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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/12/2024, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. TORESANI GIANLUCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Casorate Primo, Via Santagostino n. 35;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
MASSARA LAURA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via San
Barnaba n. 32;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 16.07.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore
[...]
, nato il [...] a [...]; Persona_1
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1. il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori Persona_1
con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2. Il signor terrà con sé secondo le seguenti modalità: Parte_1 Persona_1
- a weekend alternati dal sabato dopo pranzo prelevandolo dall'abitazione materna, sino alla domenica ore 21,00, riaccompagnandolo a casa dopo cena;
- durante la settimana, in cui il weekend è di spettanza del papà, il signor terrà Parte_1 con sé il martedì e il giovedì dall'orario di uscita dalla scuola o dalla Persona_1
pag. 1 di 6 casa materna in caso di vacanza sino alle 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa dopo cena;
- durante la settimana, in cui il weekend è di spettanza della mamma, il signor Parte_1 terrà con sé il lunedì e il giovedì dall'orario di uscita dalla scuola o Persona_1
dalla casa materna in caso di vacanza sino alle 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa dopo cena;
- durante il periodo natalizio trascorrerà con il papà e con la mamma Persona_1
le vacanze scolastiche, ad anni alterni, secondo il seguente calendario (ad eccezione del
24 e 25 dicembre):
A) dal 23 dicembre, ore 10,00 al 30 dicembre ore 22,00 anni pari con la mamma, anni dispari con il papà;
B) dal 31 dicembre ore 10,00 al 6 gennaio ore 22,00 anni dispari con la mamma, anni pari con il papà.
trascorrerà sempre il 24 dicembre con il papà dalle ore 10 alle ore Persona_1
22 quando lo porterà a casa della mamma, con la quale trascorrerà il 25 dicembre sino alle ore 22 quando sarà ripreso dal papà nel caso in cui fosse di spettanza dello stesso il primo periodo.
trascorrerà, con il papà e con la mamma, ad anni alterni le vacanze Persona_1
pasquali secondo il seguente calendario:
A) dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua alle ore 21 quando sarà riportato dalla mamma (anni pari con il papà e ani dispari con la mamma);
B) dalle ore 21 del giorno di Pasqua sino alle ore 21 dell'ultimo giorno di vacanza scolastica quando sarà accompagnato dalla mamma (anni pari con la mamma, anni dispari con il papà);
i genitori concordano che terranno con sé durante le festività del 25 Persona_1
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre in via alternata tra loro.
Il giorno del compleanno di i genitori organizzeranno insieme una Persona_1
festa adatta al minore con i coetanei dello stesso dividendone le relative spese.
trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma e del Persona_1
compleanno della stessa e trascorrerà con il papà il giorno della festa del papà e il pag. 2 di 6 compleanno dello stesso dall'orario di uscita dalla sino alle ore 22,00 quando il papà lo riporterà presso la casa materna.
trascorrerà due settimane consecutive con il papà e con la mamma Persona_1
durante le vacanze estive, alternando i seguenti periodi: dal 1^ al 16 agosto ore 21,00 dal 17 agosto sino al 31 agosto ore 21,00.
Durante le restanti settimane di vacanza scolastica, le trascorrerà Persona_1
frequentando centri estivi fino alla ripresa della scuola.
3. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente l'indirizzo e, se possibile, un recapito telefonico fisso (oltre al cellulare) del luogo di permanenza con il minore, in modo che l'altro genitore possa reperire allorquando lo Persona_1
stesso dovesse rimanere a dormire fuori dallerispettive residenze anche solo per una notte. Le parti, a tal fine, si impegnano a tenere i cellulari costantemente accesi, in modo da essere sempre reperibili in caso di urgenze.
I genitori si impegnano a chiamare il bambino quando non è con loro due volte al giorno, salvo che il bambino non chieda espressamente di sentire il genitore che non è con lui.
Entrambi i genitori si impegnano a seguire nei compiti scolastici nei Persona_1
giorni di loro spettanza, a firmare il diario, quando e se richiesto, e a curare che la cartella sia sempre in ordine, allorquando inizierà la scuola.
4. Entrambi i genitori si impegnano a condividere insieme le scelte e a comunicarsi vicendevolmente, non appena ne vengono a conoscenza, a mezzo di sms ogni decisione/informazione riguardante su: visite mediche, oculistiche, Persona_1
dentistiche, iscrizione a scuola, iscrizione ad attività sportive, gite scolastiche, uscite scolastiche anche solo di un giorno, ulteriori attività extrascolastiche, ogni genere di feste/eventi organizzati dalla scuola e non, saggi, ricevimento insegnanti ai quali il bambino fosse invitato a partecipare e ogni ulteriore comunicazione qui non indicata che riguardi il minore, in modo che entrambi possano prendervi parte.
Le scelte dovranno essere eseguite di comune accordo rispettando anche le attitudini del bambino.
5. Il signor contribuirà al mantenimento del figlio minore nella misura di Euro Parte_1
250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni pag. 3 di 6 mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla RA , alla quale Parte_2 viene, altresì, riconosciuto integralmente l'Assegno Unico, oltre al 50% delle spese come da protocollo vigente presso il Tribunale di Pavia, oltre al 50% dei buoni pasto:
5-A) Spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche, spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal SSN solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
5-B) Spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: in questo caso, nell'ipotesi di prescrizione medica, sono spese da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
5-C) Spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo annuo fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori), b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata, c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento, abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
5-D) Spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati, b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche, c) corsi di specializzazione e master, d) gite scolastiche con pernottamento, e) corsi di recupero e lezioni private, f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
5-E) Altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori, b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessitate da esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore, c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori, d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo e con la possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
pag. 4 di 6 5-F) Altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento, b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori, c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 5-E-b) che precede, e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi,
f) spese per l'acquisto di automobile o moto, h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Nei casi di precedenti, protratti, inadempimenti all'obbligo di rimborso pro quota delle spese, o di protratti e pretestuosi dinieghi di accordo per spese comunque opportune e sostenibili da parte del genitore che oppone il rifiuto, sarà possibile accrescere l'assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfettizzazione, parziale o totale, delle spese extra-assegno.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro richiesta scritta motivata (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsapp o simili); l'altro genitore dovrà rispondere motivatamente entro sette giorni. Nel caso di silenzio decorsi i sette giorni, la spesa si intenderà per approvata.
Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la decisione sarà demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purchè la trasmissione dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.
pag. 5 di 6 Il padre autorizza la RA a chiedere l'erogazione dell'assegno unico Pt_2
universale per il figlio minore e si renderà disponibile a consegnare, se necessario, i documenti occorrenti per l'ISEE.
6. Entrambe le parti si impegnano a presentare a eventuali nuovi Persona_1
compagni/compagne solo quando la relazione sarà consolidata e, comunque, non prima di dodici mesi di frequentazione con il nuovo partner.
7. Le parti si rilasciano espressa autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche per il minore.
8. Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con note del 2.10.2024 hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c., ad eccezione di quella già prodotta;
hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 2/12/2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. TORESANI GIANLUCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Casorate Primo, Via Santagostino n. 35;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
MASSARA LAURA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via San
Barnaba n. 32;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 16.07.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore
[...]
, nato il [...] a [...]; Persona_1
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1. il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori Persona_1
con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2. Il signor terrà con sé secondo le seguenti modalità: Parte_1 Persona_1
- a weekend alternati dal sabato dopo pranzo prelevandolo dall'abitazione materna, sino alla domenica ore 21,00, riaccompagnandolo a casa dopo cena;
- durante la settimana, in cui il weekend è di spettanza del papà, il signor terrà Parte_1 con sé il martedì e il giovedì dall'orario di uscita dalla scuola o dalla Persona_1
pag. 1 di 6 casa materna in caso di vacanza sino alle 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa dopo cena;
- durante la settimana, in cui il weekend è di spettanza della mamma, il signor Parte_1 terrà con sé il lunedì e il giovedì dall'orario di uscita dalla scuola o Persona_1
dalla casa materna in caso di vacanza sino alle 21,00 quando lo riaccompagnerà a casa dopo cena;
- durante il periodo natalizio trascorrerà con il papà e con la mamma Persona_1
le vacanze scolastiche, ad anni alterni, secondo il seguente calendario (ad eccezione del
24 e 25 dicembre):
A) dal 23 dicembre, ore 10,00 al 30 dicembre ore 22,00 anni pari con la mamma, anni dispari con il papà;
B) dal 31 dicembre ore 10,00 al 6 gennaio ore 22,00 anni dispari con la mamma, anni pari con il papà.
trascorrerà sempre il 24 dicembre con il papà dalle ore 10 alle ore Persona_1
22 quando lo porterà a casa della mamma, con la quale trascorrerà il 25 dicembre sino alle ore 22 quando sarà ripreso dal papà nel caso in cui fosse di spettanza dello stesso il primo periodo.
trascorrerà, con il papà e con la mamma, ad anni alterni le vacanze Persona_1
pasquali secondo il seguente calendario:
A) dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua alle ore 21 quando sarà riportato dalla mamma (anni pari con il papà e ani dispari con la mamma);
B) dalle ore 21 del giorno di Pasqua sino alle ore 21 dell'ultimo giorno di vacanza scolastica quando sarà accompagnato dalla mamma (anni pari con la mamma, anni dispari con il papà);
i genitori concordano che terranno con sé durante le festività del 25 Persona_1
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre in via alternata tra loro.
Il giorno del compleanno di i genitori organizzeranno insieme una Persona_1
festa adatta al minore con i coetanei dello stesso dividendone le relative spese.
trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma e del Persona_1
compleanno della stessa e trascorrerà con il papà il giorno della festa del papà e il pag. 2 di 6 compleanno dello stesso dall'orario di uscita dalla sino alle ore 22,00 quando il papà lo riporterà presso la casa materna.
trascorrerà due settimane consecutive con il papà e con la mamma Persona_1
durante le vacanze estive, alternando i seguenti periodi: dal 1^ al 16 agosto ore 21,00 dal 17 agosto sino al 31 agosto ore 21,00.
Durante le restanti settimane di vacanza scolastica, le trascorrerà Persona_1
frequentando centri estivi fino alla ripresa della scuola.
3. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente l'indirizzo e, se possibile, un recapito telefonico fisso (oltre al cellulare) del luogo di permanenza con il minore, in modo che l'altro genitore possa reperire allorquando lo Persona_1
stesso dovesse rimanere a dormire fuori dallerispettive residenze anche solo per una notte. Le parti, a tal fine, si impegnano a tenere i cellulari costantemente accesi, in modo da essere sempre reperibili in caso di urgenze.
I genitori si impegnano a chiamare il bambino quando non è con loro due volte al giorno, salvo che il bambino non chieda espressamente di sentire il genitore che non è con lui.
Entrambi i genitori si impegnano a seguire nei compiti scolastici nei Persona_1
giorni di loro spettanza, a firmare il diario, quando e se richiesto, e a curare che la cartella sia sempre in ordine, allorquando inizierà la scuola.
4. Entrambi i genitori si impegnano a condividere insieme le scelte e a comunicarsi vicendevolmente, non appena ne vengono a conoscenza, a mezzo di sms ogni decisione/informazione riguardante su: visite mediche, oculistiche, Persona_1
dentistiche, iscrizione a scuola, iscrizione ad attività sportive, gite scolastiche, uscite scolastiche anche solo di un giorno, ulteriori attività extrascolastiche, ogni genere di feste/eventi organizzati dalla scuola e non, saggi, ricevimento insegnanti ai quali il bambino fosse invitato a partecipare e ogni ulteriore comunicazione qui non indicata che riguardi il minore, in modo che entrambi possano prendervi parte.
Le scelte dovranno essere eseguite di comune accordo rispettando anche le attitudini del bambino.
5. Il signor contribuirà al mantenimento del figlio minore nella misura di Euro Parte_1
250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni pag. 3 di 6 mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla RA , alla quale Parte_2 viene, altresì, riconosciuto integralmente l'Assegno Unico, oltre al 50% delle spese come da protocollo vigente presso il Tribunale di Pavia, oltre al 50% dei buoni pasto:
5-A) Spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche, spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal SSN solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
5-B) Spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: in questo caso, nell'ipotesi di prescrizione medica, sono spese da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
5-C) Spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo annuo fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori), b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata, c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento, abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
5-D) Spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati, b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche, c) corsi di specializzazione e master, d) gite scolastiche con pernottamento, e) corsi di recupero e lezioni private, f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
5-E) Altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori, b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessitate da esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore, c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori, d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo e con la possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
pag. 4 di 6 5-F) Altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento, b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori, c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 5-E-b) che precede, e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi,
f) spese per l'acquisto di automobile o moto, h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Nei casi di precedenti, protratti, inadempimenti all'obbligo di rimborso pro quota delle spese, o di protratti e pretestuosi dinieghi di accordo per spese comunque opportune e sostenibili da parte del genitore che oppone il rifiuto, sarà possibile accrescere l'assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfettizzazione, parziale o totale, delle spese extra-assegno.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro richiesta scritta motivata (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsapp o simili); l'altro genitore dovrà rispondere motivatamente entro sette giorni. Nel caso di silenzio decorsi i sette giorni, la spesa si intenderà per approvata.
Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la decisione sarà demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purchè la trasmissione dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.
pag. 5 di 6 Il padre autorizza la RA a chiedere l'erogazione dell'assegno unico Pt_2
universale per il figlio minore e si renderà disponibile a consegnare, se necessario, i documenti occorrenti per l'ISEE.
6. Entrambe le parti si impegnano a presentare a eventuali nuovi Persona_1
compagni/compagne solo quando la relazione sarà consolidata e, comunque, non prima di dodici mesi di frequentazione con il nuovo partner.
7. Le parti si rilasciano espressa autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche per il minore.
8. Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con note del 2.10.2024 hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c., ad eccezione di quella già prodotta;
hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 2/12/2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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