Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 14/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 167/2024
REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
cosi composto: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott. De Marco Alessandra Giudice dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel.
nell'ambito del giudizio tra
, (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sulmona (AQ) alla Via carso 21, presso e nello studio dell'Avv. Daniele Di Bartolo che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in a CP_1 C.F._2
Pescara in via Pasolini n. 5, presso lo studio dell'avv. Pietro Chimisso che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione;
- RESISTENTE - ha emesso la seguente SENTENZA
Con ricorso dell'8.4.2024 ha chiesto dichiararsi la decadenza Parte_1 dalla responsabilità genitoriale o in subordine l'affidamento esclusivo della figlia nata il [...] dal matrimonio con . Persona_1 CP_1
A sostegno della pretesa la ricorrente ha dedotto che:
- il 6 agosto 2005 la ricorrente ha contratto matrimonio concordatario con il sig.
nato a Neuwied in [...] il [...], del quale con CP_1 sentenza n°378/2016 del Tribunale di Sulmona è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili;
- dal matrimonio il 16 dicembre 2008 in Sulmona è nata la figlia;
Per_1
- da circa quattro anni, nonostante l'affidamento congiunto disposto dal Tribunale, il padre si è allontanato completamente da , non esercitando Per_1 il diritto di visita e venendo meno anche al regolare contributo al mantenimento della minore;
- dal 2022, inoltre, il resistente nega qualsiasi contatto alla madre così che la stessa ha difficoltà nel concordare le scelte relative alla figlia.
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2 modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento sono emersi diversi elementi tali da legittimare un affidamento esclusivo della minore alla madre. In particolare, la madre, nel ricorso introduttivo, ha evidenziato la sostanziale assenza di qualsivoglia rapporto del padre con la figlia da ormai 4-5 anni e che lo stesso ha reso difficoltoso ogni contatto con la madre al fine di acquisire informazioni sulla figlia e prendere, di comune accordo, ogni decisione rilevante nella vita della minore, venendo meno anche al pagamento delle spese straordinarie per la stessa. Il resistente, nel costituirsi in giudizio, non ha negato l'assenza di rapporto con la figlia, ma ha attribuito la colpa di tale situazione alla madre. Tuttavia, elementi di rilievo sono stati evidenziati dalla stessa minore sentita all'udienza del 28.1.2025. La ragazza (quasi diciassettenne) ha confermato di non aver più nessun rapporto con il padre da molto tempo, accusandolo di non aver fatto alcun tentativo per recuperare il rapporto con lei soprattutto a seguito dell'istaurazione, da parte del padre, di una nuova relazione dalla quale ha avuto anche un figlio. La stessa minore, la quale è sembrata serena nel raccontare la sua vita e la sua relazione con la madre, non ha manifestato segni di rabbia o risentimento nei confronti del padre, riferendo di diversi episodi in cui sicuramente la stessa è rimasta “ferita” del comportamento del padre rispetto alla sua nuova compagna, ma non ha mai attribuito termini o aggettivi negativi nei confronti della stessa o di suo fratello. Tuttavia, non può sottovalutarsi la circostanza che la minore ha rappresentato una situazione di totale assenza del padre dalla sua vita e la di aver sempre e solo fatto affidamento sulle cure della madre. Del resto, altro elementi sintomatici della carenza di interesse del padre al recupero di un concreto rapporto con la figlia sono sicuramente la sua assenza all'udienza in cui la minore è stata sentita (impegno lavorativo nemmeno documentato), la mancanza di qualsivoglia richiesta, in questo giudizio, di rimodulare il diritto di visita, di effettuare un percorso psicologico con il supporto dei servizi sociali volto al ripristino delle frequentazioni con la figlia, l'assenza di richieste alla madre in ordine alle necessità della minore di carattere straordinario (il resistente sostiene di non aver corrisposto i contributi straordinari per la minore perché non chiesti dalla madre, senza tuttavia dimostrare di essersi per lo meno interessato a quanto servisse per la minore).
3 Tali circostanze costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della sostanziale inaffidabilità del resistente rispetto all'espletamento della sua responsabilità genitoriale. Per quanto esposto, il Collegio ritiene conforme all'interesse della minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre, la quale ha dimostrato di accudire e sostenere adeguatamente la figlia, provvedendo praticamente in via esclusiva al suo mantenimento, e assicurandone la crescita, confermando la collocazione della minore presso l'abitazione materna. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la minore, con esclusione da tali scelte del padre, ad eccezione della scelta sulla determinazione della residenza abituale della figlia. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di legge.
P.Q.M.
visti l'art.316 e 337 bis e ss. c.c., 38 disp.att. c.c. e 473bis11 ss. c.p.c., ogni altra domanda disattesa, così provvede:
affida la figlia minore in via esclusiva alla madre , Per_1 Parte_1 attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre per tutte le questioni riguardanti la minore – istruzione, educazione, salute etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, disponendo che solo il mutamento della residenza abituale della minore, qualora sia prospettato lo spostamento di residenza abituale al di fuori del territorio del Comune ove attualmente risiede, debba essere deciso concordemente da entrambi i genitori;
dispone che la figlia rimanga collocata presso la madre;
Condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite che liquida in € 2.336 per compensi ( volontaria giurisdizione, scaglione valore indeterminabile, complessità bassa), oltre iva, c.p.a., spese forfettarie, spese esenti, come per legge.
Si comunichi alle parti Sulmona, così deciso nella camera di consiglio dell'11.4.2025.
Il Giudice relatore. Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. Pierfilippo Mazzagreco
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