Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
0 3 9 6 1 /0 3 URWalls PPR 643 DEL 26-10-72 r.g. n. 24911/00 +799/01; ud. 10/12/02; oggetto: espropriazioS.E... IMPOSTA DI BOLLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Gion 3054 Rep 1104 composta dai magistrati presidente Antonio Saggio consigliere Donato Plenteda -= Mario Rosario Morelli rel. Giulio Graziadei : F Salvatore Salvago F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso principale proposto dal Comune di Sicna, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede n. 44, presso l'avv. Giuliocarlo Schettini, difeso dall'avv. Francesco Moraca per procura a margine del ricorso;
ricorrente M contro 7315 RE HE, elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Flaminio n. 46 IV/B, presso il dott. Gian Marco Grez, difesa dall'avv. Andrea Pettini per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
resistente e sul ricorso incidentale proposto da RE HE, come sopra domiciliata e difesa;
ricorrente
contro
Comune di Siena, in persona del Sindaco;
intimato la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze per n. 336 del 10 dicembre 1999-24 febbraio 2000; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Benussi, con delega, per la HE;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE HE il 16 marzo 1987 ha citato davanti alla Corte d'appello di Firenze il Comune di Siena: ha chiesto la determinazione del "giusto indemnizzo per l'espropriazione” di un M 2 terreno di mq. 7660, a suo avviso edificabile, opponendosi alla stima effettuata dalla Commissione provinciale. La Corte di Firenze, con sentenza depositata il 24 febbraio 2000, in adesione ai rilievi del consulente tecnico d'ufficio, ha riconosciuto la vocazione edificatoria del fondo, considerando che lo stesso era incluso fin dal 1973 nel piano per l'edilizia economica e popolare del Comune di Siena, aveva mantenuto talc destinazione fino alla data dell'espropriazione (30 novembre 1987), in base a variante di tale piano per l'edilizia inscrita nel piano regolatore generale, ed inoltre si trovava in una zona oggettivamente idonca all'espansione dell'originario nucleo abitato;
ha liquidato l'indennità di espropriazione, applicando l'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359), in lire 151.859.500, da versarsi con gli interessi legali presso la Cassa depositi e prestiti, ed ha condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali. Il Comune, con ricorso notificato il 1° dicembre 2000, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi d'impugnazione. La HE ha replicato con controricorso ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, con un'unica censura. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1 ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il ricorso principale, con il primo motivo, ripropone la tesi dell'inedificabilità del terreno espropriato e della conseguenziale applicabilità dei criteri indennitari di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. L'area, si deduce, inizialmente apparteneva a zona di rispetto stradale, e non aveva acquisito attitudine all'edificazione, in dipendenza del piano per l'edilizia economica C popolare, il quale aveva fissato vincoli preordinati all'espropriazione, non influenti ai fini in questione. Il motivo è infondato. Le previsioni degli strumenti urbanistici cosiddetti di secondo grado, come i piani per l'edilizia cconomica e popolare, hanno contenuto conformativo delle possibilità connesse al diritto dominicale, oggettivamente incidendo sulla natura del terreno, quando, con riferimento ad un'intera zona, o ad una parte di essa munita di connotati omogenei, ne stabiliscano la destinazione con prescrizioni di tipo generale ed astratto, mentre hanno portata ablatoria, quando si occupino di fondi determinati, contemplando in essi l'allocazione di specifiche opere pubbliche, eseguibili previa traslazione della proprietà in favore dell'ento preposto alla realizzazione delle opere medesime. Nella prima delle indicate ipotesi si rendono applicabili i criteri indennitari di cui al citato art. 5 bis, in quanto il piano per 4 l'edilizia, esprimendo esercizio del potere di gestione del territorio municipale con la scelta delle zonc nelle quali ubicare comprensori abitativi, conferisce all'insieme delle arec investite da tale scelta quell'edificabilità legale ed effettiva richiesta da detta norma. Questi principi, con i quali si aderisce e si dà continuità alla