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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1593/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1593/2023
Parte_1
/
Controparte_1
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 09:59 innanzi al giudice, dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice, , l'avv. Maurizio Fanì oggi sostituito, per delega orale, dall'avv. Silvia Parte_1
Fioravanti.
Per parte convenuta, , l'avv. Orlando Ruggieri. Controparte_2
Per il terzo chiamato, Comune , l'avv. Camillo Orlando. Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, ribadendo il contenuto delle proprie note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1593 anno 2023 R.G.A.C, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa discussione orale, all'udienza del 01/04/2025, e vertente
Tra
c.f. , con il patrocinio dell' Avv. Maurizio Fanì. Parte_1 C.F._1
Attrice
Contro per la Provincia di Controparte_4
Teramo, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Orlando Ruggieri.
Convenuta-Opposta
Nonché contro c.f. p.iva con sede in Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 CP_3 c.f. , in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'Avv. Camillo Orlando. P.IVA_4
Terzo chiamato in causa
Oggetto: Opposizione cartelle esattoriali.
Conclusioni: Come all'odierna udienza.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 30/10/2023, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, l' Controparte_6 di Teramo, al fine di ottenere preliminarmente la sospensione
[...] dell'esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata ritenendo sussistere i gravi motivi sia quanto al fumus boni iuris che al periculum in mora;
nel merito, in via principale, chiedeva dichiararsi la nullità della intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme pretese;
in subordine, instava per ivi sentire dichiarare la nullità della suddetta intimazione di pagamento in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale maturata tra la notifica delle relative cartelle di pagamento e la notifica dell'atto di intimazione, vinte le spese.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio la convenuta, Controparte_7 Teramo, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione
[...] nonché di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo, , insistendo per il Controparte_5 rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione; nel merito, sosteneva che alcuna prescrizione era maturata, stante anche l'interruzione del relativo termine, sicché chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto ed, in via subordinata di merito nella deprecata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedeva dichiararsi il terzo chiamato, , tenuto Controparte_5 alla manleva da ogni responsabilità, nei confronti della medesima convenuta, vinte le spese CP_1 di cui il procuratore si dichiarava antistatario.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva il , chiedendo preliminarmente Controparte_5 dichiararsi il difetto di sua legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese.
Ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, salva ogni più puntuale e diversa valutazione in sede di decisione, il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo impugnato.
La causa, di natura esclusivamente documentale, veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
L'opposizione che ci occupa ha ad oggetto l'atto di intimazione di pagamento notificato a Parte_1 in data 23/10/2023 dalla convenuta,
[...] Controparte_6
di Teramo, per la somma complessiva di € 12.204,47 in relazione alle
[...] distinte seguenti cartelle:
- Cartella notificata il 10/01/2013 per € 1.728,81 riferita ad IRPEF anno 2009
- Cartella notificata il 26/05/2014 per € 1.648,08 riferita ad IRAP anno 2010
- Cartella notificata il 21/12/2015 per € 2.477,07 riferita ad IRPEF anno 2013
- Cartella notificata il 30/01/2017 per € 1.667,12 riferita ad IRPEF anno 2014 pagina 3 di 5 - Cartella notificata il 10/04/2019 per € 1.845,12 riferita ad IRPEF anno 2015
- Cartella notificata il 23/07/2022 per € 1.728,81 riferita ad IRPEF anno 2009
- Cartella notificata il 10/01/2013 per € 465,30 riferita ad IMU anni 2012 e 2013
- Cartella notificata il 14/12/2019 per € 1.239,51 riferita ad IRPEF anno 2016.
La questione sulla prescrizione delle cartelle esattoriali ha avuto una definitiva regolamentazione con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 del 17 novembre 2016.
La Corte ha sancito che non esiste un unico termine di prescrizione per le cartelle. Il termine di prescrizione dipende dal tipo di tributo o sanzione richiesto al contribuente con la cartella stessa: per ciascuno di questi infatti è previsto un termine diverso.
Dunque, per stabilire il termine prescrizionale di una cartella esattoriale è necessario leggere il dettaglio degli importi indicati all'interno della cartella stessa e risalire a quali imposte o sanzioni essi si riferiscano sicché, laddove la cartella contenga la richiesta di pagamento di importi tra loro eterogenei, ciascuno di questi seguirà il proprio termine di prescrizione, con la conseguenza che la cartella potrebbe essere prescritta per un tributo ma non anche per un altro.
Orbene, in relazione a ciascun singolo tributo per cui è causa, Irpef, Irap, Imu, i termini di prescrizione delle cartelle di pagamento sono i seguenti: Irpef: 10 anni, Irap: 10 anni, Imu: 5 anni.
Alla luce delle superiori premesse, risultano, nella specie, prescritti, per l'inutile decorso del termine prescrizionale, i seguenti tributi:
Quanto all'Irpef per € 1.728,81 di cui alla cartella n. 108 2012 0005024411000 notificata il 10/01/2023 anno 2009 di cui all'opposta intimazione di pagamento notificata il 23/10/2023, essendo inutilmente decorso il termine prescrizionale decennale tra la notifica della cartella e l'opposta intimazione di pagamento.
La prescrizione costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria.
Tuttavia, secondo l'art. 2944 c.c. “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
A tale proposito, si rinviene in atti di parte opposta la “Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti (saldo e stralcio)” del 30/04/2019 (doc. 8), con cui l'opponente ha pertanto compiuto una ricognizione del proprio debito, stante il chiaro contenuto dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che sta alla base dell'effetto interruttivo della prescrizione.
Quanto all'Imu per € 465,30 di cui alla cartella n. 108 2019 0011077162000 notificata il 23/07/22 anni 2012 e 2013, il cui termine prescrizionale è quinquennale, pur essendo la medesima cartella richiamata tra gli importi costituenti la complessiva somma richiesta in pagamento dalla convenuta non è CP_1 stata sollevata eccezione di prescrizione in merito.
Da ciò deriva l'assoluta carenza di legittimazione nel presente giudizio del terzo chiamato,
[...]
. CP_5
L'opposizione è dunque infondata e va rigettata.
La presente opposizione va dunque dichiarata, nel merito, infondata, con ogni conseguenza di legge quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo liquidate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Ascoli Piceno, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
1593/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
Rigetta l'opposizione.
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in complessivi euro 3.300,00 oltre rimborso forfettario del 15%, cassa ed iva di legge. condanna l' opposta al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato, liquidate in CP_1 complessivi euro 2.200,00, in ragione della ridotta attività, oltre rimborso forfettario del 15%, cassa ed iva di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., letta in udienza, allegata al verbale d'udienza e pubblicata con la sottoscrizione del verbale medesimo.
Ascoli Piceno, lì 1° aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 16:02
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1593/2023
Parte_1
/
Controparte_1
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 09:59 innanzi al giudice, dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice, , l'avv. Maurizio Fanì oggi sostituito, per delega orale, dall'avv. Silvia Parte_1
Fioravanti.
Per parte convenuta, , l'avv. Orlando Ruggieri. Controparte_2
Per il terzo chiamato, Comune , l'avv. Camillo Orlando. Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, ribadendo il contenuto delle proprie note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1593 anno 2023 R.G.A.C, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa discussione orale, all'udienza del 01/04/2025, e vertente
Tra
c.f. , con il patrocinio dell' Avv. Maurizio Fanì. Parte_1 C.F._1
Attrice
Contro per la Provincia di Controparte_4
Teramo, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Orlando Ruggieri.
Convenuta-Opposta
Nonché contro c.f. p.iva con sede in Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 CP_3 c.f. , in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'Avv. Camillo Orlando. P.IVA_4
Terzo chiamato in causa
Oggetto: Opposizione cartelle esattoriali.
Conclusioni: Come all'odierna udienza.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 30/10/2023, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, l' Controparte_6 di Teramo, al fine di ottenere preliminarmente la sospensione
[...] dell'esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata ritenendo sussistere i gravi motivi sia quanto al fumus boni iuris che al periculum in mora;
nel merito, in via principale, chiedeva dichiararsi la nullità della intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme pretese;
in subordine, instava per ivi sentire dichiarare la nullità della suddetta intimazione di pagamento in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale maturata tra la notifica delle relative cartelle di pagamento e la notifica dell'atto di intimazione, vinte le spese.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio la convenuta, Controparte_7 Teramo, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione
[...] nonché di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo, , insistendo per il Controparte_5 rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione; nel merito, sosteneva che alcuna prescrizione era maturata, stante anche l'interruzione del relativo termine, sicché chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto ed, in via subordinata di merito nella deprecata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedeva dichiararsi il terzo chiamato, , tenuto Controparte_5 alla manleva da ogni responsabilità, nei confronti della medesima convenuta, vinte le spese CP_1 di cui il procuratore si dichiarava antistatario.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva il , chiedendo preliminarmente Controparte_5 dichiararsi il difetto di sua legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese.
Ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, salva ogni più puntuale e diversa valutazione in sede di decisione, il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo impugnato.
La causa, di natura esclusivamente documentale, veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
L'opposizione che ci occupa ha ad oggetto l'atto di intimazione di pagamento notificato a Parte_1 in data 23/10/2023 dalla convenuta,
[...] Controparte_6
di Teramo, per la somma complessiva di € 12.204,47 in relazione alle
[...] distinte seguenti cartelle:
- Cartella notificata il 10/01/2013 per € 1.728,81 riferita ad IRPEF anno 2009
- Cartella notificata il 26/05/2014 per € 1.648,08 riferita ad IRAP anno 2010
- Cartella notificata il 21/12/2015 per € 2.477,07 riferita ad IRPEF anno 2013
- Cartella notificata il 30/01/2017 per € 1.667,12 riferita ad IRPEF anno 2014 pagina 3 di 5 - Cartella notificata il 10/04/2019 per € 1.845,12 riferita ad IRPEF anno 2015
- Cartella notificata il 23/07/2022 per € 1.728,81 riferita ad IRPEF anno 2009
- Cartella notificata il 10/01/2013 per € 465,30 riferita ad IMU anni 2012 e 2013
- Cartella notificata il 14/12/2019 per € 1.239,51 riferita ad IRPEF anno 2016.
La questione sulla prescrizione delle cartelle esattoriali ha avuto una definitiva regolamentazione con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 del 17 novembre 2016.
La Corte ha sancito che non esiste un unico termine di prescrizione per le cartelle. Il termine di prescrizione dipende dal tipo di tributo o sanzione richiesto al contribuente con la cartella stessa: per ciascuno di questi infatti è previsto un termine diverso.
Dunque, per stabilire il termine prescrizionale di una cartella esattoriale è necessario leggere il dettaglio degli importi indicati all'interno della cartella stessa e risalire a quali imposte o sanzioni essi si riferiscano sicché, laddove la cartella contenga la richiesta di pagamento di importi tra loro eterogenei, ciascuno di questi seguirà il proprio termine di prescrizione, con la conseguenza che la cartella potrebbe essere prescritta per un tributo ma non anche per un altro.
Orbene, in relazione a ciascun singolo tributo per cui è causa, Irpef, Irap, Imu, i termini di prescrizione delle cartelle di pagamento sono i seguenti: Irpef: 10 anni, Irap: 10 anni, Imu: 5 anni.
Alla luce delle superiori premesse, risultano, nella specie, prescritti, per l'inutile decorso del termine prescrizionale, i seguenti tributi:
Quanto all'Irpef per € 1.728,81 di cui alla cartella n. 108 2012 0005024411000 notificata il 10/01/2023 anno 2009 di cui all'opposta intimazione di pagamento notificata il 23/10/2023, essendo inutilmente decorso il termine prescrizionale decennale tra la notifica della cartella e l'opposta intimazione di pagamento.
La prescrizione costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria.
Tuttavia, secondo l'art. 2944 c.c. “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
A tale proposito, si rinviene in atti di parte opposta la “Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti (saldo e stralcio)” del 30/04/2019 (doc. 8), con cui l'opponente ha pertanto compiuto una ricognizione del proprio debito, stante il chiaro contenuto dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che sta alla base dell'effetto interruttivo della prescrizione.
Quanto all'Imu per € 465,30 di cui alla cartella n. 108 2019 0011077162000 notificata il 23/07/22 anni 2012 e 2013, il cui termine prescrizionale è quinquennale, pur essendo la medesima cartella richiamata tra gli importi costituenti la complessiva somma richiesta in pagamento dalla convenuta non è CP_1 stata sollevata eccezione di prescrizione in merito.
Da ciò deriva l'assoluta carenza di legittimazione nel presente giudizio del terzo chiamato,
[...]
. CP_5
L'opposizione è dunque infondata e va rigettata.
La presente opposizione va dunque dichiarata, nel merito, infondata, con ogni conseguenza di legge quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo liquidate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Ascoli Piceno, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
1593/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
Rigetta l'opposizione.
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in complessivi euro 3.300,00 oltre rimborso forfettario del 15%, cassa ed iva di legge. condanna l' opposta al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato, liquidate in CP_1 complessivi euro 2.200,00, in ragione della ridotta attività, oltre rimborso forfettario del 15%, cassa ed iva di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., letta in udienza, allegata al verbale d'udienza e pubblicata con la sottoscrizione del verbale medesimo.
Ascoli Piceno, lì 1° aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 16:02
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