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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona della dott.ssa Francesca Caputo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6878/19 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1
difeso dall' avv. Emiliana Leporace, come da mandato in atti
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Angelo Ippolito, come da mandato in atti
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 25.6.19 il Parte_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1237/19 notificatogli in data 17.5.19,
[...] inerente il debito contemplato nell'accordo transattivo stipulato dalle parti in pendenza della procedura monitoria instaurata innanzi al Tribunale di Roma;
evidenziava che il debito medesimo scaturisse da forniture effettuate in danno della fallita propria CP_2 consorziata ed esecutrice di parte dei lavori appaltati dal in proprio Controparte_3 favore, per i quali tale compagine era stata già stata retribuita;
assumeva che l'opposta avesse formulato l'insinuazione al passivo della suddetta società ed, al contempo, illegittimamente attivato iniziative di recupero, anche mediante istanza di fallimento, direttamente ai propri danni;
negava che sussistesse la propria responsabilità solidale per i debiti della consorziata fallita e che la transazione cui era addivenuta, al solo fine di scongiurare la prosecuzione delle duplici iniziative di recupero, avesse portata novativa;
prospettava l'avvenuta risoluzione ex art. 1976 c.c. di tale transazione e, comunque, l'annullabilità della medesima, perchè conclusa sotto minaccia di un male ingiusto;
chiedeva, pertanto, revocarsi il d.i. ed accertarsi la parziale risoluzione della transazione, in rapporto alla previsione inerente la novazione;
invocava, in via gradata l'annullamento dell'accordo prefato per vizio del consenso.
costituendosi con comparsa depositata in data 11.7.19, evidenziava che CP_1
l'intesa transattiva posta a base della domanda di pagamento oggetto del d.i. in contestazione fosse stata stipulata in pendenza del giudizio di opposizione al provvedimento monitorio emesso in proprio favore ed in danno dell'opponente innanzi al Tribunale di Roma;
inferiva che la natura novativa di tale accordo emergesse sia dall'espresso tenore del medesimo, sia dalla circostanza che il , Parte_1 originariamente obbligato solidale ex art. 105 cod. appalti rispetto al debito facente capo alla fallita fosse divenuto obbligato principale, con facoltà di surroga CP_2 nella propria posizione anche in sede fallimentare, laddove fossero intervenuti i pagamenti concordati;
contestava la sussistenza del paventato vizio del consenso, rimarcando che con mail del 1.4.19 il avesse fornito rassicurazioni Parte_1 sull'adempimento della transazione;
instava, pertanto, per l'emissione di provvedimento ex art. 648 c.p.c. e, comunque, per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza emessa in data 23.4.20 il d.i. opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo;
nel corso del procedimento, non avendo sortito effetto i reiterati tentativi di soluzione transattiva della lite e non avendo l'opponente formulato richieste istruttorie ammissibili, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 24.4.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il , al fine di contrastare la domanda di pagamento azionata in sede Parte_1 monitoria, ha assunto, in primo luogo, che la transazione posta a fondamento della medesima e rimasta inadempiuta non avesse portata novativa e che la domanda di risoluzione dell'accordo implicasse la reviviscenza delle obbligazioni originarie.
In disparte dal preliminare rilievo che parte opponente non risulti legittimata attivamente rispetto alla richiesta di risoluzione della transazione dettata dal proprio incontestato inadempimento, non può tacersi come la natura novativa dell'accordo medesimo osti radicalmente alla fruizione di tale rimedio processuale, come previsto dall'art. 1976 c.c.
Al riguardo, preme osservare che, come puntualizzato dalla corte nomofilattica - si veda, ex plurimis, ord. 32655/21 e 4796/16), sia configurabile una transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti si limitino a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato;
è, invece, rinvenibile una transazione novativa nell'ipotesi in cui le parti convengono l'estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo;
in particolare, “ l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti” (così Cass. civ. ord. n.
23064/16); corollario di tali rilievi è che, laddove non sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo;
rilevano, a tal fine, la concreta volontà delle parti, le vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell'accordo, le modalità di svolgimento e di esecuzione del rapporto.
Nella vicenda per cui è controversia le parti, con accordo del 27.10.18, inerente l'intero complesso dei rapporti contrattuali anche instaurati direttamente tra loro, sempre inerenti all'appalto del hanno espressamente indicato la natura Controparte_3 novativa dell'assunzione diretta, ad opera del Consorzio, del debito scaturente dai rapporti contrattuali tra e la fallita consorziata dell'opponente, CP_1 CP_2 rispetto al quale era stato emesso dal Tribunale di Roma il di 11457/18; tale debito sarebbe stato onorato mediante versamento in 4 rate ad opera della stazione appaltante, in occasione dell'emissione dei SAL da parte del stesso o Parte_1 mediante cessione parziale dei crediti di quest'ultimo nei confronti dell'amministrazione suddetta.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che le parti, al fine di comporre le contestazioni in ordine alla sussistenza di un paventata responsabilità solidale dell'opponente - scaturente, secondo la prospettazione dell'opposta innanzi al Tribunale di Roma, dal subappalto ex art. 105 cod. appalti, sebbene tale ipotesi afferisca solo agli obblighi contributivi e retributivi e, secondo la prospettazione del , non apprezzabile Parte_1 neppure rispetto alla diversa ipotesi di cui all'art. 2615 c.c. – abbiano convenuto il sorgere ex novo di un'obbligazione in capo all'opponente, determinandone sia l'entità,
a fronte delle contestazioni formulate dal medesimo in sede di opposizione al d.i emesso nel prefato giudizio ex art. 645 c.p.c.. che le modalità di pagamento.
Neppure appare suscettibile di accoglimento la domanda di annullamento della transazione per vizio del consenso: a prescindere dal rilievo che la medesima sia stata conclusa dalle parti con l'intervento dei rispettivi legali, circostanza che già di per sé rende poco plausibile il condizionamento psicologico del , deve rilevarsi Parte_1 come, in tema di violenza morale, “i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera od iniziativa di un terzo. Requisito indefettibile è, tuttavia, che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere il consenso per il negozio del quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficienza causale concreta, sulla libertà di volizione del soggetto passivo. Conseguentemente, non è di per se sola riconducibile al timore prodotto da violenza altrui la rappresentazione interna di un pericolo di danno, anche se non conseguente ad un processo psicologico puramente interno e connessa, invece, a circostanze esterne, eventualmente riconducibili all'attività di terzi, che possono incidere sulla libertà di autodeterminazione” ( cfr. Cass. civ. sent. n. 8430/00; ancora “in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Conseguentemente, il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte ( cfr. Cass. Civ. sent. n.
440/244).
La transazione in contestazione, tuttavia, è stata stipulata dopo che sia l'azione monitoria sia l'istanza di fallimento in danno del erano state instaurate, Parte_1 sicchè non può apprezzarsi, neppure in via di ipotesi, il collegamento eziologico di cui risulta imprescindibile il ricorrere.
Le spese di lite, liquidate in considerazione della consistenza dell'attività difensiva svolta ed alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
Parzialmente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, confermando il d.i. opposto;
- Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida, nell'importo di 6.700,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al
15%, iva e cpa;
Lecce, 16.1.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona della dott.ssa Francesca Caputo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6878/19 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1
difeso dall' avv. Emiliana Leporace, come da mandato in atti
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Angelo Ippolito, come da mandato in atti
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 25.6.19 il Parte_1
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1237/19 notificatogli in data 17.5.19,
[...] inerente il debito contemplato nell'accordo transattivo stipulato dalle parti in pendenza della procedura monitoria instaurata innanzi al Tribunale di Roma;
evidenziava che il debito medesimo scaturisse da forniture effettuate in danno della fallita propria CP_2 consorziata ed esecutrice di parte dei lavori appaltati dal in proprio Controparte_3 favore, per i quali tale compagine era stata già stata retribuita;
assumeva che l'opposta avesse formulato l'insinuazione al passivo della suddetta società ed, al contempo, illegittimamente attivato iniziative di recupero, anche mediante istanza di fallimento, direttamente ai propri danni;
negava che sussistesse la propria responsabilità solidale per i debiti della consorziata fallita e che la transazione cui era addivenuta, al solo fine di scongiurare la prosecuzione delle duplici iniziative di recupero, avesse portata novativa;
prospettava l'avvenuta risoluzione ex art. 1976 c.c. di tale transazione e, comunque, l'annullabilità della medesima, perchè conclusa sotto minaccia di un male ingiusto;
chiedeva, pertanto, revocarsi il d.i. ed accertarsi la parziale risoluzione della transazione, in rapporto alla previsione inerente la novazione;
invocava, in via gradata l'annullamento dell'accordo prefato per vizio del consenso.
costituendosi con comparsa depositata in data 11.7.19, evidenziava che CP_1
l'intesa transattiva posta a base della domanda di pagamento oggetto del d.i. in contestazione fosse stata stipulata in pendenza del giudizio di opposizione al provvedimento monitorio emesso in proprio favore ed in danno dell'opponente innanzi al Tribunale di Roma;
inferiva che la natura novativa di tale accordo emergesse sia dall'espresso tenore del medesimo, sia dalla circostanza che il , Parte_1 originariamente obbligato solidale ex art. 105 cod. appalti rispetto al debito facente capo alla fallita fosse divenuto obbligato principale, con facoltà di surroga CP_2 nella propria posizione anche in sede fallimentare, laddove fossero intervenuti i pagamenti concordati;
contestava la sussistenza del paventato vizio del consenso, rimarcando che con mail del 1.4.19 il avesse fornito rassicurazioni Parte_1 sull'adempimento della transazione;
instava, pertanto, per l'emissione di provvedimento ex art. 648 c.p.c. e, comunque, per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza emessa in data 23.4.20 il d.i. opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo;
nel corso del procedimento, non avendo sortito effetto i reiterati tentativi di soluzione transattiva della lite e non avendo l'opponente formulato richieste istruttorie ammissibili, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 24.4.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il , al fine di contrastare la domanda di pagamento azionata in sede Parte_1 monitoria, ha assunto, in primo luogo, che la transazione posta a fondamento della medesima e rimasta inadempiuta non avesse portata novativa e che la domanda di risoluzione dell'accordo implicasse la reviviscenza delle obbligazioni originarie.
In disparte dal preliminare rilievo che parte opponente non risulti legittimata attivamente rispetto alla richiesta di risoluzione della transazione dettata dal proprio incontestato inadempimento, non può tacersi come la natura novativa dell'accordo medesimo osti radicalmente alla fruizione di tale rimedio processuale, come previsto dall'art. 1976 c.c.
Al riguardo, preme osservare che, come puntualizzato dalla corte nomofilattica - si veda, ex plurimis, ord. 32655/21 e 4796/16), sia configurabile una transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti si limitino a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato;
è, invece, rinvenibile una transazione novativa nell'ipotesi in cui le parti convengono l'estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo;
in particolare, “ l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti” (così Cass. civ. ord. n.
23064/16); corollario di tali rilievi è che, laddove non sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo;
rilevano, a tal fine, la concreta volontà delle parti, le vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell'accordo, le modalità di svolgimento e di esecuzione del rapporto.
Nella vicenda per cui è controversia le parti, con accordo del 27.10.18, inerente l'intero complesso dei rapporti contrattuali anche instaurati direttamente tra loro, sempre inerenti all'appalto del hanno espressamente indicato la natura Controparte_3 novativa dell'assunzione diretta, ad opera del Consorzio, del debito scaturente dai rapporti contrattuali tra e la fallita consorziata dell'opponente, CP_1 CP_2 rispetto al quale era stato emesso dal Tribunale di Roma il di 11457/18; tale debito sarebbe stato onorato mediante versamento in 4 rate ad opera della stazione appaltante, in occasione dell'emissione dei SAL da parte del stesso o Parte_1 mediante cessione parziale dei crediti di quest'ultimo nei confronti dell'amministrazione suddetta.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che le parti, al fine di comporre le contestazioni in ordine alla sussistenza di un paventata responsabilità solidale dell'opponente - scaturente, secondo la prospettazione dell'opposta innanzi al Tribunale di Roma, dal subappalto ex art. 105 cod. appalti, sebbene tale ipotesi afferisca solo agli obblighi contributivi e retributivi e, secondo la prospettazione del , non apprezzabile Parte_1 neppure rispetto alla diversa ipotesi di cui all'art. 2615 c.c. – abbiano convenuto il sorgere ex novo di un'obbligazione in capo all'opponente, determinandone sia l'entità,
a fronte delle contestazioni formulate dal medesimo in sede di opposizione al d.i emesso nel prefato giudizio ex art. 645 c.p.c.. che le modalità di pagamento.
Neppure appare suscettibile di accoglimento la domanda di annullamento della transazione per vizio del consenso: a prescindere dal rilievo che la medesima sia stata conclusa dalle parti con l'intervento dei rispettivi legali, circostanza che già di per sé rende poco plausibile il condizionamento psicologico del , deve rilevarsi Parte_1 come, in tema di violenza morale, “i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera od iniziativa di un terzo. Requisito indefettibile è, tuttavia, che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere il consenso per il negozio del quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficienza causale concreta, sulla libertà di volizione del soggetto passivo. Conseguentemente, non è di per se sola riconducibile al timore prodotto da violenza altrui la rappresentazione interna di un pericolo di danno, anche se non conseguente ad un processo psicologico puramente interno e connessa, invece, a circostanze esterne, eventualmente riconducibili all'attività di terzi, che possono incidere sulla libertà di autodeterminazione” ( cfr. Cass. civ. sent. n. 8430/00; ancora “in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Conseguentemente, il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte ( cfr. Cass. Civ. sent. n.
440/244).
La transazione in contestazione, tuttavia, è stata stipulata dopo che sia l'azione monitoria sia l'istanza di fallimento in danno del erano state instaurate, Parte_1 sicchè non può apprezzarsi, neppure in via di ipotesi, il collegamento eziologico di cui risulta imprescindibile il ricorrere.
Le spese di lite, liquidate in considerazione della consistenza dell'attività difensiva svolta ed alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
Parzialmente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, confermando il d.i. opposto;
- Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida, nell'importo di 6.700,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al
15%, iva e cpa;
Lecce, 16.1.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo