola e sul CP_2 CP_5
presupposto del mancato collaudo dell'impianto o, comunque, della mancata accettazione della consegna dello stesso da parte dell'azienda agricola.
L'appellante chiede poi di ritenere provate le allegazioni poste alla base della prima parte del secondo motivo di appello sostanzialmente sulla base: - 2.a) dell'art. 1 dell'accordo trilaterale del 26.10.2015; - 2.b) dalla mail del 10.2.2015, denominata “Consegna provvisoria impianto e fine opere - prove strumentali", inviata dall'ing. (project manager della Tes_1 CP_2 all'ing. (all'epoca dei fatti amministratore della , a Tes_3 CP_2 Testimone_4
(anch'egli dipendente della e a (dipendente della;
- 2.c) CP_2 Testimone_5 CP_5
dalle dichiarazione rese all'udienza dell'8.10.2020 dal teste ing. Tes_3
Rileva tuttavia la Corte che l'art. 1 dell'accordo trilaterale del 26.10.2015 è relativo alla sola fase di messa in funzione dell'impianto e di collaudo nei ristretti termini previsti dal contratto di fornitura di impianto concluso tra e l'azienda agricola (veds., a titolo di es., la parte CP_5
relativa al collaudo finale: <collaudo finale: successivamente all'allaccio dell'impianto alla rete elettrica da parte del gestore di rete locale, (e per essa provvederà al CP_5 CP_2
collaudo finale dell'impianto entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori>>), termini ampiamente decorsi al luglio/agosto 2016, data del verificarsi dell'intervento manutentivo il cui pagamento è qui chiesto, posto in essere quindi quasi un anno dopo e ad impianto già in esercizio. Deve aggiungersi che è irrilevante la mancanza di firma in calce al collaudo finale pagina 7 di 10 da parte del legale rappresentante dell'azienda agricola, posso che dagli atti emerge che tale CP_ adempimento è stato reiteratamente richiesto da e che ovviamente tale condotta omissiva dell'azienda agricola (che non muove alcuna contestazione sul regolare funzionamento dell'impianto alla società fornitrice e mette in funzione l'impianto percependo gli CP_5
incentivi) non può determinare un protrarsi sine die dei tempi del già completato collaudo, né, ovviamente, può far rientrare nell'ambito dello stesso interventi manutentivi, che risultano in
CP_ concreto dopo la fine del collaudo chiesti dall'azienda ad .
Sul punto il teste ingegnere esperto nel settore, a Conoscenza diretta dei fatti Testimone_4
per riferisce e privo di interesse rispetto all'esito del presente contenzioso, all'udienza dell'8/10/2020 ha dichiarato : --- che le attività di collaudo da parte della società CP_2 erano avvenute regolarmente e che, dopo dette attività di collaudo, l'impianto era entrato regolarmente in funzione, produceva energia, veniva allacciato alla rete ENEL e riceveva gli incentivi tariffari di legge;
--- che l'azienda aveva richiesto di svolgere la Pt_1 manutenzione ordinaria attraverso interventi “spot”, come era avvenuto già in data 11.03.2016 al raggiungimento delle 3.500 ore;
--- che nel mese di luglio 2016 era stata contattata CP_2 dai poiché l'impianto aveva subito un guasto la cui causa veniva individuata dai Pt_1 tecnici di nell'utilizzo di biomassa triturata con calibro eccessivo rispetto a quello CP_2 consigliato e ciò aveva provocato, appunto, il fermo dell'impianto; --- che In tale circostanza aveva consigliato ai di rivolgersi a e che gli stessi avevano chiesto la Pt_1 CP_1 diponibilità dei tecnici di per contattare e organizzare l'intervento straordinario di CP_2 nel 2016 a cura e spese dell' . CP_1 Parte_1
Pacifico è poi che il problema tecnico che ha determinato l'intervento manutentivo per cui è causa è stato determinato dalla circostanza che i , per alimentare l'impianto di Pt_1
cogenerazione, avevano utilizzato materia prima composta da un mix tra reflui animali e lettiera presente nelle stalle di stazza grande avente un valore di residuo secco della biomassa alto, con conseguente necessità di triturare la biomassa, mentre l' Parte_1
disponeva di un trituratore che faceva “passare” elementi vegetali di calibro grosso, che avevano appunto nel luglio 2016 intasato il digestore facendo surriscaldare e rompere gli agitatori, creando una massa solida che la pompa aveva avuto difficoltà ad estrarre.
Deve sul punto aggiungersi che ai sensi dell'articolo 5 del contratto intercorso tra e CP_5
l'azienda agricola anche nell'ambito del collaudo era onere della società cliente mettere a disposizione della società collaudatrice la biomassa e i combustibili necessari al corretto funzionamento dell'impianto nelle modalità dettate dalla stessa al momento del collaudo, per pagina 8 di 10 cui sarebbe imputabile comunque all'azienda agricola la fornitura di biomassa e di combustibili non adeguatamente triturati e l'eventuale conseguente danno.
In tale contesto non può pervenirsi a diverse conclusioni sulla base delle dichiarazioni rese all'udienza dell'8.10.2020 dai testi ing. e , relative a presunte caratteristiche Tes_3 Tes_6
dell'impianto fornito da (in particolare degli agitatori e del sistema di sollevamento) CP_5
non rispondenti a quanto commissionato, poiché – in considerazione di quanto innanzi ritenuto
- all'evidenza esula dal presente contenzioso una simile contestazione.
Per tale ragione è altresì superflua, al fine di decidere, la CTU chiesta al fine di valutare vizi di costruzione, errori di progettazione e difformità progettuali dell'impianto a biomassa de quo: trattasi di verifiche irrilevanti nel rapporto tra la committente azienda agricola e SEA e inidonee a determinare obblighi a carico di ALI 6, che ha da tempo completato il collaudo, senza ricevere alcuna contestazione per tale sua attività di prestazione d'opera tecnica, non incidente sulle caratteristiche tecniche dell'impianto fornito da che – come detto – CP_5
richiede previa adeguata tritura della biomassa in idoneo trituratore, all'epoca non nella disponibilità dell'azienda.
3. – Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna dell'azienda appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo (valore entro e.26.000,00), in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabili ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1- quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co.
17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore sig. , e Parte_1 Parte_1
, con atto di citazione notificato il 14.04.2022 nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 9 di 10 ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_1 [...]
CP_
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante ing. Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 81 emessa il 22.03.2022, pubblicata in pari data, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, e , in Parte_1 Parte_1
solido tra loro, alla rifusione, in favore degli Avv.ti Paolo Federico Fedele e Marcello Fedele, difensori dichiaratasi antistatari di , nonché di CP_1 Controparte_1 [...]
CP_
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante ing. Controparte_3
delle spese del presente gravame, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per ciascuna delle parti a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali nella misura del
15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, il 24 giugno 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
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