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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei processi civili riuniti iscritti ai nn. 13102 e 13143 del ruolo generale degli af- fari civili contenziosi dell'anno 2022, aventi ad oggetto: opposizione ex art. 617
c.p.c.
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Parte_1 P.IVA_1
Toffoletto (c.f.: ), Marco Pesenti (c.f.: C.F._1
), Christian Romeo (c.f.: , Avv. C.F._2 C.F._3
Luciana Cipolla (c.f.: ), Flora Lettenmayer (c.f.: C.F._4
) e (c.f.: ), elet- CodiceFiscale_5 Parte_2 C.F._6
tivamente domiciliati in Giugliano in Campania, alla via Marchesella n. 180, presso l'avv. Valerio Basile
OPPONENTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Do- Controparte_1 C.F._7
menico Chianese (c.f.: domiciliato in Afragola, al C.so C.F._8
E. De Nicola, n. 73
OPPOSTO
E avv. Domenico Chianese (c.f.: rappresentato e difeso da C.F._8 se stesso, domiciliato presso il suo studio, sito in Afragola, al C.so E. De Nicola n.
73
OPPOSTO
E
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._9
INTIMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del processo iscritto al r.g.a.c.c. al n. 13102 del 2022, espose che: Parte_1
a) «in data 17 giugno 2019, su istanza del Sig. , Controparte_1 Parte_1
riceveva la notificazione, in qualità di terzo pignorato, di un atto di pignoramento presso terzi a carico del Sig. »; Controparte_2
b) «in pari data, sempre in qualità di terzo pignorato, riceveva un ulte- Parte_1
riore atto di pignoramento presso terzi a istanza dell'Avv. Domenico Chianese quale procuratore antistatario del predetto Sig. »; Controparte_1
c) «invero, il titolo esecutivo azionato consisteva in entrambi in casi nella sentenza n. 2204 emessa dal Giudice di Pace di Afragola in data 13 novembre 2014 ad epi- logo del giudizio n. 1543/2013 RG, che riconosceva al Sig. un credito CP_1
nei confronti del Debitore di euro 3.031,20 e all'Avv. Chianese, quale procurato- re antistatario, le spese e i compensi di lite»;
d) «i suindicati pignoramenti presso terzi venivano iscritti a ruolo avanti il Tribu- nale di Napoli nord incoandosi due procedure esecutive, la prima ad iniziativa del con numero di Ruolo Generale 3429/2019 RGE, la seconda ad iniziativa CP_1
dell'Avv. Chianese, quale antistatario del Sig. , con numero di Ruolo Ge- CP_1
nerale 3435/2019 RGE, entrambe assegnate al medesimo Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Lucia Guardascione»;
e) nella procedura esecutiva incoata dal Sig. n. 3429/2019 RGE, la Banca CP_1
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R.g.a.c.c. 13102/2022 aveva reso una prima dichiarazione ex art. 547 c.p.c. in data 4 luglio 2019, dichia- rando che “presso Agenzia di AFRAGOLA è in essere un conto Parte_1
corrente intestato a con saldo alla data di notifica pari Controparte_2
ad € 1.255,90. Si precisa che, a seguito di successivi accrediti, è stata vincolata la somma di euro 4.330,74 a fronte di un precedente pignoramento promosso da
. Pertanto, ad oggi non è stata vincolata alcuna somma a Controparte_1
fronte della presente procedura. Si precisa che tale somma sottoposta a vincolo è stata calcolata applicando anche l'art. 545 c.p.c. così come modificato dal DL n.
83/2015 convertito in Legge 6/8/2015 n. 132, essendo canalizzati sul conto cor- rente intestato al cliente esecutato somme a titolo di emolumenti/pensione.
[...]
precisa, infine, che potrà provvedere ai successivi accantonamenti solo CP_3
se e nella misura in cui gli stessi continueranno a pervenire ed il relativo conto re- sti operante.”
Il precedente pignoramento di cui alla dichiarazione era stato notificato su istanza del alla in qualità di terzo pignorato, contro il medesimo debitore, CP_1 CP_4
in data 7 gennaio 2019. Tuttavia, tale precedente pignoramento era stato rinun- ciato dal e, pertanto, la Banca era costretta a rettificare la propria dichia- CP_1
razione di quantità ex art. 547 c.p.c.;
f) alla luce della pendenza delle due procedure esecutive mobiliari presso terzi n.
3429/2019 RGE e n. 3435/2019 RGE, connesse in ragione dell'unicità del debi- tore esecutato (e quindi delle somme oggetto dell'esecuzione), aveva provveduto, pertanto, a rendere le seguenti dichiarazioni dal carattere inequivocabilmente cu- mulativo per entrambe le procedure:
- nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 26 gennaio 2022 (doc.5), resa nel giudi- zio promosso dal Sig. n. 3429/2019 RGE, la Banca, aggiornan- Controparte_1
do la precedente dichiarazione del 4 luglio 2019, indicava che “A seguito rinuncia di un precedente pignoramento promosso da , notificato Controparte_1
3
R.g.a.c.c. 13102/2022 il 07/01/2019, a fronte della presente procedura e di un altro pignoramento noti- ficato sempre il 17/06/2019 e promosso da AN DOMENICO, è stato posto un vincolo cautelativo di euro 4.330,74 (euro quattromilatrecentotren- ta/74) in attesa delle disposizioni che il G.E. riterrà di adottare;
- nella dichiarazione di quantità del 25 gennaio 2022 (doc.6), resa nel giudizio promosso dall'Avv. Domenico Chianese n. 3435/2019 RGE, la Banca indicava che “A seguito rinuncia di un precedente pignoramento promosso da
[...]
, notificato il 07/01/2019, a fronte della presente procedura e di Parte_3
un altro pignoramento notificato sempre il 17/06/2019 e promosso da
[...]
, è stato posto un vincolo cautelativo di euro 4.330,74 (euro quat- Parte_3
tromilatrecentotrenta/74) in attesa delle disposizioni che il G.E. riterrà di adotta- re”. evidenziò che alla luce di queste circostanze era stato corretta- Parte_1
mente rappresentato al Giudicante che essa era debitor debitoris della complessiva (e non ulteriore) somma di euro 4.330,74 e che, sussistendo la parallela procedura esecutiva, aveva apposto un “vincolo cautelativo” rimettendo la decisione al giudi- cante.
Aggiunse che, «nonostante il tenore inequivocabile delle dichiarazioni rese, l'Avv.
Chianese insisteva per l'assegnazione delle somme staggite in entrambe le proce- dure esecutive in parola», e «il Giudice dell'esecuzione, senza disporre la riunione delle procedure esecutive, nonostante l'evidente connessione (segnalata anche con le predette dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.), riteneva positiva (per entrambe le pro- cedure) la dichiarazione di quantità resa dalla Banca ed emetteva due parallele or- dinanze di assegnazione somme, in data 24 febbraio 2022, con cui assegnava a di- scapito degli interessi del terzo pignorato, le seguenti somme:
- con l'ordinanza resa ad epilogo del giudizio n. 3429/2019 RGE venivano asse- gnati € 700,00, per spese di procedura, come innanzi specificate, all'avvocato di-
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R.g.a.c.c. 13102/2022 chiaratosi distrattario del creditore ed € 3.200,00 al creditore procedente a soddi- sfacimento del suo credito, oltre spese successive occorrende, imposta di registro,
IVA e CPA;
- con l'ordinanza resa ad epilogo del giudizio n. 3435/2019 RGE venivano asse- gnati € 350,00, per spese di procedura, come innanzi specificate, e € 1.615,00 al creditore procedente a soddisfacimento del suo credito, oltre spese successive oc- corrende, imposta di registro, IVA e CPA».
Lamentò che «la matematica sommatoria dei suddetti importi assegnati in paga- mento, superava la somma dichiarata, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., dalla Banca, rendendola immotivatamente chiamata a rispondere, con denaro proprio, per un debito non proprio» e che «l'Avvocato Domenico Chianese, con pec del 7 marzo
2022 (doc.7), notificava a entrambe le suindicate ordinanze di assegna- Parte_1
zione somme, con le rispettive distinte di pagamento».
Aggiunse che «con ricorso ex art. 617, capoverso, c.p.c. depositato in data 28 mar- zo 2022 (primo giorno successivo non festivo), chiedeva la so- Parte_1
spensione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. impugnata e, previa riunione della pro- cedura 3435/2019 RGE a quella precedentemente iscritta a ruolo n. 3429/2019
RGE, che venissero assegnate e ripartite in concorso dei creditori e con unico provvedimento le somme appartenenti al debitore esecutato nei limiti dell'importo dichiarato di euro 4.330,74 (euro quattromilatrecentotrenta/74)», ma «all'udienza del 24 novembre 2022, il Giudice dell'esecuzione, ritenendo (er- roneamente) che il dies a quo, contemplato all'art. 617, capoverso, c.p.c., decor- resse dalla comunicazione del di Cancelleria del 2 marzo 2022, rilevava Parte_4
la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata, ometteva di concedere alle parti i termini perentori per l'introduzione del giudizio di merito (come, invece, previsto ex lege agli artt. 616 e 618 c.p.c.) e rigettava quest'ultima estinguendo la procedura esecutiva».
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R.g.a.c.c. 13102/2022 Ciò premesso, con l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. fece valere i seguenti motivi:
a) il giudice ha erroneamente ritenuto tardiva l'opposizione agli atti esecutivi, in quanto ha fatto decorrere il termine per proporre l'azione dalla comunicazione del biglietto di cancelleria, mentre detto termine aveva iniziato il suo corso dal giorno della notifica dell'ordinanza;
b) le dichiarazioni di quantità rese dalla in entrambe le procedure esecutive CP_4
connesse n. 3429/2019 RGE e n. 3435/2019 RGE dovevano intendersi negative, cumulative e incapienti;
c) errate erano state, prima ancora, le determinazioni contenute nelle ordinanze del 24 febbraio 2022 con cui il g.e., nonostante il predetto carattere cumulativo delle dichiarazioni in parola, a seguito di istanza di assegnazione formulata dal creditore procedente, aveva ritenuto di non riunire i giudizi ed aveva considerato
(erroneamente) positive le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. rese dalla banca in en- trambe le esecuzioni, assegnando complessivamente somme eccedenti quelle di cui la Banca si era dichiarata debitor debitoris.
Citò in lite e e concluse formulando le se- Controparte_1 Controparte_2
guenti richieste:
- accertare e dichiarare la correttezza della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa da
Parte_1
- in accoglimento della presente opposizione, revocare l'ordinanza di assegnazione somme del 24 febbraio 2022 con cui è stata disposta l'assegnazione delle somme emessa ad epilogo dell'esecuzione mobiliare presso terzi pendente avanti il Tribu- nale di Napoli nord recante RGE 3429/2019 e notificata in data 7 marzo 2022; in ogni caso condannare parte opposta alle spese ed ai compensi dell'odierno giu- dizio e della precedente fase svoltasi dinanzi al Giudice dell'esecuzione, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a come per legge.
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R.g.a.c.c. 13102/2022 2. Con l'atto introduttivo del processo iscritto nel r.g.a.c.c. al n. 13143 del 2022,
dopo aver esposto gli identici fatti ripercorsi nel primo processo Parte_1
ed aver fatto valere gli identici motivi di opposizione, citò in lite l'avv. Domenico
Chianese e rassegnando nei loro confronti le stesse conclusio- Controparte_2
ni formulate in precedenza.
3. e l'avv. Domenico Chianese si costituirono nei rispettivi pro- Controparte_1
cessi in cui erano stati evocati, resistendo alle opposizioni. non si costituì. Controparte_2
4. Con ordinanza del 16/7/2024 il giudice ha disposto la riunione delle due op- posizioni.
Con ordinanza del 30/7/2024, il giudice, dopo aver «rilevato che CP_5
, debitore esecutato nelle procedure esecutive da cui traggono origine le op-
[...]
posizioni riunite, risulterebbe deceduto in data antecedente alle notificazioni dei due atti di citazione», ha ordinato «la rinnovazione della citazione nei confronti degli eredi di assegnando a tal fine alla parte più diligente Controparte_2
termine fino al 30 novembre affinché, svolti i preliminari accertamenti anagrafici circa il decesso del medesimo e l'individuazione dei suoi eredi, sia a quest'ultimi rinnovata la notificazione degli atti introduttivi».
5. Occorre anzitutto dare atto dell'integrità del contraddittorio, realizzatasi peral- tro sin dall'inizio dei due processi.
A seguito dell'ordinanza del 30 luglio 2024 ha tempestivamente Parte_1
notificato l'ordine di integrazione del contraddittorio, depositandone prova uni- tamente alle certificazioni anagrafiche dalle quali risulta che unico erede (rectius, chiamato all'eredità) di nato ad [...] il [...] e ivi de- Controparte_2
ceduto il 29/10/2019, è il figlio omonimo nato a [...] il Controparte_2
25/12/1969.
Proprio a quest'ultimo erano stati recapitati i due atti introduttivi originari, es-
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R.g.a.c.c. 13102/2022 sendo stati consegnati nelle mani della figlia , la cui assenza dallo stato di Per_1
famiglia di del 1937 dimostra che ella li ricevette nella qualità Controparte_2
di figlia di del 1969. Controparte_2
L'erede (o chiamato all'eredità) del debitore esecutato, siccome non costituitosi, va dichiarato contumace.
Errano gli opposti nel dolersi dell'inammissibilità dell'opposizione per omessa in- tegrazione del contraddittorio nella fase sommaria innanzi al g.e.
L'eccezione è errata anzitutto in fatto poiché, operando anche in quella fase gli ef- fetti derivanti dall'invito e dall'avvertimento ex art. 492, comma 2, c.p.c., conte- nuti nell'atto di pignoramento, il debitore deve ritenersi ritualmente informato della proposizione dell'opposizione e dello svolgimento della fase sommaria in- nanzi al g.e.
Essa è comunque priva di pregio in diritto, avendo condivisibilmente affermato la
Suprema corte (con ord. n. 30491 del 2022) che «In tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pi- gnorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il con- traddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei con- fronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo».
Infine, ancora in rito occorre evidenziare che, in mancanza di fissazione da parte del giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza che chiude la fase cautelare, del termi- ne per l'introduzione del giudizio di merito, la parte o le parti interessate possono instaurare comunque il giudizio di merito (Cass. 3019 del 2021).
6. Il primo motivo d'opposizione è fondato.
Queste, in sintesi, le ragioni: a) il terzo pignorato, sebbene litisconsorte necessario
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R.g.a.c.c. 13102/2022 sia dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 13553 del 2021) che del reclamo ex art. 630 c.p.c. (Cass. n. 32445 del 2022), non è parte dell'antecedente fase proce- dimentale, iniziata con la notifica, anche a lui, dell'atto di pignoramento e con- clusasi, eventualmente, con l'ordinanza di assegnazione del g.e.; b) l'interesse del terzo pignorato ad opporsi ex art. 617 c.p.c. diviene attuale allorquando egli abbia conoscenza esclusivamente legale del provvedimento del g.e. che si profili lesivo nei suoi confronti.
6.1. Affrontando il tema della decorrenza del termine per l'opposizione agli atti esecutivi, i giudici di legittimità hanno (in sent. 5172 del 2018) sottolineato «le peculiarità della struttura del processo esecutivo e dei rimedi ad esso interni ed esclusivi» e definito il processo esecutivo «una sequenza di attività materiali e pro- cedimentali finalizzate alle prime, a loro volta di mera esecuzione del comando contenuto nel titolo», con la conseguenza che ogni atto del g.e. «rilev(a) in quanto tale e cioè in una dimensione oggettiva od ontologica, per il solo fatto di essere stato adottato». Muovendo da queste premesse, nonché evidenziando la necessaria agilità della sequenza ordinamentale «perché finalizzata appunto senza formalità non necessarie al soddisfacimento del diritto azionato e consacrato nel titolo, sal- vo beninteso il diritto del debitore alla regolarità formale del processo», la Supre- ma corte ha ribadito il consolidato «principio della sufficienza, ai fini della decor- renza del termine di decadenza previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., della cono- scenza anche solo di fatto dell'atto da opporre (Cass. 31/10/2017, n. 25861; Cass. ord. 27/07/2017, n. 18723; Cass. 22/12/2015, n. 25743; Cass. 25110 del 2015;
Cass. 31/08/2015, n. 17306; Cass. 30/12/2014, n. 27533; Cass. 13/11/2014, n.
12881; Cass. 28/09/2012, n. 16529; Cass. 09/05/2012, n. 7051; Cass.
13/05/2010, n. 11597; Cass. 17/03/2010, n. 6487; Cass. 30/04/2009, n.
10099)», dando per «così superata la più rigorosa precedente impostazione sulla necessità della conoscenza legale (tra le ultime in tal
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R.g.a.c.c. 13102/2022 senso, v. Cass. 16/04/2009, n. 9018, che escludeva la sufficienza della conoscenza di fatto), già temperata dal riconoscimento della sufficienza della conoscenza di un atto della sequenza procedimentale che presupponeva l'atto viziato (già Cass.
06/08/2001, n. 10841; successivamente, tra le altre ed oltre quelle già ricordate che ammettono anche la rilevanza della conoscenza di fatto: Cass. 22/08/2007, n.
17880; Cass. 10/01/2008, n. 252).
Secondo i giudici di legittimità, questo contesto, siccome caratterizzato dall'illustrata agilità delle forme procedimentali, «esige dai soggetti del processo esecutivo un peculiare onere di diligenza, avente ad oggetto l'acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo, sicché, avuta conoscenza anche informale o in via di mero fatto dell'esistenza di un atto di quello che si re- puti o si sospetti viziato, è onere di chi intende renderlo oggetto di opposizione formale prenderne conoscenza nel tempo utile a formulare le sue difese».
6.2. I riferiti principi di diritto sono stati tuttavia affermati in riferimento ai “sog- getti” del processo d'esecuzione aventi la qualità di parte.
Essi non sono, quindi, applicabili al terzo pignorato.
Quest'ultimo, infatti, non è parte del processo esecutivo, e tale non diviene nean- che nel caso in cui sorgano contestazioni sulla sua dichiarazione o la stessa non sia stata da lui resa, in siffatte ipotesi dovendo il giudice dell'esecuzione provvedere nel contraddittorio «tra le parti e con il terzo», formulazione che sottolinea la per- manente estraneità del terzo al novero dei “soggetti” del processo esecutivo, asse- gnandogli il codice di rito rilievo solo quale debitor debitoris o detentore di cose del debitore (art. 543, comma 1, c.p.c.), e dunque di soggetto nei cui confronti ope- rano «gli obblighi che la legge impone al custode» (art. 546, comma 1, c.p.c.).
Ne consegue che non è predicabile l'applicabilità al terzo del principio di diritto che reputa sufficiente la mera conoscenza di fatto dell'atto esecutivo per il decorso del termine ex art. 617 c.p.c.
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R.g.a.c.c. 13102/2022 Del che è conferma la circostanza che né la pronuncia prima ricordata (Cass. n.
5172 del 2018), né alcuna – tranne una di cui si dirà – delle numerose da essa ci- tate a sostegno si occupano di casi in cui l'atto esecutivo era stato impugnato dal terzo pignorato o da “soggetto” del processo esecutivo diverso dal creditore o dal debitore esecutato.
Ed è ulteriormente confermato dal rilievo che l'unica pronuncia eccettuativa
(Cass. n. 25110 del 2015) ha affermato che «in tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. de- corre, per il terzo pignorato, dal momento in cui ha avuto conoscenza legale di questa ordinanza, tramite notificazione da parte del creditore, e non dalla data di notificazione dell'atto di precetto, se effettuata successivamente alla notificazione dell'ordinanza di assegnazione che costituisce il titolo esecutivo per agire in execu- tivis nei confronti del terzo (cfr. Cass. n. 11642/14, secondo cui il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l' ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 cod. proc. civ. decorre, per il terzo pignorato, dal momento in cui que- sti ne abbia legale conoscenza)».
Affermazioni, quest'ultime, che si fondano sui rilievi, svolti in precedenza da
Cass. n. 11642 del 2014, secondo cui, avendo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte nel testo dell'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4), dalla L. n. 52 del 2006, comportato che «il pignoramento presso terzi non prevede più - come avveniva in precedenza - la necessaria citazione del terzo a comparire davanti al giudice dell'e- secuzione affinché compia la dichiarazione di cui al successivo art. 547», «la pre- senza del terzo all'udienza, benché non certo impedita dalla legge - che nulla speci- fica al riguardo - non è richiesta, di talché nessun addebito di negligenza potrebbe essere mosso al terzo che, come nel caso in esame, avendo inviato la lettera rac- comandata al creditore, abbia poi deciso di non presenziare all'udienza davanti al
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R.g.a.c.c. 13102/2022 giudice dell'esecuzione», con la conseguenza che, ponendosi quindi «il problema di stabilire, qualora l'ordinanza di assegnazione sia emessa all'udienza, da quale data cominci a decorrere, per il terzo non presente, il termine di venti giorni di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi», «non è pensabile che il termine per l'impugnazione di un provvedimento che coinvolge comunque la posizione giuridica del terzo, il quale viene ad essere vincolato nel proprio com- portamento di debitore dall'ordinanza di assegnazione, cominci a decorrere nei confronti del medesimo da un evento del quale egli non abbia la legale conoscen- za», né «è ipotizzabile (…) a carico del terzo un onere di diligenza che dovrebbe tradursi nell'assiduo controllo dell'avvenuto deposito del provvedimento di asse- gnazione presso la cancelleria del tribunale», ma, occorrendo invece eliminare lo
«effetto di prolungata incertezza circa la stabilità del provvedimento di assegnazio- ne», «ove venga emessa un'ordinanza di assegnazione, è evidente interesse del cre- ditore comunicarla al più presto al terzo, onde garantirsi che questi paghi a lui e non al debitore».
Nella ricordata sent. n. 11642 del 2014, la Corte di cassazione sottolineò altresì che, nella ricerca di un punto di equilibrio tra le esigenze, tra loro contrapposte ed entrambe meritevoli di tutela, da un lato di garantire stabilità nel più breve tempo possibile ai provvedimenti emessi in fase di esecuzione, dall'altro di evitare che il diritto del terzo possa essere a sua insaputa sacrificato, «deve necessariamen- te essere preferita la seconda, ossia la tutela del diritto del terzo».
Nello stesso senso anche Cass. sent. n. 21081 del 2015, secondo cui «l'opposizio- ne agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quale atto conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e va notificato al difensore della parte opposta, costituito nella fase esecutiva, nel termine peren- torio di venti giorni, decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza alla pre-
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R.g.a.c.c. 13102/2022 senza del terzo pignorato, ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza».
