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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 125/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
l'avv. ASSOGNA ANDREA per parte ricorrente, presente di persona.
È altresì comparso l'avv. VESTINI RENATO, per parte resistente . CP_1
L'avv. Vestini ribadisce l'eccezione di decadenza indicata in memoria di costituzione.
L'avv. Assogna contesta l'eccezione di decadenza e chiede che sia nominato CTU.
Il ricorrente personalmente segnala di aver fatto tutti i passaggi necessari e di aver fatto il ricorso amministrativo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 19.15.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 125/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ASSOGNA ANDREA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ASSOGNA ANDREA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA CP_1 ( ) VIALE DELLA LIBERTA' N. 48 47122 FORLI'; , elettivamente domiciliato C.F._2 in VIALE DELLA LIBERTA' 48 47122 FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso depositato in data 17.02.2025, ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire “Dichiarare il ricorrente , affetto da leucemia mieloide acuta in remissione Parte_1
– in pregresso trattamento chemioterapico ed in follow-up oncoematologico a tutto il novembre 2025 e pagina 2 di 5 come tale invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100% (art. 2 e 12 L. 118/71 e Legge
508/1988), con conseguente diritto all'assegno di invalidità; il tutto con vittoria delle spese del giudizio nell'ipotesi di resistenza da parte dell' di Forlì – Cesena”. CP_1
si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza del ricorrente CP_1
dall'azione ex art. 42 comma 3 del d.l. 269/2003 e contestando nel merito la domanda in quanto ritenuta infondata.
2.
Come espressamente dichiarato nel ricorso (punto 8, lettera c), il ricorrente, a fronte di giudizio medico legale in sede di conferma, è stato riconosciuto non invalido sulla base del giudizio espresso dal dirigente medico come da comunicazione ricevuta in data 03/07/2024, con conseguente revoca dell'assegno di CP_1
invalidità.
Da tale circostanza si evince che dalla data di reiezione della domanda di conferma dell'assegno fino alla presentazione del ricorso in sede giudiziale in data 17/02/2025, sono trascorsi oltre sei mesi, determinandosi così la decadenza del relativo diritto di impugnazione ai sensi del disposto di cui all'art. 42 comma 3 d.l.
269/2003.
L'art. 42 comma 3 d.l. 269/2003 prevede infatti che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso
i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al
presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente
autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
A tenore della norma, dunque, la domanda giudiziale, atta ad ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale negata in sede amministrativa deve essere proposta nel termine perentorio di sei mesi dalla data di comunicazione al richiedente del provvedimento amministrativo.
Il termine semestrale di cui al citato art. 42 d.l. n. 269/2003 è termine entro cui impugnare tanto i provvedimenti amministrativi di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, quanto quelli di rigetto per questioni relative alla mancanza dei requisiti socio-economici. pagina 3 di 5 In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 25268/2016: “In materia di
invalidità civile, l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv, con modif, dalla l. n. 326 del 2003,
nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza
dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai
ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento
dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti
non sanitari, quali quelli c.d. socio economici, sicchè il termine di decadenza per la proposizione
dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo
all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in
cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato”, nonché, più di recente, Cass n 7494 del 2020: “Il termine di decadenza
previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n 269 del 2003, per l'impugnazione dei provvedimenti
amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di prestazioni in materia di invalidità
civile, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni
sanitarie sia nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato” .
Considerata l'applicazione dell'art. 42 comma 3 del d.l. 269/2003, posto che il ricorrente disponeva di sei mesi a far data dal 3/07/2024 per azionare giudizialmente il proprio diritto, occorre dare atto che al momento della proposizione del ricorso il termine semestrale di decadenza imposto dalla legge era ormai decorso, con conseguente rigetto del ricorso.
3.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 4 di 5 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 21/05/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti-
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 125/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
l'avv. ASSOGNA ANDREA per parte ricorrente, presente di persona.
È altresì comparso l'avv. VESTINI RENATO, per parte resistente . CP_1
L'avv. Vestini ribadisce l'eccezione di decadenza indicata in memoria di costituzione.
L'avv. Assogna contesta l'eccezione di decadenza e chiede che sia nominato CTU.
Il ricorrente personalmente segnala di aver fatto tutti i passaggi necessari e di aver fatto il ricorso amministrativo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 19.15.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 125/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ASSOGNA ANDREA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ASSOGNA ANDREA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA CP_1 ( ) VIALE DELLA LIBERTA' N. 48 47122 FORLI'; , elettivamente domiciliato C.F._2 in VIALE DELLA LIBERTA' 48 47122 FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso depositato in data 17.02.2025, ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire “Dichiarare il ricorrente , affetto da leucemia mieloide acuta in remissione Parte_1
– in pregresso trattamento chemioterapico ed in follow-up oncoematologico a tutto il novembre 2025 e pagina 2 di 5 come tale invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100% (art. 2 e 12 L. 118/71 e Legge
508/1988), con conseguente diritto all'assegno di invalidità; il tutto con vittoria delle spese del giudizio nell'ipotesi di resistenza da parte dell' di Forlì – Cesena”. CP_1
si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza del ricorrente CP_1
dall'azione ex art. 42 comma 3 del d.l. 269/2003 e contestando nel merito la domanda in quanto ritenuta infondata.
2.
Come espressamente dichiarato nel ricorso (punto 8, lettera c), il ricorrente, a fronte di giudizio medico legale in sede di conferma, è stato riconosciuto non invalido sulla base del giudizio espresso dal dirigente medico come da comunicazione ricevuta in data 03/07/2024, con conseguente revoca dell'assegno di CP_1
invalidità.
Da tale circostanza si evince che dalla data di reiezione della domanda di conferma dell'assegno fino alla presentazione del ricorso in sede giudiziale in data 17/02/2025, sono trascorsi oltre sei mesi, determinandosi così la decadenza del relativo diritto di impugnazione ai sensi del disposto di cui all'art. 42 comma 3 d.l.
269/2003.
L'art. 42 comma 3 d.l. 269/2003 prevede infatti che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso
i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al
presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente
autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
A tenore della norma, dunque, la domanda giudiziale, atta ad ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale negata in sede amministrativa deve essere proposta nel termine perentorio di sei mesi dalla data di comunicazione al richiedente del provvedimento amministrativo.
Il termine semestrale di cui al citato art. 42 d.l. n. 269/2003 è termine entro cui impugnare tanto i provvedimenti amministrativi di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, quanto quelli di rigetto per questioni relative alla mancanza dei requisiti socio-economici. pagina 3 di 5 In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 25268/2016: “In materia di
invalidità civile, l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv, con modif, dalla l. n. 326 del 2003,
nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza
dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai
ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento
dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti
non sanitari, quali quelli c.d. socio economici, sicchè il termine di decadenza per la proposizione
dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo
all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in
cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato”, nonché, più di recente, Cass n 7494 del 2020: “Il termine di decadenza
previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n 269 del 2003, per l'impugnazione dei provvedimenti
amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di prestazioni in materia di invalidità
civile, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni
sanitarie sia nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato” .
Considerata l'applicazione dell'art. 42 comma 3 del d.l. 269/2003, posto che il ricorrente disponeva di sei mesi a far data dal 3/07/2024 per azionare giudizialmente il proprio diritto, occorre dare atto che al momento della proposizione del ricorso il termine semestrale di decadenza imposto dalla legge era ormai decorso, con conseguente rigetto del ricorso.
3.
Le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 4 di 5 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 21/05/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti-
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