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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2324 /2024 R.G.
All'udienza del 12/03/2025 alle ore 09.18, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Pinta per parte ricorrente il quale insiste sulle note Parte_1 conclusive depositate.
CP_ L'Avv. Rizzo per parte resistente il quale conclude riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'integrale compensazione delle spese di lite, anche alla luce dell'eccezione preliminare di difetto di competenza territoriale del tribunale adito.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.05, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2324 /2024 R.G.
OGGETTO: opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 01 – 001802849, PROT.
INPS.8200.01/10/2024.0301805 vertente tra
, (CF ) residente in [...]del Vallo, in proprio e nella Parte_2 C.F._1
qualità di legale rappresentante della società (P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Mazara del Vallo, Via Bessarione n. 19, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Leonardo Pinta e Maria Sara Di Battista, elettivamente domiciliato presso il loro studio,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha promosso precipua opposizione avverso l'Ordinanza di Ingiunzione n. 01 –
001802849 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con contestuale richiesta di essere autorizzato alla chiamata in causa della Curatela e, comunque, della compagnia assuntrice del rischio da responsabilità professionale quale amministratore della Società; l'intervenuta estinzione del diritto dell' per scadenza del termine di prescrizione quinquennale;
l'infondatezza della pretesa, per avere CP_1
la Curatela provveduto ai versamenti richiesti prima della notifica dell'Ordinanza di Ingiunzione, nonché
l'indeterminatezza del quantum richiesto;
e, in ogni caso, l'indeterminatezza della contestazione in violazione del diritto alla difesa.
Per tali motivi ha chiesto che venisse dichiarata nulla o, comunque, revocata l'ordinanza impugnata.
L' costituendosi ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale adito in CP_1
favore del tribunale di Trapani;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*****
Alla luce delle concordi conclusioni formulate dalle parti, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Dalla documentazione depositata da parte ricorrente in data 17 febbraio 2025 risulta infatti che con provvedimento del 14 gennaio 2025 n. 820000-25- 0006 l' ha annullato in autotutela l'ordinanza CP_1
opposta.
L'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato rende superfluo l'esame di tutte le doglianze, anche in via preliminare, sollevate dalle parti.
In punto alle spese di lite, applicato il principio della soccombenza virtuale, le stesse vengono parzialmente compensate tra le parti, con condanna dell' alla refusione del 50% delle spese di lite CP_1
sostenute da parte ricorrente.
Infatti, nonostante vada riconosciuto all' l'impegno e tempestività nel porre in essere l'attività CP_1
amministrativa che ha permesso di evitare la prosecuzione della lite, non può non rilevarsi che il provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato riconosce la fondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione in capo al ricorrente . Parte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2324 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa parzialmente le spese di lite, condannando l' a rifondere a parte ricorrente il 50% delle CP_1
spese di lite, liquidate (50%) in € 1.000,00 pe compensi professionali;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge.
Così deciso in Marsala in data 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2324 /2024 R.G.
All'udienza del 12/03/2025 alle ore 09.18, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Pinta per parte ricorrente il quale insiste sulle note Parte_1 conclusive depositate.
CP_ L'Avv. Rizzo per parte resistente il quale conclude riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'integrale compensazione delle spese di lite, anche alla luce dell'eccezione preliminare di difetto di competenza territoriale del tribunale adito.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.05, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2324 /2024 R.G.
OGGETTO: opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 01 – 001802849, PROT.
INPS.8200.01/10/2024.0301805 vertente tra
, (CF ) residente in [...]del Vallo, in proprio e nella Parte_2 C.F._1
qualità di legale rappresentante della società (P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Mazara del Vallo, Via Bessarione n. 19, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Leonardo Pinta e Maria Sara Di Battista, elettivamente domiciliato presso il loro studio,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha promosso precipua opposizione avverso l'Ordinanza di Ingiunzione n. 01 –
001802849 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con contestuale richiesta di essere autorizzato alla chiamata in causa della Curatela e, comunque, della compagnia assuntrice del rischio da responsabilità professionale quale amministratore della Società; l'intervenuta estinzione del diritto dell' per scadenza del termine di prescrizione quinquennale;
l'infondatezza della pretesa, per avere CP_1
la Curatela provveduto ai versamenti richiesti prima della notifica dell'Ordinanza di Ingiunzione, nonché
l'indeterminatezza del quantum richiesto;
e, in ogni caso, l'indeterminatezza della contestazione in violazione del diritto alla difesa.
Per tali motivi ha chiesto che venisse dichiarata nulla o, comunque, revocata l'ordinanza impugnata.
L' costituendosi ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale adito in CP_1
favore del tribunale di Trapani;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*****
Alla luce delle concordi conclusioni formulate dalle parti, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Dalla documentazione depositata da parte ricorrente in data 17 febbraio 2025 risulta infatti che con provvedimento del 14 gennaio 2025 n. 820000-25- 0006 l' ha annullato in autotutela l'ordinanza CP_1
opposta.
L'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato rende superfluo l'esame di tutte le doglianze, anche in via preliminare, sollevate dalle parti.
In punto alle spese di lite, applicato il principio della soccombenza virtuale, le stesse vengono parzialmente compensate tra le parti, con condanna dell' alla refusione del 50% delle spese di lite CP_1
sostenute da parte ricorrente.
Infatti, nonostante vada riconosciuto all' l'impegno e tempestività nel porre in essere l'attività CP_1
amministrativa che ha permesso di evitare la prosecuzione della lite, non può non rilevarsi che il provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato riconosce la fondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione in capo al ricorrente . Parte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2324 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa parzialmente le spese di lite, condannando l' a rifondere a parte ricorrente il 50% delle CP_1
spese di lite, liquidate (50%) in € 1.000,00 pe compensi professionali;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge.
Così deciso in Marsala in data 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.