Non è, in definitiva, predicabile nei confronti del terzo un onere di diligenza da attuarsi mediante monitoraggio della decisione adottata dal giudice dell'esecuzione a seguito della dichiarazione resa. Sicché, l'eventuale comunica- zione dell'ordinanza di assegnazione, effettuata come nel caso in esame dalla Can- celleria in via automatica per il sol fatto che il domicilio digitale della banca era stato “anagrafato” nel procedimento, non integra forma di sua conoscenza legale, ma non va al di là del rango di conoscenza di mero fatto, trattandosi di occasiona- le, non dovuta e quindi inattesa propalazione di un provvedimento giurisdiziona- le, rispetto alla quale non sorge alcun obbligo od onere di attivazione da parte del suo destinatario.
6.3. Ai principi sin qui delineati sembra, a parere di chi scrive, essersi ispirato il legislatore allorché, con l'art. 25 del d.l. n. 19 del 2024, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (DECRETO PNRR), converti- to con modificazioni dalla l. n. 56 del 2024, ha aggiunto all'art. 553, comma 1,
c.p.c. le disposizioni secondo cui «La notifica dell'ordinanza di assegnazione è ac- compagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati ne- cessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposi- zioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo», così individuando il dies a quo per il decorso del termine ex art. 617 c.p.c. nel giorno in cui è effettuata la notificazione dell'ordinanza.
Né a diverse conclusioni può indurre il rilievo che il citato art. 25 d. l. 19 del
2024 ha anche inserito, quale ultimo comma dell'art. 553 c.p.c., l'ulteriore dispo- sizione in base alla quale «Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo perio- do, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i
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R.g.a.c.c. 13102/2022 cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4- quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Si tratta di disposizione cui non appare corretto attribuire il significato di fissare la decorrenza del termine per l'opposizione agli atti esecutivi da parte del terzo dalla comunicazione anziché dalla notificazione. Opinare diversamente significherebbe che essa, siccome insuscettibile di applicazione a tutti i terzi, determina l'asimmetrico effetto dell'incerta e non generale individuazione del dies a quo: i terzi pignorati muniti di domicilio digitale sarebbero onerati di opporsi immedia- tamente, mentre per gli altri terzi pignorati il termine non potrebbe che decorrere dalla notificazione dell'ordinanza di assegnazione.
E', quindi, preferibile concludere che per effetto di queste disposizioni, ratione temporis inapplicabili alla vicenda che occupa, la notificazione dell'ordinanza di as- segnazione assume il valore di atto di esercizio del diritto riconosciuto dal giudice dell'esecuzione, idoneo a produrre l'effetto della modificazione della realtà giuri- dica e materiale del terzo pignorato, con la conseguenza che solo a partire dal suo compimento quest'ultimo ha l'onere di reagire con l'opposizione ex art. 617
c.p.c.; viceversa, la comunicazione della Cancelleria, nei casi in cui essa risulti pos- sibile, ha una finalità meramente acceleratoria delle fasi successive all'apparente definizione del procedimento di esecuzione ed ha una funzione meramente pro- palatoria diretta a velocizzare il compimento degli atti materiali conseguenziali.
6.4. Ha in conclusione errato il giudice dell'esecuzione nell'affermare che «la noti- fica dell'ordinanza di assegnazione risulta eseguita all'ente bancario, da parte della cancelleria, il 2 marzo 2022 mentre l'opposizione è stata depositata agli atti tele- matici il 28 marzo 2022».
Al di là del fatto che non di notifica si è trattato ma di una comunicazione effet-
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R.g.a.c.c. 13102/2022 tuata in via automatica dalla Cancelleria, peraltro in assenza di obbligo di legge e da considerarsi, dunque, inattesa dalla destinataria, per effetto di essa può al più ritenersi che la banca abbia acquisito una conoscenza di fatto dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, di per sé inidonea a far decorrere il termine per l'opposizione, che è invece scoccato solo a seguito delle notificazioni da parte dei creditori, solo a quest'ultime potendosi riconnettere la manifestazione del loro in- teresse all'attuazione del comando del giudice ed il correlativo sorgere dell'interesse della banca terza ad opporsi all'assegnazione di somme complessi- vamente eccedenti quanto posseduto per conto del debitore.
7. Il secondo ed il terzo motivo, poiché tra loro connessi, meritano di essere scru- tinati simultaneamente.
L'art. 550 c.p.c., nel regolare l'evenienza di una pluralità di pignoramenti ai danni dell'unico debitore e presso il medesimo terzo, richiama, per quanto qui rileva,
l'art. 524, commi 2 e 3, c.p.c.
Ne consegue la necessità, di regola e salvo eccezioni che qui non ricorrono, dello svolgimento di un processo d'esecuzione unitario, e ciò sia nel caso il medesimo credito sia pignorato per intero in entrambi i concomitanti procedimenti, sia al- lorché il pignoramento successivo abbia avuto ad oggetto quote diverse del mede- simo credito, avendo precisato al riguardo la Suprema corte che quest'ultimo
«non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario, sicché il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credi- to è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi» (così
Cass. n. 20595 del 2010).
L'errore rimproverato da al giudice dell'esecuzione è, dunque, Parte_1
palese.
Le ordinanze impugnate vanno quindi revocate.
15
R.g.a.c.c. 13102/2022 8. Attuando in questo processo la riunione non disposta dal giudice dell'esecuzione e tenendo conto della somma pignorata risultante dalle identiche dichiarazioni rese da in riferimento ai distinti pignoramenti noti- Parte_1
ficati ad istanza del debitore e del suo difensore avv. Domenico Controparte_1
Chianese, occorre assegnare le medesime somme liquidate dal g.e. a titolo di spese
(le parti non hanno mosso censure sul punto), e dunque 350,00 €, di cui 100,00 per esborsi, all'avv. Chianese per il pignoramento ad istanza del medesimo,
700,00 €, di cui 220,00 € per esborsi, al per il pignoramento a sua istan- CP_1
za, con distrazione di quest'ultimo all'avv. Domenico Chianese;
e – tenuto conto di quanto liquidato dal g.e. con le ordinanze impugnate a titolo di crediti azionati
– l'intero residuo della somma pignorata e vincolata da in misu- Parte_1
ra pari al 34% in favore dell'avv. Chianese e al 66% in favore di , Controparte_1
a parziale soddisfacimento dei rispettivi crediti, oltre spese successive occorrende, imposta di registro, IVA e CPA se documentati con fatture e non detraibili dal creditore.
9. Le rilevate incertezze presenti nell'apparentemente univoco orientamento di le- gittimità integrano le gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese delle due opposizioni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle riunite opposizioni agli atti esecutivi:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) accoglie le opposizioni e, per l'effetto, revoca le ordinanze di assegnazione im- pugnate;
c) assegna 350,00 €, di cui 100,00 € per esborsi, all'avv. Chianese per il pignora- mento ad istanza del medesimo, 700,00 €, di cui 220,00 € per esborsi, al CP_1
per il pignoramento a sua istanza, con distrazione in favore dell'avv. Domenico
Chianese; e – tenuto conto di quanto liquidato dal g.e. a titolo di crediti azionati
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R.g.a.c.c. 13102/2022 con le ordinanze impugnate – l'intero residuo della somma pignorata e vincolata da in misura pari al 34% in favore dell'avv. Chianese e al 66% in Parte_1
favore di , a parziale soddisfacimento dei rispettivi crediti, oltre Controparte_1
spese successive occorrende, imposta di registro, IVA e CPA se documentati con fatture e non detraibili dal creditore;
d) compensa le spese di entrambe le opposizioni.
