Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 28/07/2025, n. 5671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5671 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05671/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01645/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2024, proposto da
PP RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Maria Iannitti, Pasqualina Iannitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pietravairano, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
AT RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Maria Iannitti, Pasqualina Iannitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per ottemperanza
dell’ Ordinanza n. 2491/2023 del 10/10/2023, resa nel giudizio R.G. n.3319/2021 dalla Corte di Appello di Napoli - Prima Sezione Civile, ineseguita
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premesso che nel presente giudizio si chiede l’esecuzione dell’ordina n. cronol. 2491/2023 del 10/10/2023, resa nel giudizio R.G. n.3319/2021 dalla Corte di Appello di Napoli - Prima Sezione Civile, che in accoglimento della domanda dei germani RI, la Corte così statuiva:
“1) Determina l’indennità di espropriazione relativa al fondo per cui è causa nell’importo di 26.016,54 € e l’indennità di occupazione legittima nell’importo di 4.089,14 € e condanna il Comune di Pietravairano al deposito di detti importi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, detratto quanto già versato a tali titoli, oltre interessi legali come indicato in motivazione. 2) Condanna il Comune di Pietravairano alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in 286,00 € per spese ed in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa. 3) Pone a carico di parte
resistente le spese della CTU, come già liquidate in corso di giudizio con decreto in pari data.”
Visto che parte ricorrente deduce che la predetta sentenza è stata notificata il 10.10.2023 al Comune di Pietravairano in copia attestata quale conforme all’originale e che è anche decorso infruttuosamente il termine di legge per il pagamento bonario concesso alla P.A. ex art.14 D.L.669/96 convertito in legge 30/97; per cui veniva quindi notificato in data 8 febbraio 2024 rituale atto di precetto, restato infruttuoso.
Considerato che non risulta che l’amministrazione, nonostante le statuizioni definitive, ha provveduto a dare esecuzione alle citate decisioni.
Ritenuto che alla odierna cc il ricorso è stato trattenuto in decisione previo avviso di possibile estinzione ex art. 73 cpa;
DIRITTO
La parte ha chiesto ordinarsi al Comune intimato di provvedere al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato delle somme dovute a titolo di esproprio, determinate nel loro ammontare e nella loro destinazione finale in favore dei germani RI; inoltre per la materiale percezione delle somme ha chiesto emettersi l’ulteriore provvedimento, c.d. di svincolo, di cui all’art.28 del D.P.R. n. 327 del 2001.
Parte ricorrente ha provato la sussistenza del titolo esecutivo, costituito dall’ordinanza della Corte di appello che liquida indennità e di espropriazione, la sua notifica ai sensi di legge all’Ente presso la sede reale, e in data 10 maggio 2024 ha depositato certificato di mancata proposizione del ricorso per Cassazione del 15.4.2024.
L’Ente non si è costituito, né ha dedotto alcun elemento utile ai fini della verifica della avvenuta esecuzione del titolo de quo.
Tuttavia risulta da atti del Ministero dell’Interno pubblicati sulla Gu che il comune di Pietravairano ha fatto ricorso con deliberazione n. 20 del 26 luglio 2024 alla procedura di risanamento finanziario . Ai sensi dell’ar.t 253 DPR 267/2000 è stato nominato con DPR 5-9-2024 un commissario straordinario di liquidazione.
La circostanza è stata confermata dalla nota della Prefettura di Caserta del 16 giugno 2025 trasmessa al Presidente del TAR, che indica la data della dichiarazione di dissesto e la nomina del OSL nel DPR 5.9.2024.
Non resta al Collegio che dichiarare l’estinzione del presente giudizio, atteso che in ragione della dichiarazione di dissesto dell’ente comunale, e della circostanza che il credito risulta sorto prima della dichiarazione di dissesto, sì che la sua liquidazione rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, con conseguente estinzione del presente giudizio.
Nulla in ordine alle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo dichiara estinto.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO