Sentenza 12 febbraio 2025
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- 1. Tutela contro atti giuridici invalidiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 23 febbraio 2026
L'azione di nullità rappresenta uno degli strumenti più radicali previsti dall'ordinamento giuridico per contestare la validità di un atto, in particolare di un contratto. Essa mira a far accertare e dichiarare da un giudice l'invalidità originaria e insanabile di un negozio giuridico che presenta vizi talmente gravi da renderlo inidoneo a produrre gli effetti giuridici cui era preordinato. La disciplina fondamentale è contenuta nel Codice Civile, principalmente negli articoli dal 1418 al 1424. CAUSE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO L'articolo 1418 del Codice Civile [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262] funge da norma cardine, delineando le tre macro-categorie di cause che determinano la nullità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Gianna Maria Zannella presidente dr. Benedetta Thellung De Courtelary consigliere relatore dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5125 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 11 novembre 2024 e vertente TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) E Pt_2 C.F._2 [...]
(C.F. , con gli Avvocati Parte_3 C.F._3
Canfora Maurizio e Poloni Maurizio, PARTI APPELLANTI E (C.F. e P.IVA ) E Controparte_1 P.IVA_1
PER (C.F e Controparte_2
P.IVA in persona del procuratore speciale P.IVA_2
con l'Avvocato Formaro Antonio, Controparte_3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: CODICE OGGETTO 181017-appello avverso sentenza n. 11838/2022 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII, Tribunale delle Imprese pubblicata in data 25.07.2022 in materia di violazione normativa antitrust.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
e agivano in giudizio per Parte_2 Parte_3 chiedere l'accertamento della nullità della fideiussione omnibus rilasciata dagli stessi, in data 09.08.2005, nell'interesse della società ed in favore di Controparte_4 Controparte_5
(poi incorporata nella , la quale ha Controparte_6
1
- accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e, comunque, invalidità ed illegittimità del contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio – e delle relativi atti modificativi - per le motivazioni tutte indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che i Sigg.ri Parte_1 Parte_2 nulla devono pagare all'odierna Parte_3 convenuta. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.»;
- in via istruttoria, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 contestando tutto quando dedotto da parte attrice ed eccependo l'inammissibilità della domanda in ragione dell'effetto preclusivo derivante dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 31/2015, emesso dal Tribunale di Ravenna, nei confronti degli attori, relativamente al medesimo contratto oggetto di giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione In via preliminare e principale
- dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande avversarie, in ragione della definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 31/2015 emesso dal Tribunale di Ravenna nei confronti della e dei Garanti sig.ri Parte_4
, e , odierni attori, Parte_3 Parte_1 Parte_2 per i motivi esposti in narrativa e, in particolare, per l'effetto preclusivo derivante dal giudicato formatosi, in forza del menzionato decreto, sulla validità della fideiussione contestata nel presente giudizio e posta a fondamento del decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli odierni attori.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto della principale eccezione di giudicato,
- accertare e dichiarare che la fideiussione oggetto del presente giudizio non è qualificabile come contratto a valle in contrasto con l'art. 2 legge antitrust e comunque con la normativa sulla concorrenza, per i motivi ampiamente esposte in narrativa, e
2 per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande avversarie, anche in ragione del fatto che gli attori non hanno offerto la prova della concreta condotta anticoncorrenziale genericamente contestata. In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto delle sopra formulate eccezioni,
- accertare e dichiarare che l'eventuale violazione della normativa sulla concorrenza non può determinare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità integrale, nemmeno “derivata” dalla nullità delle singole clausole contestate, della fideiussione oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande avversarie. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.»;
- il Tribunale, ritenendo di dover devolvere al Collegio la questione preliminare sull'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del
28.04.2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «- Dichiara inammissibile la domanda proposta da Pt_1
e
[...] Parte_2 Parte_3
- Condanna e Parte_1 Parte_2 al pagamento delle spese di lite nei Parte_3 confronti di ovvero della mandataria, per Controparte_1 complessivi euro 13.000,00 di cui euro 4.000,00 per lo studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva ed euro 7.000,00 per la fase decisoria».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- Sulla eccezione di inammissibilità della domanda per esistenza di giudicato sostanziale a seguito di estinzione del precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per rinuncia agli atti
“La domanda è inammissibile. È fondata l'eccezione di inammissibilità, proposta dalla CP_1
basata sull'esistenza di giudicato sostanziale formatosi a seguito
[...] dell'estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/2015, emesso nei confronti degli odierni attori, e della conseguente esecutività dello stesso.
Il credito derivante dalla fideiussione sottoscritta è già stato azionato dalla (originaria titolare del credito oggetto della garanzia) Controparte_5 con decreto ingiuntivo n. 31/2015 emesso, per la somma di euro 24.596.437,39,
3 dal Tribunale di Ravenna nei confronti della debitrice principale ( Controparte_4
e dei Garanti sig.ri , e .
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2
Il decreto è stato opposto dagli odierni attori e l'opposizione si è – pacificamente - estinta per espressa rinuncia agli atti da parte dei garanti.
La definitiva esecutività del decreto ingiuntivo suddetto, che aveva ad oggetto un credito relativo al medesimo rapporto di garanzia, è preclusiva dell'azione di accertamento della nullità del contratto di fideiussione in esame alla base del procedimento monitorio. Infatti, il giudicato sostanziale, previsto dall'art. 2909 c.c., si forma su tutto ciò che costituisce oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico- giuridico della decisione.
Il giudicato sostanziale si estende, dunque, al dedotto e al deducibile, dove per dedotto si intende il diritto soggettivo azionato e per deducibile ogni questione riguardante l'esistenza, la validità e la natura giuridica del rapporto da cui scaturisce quel diritto. Sul punto è costante la Corte di Cassazione nell'affermare che:
“costituisce principio più volte affermato da questa Corte quello secondo cui quando l'accertamento dell'inesistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico - giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e pertanto spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto. In altri termini l'efficacia di giudicato copre
l'accertamento, oltre che del singolo effetto fatto valere, anche del rapporto obbligatorio che di quell'effetto costituisce l'antecedente logico necessario.
Analogamente, il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito. Pertanto, l'autorità di giudicato sostanziale deve essere riconosciuta anche al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, per mancata opposizione o come avvento nel caso di specie in caso di opposizione proposta e rinunciata, e preclude, quindi, ogni nuova impugnazione negoziale avente a oggetto il con- tratto posto a fondamento della pretesa oggetto del decreto stesso. Infatti, il giudicato sostanziale conseguente all'estinzione per rinuncia agli atti dell'opposizione copre sia l'esistenza del credito azionato, sia l'esistenza del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano.”
- sulla decisione sulle spese Come da dispositivo
§ 4. — Hanno proposto appello Parte_1 [...]
e ed hanno così concluso: Pt_2 Parte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e quivi richiamati tutti gli atti, i documenti, le domande e le eccezioni di cui al giudizio di primo grado, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello:
4 - Dichiarare ammissibile la domanda proposta dagli appellanti in primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e, comunque, invalidità e illegittimità del contratto di fideiussione oggetto del giudizio di primo grado e dei relativi atti modificativi per tutte le motivazioni indicate negli atti di primo grado e nel presente atto di appello e, di conseguenza, dichiarare che i Sigg.ri ed Parte_1 Parte_2 nulla devono pagare all'appellata. Parte_3
- In via subordinata, nel caso in cui non venga accertata e dichiarata la nullità totale della fideiussione sottoscritta dagli attori, dato atto della sua nullità, comunque parziale, considerata la nullità degli artt. 2, 6 e 8 contenenti esattamente le previsioni di cui agli artt. 2 – 6 – 8 del Modello ABI, dichiarati illegittimi e, per l'effetto, dichiarare la fideiussione nulla ai sensi dell'art. 1419 c.c. e, comunque, dichiarare detta fideiussione estinta poiché la convenuta non ha escusso la debitrice ed i fideiussori entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali ed accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
e per essa la mandataria Controparte_1 ha resistito al gravame ed ha così concluso: CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via pregiudiziale:
- dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello avversario e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 11838/2022 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata il 21.07.2022 Nel merito, in via principale:
- dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande avversarie, in ragione della definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 31/2015 emesso dal Tribunale di Ravenna nei confronti della società e dei Garanti sig.ri Controparte_4
, e , odierni Parte_3 Parte_1 Parte_2 appellanti, per i motivi esposti in narrativa e, in particolare, per l'effetto preclusivo derivante dal giudicato formatosi, in forza del menzionato decreto, sulla validità della fideiussione contestata nel presente giudizio e posta a fondamento del decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli odierni appellanti;
- accertare e dichiarare che l'eventuale violazione della normativa sulla concorrenza non può determinare, per le ragioni
5 esposte in narrativa, la nullità integrale, nemmeno “derivata” dalla nullità delle singole clausole contestate, della fideiussione oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande avversarie;
- in ogni caso, dichiarare inammissibili e comunque infondate le domande di nullità parziale e di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.
- respingersi, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello promosso dai Sig.ri , , Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza n. 11838/2022 emessa dal Parte_2
Tribunale di Roma e pubblicata il 21.07.2022 e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa, per tutti i motivi sopra riportati;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 11 novembre 2024 e successivamente deciso allo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 5. — L'appello contiene il seguente motivo di impugnazione:
- SULL'INESISTENZA DEL GIUDICATO SOSTANZIALE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 31/2015 E SULL'ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA FIDEIUSSIONE: IMPRESCRITTIBILITA', INSANABILITA' E RILEVABILITA' D'UFFICIO Con il primo e unico motivo di appello parti appellanti censurano la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha fondato l'inammissibilità della domanda sulla rinuncia all'opposizione a decreto ingiuntivo (basato anche sulla nullità delle fideiussioni oggetto di causa), con ciò comportando la definitiva esecutività dello stesso ed il suo conseguente passaggio in giudicato, impedendo il successivo accertamento di merito sulla predetta invocata nullità.
Invero, parti appellanti sostengono che la rinuncia agli atti del giudizio di opposizione non valga quale rinuncia alla domanda/eccezione di nullità della fideiussione, formulata dai garanti già in sede di opposizione. Difatti, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, la rinuncia alla eccezione di nullità della fideiussione è imprescrittibile, insanabile e rilevabile d'ufficio e fa salvo il diritto
6 di introdurre altro giudizio di cognizione proprio al fine di far accertare tale nullità. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l'estinzione del solo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (con la conseguente esecutività che ne deriva), facendo salvo il diritto dei fideiussori di eccepire la nullità della fideiussione - che costituisce diritto irrinunciabile – pronunciandosi, quindi, nel merito della questione.
Inoltre, parti appellanti rilevano che il primo giudice ha errato laddove ha omesso di analizzare e di pronunciarsi sulla preventiva abusività ex artt. 33 e ss. Codice del consumo delle clausole contrattuali contenute nel titolo fondante il decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea. Difatti, laddove il decreto ingiuntivo non contenga una espressa motivazione quanto alla validità del titolo presupposto, il relativo passaggio in giudicato non può pregiudicare l'esame dell'eventuale abusività delle clausole contrattuali ivi contenute. Inoltre, in caso di opposizione, l'eventuale acquiescenza prestata circa l'omesso dell'esame sulla validità del titolo non esime il giudice dal dovere di sollevare officiosamente apposito motivo di doglianza. Infine, parti appellanti sostengono che la sentenza impugnata si ponga in contrasto con gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio poiché, anche alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia ha affermato il principio per cui, a fronte di un decreto ingiuntivo non opposto passato in giudicato, il giudice dell'esecuzione deve essere legittimato a valutare a posteriori l'eventuale abusività delle clausole contrattuali contenute nel titolo fondante.
