Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 351 co. 4 c.p.c. allegata al verbale del 24/06/2025
Ruolo Generale n. 2958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2958/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Reggia di Portici n. 69 presso lo studio dell'avv. Gianluca
Mazza ( ) e dell'avv. Loredana Scarpati ( dai quali è C.F._1 C.F._2 rappresentata e difesa - - Email_1 Email_2 Email_3
APPELLANTE
E
1
e difesa in primo grado dall'avv. Giacomo Martino e dal p. avv. Paolo Ricciardi, domiciliatari in Parete alla Via Gramsci n. 1 e agli indirizzi pec - Email_4 Email_5
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2651/2024 resa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Napoli
Nord il 25.5.2024
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata in data 14/06/2024 la ha gravato d'appello la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza della per l'importo di Controparte_1 euro 17.472,06, oltre interessi e spese, preteso quale corrispettivo per le spedizioni eseguite per conto dell'opponente, di cui alle fatture nn. 287- 401 - 542/2020, allegate al ricorso in sede monitoria.
L'opponente aveva eccepito l'insegibilità del credito per inesatto adempimento della prestazione, lamentando la rottura e la manomissione di alcuni pacchi, e deducendo che gli unici rapporti contrattuali avuti con l'opposta avevano riguardato alcune consegne mal effettuate, in relazione alle quali era stata costretta a sostenere con la clientela spese per complessivi euro 1.357,60 oltre IVA.
Aveva chiesto, pertanto, in via riconvenzionale, condannarsi l'opposta al pagamento, in suo favore, dell'indicato importo, a ristoro delle spese sostenute, oltre ad euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine.
Radicatasi la lite, si era costituita l'opposta chiedendo il rigetto delle avverse domande.
La causa, istruita solo documentalmente, era stata decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il
Tribunale, qualificato il rapporto in termini di contratto di spedizione anziché di trasporto - con esonero dello spedizioniere da responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli - riteneva che fosse stata fornita dall'opposta la prova dell'esecuzione delle prestazioni poste a base della pretesa azionata in monitorio, e, per converso, non fornita dall'opponente la prova liberatoria su di essa gravante. Di conseguenza rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
L'appellata non si è costituita in lite, benché ritualmente evocata.
2 Disposta per il periculum la sospensione dell'esecutività della sentenza, la causa è stata rinviata all'odierna udienza collegiale per la discussione orale e decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 351 co. 4 c.p.c., previa concessione di termine per note conclusionali.
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L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va dato atto, preliminarmente, della corretta instaurazione del contraddittorio, atteso che il gravame risulta notificato ai difensori - domiciliatari in primo grado - della società appellata, attualmente in liquidazione (volontaria), e che la notifica in tal modo eseguita deve reputarsi corretta, in virtù del principio dell'ultraattività del mandato conferito prima della messa in liquidazione.
Che si tratti di liquidazione volontaria e non giudiziale (che avrebbe determinato, invece, l'interruzione del giudizio) è dato ricavabile dal tenore del documento versato in atti dall'appellante in data 13.1.2025
(“provvedimento del G.E. reso nella procedura esecutiva contro ), in cui l'appellata viene Controparte_1 qualificata “ ” (ed il liquidatore ivi indicato è la medesima Controparte_2 persona fisica indicata quale l.r. della società in bonis negli atti difensivi del giudizio di primo grado:
), e in cui si dà atto, altresì, della attivazione, nei suoi confronti, di procedimento per la Controparte_3 liquidazione giudiziale, definito con decreto di rigetto del 18.2.2024 - rg 179/2023 del Tribunale di S. Maria
C.V..
In assenza di elementi di segno contrario l'appellata va, dunque, considerata in liquidazione volontaria.
Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue.
Con unico, articolato, motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, per avere il
Tribunale escluso la responsabilità dell'opposta, in ordine alle consegne mal effettuate, sulla base di una qualificazione del rapporto - in termini di spedizione e non di trasporto – ricavata da documentazione
(“le CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO”) a suo dire assolutamente illeggibile.
Il convincimento del giudice risulterebbe, per l'effetto, viziato dalla impossibilità di valutare le condizioni contrattuali richiamate dal contratto stipulato inter partes.
Dall'impossibilità di conoscere le condizioni contrattuali deriverebbe l'impossibilità di definire il contratto di solo spedizioniere e non anche di trasporto, con la conseguenza che l'appellata dovrebbe essere ritenuta responsabile della mancata adozione delle dovute cautele nell'adempimento, ad esempio verificando che il vettore sia affidabile e solvibile, o se non orienta le proprie scelte operative al miglior interesse del suo
3 cliente. Di conseguenza il rischio di perimento, avaria o perdita delle merci, ricadrebbe sulla CP_1
(così in atto di appello).
La doglianza è infondata.
L'appellante deduce l'illeggibilità delle condizioni generali di contratto.
Trattasi, però, di documentazione assolutamente diversa da quella posta dal Tribunale a fondamento della decisione, avendo il primo giudice citato testualmente il contenuto del contratto, perfettamente leggibile, e non delle condizioni generali ad esso allegate (cfr. atti).
Il primo giudice ha così motivato sul punto: “… dai documenti prodotti non emerge alcun elemento per ritenere che la abbia assunto direttamente anche l'obbligo di eseguire il trasporto Controparte_1 delle merci. In senso contrario, anzi, depone quanto stabilito nel contratto allegato dall'opposta ed indicante la quale cliente e da essa non disconosciuto, nel quale le parti stabilivano: - che la società Parte_1 opposta avrebbe provveduto alla consegna dei colli affidatigli dalla società opponente ad uno o più dei corrieri ivi elencati e scelto di volta in volta da quest'ultima, esonerando, dunque, la Controparte_1 da qualsivoglia responsabilità in merito alla scelta effettuata;
- che il corriere si sarebbe occupato della consegna della merce;
- che l'opposta società non si assumeva alcuna responsabilità per il buon esito del trasporto dei colli accettati né della perdita o danneggiamento dei contenuti per qualsiasi causa, e neanche di eventuali ritardi nella consegna, essendo ciò a carico esclusivamente del corriere. Appare evidente che la società abbia unicamente assunto la 'mera' veste di spedizioniere, Controparte_1 esaurendo la propria prestazione nella stipula del contratto di trasporto più funzionale alle esigenze del committente, sicché non è tenuto a vigilare in ordine all'esatta esecuzione dello stesso”.
A fronte di tali emergenze, non altrimenti smentite, la sentenza non merita censura in parte qua.
Se, peraltro, le invocate condizioni generali avessero diversamente disegnato la responsabilità della rispetto al buon esito del trasporto dei colli sarebbe stato, senz'altro, onere CP_1 dell'opponente esibirne in giudizio una copia leggibile, certamente in suo possesso, a confutazione delle argomentazioni di controparte.
E a tale onere l'opponente non ha in alcun modo inteso ottemperare.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha qualificato inconsistenti le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni fatturate.
In assenza di ulteriori motivi l'appello va, dunque, rigettato, e la sentenza di primo grado appellava va integralmente confermata.
4 Nulla per spese, nella contumacia di parte appellata.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente (versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato o comunque dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del comma 1 - bis).
Così deciso in Napoli, il 24.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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