Così deciso in Aversa, il 14/05/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 13102/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei processi civili riuniti iscritti ai nn. 13102 e 13143 del ruolo generale degli af- fari civili contenziosi dell'anno 2022, aventi ad oggetto: opposizione ex art. 617
c.p.c.
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Parte_1 P.IVA_1
Toffoletto (c.f.: ), Marco Pesenti (c.f.: C.F._1
), Christian Romeo (c.f.: , Avv. C.F._2 C.F._3
Luciana Cipolla (c.f.: ), Flora Lettenmayer (c.f.: C.F._4
) e (c.f.: ), elet- CodiceFiscale_5 Parte_2 C.F._6
tivamente domiciliati in Giugliano in Campania, alla via Marchesella n. 180, presso l'avv. Valerio Basile
OPPONENTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Do- Controparte_1 C.F._7
menico Chianese (c.f.: domiciliato in Afragola, al C.so C.F._8
E. De Nicola, n. 73
OPPOSTO
E avv. Domenico Chianese (c.f.: rappresentato e difeso da C.F._8 se stesso, domiciliato presso il suo studio, sito in Afragola, al C.so E. De Nicola n.
73
OPPOSTO
E
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._9
INTIMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del processo iscritto al r.g.a.c.c. al n. 13102 del 2022, espose che: Parte_1
a) «in data 17 giugno 2019, su istanza del Sig. , Controparte_1 Parte_1
riceveva la notificazione, in qualità di terzo pignorato, di un atto di pignoramento presso terzi a carico del Sig. »; Controparte_2
b) «in pari data, sempre in qualità di terzo pignorato, riceveva un ulte- Parte_1
riore atto di pignoramento presso terzi a istanza dell'Avv. Domenico Chianese quale procuratore antistatario del predetto Sig. »; Controparte_1
c) «invero, il titolo esecutivo azionato consisteva in entrambi in casi nella sentenza n. 2204 emessa dal Giudice di Pace di Afragola in data 13 novembre 2014 ad epi- logo del giudizio n. 1543/2013 RG, che riconosceva al Sig. un credito CP_1
nei confronti del Debitore di euro 3.031,20 e all'Avv. Chianese, quale procurato- re antistatario, le spese e i compensi di lite»;
d) «i suindicati pignoramenti presso terzi venivano iscritti a ruolo avanti il Tribu- nale di Napoli nord incoandosi due procedure esecutive, la prima ad iniziativa del con numero di Ruolo Generale 3429/2019 RGE, la seconda ad iniziativa CP_1
dell'Avv. Chianese, quale antistatario del Sig. , con numero di Ruolo Ge- CP_1
nerale 3435/2019 RGE, entrambe assegnate al medesimo Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Lucia Guardascione»;
e) nella procedura esecutiva incoata dal Sig. n. 3429/2019 RGE, la Banca CP_1
2
R.g.a.c.c. 13102/2022 aveva reso una prima dichiarazione ex art. 547 c.p.c. in data 4 luglio 2019, dichia- rando che “presso Agenzia di AFRAGOLA è in essere un conto Parte_1
corrente intestato a con saldo alla data di notifica pari Controparte_2
ad € 1.255,90. Si precisa che, a seguito di successivi accrediti, è stata vincolata la somma di euro 4.330,74 a fronte di un precedente pignoramento promosso da
. Pertanto, ad oggi non è stata vincolata alcuna somma a Controparte_1
fronte della presente procedura. Si precisa che tale somma sottoposta a vincolo è stata calcolata applicando anche l'art. 545 c.p.c. così come modificato dal DL n.
83/2015 convertito in Legge 6/8/2015 n. 132, essendo canalizzati sul conto cor- rente intestato al cliente esecutato somme a titolo di emolumenti/pensione.
[...]
precisa, infine, che potrà provvedere ai successivi accantonamenti solo CP_3
se e nella misura in cui gli stessi continueranno a pervenire ed il relativo conto re- sti operante.”
Il precedente pignoramento di cui alla dichiarazione era stato notificato su istanza del alla in qualità di terzo pignorato, contro il medesimo debitore, CP_1 CP_4
in data 7 gennaio 2019. Tuttavia, tale precedente pignoramento era stato rinun- ciato dal e, pertanto, la Banca era costretta a rettificare la propria dichia- CP_1
razione di quantità ex art. 547 c.p.c.;
f) alla luce della pendenza delle due procedure esecutive mobiliari presso terzi n.
3429/2019 RGE e n. 3435/2019 RGE, connesse in ragione dell'unicità del debi- tore esecutato (e quindi delle somme oggetto dell'esecuzione), aveva provveduto, pertanto, a rendere le seguenti dichiarazioni dal carattere inequivocabilmente cu- mulativo per entrambe le procedure:
- nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 26 gennaio 2022 (doc.5), resa nel giudi- zio promosso dal Sig. n. 3429/2019 RGE, la Banca, aggiornan- Controparte_1
do la precedente dichiarazione del 4 luglio 2019, indicava che “A seguito rinuncia di un precedente pignoramento promosso da , notificato Controparte_1
3
R.g.a.c.c. 13102/2022 il 07/01/2019, a fronte della presente procedura e di un altro pignoramento noti- ficato sempre il 17/06/2019 e promosso da AN DOMENICO, è stato posto un vincolo cautelativo di euro 4.330,74 (euro quattromilatrecentotren- ta/74) in attesa delle disposizioni che il G.E. riterrà di adottare;
- nella dichiarazione di quantità del 25 gennaio 2022 (doc.6), resa nel giudizio promosso dall'Avv. Domenico Chianese n. 3435/2019 RGE, la Banca indicava che “A seguito rinuncia di un precedente pignoramento promosso da
[...]
, notificato il 07/01/2019, a fronte della presente procedura e di Parte_3
un altro pignoramento notificato sempre il 17/06/2019 e promosso da
[...]
, è stato posto un vincolo cautelativo di euro 4.330,74 (euro quat- Parte_3
tromilatrecentotrenta/74) in attesa delle disposizioni che il G.E. riterrà di adotta- re”. evidenziò che alla luce di queste circostanze era stato corretta- Parte_1
mente rappresentato al Giudicante che essa era debitor debitoris della complessiva (e non ulteriore) somma di euro 4.330,74 e che, sussistendo la parallela procedura esecutiva, aveva apposto un “vincolo cautelativo” rimettendo la decisione al giudi- cante.
Aggiunse che, «nonostante il tenore inequivocabile delle dichiarazioni rese, l'Avv.
Chianese insisteva per l'assegnazione delle somme staggite in entrambe le proce- dure esecutive in parola», e «il Giudice dell'esecuzione, senza disporre la riunione delle procedure esecutive, nonostante l'evidente connessione (segnalata anche con le predette dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.), riteneva positiva (per entrambe le pro- cedure) la dichiarazione di quantità resa dalla Banca ed emetteva due parallele or- dinanze di assegnazione somme, in data 24 febbraio 2022, con cui assegnava a di- scapito degli interessi del terzo pignorato, le seguenti somme:
- con l'ordinanza resa ad epilogo del giudizio n. 3429/2019 RGE venivano asse- gnati € 700,00, per spese di procedura, come innanzi specificate, all'avvocato di-
4
R.g.a.c.c. 13102/2022 chiaratosi distrattario del creditore ed € 3.200,00 al creditore procedente a soddi- sfacimento del suo credito, oltre spese successive occorrende, imposta di registro,
IVA e CPA;
- con l'ordinanza resa ad epilogo del giudizio n. 3435/2019 RGE venivano asse- gnati € 350,00, per spese di procedura, come innanzi specificate, e € 1.615,00 al creditore procedente a soddisfacimento del suo credito, oltre spese successive oc- corrende, imposta di registro, IVA e CPA».