§ 5. — L'appello è infondato. Il principio di diritto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata sul formarsi del giudicato in ordine alla validità delle fideiussioni prestate dagli odierni appellanti è stato ribadito della
S.C. nei seguenti termini in queste due pronunce: Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando
7 quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. Cass. n. 22465 del 24/09/2018; Cass. n. 25180 del 19/09/2024. La contestazione degli appellanti fondata sull'assunto che l'eccezione di nullità della fideiussione è imprescrittibile, insanabile e rilevabile d'ufficio e fa salvo il diritto di introdurre altro giudizio di cognizione proprio al fine di far accertare tale nullità, non è di per sé idoneo a ribaltare la decisione, atteso che la rilevabilità d'ufficio della nullità trova, evidentemente, l'unico limite proprio nel precedente giudicato. E non può, in questo caso, ritenersi la nullità della rinuncia a far valere la nullità delle fideiussioni nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, secondo gli appellanti, impedirebbe la formazione del giudicato. Infatti, a differenza del caso esaminato nella sentenza della
S.C. n. 26168 del 18/10/2018, non risulta dagli appellanti prodotta alcuna transazione, dalla quale potersi inferire che gli opponenti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 31/2015 del Tribunale di Ravenna, abbiano rinunciato all'azione di nullità delle fideiussioni, né risulta provato l'assunto degli appellanti secondo il quale già nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stata sollevata l'eccezione di nullità della fideiussioni, non essendo detta opposizione prodotta agli atti di questo giudizio risultanti dal registro informatico;
risulta invece, dal provvedimento di estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo indicato, emesso dal giudice di Ravenna in data 26 aprile 2016, che gli opponenti, odierni appellanti, hanno rinunciato all'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 306 c.p.c., di talché con provvedimento in data 16.4.2029 il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato sulla validità dei titoli posti a fondamento dello stesso, come ribadito dalla S.C. nei precedenti sopra riportati.
La contestazione imperniata sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 17 maggio 2022, ostativa, secondo gli appellanti, al formarsi del giudicato nel caso in questione, va disattesa. Nella sentenza in cause riunite C-693/19, 1503, CP_7
e C831/19, Banco di Desio e della Brianza, la CGUE ha formulato il principio secondo il quale:
8 "L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo". A seguito di detta sentenza, le S.U. della Cassazione, con la sentenza n. 9479 del 06/04/2023 ha dato attuazione al principio affermato dalla CGUE, ed ha formulato i seguenti principi di diritto: Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio.
9 Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione,
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole;
conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale.
Dal quadro complessivo che deriva dai principi ricavabili dalle sentenze della CGUE e delle S.U. risulta che:
-il principio dell'autorità della cosa giudicata non opera nel caso di decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto stipulato con il consumatore, potendo la nullità di protezione essere fatta valere da quest'ultimo sia in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. sia in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
10 - al di fuori di dette ipotesi nessuna deroga è consentita al principio dell'autorità della cosa giudicata;
in particolare, la ratio che ha ispirato il principio stabilito dalla sentenza della CGUE non può operare nel caso in cui alla notifica del decreto ingiuntivo, seppure non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto stipulato con il consumatore, sia seguita dall'opposizione proposta dall'ingiunto, nell'ambito della quale quest'ultimo ben può sollevare l'eccezione di nullità relativa alle clausole abusive previste dal Codice del Consumo;
- ammettere anche in questo caso la deroga al principio dell'autorità della cosa giudicata significa riaprire, in sede di esecuzione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già celebratosi, a discapito della preminente esigenza di certezza del diritto che ispira la regola cardine dell'ordinamento dettata dall'art. 2909 c.c., e a discapito degli evidenti effetti deflattivi che l'applicazione di detta regola comporta, in quanto volta ad impedire la riproposizione in un numero indefinito di volte la questione della validità del titolo posto a base di un rapporto giuridico. Nel caso in questione l'argomento degli appellanti fondato sul principio affermato dalla sentenza della CGUE è infondato, non rientrando il caso oggetto del presente giudizio nel perimetro di applicazione di detta decisione, per due ragioni:
1)il decreto ingiuntivo n. 31/2015 del Tribunale di Ravenna è stato opposto dagli odierni appellanti, di talché ogni questione relativa alla violazione delle nullità di protezione del consumatore andava dedotta e decisa in quel giudizio;
2) la nullità dedotta dagli attori-appellanti nel presente giudizio non riguarda la nullità della fideiussione per violazione delle norme di protezione del Codice del Consumo, ma la dedotta nullità per violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 a tutela della concorrenza e del mercato, non avendo neppure mai dedotto gli attori-appellanti di rivestire il carattere di consumatori, ed essendosi, anzi, gli stessi definiti “tre imprenditori” nella comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (pag. 2).
Ne deriva il rigetto dell'appello.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della degli appellanti. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (valore
11 dichiarato superiore a € 520.000,00- valori medi), nella misura di euro 26.155 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di e per essa la mandataria Controparte_1 ontro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale CP_2 di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 26.155 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 12.2.2025 Il Presidente Il Consigliere estensore
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