Articolo 50 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 49Articolo 51
Versione
15 ottobre 1950
Art. 50. (Disciplina dei sequestri)

Il testo degli articoli 672 , 673 , 677 , 678 , 680 e 681 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 672 (Sequestro anteriore alla causa). - La istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.
"Se competente per la causa di merito e' il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.
"Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non e' il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge.
"Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalita' di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali puo' provvedere con decreto motivato".
"Art. 673 (Sequestro in corso di causa). - Quando vi e' causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.
"Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza e' proposta all'istruttore oppure, se questi non e' ancora designato o il giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.
"il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza puo' provvedere con decreto motivato.
"Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.
"Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente".
"Art. 677 (Esecuzione del sequestro giudiziario). - Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma.
L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode non sia persona diversa dal detentore.
"Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
"Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211".
"Art. 678 (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili). - Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel quale caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza.
"Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
"Si applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono dilazione".
"Art. 680 (Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa). - Se il sequestro e' stato autorizzato a norma dell'art. 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui e' stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro 6 stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attivita' previste negli articoli 677, 678 e 679.
"Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima.
"Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.
"Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cessera' di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non e' stata resa efficace nella Repubblica. "Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando e' intervenuta la pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro".
"Art. 681 (Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa).
- Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.
Quando il sequestro e' stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui e' stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione della udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.
"Se il sequestro e' stato concesso, a norma dell'articolo 673, ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950
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