Lamentò che «la matematica sommatoria dei suddetti importi assegnati in paga- mento, superava la somma dichiarata, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., dalla Banca, rendendola immotivatamente chiamata a rispondere, con denaro proprio, per un debito non proprio» e che «l'Avvocato Domenico Chianese, con pec del 7 marzo
2022 (doc.7), notificava a entrambe le suindicate ordinanze di assegna- Parte_1
zione somme, con le rispettive distinte di pagamento».
Aggiunse che «con ricorso ex art. 617, capoverso, c.p.c. depositato in data 28 mar- zo 2022 (primo giorno successivo non festivo), chiedeva la so- Parte_1
spensione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. impugnata e, previa riunione della pro- cedura 3435/2019 RGE a quella precedentemente iscritta a ruolo n. 3429/2019
RGE, che venissero assegnate e ripartite in concorso dei creditori e con unico provvedimento le somme appartenenti al debitore esecutato nei limiti dell'importo dichiarato di euro 4.330,74 (euro quattromilatrecentotrenta/74)», ma «all'udienza del 24 novembre 2022, il Giudice dell'esecuzione, ritenendo (er- roneamente) che il dies a quo, contemplato all'art. 617, capoverso, c.p.c., decor- resse dalla comunicazione del di Cancelleria del 2 marzo 2022, rilevava Parte_4
la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata, ometteva di concedere alle parti i termini perentori per l'introduzione del giudizio di merito (come, invece, previsto ex lege agli artt. 616 e 618 c.p.c.) e rigettava quest'ultima estinguendo la procedura esecutiva».
5
R.g.a.c.c. 13102/2022 Ciò premesso, con l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. fece valere i seguenti motivi:
a) il giudice ha erroneamente ritenuto tardiva l'opposizione agli atti esecutivi, in quanto ha fatto decorrere il termine per proporre l'azione dalla comunicazione del biglietto di cancelleria, mentre detto termine aveva iniziato il suo corso dal giorno della notifica dell'ordinanza;
b) le dichiarazioni di quantità rese dalla in entrambe le procedure esecutive CP_4
connesse n. 3429/2019 RGE e n. 3435/2019 RGE dovevano intendersi negative, cumulative e incapienti;
c) errate erano state, prima ancora, le determinazioni contenute nelle ordinanze del 24 febbraio 2022 con cui il g.e., nonostante il predetto carattere cumulativo delle dichiarazioni in parola, a seguito di istanza di assegnazione formulata dal creditore procedente, aveva ritenuto di non riunire i giudizi ed aveva considerato
(erroneamente) positive le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. rese dalla banca in en- trambe le esecuzioni, assegnando complessivamente somme eccedenti quelle di cui la Banca si era dichiarata debitor debitoris.
Citò in lite e e concluse formulando le se- Controparte_1 Controparte_2
guenti richieste:
- accertare e dichiarare la correttezza della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa da
Parte_1
- in accoglimento della presente opposizione, revocare l'ordinanza di assegnazione somme del 24 febbraio 2022 con cui è stata disposta l'assegnazione delle somme emessa ad epilogo dell'esecuzione mobiliare presso terzi pendente avanti il Tribu- nale di Napoli nord recante RGE 3429/2019 e notificata in data 7 marzo 2022; in ogni caso condannare parte opposta alle spese ed ai compensi dell'odierno giu- dizio e della precedente fase svoltasi dinanzi al Giudice dell'esecuzione, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a come per legge.
6
R.g.a.c.c. 13102/2022 2. Con l'atto introduttivo del processo iscritto nel r.g.a.c.c. al n. 13143 del 2022,
dopo aver esposto gli identici fatti ripercorsi nel primo processo Parte_1
ed aver fatto valere gli identici motivi di opposizione, citò in lite l'avv. Domenico
Chianese e rassegnando nei loro confronti le stesse conclusio- Controparte_2
ni formulate in precedenza.
3. e l'avv. Domenico Chianese si costituirono nei rispettivi pro- Controparte_1
cessi in cui erano stati evocati, resistendo alle opposizioni. non si costituì. Controparte_2
4. Con ordinanza del 16/7/2024 il giudice ha disposto la riunione delle due op- posizioni.
Con ordinanza del 30/7/2024, il giudice, dopo aver «rilevato che CP_5
, debitore esecutato nelle procedure esecutive da cui traggono origine le op-
[...]
posizioni riunite, risulterebbe deceduto in data antecedente alle notificazioni dei due atti di citazione», ha ordinato «la rinnovazione della citazione nei confronti degli eredi di assegnando a tal fine alla parte più diligente Controparte_2
termine fino al 30 novembre affinché, svolti i preliminari accertamenti anagrafici circa il decesso del medesimo e l'individuazione dei suoi eredi, sia a quest'ultimi rinnovata la notificazione degli atti introduttivi».
5. Occorre anzitutto dare atto dell'integrità del contraddittorio, realizzatasi peral- tro sin dall'inizio dei due processi.
A seguito dell'ordinanza del 30 luglio 2024 ha tempestivamente Parte_1
notificato l'ordine di integrazione del contraddittorio, depositandone prova uni- tamente alle certificazioni anagrafiche dalle quali risulta che unico erede (rectius, chiamato all'eredità) di nato ad [...] il [...] e ivi de- Controparte_2
ceduto il 29/10/2019, è il figlio omonimo nato a [...] il Controparte_2
25/12/1969.
Proprio a quest'ultimo erano stati recapitati i due atti introduttivi originari, es-
7
R.g.a.c.c. 13102/2022 sendo stati consegnati nelle mani della figlia , la cui assenza dallo stato di Per_1
famiglia di del 1937 dimostra che ella li ricevette nella qualità Controparte_2
di figlia di del 1969. Controparte_2
L'erede (o chiamato all'eredità) del debitore esecutato, siccome non costituitosi, va dichiarato contumace.
Errano gli opposti nel dolersi dell'inammissibilità dell'opposizione per omessa in- tegrazione del contraddittorio nella fase sommaria innanzi al g.e.
L'eccezione è errata anzitutto in fatto poiché, operando anche in quella fase gli ef- fetti derivanti dall'invito e dall'avvertimento ex art. 492, comma 2, c.p.c., conte- nuti nell'atto di pignoramento, il debitore deve ritenersi ritualmente informato della proposizione dell'opposizione e dello svolgimento della fase sommaria in- nanzi al g.e.
Essa è comunque priva di pregio in diritto, avendo condivisibilmente affermato la
Suprema corte (con ord. n. 30491 del 2022) che «In tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pi- gnorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il con- traddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei con- fronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo».
Infine, ancora in rito occorre evidenziare che, in mancanza di fissazione da parte del giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza che chiude la fase cautelare, del termi- ne per l'introduzione del giudizio di merito, la parte o le parti interessate possono instaurare comunque il giudizio di merito (Cass. 3019 del 2021).
6. Il primo motivo d'opposizione è fondato.
Queste, in sintesi, le ragioni: a) il terzo pignorato, sebbene litisconsorte necessario
8
R.g.a.c.c. 13102/2022 sia dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 13553 del 2021) che del reclamo ex art. 630 c.p.c. (Cass. n. 32445 del 2022), non è parte dell'antecedente fase proce- dimentale, iniziata con la notifica, anche a lui, dell'atto di pignoramento e con- clusasi, eventualmente, con l'ordinanza di assegnazione del g.e.; b) l'interesse del terzo pignorato ad opporsi ex art. 617 c.p.c. diviene attuale allorquando egli abbia conoscenza esclusivamente legale del provvedimento del g.e. che si profili lesivo nei suoi confronti.
