Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Proc. n.8-1/2025 (alla quale sono riuniti i proc. 4-1/2025 e 6-1/2025 P.U)
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice nel procedimento unitario promosso da con sede in San Parte_1
RC LI (PT), frazione Maresca, Via Risorgimento n. 41, avente codice fiscale, partita IVA
e iscrizione al Registro Imprese di Pistoia n. Rea PT-140107, domiciliato presso P.IVA_1
l'avv. Gabriele Lenzi, giusta procura allegata al ricorso, nonché dai soci illimitatamente responsabili
, nato a [...] il [...] e residente a [...], frazione Parte_1
Maresca, Via Case Alte n. 861/c, codice fiscale e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
RC SE (PT), il 18.04.1969 e residente in [...], codice fiscale , domiciliati presso l'avv. Gabriele Lenzi, giusta procura C.F._2
allegata al ricorso, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII nei confronti della dei creditori CP_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 13.1.2025 e , in proprio e nella qualità di Parte_2 Parte_1
soci illimitatamente responsabili della Parte_1
, hanno chiesto dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione
[...]
controllata della società e degli stessi soci, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII
e, in particolare, le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni;
l'elenco nominativo dei creditori con
uno stato particolareggiato estimativo delle attività; la relazione dell'OCC, dott. ,sulla completezza ed attendibilità della Persona_1
documentazione depositata a corredo della domanda, sulla situazione economico-patrimoniale della società e dei soci, sulle presumibili cause dell'indebitamento, sull'attivo liquidabile e distribuibile ai creditori.
Disposta la riunione delle procedure separatamente incardinate, in mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata della società e dei soci illimitatamente responsabili, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass.
20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib.
Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022).
**
Posto che la nomina del dott. quale professionista svolgente le funzioni di OCC, è Persona_1
stata validamente effettuata in data 15.2.2022 e, quindi, nella vigenza dell'art. 15, 9° comma, L.
3/2012, deve ritenersi valida la formulazione della domanda di apertura della liquidazione controllata per il tramite di quell'OCC, sia pure nel rispetto della disciplina positiva dettata dal
Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza (entrato in vigore il 15.7.2022).
Invero, se, per un verso, la disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII non subordina l'ammissibilità della proposta alla veicolazione della stessa per il tramite di un OCC costituito in ossequio all'art. 68 CCII, per altro verso, ragioni di economia processuale depongono a favore della persistenza della funzione di OCC in capo al professionista della stessa investito, la cui attività di raccolta delle informazioni, analisi, studio e stesura della relazione rischierebbe di essere volatilizzata da una diversa lettura interpretativa
**
Tanto premesso, ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata della società e dei soci illimitatamente responsabili.
1. Sussiste la competenza territoriale di questo tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione della sede legale della società sita in San RC LI, Comune del circondario del tribunale di Pistoia luogo di residenza/domicilio del ricorrente persona fisica.
2. Risulta attestato dall'OCC il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d),
CCII, atteso che la società: è in liquidazione dal 2.1.2020 e, nell'arco dell'ultimo triennio, non ha prodotto ricavi;
dispone di un attivo patrimoniale del valore complessivo stimato di € 104.448,00, portato da beni immobili per € 85/mila e da disponibilità liquide per € 19.448,00 ; è gravata da debiti per € 180/mila circa (al netto dei crediti prededucibili).
Ne consegue la qualificazione della società in termini di impresa minore da cui discende la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento e, in particolare, d'insolvenza, che, nel caso delle imprese in liquidazione (quale
è la presente), va apprezzata con riferimento all'idoneità dell'attivo patrimoniale a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali potenzialità di realizzo degli asset (v. Cass.
24948/2019).
La evidente incapienza degli elementi attivi sopra esposti rispetto all'ammontare dei debiti accertati dall'OCC rende palese la ricorrenza dello stato d'insolvenza.
3.2. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, dott. contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e Persona_1
finanziaria della società ricorrente e dei soci nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo delle domande. L'OCC ha documentato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Il mancato autonomo approfondimento da parte dell'OCC circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla società nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolute, non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata ma si profila destinato a ridondare in sede di esdebitazione (come oltre esposto).
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona diversa dal professionista che ha svolto le funzioni di OCC, in quanto da scegliersi tra i gestori degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, aventi domicilio nel distretto della Corte d'Appello di Firenze.
4.1. La sentenza di apertura della liquidazione controllata a carico della società produce i suoi effetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili , nato a [...] il [...], Parte_1
codice fiscale e , nato a [...], il C.F._1 Parte_2
18.04.1969, codice fiscale . C.F._2 4.2. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4
CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i soci guadagnano con la loro attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento proprio e dei rispettivi familiari.
Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione i beni mobili di proprietà dei soci (quali p.es. i mobili di arredo), ma solo quelli impignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 cpc, né i beni mobili registrati agli stessi intestati;
resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.
La quota di reddito da riservare ai soci per il mantenimento proprio e delle loro famiglie non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è, invece. riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268
c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale
(art. 146 CCII).
Va segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo solo al giudice dell'esecuzione o della cautela, appositamente investito, l'assunzione delle conseguenti decisioni.
5. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa alla società sovraindebitata e ai soci illimitatamente responsabili, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza ovvero della circostanza che la situazione di sovraindebitamento della società non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa non affatto criticamente indagata dall'OCC e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.
6. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC sarà autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di
[...]
, con sede in San RC LI (PT), frazione Parte_1
Maresca, Via Risorgimento n. 41, codice fiscale e partita IVA n. , nonché dei soci P.IVA_1
illimitatamente responsabili , nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
RC LI (PT), frazione Maresca, Via Case Alte n. 861/c, codice fiscale e , nato a [...], il [...] e C.F._1 Parte_2
residente in [...], codice fiscale , C.F._2
a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci
b) nomina liquidatore il dott. il quale farà pervenire la propria accettazione entro CP_2
due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto);
d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina alla società e ai soci la consegna o il rilascio in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese;
g) ordina al liquidatore di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, risultando ricompresi nel patrimonio da liquidare beni immobili e beni mobili registrati;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 14.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci