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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 1293/2020 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2548/2019 del Tribunale di S. Maria C.V. depositato in data
11.11.2019, emesso per restituzione di somme mutuate con contratto di finanziamento” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata Parte_1 C.F._1 su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv.
Maddalena Grasso nonché in virtù di procura rilasciata su foglio separato e resa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Massimo Caramanica, presso il cui studio in Mondragone (CE) al Corso Umberto n. 92 elettivamente domicilia
- OPPONENTE -
E
(C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, quale CP_1 P.IVA_1 procuratrice di (C.F. e P.I ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, giusta procura ai rogiti dal Notaio di Pordenone Parte_2 del 31/05/2016, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi, giusta procura generale alle liti per notaio Persona_1 elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla Via Avezzana n. 6 presso lo studio dell'Avv. Monica Verrillo.
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico- giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2548/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 28.10.2019 e notificato in data del 19.12.2019, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di € CP_1
33.688,22, oltre interessi come da domanda, nonché le spese e competenze della fase monitoria come liquidate, oltre alle successive occorrende.
A fondamento della proposta opposizione, il sig. eccepiva: - la propria carenza di Pt_1 legittimazione passiva, per essere stato erroneamente qualificato nel ricorso per decreto ingiuntivo quale debitore principale in luogo del , nonostante dal contratto di Parte_3 finanziamento egli risultasse essere il soggetto coobbligato/garante e non il soggetto titolare del debito;
- la decadenza e prescrizione dell'obbligazione di garanzia nei sui confronti ai sensi dell'art. 1957 cc., per non avere la società opposta attivato entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale
; - nel merito la usurarietà del tasso di interesse applicato al finanziamento. Parte_3
Si costituiva in giudizio l'opposta quale procuratrice di che CP_1 CP_2 CP_2 instava per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto - di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività ex art. 648, comma I, c.p.c. – eccependo l'infondatezza dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 02.02.2021, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
La causa era istruita unicamente mediante produzioni documentali.
Le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta rese per l'udienza cartolare del 10.12.2024 e la causa era assegnata a sentenza con i termini ex art.190 cpc.
2 Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i, essendo stato esperito dalla opposta nel corso del giudizio il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, per la mancata partecipazione dell'opponente, pur ritualmente convocato, come da verbale negativo depositato in atti.
Sempre in via preliminare deve disattendersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente, atteso che, come è dato evincersi dalla lettura combinata del ricorso per decreto ingiuntivo e del contratto di finanziamento in atti, trattasi di mero errore materiale riportato nella premessa del ricorso monitorio, ove veniva indicato il quale obbligato principale in Parte_1 luogo del sig. , a sua volta indicato erroneamente quale garante, ed il decreto Parte_3 ingiuntivo è stato comunque emesso indistintamente nei confronti entrambi i debitori, quali obbligati in solido.
L'eccezione dell'opponente sul punto appare pertanto infondata e va reietta.
Nel merito, l'opposizione va reputata infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente vagliata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016;
Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio
3 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una
“sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Orbene, l'opposta per il tramite della procuratrice , ha dato prova CP_2 CP_1 della propria legitimatio ad causam, producendo lo stralcio della proposta di contratto di cessione sottoscritta dalla del 12.04.2016 in uno allo stralcio dei debitori ceduti, nonché Controparte_3
l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 30.4.2016 – Parte Seconda, così determinando, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. B., gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c.
Va ribadito inoltre, come la Corte di Cassazione con la sentenza 22151/19 ritenga sufficiente in merito alla cessione del credito ed alla legittimazione del cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi.
Nel caso de quo, l'avviso di cessione dei crediti da a sulla Gazzetta CP_3 CP_2
Ufficiale n. 52 del 30.4.2016, reca l'indicazione del tipo di crediti ceduti “con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1 ottobre 2015”, ovvero tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel contratto di cessione e derivanti dai contratti di finanziamento e dai contratti di conto corrente ivi indicati.
Ulteriore prova della cessione è data dalla circostanza che la odierna opposta ha prodotto il contratto di finanziamento stipulato dal quale coobbligato e la certificazione Parte_1 ex art. 50 TUB, poiché trattasi di elemento che non troverebbe alcuna CP_3 giustificazione se non “postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione” (ex multis, App. Milano n. 220/2024; App. Perugia, n.
386/2024; Trib. Terni, n. 812/2024).
A fronte della documentazione depositata dalla opposta quale cessionaria, non disconosciuta da controparte, nessuna contestazione è stata mossa dall'opponente, né in ordine all'esistenza stessa del contratto di cessione in sé, né in riferimento alla cessione dello specifico credito controverso,
La legittimazione della opposta società deve intendersi dunque anche implicitamente riconosciuta.
Tanto premesso, l'opposta ha dato dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito dedotto in giudizio, versando in atti copia del contratto di finanziamento n. 11177845 sottoscritto CP_3 in data 17.11.2009 da e con le condizioni contrattuali applicate e i Parte_3 Parte_1 documenti di sintesi, non disconosciuto dall'opponente, unitamente alla lista movimenti e piano di ammortamento, nonché l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB attestante l'entità del credito controverso e la regolare erogazione della somma finanziata.
Di contro, il debitore opponente non ha mai contestato di aver sottoscritto il finanziamento, sia pure quale coobbligato, né l'avvenuta erogazione del finanziamento in favore del richiedente e
4 neppure ha dedotto o allegato fatti estintivi o modificativi del proprio debito, posto che anche l'eccezione di decadenza e prescrizione del diritto di agire verso il fideiussore ex art. 1957 c.c. è infondata.
Al riguardo, va infatti osservato che l'art. 1957 c.c. invocato da parte opponente è norma riferita al fideiussore, prevedendo tale norma che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, mentre, nel caso di specie, dal contratto di finanziamento oggetto di causa, si evince che Parte_1
(odierno opponente) con la sottoscrizione del contratto, non ha concluso con la un CP_3 contratto di fideiussione, limitandosi a sottoscrivere il contratto quale coobbligato.
Si osserva a tal proposito che le differenze tra la figura del fideiussore e quella del coobbligato, sono, in effetti, molto sottili anche perché assolvono alla medesima funzione e cioè intervenire nel caso in cui il debitore non sia più in grado di pagare le rate del mutuo. Figure, dunque, di garanzia che le banche o le finanziarie richiedono a maggior tutela dei loro investimenti. Vi è comunque un'importante differenza tra i due ruoli. Il coobbligato è tenuto ad intervenire immediatamente a coprire le rate del debito. Il garante, invece, interverrà solamente dopo la messa in mora del debitore da parte del creditore. Difatti il coobbligato è il soggetto che insieme al debitore principale è responsabile dell'adempimento di un debito e tale era il sig. , Parte_1
Non va sottaciuto sul punto che la sezione del contratto de quo relativa ai dati del primo e del secondo garante è in bianco, non riportando alcun nominativo, a riprova che l'opponente ha sottoscritto il finanziamento in qualità di coobbligato e non di garante, assumendo volontariamente e in solido con il la prestazione restitutoria della somma Parte_3 finanziata.
Stanti le superiori considerazioni, deve ritenersi che l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., in quanto espressamente riferita alla fideiussione, non possa essere interpretata estensivamente e applicata al coobligato in solido, dovendo trovare applicazione nel caso di specie il termine di prescrizione ordinario di dieci anni.
Occorre infatti evidenziare l'orientamento pacifico ed unanime della giurisprudenza sia di merito che di legittimità sul punto, nell'ipotesi di debiti derivanti dalla sottoscrizione di finanziamenti e mutui, i termini di prescrizione regolamentati dall'art. 2946 c.c. corrispondono a dieci anni.
Tale scadenza non deve tuttavia essere calcolata a partire dalla data in cui è stato sottoscritto il finanziamento, poiché il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si verifica l'inadempimento. La prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, “atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. n. 17798/2011). Invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il finanziamento deve essere considerato in modo unitario, come unica prestazione;
la prescrizione ricade dunque su tutto il credito e non sulle singole rate. Ne consegue che la
5 prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento, e perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (Cass. Civ., Sez. III n. 19291/2010).
L'unitarietà della prestazione determina l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c.
Infatti, come recentemente chiarito dalla Corte di legittimità, nella pronuncia Cass. Civ.
4232/2023, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (così pure Cass.
1994/1110, 2002/12707, 2013/18915)
Ciò premesso, nel caso di specie il contratto di finanziamento stipulato in data 17.11.2009 dal quale coobbligato prevedeva il rimborso della sorte capitale in n. 84 rate mensili e Parte_1 la scadenza dell'ultimo rateo era prevista per il 20.11.2016, come da piano di ammortamento prodotto dall'opposta con le memorie ex art 183 comma 6 c.c., ed è pertanto da tale data che decorreva il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., ad oggi neppure ancora maturata, protraendosi sino al 20.11.2026, e l'ingiunzione di pagamento è stata notificata in data 13 dicembre 2019.
Alla luce delle considerazioni svolte, le doglianze avanzate da parte opponente sul punto risultano infondate e la società opposta ha diritto a percepire il pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo, non potendo trovare accoglimento neppure le doglianze di parte opponente circa l'illegittima applicazione di interessi usurari al finanziamento de quo.
Sotto questo profilo, in particolare, si rileva che più volte è stato statuito, secondo orientamento consolidato, che “qualora […] il cliente contesta l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché di interessi usurari […] limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto [contrattuale], senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (tra le tante Trib. Monza
20.10.2006). Ed invero, è onere della parte che invoca l'illegittima applicazione interessi indicare i precisi fatti su cui tale deduzione viene formulata, “non essendo sufficiente sollevare l'eccezione con la contestuale richiesta di consulenza tecnica, in quanto quest'ultima avrebbe carattere meramente esplorativo. Né potrà pretendersi che la nullità venga rilevata ex officio dal Giudice, in quanto questi deve limitarsi a rilevare, cioè constatare, ciò che già risulta dagli elementi probatori disponibili e rite et recte acquisiti” (Trib. Monza, Sez. III, 16.04.2008).
Nel caso di specie non è stata compiuta nessuna analisi concreta delle clausole contrattuali che consentisse, tramite conteggi analitici, di ritenere specificamente allegata l'asserita illecita usurarietà degli interessi, limitandosi l'opposizione a contestare genericamente, richiedendo a
6 fini meramente esplorativi di verificare la regolare applicazione dei tassi di interesse al finanziamento, di talché la relativa eccezione risulta sfornita sia di allegazione specifica che di prova in ordine alla sua effettiva verificazione.
In definitiva, l'opposizione va rigettata con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il quale deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore della domanda (euro 33.688,22), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 1293/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto ingiuntivo opposto n.
2548/2019 – R.G. 8430/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida nella misura di euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 09.04.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.
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