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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/12/2024, n. 6026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6026 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16912/2018 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Gregorio Lo Presti, giusta procura in atti;
[...]
RICORRENTE
CONTRO
, nato ad [...] l'[...] (c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Berretta e dall'avv. Glenda Giardina, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che non nulla ha opposto.
1 Posta in decisione in esito all'udienza del 04.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti congiuntamente, stante il raggiunto accordo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 25.10.2018, ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge, con cui ha contratto matrimonio in Adrano il 12.9.1992, dal quale erano nati i figli , in data 8.9.1993, e Per_1
, in data 7.2.1995 CP_2
Ha dedotto la ricorrente che nel corso del matrimonio si erano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza a causa delle condotte prevaricatrici del marito ed ha chiesto, dunque, disporsi la separazione per colpa esclusiva del , ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versarle un assegno CP_1
mensile di € 2.000,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento per sé di € 2.000,00.
Si è costituito in giudizio il quale non si è opposto alla domanda di CP_1
separazione personale, ma ne ha chiesto l'addebito alla moglie, con assegnazione della casa coniugale in proprio favore, rendendosi disponibile al solo mantenimento dei figli.
All'udienza presidenziale del 30.10.2019, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti e autorizzati i coniugi a vivere separati con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 4.11.2019, è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 800,00.
Istruita documentalmente ed acquisite le prove orali ammesse, la causa è stata rimessa in decisione, e, nelle more dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, è
2 stata rimessa sul ruolo - non essendo detti termini ancora scaduti - stante l'accordo accordo raggiunto dei coniugi in data 21.11.2024, sottoscritto da entrambi e prodotto in atti, in base alle cui pattuizioni le parti hanno quindi chiesto volersi pronunciare la loro separazione personale, rinunciando ad ogni altra domanda.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò posto, le parti, come già accennato, hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della loro separazione, chiedendo al Tribunale di ritenere tali condizioni,
liberamente pattuite, come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
In base a tale accordo, le parti hanno chiesto di:
“dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non
tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, e ciò a decorrere dalla data
di deposito della decisione, venendo meno con la stessa l'obbligo di mantenimento
posto a carico del Dott. con l'ordinanza presidenziale del 4.11.2019; CP_1
4. gli immobili in comproprietà indivisa tra i coniugi saranno così ripartiti: - la piena
proprietà dei seguenti beni viene attribuita al Dott. a) appartamento CP_1
posto al piano quarto con ingresso dalla prima porta in senso orario per chi giunge
dal vano scala, composto da quattro locali e accessori con annesso deposito al piano
quinto e cantina (box auto) posto al piano primo interrato,siti in Adrano, Via Casale
dei Greci 1/B, distinti al NCEU al foglio 75, particella 2172, sub 13, cat A/2 (piano
3 quarto), sub 14, cat C/2 (piano quinto), particella 2172, sub 22, cat C/2 (piano primo
interrato); b) appartamento posto al piano terra, composto da tre locali e servizi con
ingresso indipendente sia da via Pò n. 28, sia da via Carlo Marx n. 33, distinto al
NCEU al foglio 74 particella 827, sub 1, cat A4 (piano terra); -- la piena proprietà dei
seguenti beni viene attribuita alla Prof.ssa : c) terreno di circa Parte_1
2000 mq. sito in Adrano, contrada Fogliuta SNC, distinto al NCT al foglio 56
particella 246, destinazione urbanistica ZONA C3 “Espansione residenziale
permanente” con accesso tramite stradella non di proprietà, ma con servitù di
passaggio dei mappali 247 e 248. A compensazione del maggior valore dei beni
immobili attribuiti al Dott. quest'ultimo corrisponderà alla Prof.ssa CP_1
a titolo di conguaglio la complessiva somma di Euro 90.000,00 Parte_1
(novantantamila/00). In ordine al mobilio in comproprietà, spetteranno alla Prof.ssa
i mobili della camera da letto matrimoniale (ad eccezione del Parte_1
materasso e della relativa rete) presenti nell'immobile sito in Adrano, via Casale dei
Greci 1/B, oltre ai servizio di piatti, bicchieri e posate ricevute come dono nuziale
mentre resteranno al Dott. tutte le restanti pertinenze relative agli CP_1
immobili assegnatigli. L'atto pubblico di divisione sarà stipulato entro e non oltre
giorni 15 dal passaggio in giudicato del provvedimento definitorio della separazione
presso notaio che sarà indicato dal Dott. il quale ultimo si farà anche CP_1
integralmente carico delle spese dell'atto notarile esecutivo del presente accordo di
separazione tra i coniugi;
”
Il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e può dunque essere recepito dal Tribunale, avendo le parti fatto consapevole e autonomo governo dei loro diritti in materia disponibile.
4 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra e alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui in motivazione e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Adrano di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 152, parte II, serie A, anno 1992).
Compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 13 dicembre 2024
Il Giudice est. Il Presidente
Eleonora Guarnera Massimo Escher
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16912/2018 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Gregorio Lo Presti, giusta procura in atti;
[...]
RICORRENTE
CONTRO
, nato ad [...] l'[...] (c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Berretta e dall'avv. Glenda Giardina, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che non nulla ha opposto.
1 Posta in decisione in esito all'udienza del 04.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti congiuntamente, stante il raggiunto accordo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 25.10.2018, ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge, con cui ha contratto matrimonio in Adrano il 12.9.1992, dal quale erano nati i figli , in data 8.9.1993, e Per_1
, in data 7.2.1995 CP_2
Ha dedotto la ricorrente che nel corso del matrimonio si erano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza a causa delle condotte prevaricatrici del marito ed ha chiesto, dunque, disporsi la separazione per colpa esclusiva del , ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versarle un assegno CP_1
mensile di € 2.000,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento per sé di € 2.000,00.
Si è costituito in giudizio il quale non si è opposto alla domanda di CP_1
separazione personale, ma ne ha chiesto l'addebito alla moglie, con assegnazione della casa coniugale in proprio favore, rendendosi disponibile al solo mantenimento dei figli.
All'udienza presidenziale del 30.10.2019, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti e autorizzati i coniugi a vivere separati con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 4.11.2019, è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 800,00.
Istruita documentalmente ed acquisite le prove orali ammesse, la causa è stata rimessa in decisione, e, nelle more dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, è
2 stata rimessa sul ruolo - non essendo detti termini ancora scaduti - stante l'accordo accordo raggiunto dei coniugi in data 21.11.2024, sottoscritto da entrambi e prodotto in atti, in base alle cui pattuizioni le parti hanno quindi chiesto volersi pronunciare la loro separazione personale, rinunciando ad ogni altra domanda.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò posto, le parti, come già accennato, hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della loro separazione, chiedendo al Tribunale di ritenere tali condizioni,
liberamente pattuite, come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
In base a tale accordo, le parti hanno chiesto di:
“dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non
tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, e ciò a decorrere dalla data
di deposito della decisione, venendo meno con la stessa l'obbligo di mantenimento
posto a carico del Dott. con l'ordinanza presidenziale del 4.11.2019; CP_1
4. gli immobili in comproprietà indivisa tra i coniugi saranno così ripartiti: - la piena
proprietà dei seguenti beni viene attribuita al Dott. a) appartamento CP_1
posto al piano quarto con ingresso dalla prima porta in senso orario per chi giunge
dal vano scala, composto da quattro locali e accessori con annesso deposito al piano
quinto e cantina (box auto) posto al piano primo interrato,siti in Adrano, Via Casale
dei Greci 1/B, distinti al NCEU al foglio 75, particella 2172, sub 13, cat A/2 (piano
3 quarto), sub 14, cat C/2 (piano quinto), particella 2172, sub 22, cat C/2 (piano primo
interrato); b) appartamento posto al piano terra, composto da tre locali e servizi con
ingresso indipendente sia da via Pò n. 28, sia da via Carlo Marx n. 33, distinto al
NCEU al foglio 74 particella 827, sub 1, cat A4 (piano terra); -- la piena proprietà dei
seguenti beni viene attribuita alla Prof.ssa : c) terreno di circa Parte_1
2000 mq. sito in Adrano, contrada Fogliuta SNC, distinto al NCT al foglio 56
particella 246, destinazione urbanistica ZONA C3 “Espansione residenziale
permanente” con accesso tramite stradella non di proprietà, ma con servitù di
passaggio dei mappali 247 e 248. A compensazione del maggior valore dei beni
immobili attribuiti al Dott. quest'ultimo corrisponderà alla Prof.ssa CP_1
a titolo di conguaglio la complessiva somma di Euro 90.000,00 Parte_1
(novantantamila/00). In ordine al mobilio in comproprietà, spetteranno alla Prof.ssa
i mobili della camera da letto matrimoniale (ad eccezione del Parte_1
materasso e della relativa rete) presenti nell'immobile sito in Adrano, via Casale dei
Greci 1/B, oltre ai servizio di piatti, bicchieri e posate ricevute come dono nuziale
mentre resteranno al Dott. tutte le restanti pertinenze relative agli CP_1
immobili assegnatigli. L'atto pubblico di divisione sarà stipulato entro e non oltre
giorni 15 dal passaggio in giudicato del provvedimento definitorio della separazione
presso notaio che sarà indicato dal Dott. il quale ultimo si farà anche CP_1
integralmente carico delle spese dell'atto notarile esecutivo del presente accordo di
separazione tra i coniugi;
”
Il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e può dunque essere recepito dal Tribunale, avendo le parti fatto consapevole e autonomo governo dei loro diritti in materia disponibile.
4 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra e alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui in motivazione e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Adrano di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 152, parte II, serie A, anno 1992).
Compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 13 dicembre 2024
Il Giudice est. Il Presidente
Eleonora Guarnera Massimo Escher
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