più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass, s.u. 21 marzo 2001 n. 125, 23 aprile 2001 n. 172 e n. 173, ed inoltre Cass. 18 ottobre 2001 n. 12715 ed 11 giugno 2002 n. 8330), sottraggono la sentenza della Corte di Firenze alle critiche del Comune in punto di affermazione dell' attitudine edificatoria del fondo della HE, trovando la relativa pronuncia giustificazione nel prioritario ed assorbente rilievo che il bene era incluso in una zona globalmente destinata ad assetto residenziale, sulla scorta delle previsioni del piano per l'edilizia recepite nel piano regolatore generale e dotate della menzionata valenza conformativa delle facoltà del diritto di proprietà. Con il secondo motivo del ricorso principale il Comune addebita alla Corte d'appello di non aver limitato la sua condanna al versamento solo del maggiore importo dell'indennità espropriativa rispetto alla somnia a suo tempo depositata, osservando che non era in proposito necessaria una specifica sollecitazione di esso csproprianto, dato che l'effettuazione di detto precedente deposito, sulla scorta della stima operata in sede 5 amministrativa, era desumibile dalla natura del procedimento espropriativo. Il motivo va disatteso, perché non assistito da interesse. considerandosi che la limitazione invocata dal Comune è presente nella sentenza impugnata, alla luce del doveroso coordinamento del dispositivo con la motivazione, ove si chiarisce che la somma liquidata per indennità d'espropriazione è da depositarsi al netto dell'importo eventualmente già versato. Il terzo motivo del ricorso principale investe la condanna del Comune al rimborso delle spese processuali, e critica la mancata compensazione in tutto od in parte delle medesime, che sarebbe stata equa in ragione dell'accoglimento dell'opposizione della HE per effetto di sopraggiunta decisione della Corte costituzionale. Il motivo è infondato, anche a prescindere dalla genericità della sua formulazione (in assenza della specificazione di quale pronuncia della Corte costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, avrebbe comportato l'accoglimento della domanda della HE), dato che il carattere discrezionale del potere del giudice del merito di compensare le spese processuali, ove ravvisi giusti motivi per apportare deroga all'obbligo della parte soccombente di rimborsarle in favore della parte vittoriosa, osta in radice alla possibilità di chiedere in sede di legittimità un sindacato sul mancato esercizio del potere stesso (v., ex pluribus, Cass.
3.u. 15 novembre 1994 n. 9597). 6 La HE, con il ricorso incidentale, muovendo dalla premessa che la propria domanda di pagamento del "giusto indennizzo per l'esproprio" avrebbe avuto contenuto più ampio della semplice richiesta di determinazione dell'indennità di espropriazione, abbracciando tutte le somme dovute in dipendenza del procedimento ablatorio, addebita alla Corte d'appello di non averle riconosciuto l'indennità per il periodo di occupazione legittima (dal 6 giugno al 30 novembre del 1987), in coerenza del resto con quanto implicitamente ritenuto dal Consigliere istruttore nell'affidare al consulente tecnico anche l'incarico di stimare l'indennità di occupazione. La consura è infondata. Il credito inerente al periodo di occupazione legittima del fondo poi espropriato, pur ricollegandosi ad un'unica vicenda procedimentale e pur avendo pari consistenza indennitaria, è autonomo dal credito per indennità di espropriazione, trovando titolo in un fatto anteriore, diverso, e peraltro eventuale, rispetto al trasferimento autoritativo del diritto di proprietà. Ne discende che la richiesta di riconoscimento e di liquidazione delle spettanze attinenti all'espropriazione, per quanto formulata in modo atecnico, ampio, e senza espresso riferimento alla sola indenuità di espropriazione, non può includere analoga istanza con riguardo all'indennità dì occupazione, la quale postula l'allegazione del verificarsi di una pregressa perdita del godimento del fondo per effetto di 7 occupazione temporanea, con diretta od indiretta sollecitazione di una pronuncia su detto distinto diritto. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti. La reciprocità della soccombenza in questa sede rende equa la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta, e compensa le spese del presente giudizio. E N Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della D A Sezione prima civile, il 10 dicembre 2002. Il presidente Новий проদल Il consiglicre rel. est. AV C Semenke Marzaluje .