6.1. Affrontando il tema della decorrenza del termine per l'opposizione agli atti esecutivi, i giudici di legittimità hanno (in sent. 5172 del 2018) sottolineato «le peculiarità della struttura del processo esecutivo e dei rimedi ad esso interni ed esclusivi» e definito il processo esecutivo «una sequenza di attività materiali e pro- cedimentali finalizzate alle prime, a loro volta di mera esecuzione del comando contenuto nel titolo», con la conseguenza che ogni atto del g.e. «rilev(a) in quanto tale e cioè in una dimensione oggettiva od ontologica, per il solo fatto di essere stato adottato». Muovendo da queste premesse, nonché evidenziando la necessaria agilità della sequenza ordinamentale «perché finalizzata appunto senza formalità non necessarie al soddisfacimento del diritto azionato e consacrato nel titolo, sal- vo beninteso il diritto del debitore alla regolarità formale del processo», la Supre- ma corte ha ribadito il consolidato «principio della sufficienza, ai fini della decor- renza del termine di decadenza previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., della cono- scenza anche solo di fatto dell'atto da opporre (Cass. 31/10/2017, n. 25861; Cass. ord. 27/07/2017, n. 18723; Cass. 22/12/2015, n. 25743; Cass. 25110 del 2015;
Cass. 31/08/2015, n. 17306; Cass. 30/12/2014, n. 27533; Cass. 13/11/2014, n.
12881; Cass. 28/09/2012, n. 16529; Cass. 09/05/2012, n. 7051; Cass.
13/05/2010, n. 11597; Cass. 17/03/2010, n. 6487; Cass. 30/04/2009, n.
10099)», dando per «così superata la più rigorosa precedente impostazione sulla necessità della conoscenza legale (tra le ultime in tal
9
R.g.a.c.c. 13102/2022 senso, v. Cass. 16/04/2009, n. 9018, che escludeva la sufficienza della conoscenza di fatto), già temperata dal riconoscimento della sufficienza della conoscenza di un atto della sequenza procedimentale che presupponeva l'atto viziato (già Cass.
06/08/2001, n. 10841; successivamente, tra le altre ed oltre quelle già ricordate che ammettono anche la rilevanza della conoscenza di fatto: Cass. 22/08/2007, n.
17880; Cass. 10/01/2008, n. 252).
Secondo i giudici di legittimità, questo contesto, siccome caratterizzato dall'illustrata agilità delle forme procedimentali, «esige dai soggetti del processo esecutivo un peculiare onere di diligenza, avente ad oggetto l'acquisizione della consapevolezza dello sviluppo del processo medesimo, sicché, avuta conoscenza anche informale o in via di mero fatto dell'esistenza di un atto di quello che si re- puti o si sospetti viziato, è onere di chi intende renderlo oggetto di opposizione formale prenderne conoscenza nel tempo utile a formulare le sue difese».
6.2. I riferiti principi di diritto sono stati tuttavia affermati in riferimento ai “sog- getti” del processo d'esecuzione aventi la qualità di parte.
Essi non sono, quindi, applicabili al terzo pignorato.
Quest'ultimo, infatti, non è parte del processo esecutivo, e tale non diviene nean- che nel caso in cui sorgano contestazioni sulla sua dichiarazione o la stessa non sia stata da lui resa, in siffatte ipotesi dovendo il giudice dell'esecuzione provvedere nel contraddittorio «tra le parti e con il terzo», formulazione che sottolinea la per- manente estraneità del terzo al novero dei “soggetti” del processo esecutivo, asse- gnandogli il codice di rito rilievo solo quale debitor debitoris o detentore di cose del debitore (art. 543, comma 1, c.p.c.), e dunque di soggetto nei cui confronti ope- rano «gli obblighi che la legge impone al custode» (art. 546, comma 1, c.p.c.).
Ne consegue che non è predicabile l'applicabilità al terzo del principio di diritto che reputa sufficiente la mera conoscenza di fatto dell'atto esecutivo per il decorso del termine ex art. 617 c.p.c.
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R.g.a.c.c. 13102/2022 Del che è conferma la circostanza che né la pronuncia prima ricordata (Cass. n.
5172 del 2018), né alcuna – tranne una di cui si dirà – delle numerose da essa ci- tate a sostegno si occupano di casi in cui l'atto esecutivo era stato impugnato dal terzo pignorato o da “soggetto” del processo esecutivo diverso dal creditore o dal debitore esecutato.
Ed è ulteriormente confermato dal rilievo che l'unica pronuncia eccettuativa
(Cass. n. 25110 del 2015) ha affermato che «in tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. de- corre, per il terzo pignorato, dal momento in cui ha avuto conoscenza legale di questa ordinanza, tramite notificazione da parte del creditore, e non dalla data di notificazione dell'atto di precetto, se effettuata successivamente alla notificazione dell'ordinanza di assegnazione che costituisce il titolo esecutivo per agire in execu- tivis nei confronti del terzo (cfr. Cass. n. 11642/14, secondo cui il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l' ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 cod. proc. civ. decorre, per il terzo pignorato, dal momento in cui que- sti ne abbia legale conoscenza)».
Affermazioni, quest'ultime, che si fondano sui rilievi, svolti in precedenza da
Cass. n. 11642 del 2014, secondo cui, avendo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte nel testo dell'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4), dalla L. n. 52 del 2006, comportato che «il pignoramento presso terzi non prevede più - come avveniva in precedenza - la necessaria citazione del terzo a comparire davanti al giudice dell'e- secuzione affinché compia la dichiarazione di cui al successivo art. 547», «la pre- senza del terzo all'udienza, benché non certo impedita dalla legge - che nulla speci- fica al riguardo - non è richiesta, di talché nessun addebito di negligenza potrebbe essere mosso al terzo che, come nel caso in esame, avendo inviato la lettera rac- comandata al creditore, abbia poi deciso di non presenziare all'udienza davanti al
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R.g.a.c.c. 13102/2022 giudice dell'esecuzione», con la conseguenza che, ponendosi quindi «il problema di stabilire, qualora l'ordinanza di assegnazione sia emessa all'udienza, da quale data cominci a decorrere, per il terzo non presente, il termine di venti giorni di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi», «non è pensabile che il termine per l'impugnazione di un provvedimento che coinvolge comunque la posizione giuridica del terzo, il quale viene ad essere vincolato nel proprio com- portamento di debitore dall'ordinanza di assegnazione, cominci a decorrere nei confronti del medesimo da un evento del quale egli non abbia la legale conoscen- za», né «è ipotizzabile (…) a carico del terzo un onere di diligenza che dovrebbe tradursi nell'assiduo controllo dell'avvenuto deposito del provvedimento di asse- gnazione presso la cancelleria del tribunale», ma, occorrendo invece eliminare lo
«effetto di prolungata incertezza circa la stabilità del provvedimento di assegnazio- ne», «ove venga emessa un'ordinanza di assegnazione, è evidente interesse del cre- ditore comunicarla al più presto al terzo, onde garantirsi che questi paghi a lui e non al debitore».
Nella ricordata sent. n. 11642 del 2014, la Corte di cassazione sottolineò altresì che, nella ricerca di un punto di equilibrio tra le esigenze, tra loro contrapposte ed entrambe meritevoli di tutela, da un lato di garantire stabilità nel più breve tempo possibile ai provvedimenti emessi in fase di esecuzione, dall'altro di evitare che il diritto del terzo possa essere a sua insaputa sacrificato, «deve necessariamen- te essere preferita la seconda, ossia la tutela del diritto del terzo».
Nello stesso senso anche Cass. sent. n. 21081 del 2015, secondo cui «l'opposizio- ne agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quale atto conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e va notificato al difensore della parte opposta, costituito nella fase esecutiva, nel termine peren- torio di venti giorni, decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza alla pre-
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R.g.a.c.c. 13102/2022 senza del terzo pignorato, ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza».
Non è, in definitiva, predicabile nei confronti del terzo un onere di diligenza da attuarsi mediante monitoraggio della decisione adottata dal giudice dell'esecuzione a seguito della dichiarazione resa. Sicché, l'eventuale comunica- zione dell'ordinanza di assegnazione, effettuata come nel caso in esame dalla Can- celleria in via automatica per il sol fatto che il domicilio digitale della banca era stato “anagrafato” nel procedimento, non integra forma di sua conoscenza legale, ma non va al di là del rango di conoscenza di mero fatto, trattandosi di occasiona- le, non dovuta e quindi inattesa propalazione di un provvedimento giurisdiziona- le, rispetto alla quale non sorge alcun obbligo od onere di attivazione da parte del suo destinatario.
6.3. Ai principi sin qui delineati sembra, a parere di chi scrive, essersi ispirato il legislatore allorché, con l'art. 25 del d.l. n. 19 del 2024, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (DECRETO PNRR), converti- to con modificazioni dalla l. n. 56 del 2024, ha aggiunto all'art. 553, comma 1,
c.p.c. le disposizioni secondo cui «La notifica dell'ordinanza di assegnazione è ac- compagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati ne- cessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposi- zioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo», così individuando il dies a quo per il decorso del termine ex art. 617 c.p.c. nel giorno in cui è effettuata la notificazione dell'ordinanza.
Né a diverse conclusioni può indurre il rilievo che il citato art. 25 d. l. 19 del
2024 ha anche inserito, quale ultimo comma dell'art. 553 c.p.c., l'ulteriore dispo- sizione in base alla quale «Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo perio- do, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i
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R.g.a.c.c. 13102/2022 cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4- quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Si tratta di disposizione cui non appare corretto attribuire il significato di fissare la decorrenza del termine per l'opposizione agli atti esecutivi da parte del terzo dalla comunicazione anziché dalla notificazione. Opinare diversamente significherebbe che essa, siccome insuscettibile di applicazione a tutti i terzi, determina l'asimmetrico effetto dell'incerta e non generale individuazione del dies a quo: i terzi pignorati muniti di domicilio digitale sarebbero onerati di opporsi immedia- tamente, mentre per gli altri terzi pignorati il termine non potrebbe che decorrere dalla notificazione dell'ordinanza di assegnazione.
E', quindi, preferibile concludere che per effetto di queste disposizioni, ratione temporis inapplicabili alla vicenda che occupa, la notificazione dell'ordinanza di as- segnazione assume il valore di atto di esercizio del diritto riconosciuto dal giudice dell'esecuzione, idoneo a produrre l'effetto della modificazione della realtà giuri- dica e materiale del terzo pignorato, con la conseguenza che solo a partire dal suo compimento quest'ultimo ha l'onere di reagire con l'opposizione ex art. 617
c.p.c.; viceversa, la comunicazione della Cancelleria, nei casi in cui essa risulti pos- sibile, ha una finalità meramente acceleratoria delle fasi successive all'apparente definizione del procedimento di esecuzione ed ha una funzione meramente pro- palatoria diretta a velocizzare il compimento degli atti materiali conseguenziali.
6.4. Ha in conclusione errato il giudice dell'esecuzione nell'affermare che «la noti- fica dell'ordinanza di assegnazione risulta eseguita all'ente bancario, da parte della cancelleria, il 2 marzo 2022 mentre l'opposizione è stata depositata agli atti tele- matici il 28 marzo 2022».
Al di là del fatto che non di notifica si è trattato ma di una comunicazione effet-
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R.g.a.c.c. 13102/2022 tuata in via automatica dalla Cancelleria, peraltro in assenza di obbligo di legge e da considerarsi, dunque, inattesa dalla destinataria, per effetto di essa può al più ritenersi che la banca abbia acquisito una conoscenza di fatto dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, di per sé inidonea a far decorrere il termine per l'opposizione, che è invece scoccato solo a seguito delle notificazioni da parte dei creditori, solo a quest'ultime potendosi riconnettere la manifestazione del loro in- teresse all'attuazione del comando del giudice ed il correlativo sorgere dell'interesse della banca terza ad opporsi all'assegnazione di somme complessi- vamente eccedenti quanto posseduto per conto del debitore.
7. Il secondo ed il terzo motivo, poiché tra loro connessi, meritano di essere scru- tinati simultaneamente.
L'art. 550 c.p.c., nel regolare l'evenienza di una pluralità di pignoramenti ai danni dell'unico debitore e presso il medesimo terzo, richiama, per quanto qui rileva,
l'art. 524, commi 2 e 3, c.p.c.
Ne consegue la necessità, di regola e salvo eccezioni che qui non ricorrono, dello svolgimento di un processo d'esecuzione unitario, e ciò sia nel caso il medesimo credito sia pignorato per intero in entrambi i concomitanti procedimenti, sia al- lorché il pignoramento successivo abbia avuto ad oggetto quote diverse del mede- simo credito, avendo precisato al riguardo la Suprema corte che quest'ultimo
«non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario, sicché il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credi- to è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi» (così
Cass. n. 20595 del 2010).
L'errore rimproverato da al giudice dell'esecuzione è, dunque, Parte_1
palese.
Le ordinanze impugnate vanno quindi revocate.
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R.g.a.c.c. 13102/2022 8. Attuando in questo processo la riunione non disposta dal giudice dell'esecuzione e tenendo conto della somma pignorata risultante dalle identiche dichiarazioni rese da in riferimento ai distinti pignoramenti noti- Parte_1
ficati ad istanza del debitore e del suo difensore avv. Domenico Controparte_1
Chianese, occorre assegnare le medesime somme liquidate dal g.e. a titolo di spese
(le parti non hanno mosso censure sul punto), e dunque 350,00 €, di cui 100,00 per esborsi, all'avv. Chianese per il pignoramento ad istanza del medesimo,
700,00 €, di cui 220,00 € per esborsi, al per il pignoramento a sua istan- CP_1
za, con distrazione di quest'ultimo all'avv. Domenico Chianese;
e – tenuto conto di quanto liquidato dal g.e. con le ordinanze impugnate a titolo di crediti azionati
– l'intero residuo della somma pignorata e vincolata da in misu- Parte_1
ra pari al 34% in favore dell'avv. Chianese e al 66% in favore di , Controparte_1
a parziale soddisfacimento dei rispettivi crediti, oltre spese successive occorrende, imposta di registro, IVA e CPA se documentati con fatture e non detraibili dal creditore.
9. Le rilevate incertezze presenti nell'apparentemente univoco orientamento di le- gittimità integrano le gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese delle due opposizioni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle riunite opposizioni agli atti esecutivi:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) accoglie le opposizioni e, per l'effetto, revoca le ordinanze di assegnazione im- pugnate;
c) assegna 350,00 €, di cui 100,00 € per esborsi, all'avv. Chianese per il pignora- mento ad istanza del medesimo, 700,00 €, di cui 220,00 € per esborsi, al CP_1
per il pignoramento a sua istanza, con distrazione in favore dell'avv. Domenico
Chianese; e – tenuto conto di quanto liquidato dal g.e. a titolo di crediti azionati
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R.g.a.c.c. 13102/2022 con le ordinanze impugnate – l'intero residuo della somma pignorata e vincolata da in misura pari al 34% in favore dell'avv. Chianese e al 66% in Parte_1
favore di , a parziale soddisfacimento dei rispettivi crediti, oltre Controparte_1
spese successive occorrende, imposta di registro, IVA e CPA se documentati con fatture e non detraibili dal creditore;
d) compensa le spese di entrambe le opposizioni.
Così deciso in Aversa, il 14/05/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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