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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza dell'8 gennaio 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 8642/24
r.g.;
è presente il procuratore di parte ricorrente che insiste in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g.u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Salvatore Barberi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8642/24 r.g.
promossa da c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Alampo giusta procura in atti;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Carlino n.75/D, c.f. , rappresentato e difeso per procura in atti C.F._2
dall'avv. Antonino Barbagallo;
Resistente
In fatto ed in diritto
Con atto notificato in data 21.6.2024, intimava al resistente Parte_1
sfratto per finita locazione, esponendo che:
- con contratto sottoscritto in data 1.2.2024, gli concedeva in locazione ad uso turistico l'immobile di sua proprietà sito in Mascali, via Spiaggia n.181; - ai sensi dell'art. 3 del detto contratto, la durata della locazione era di quattro mesi;
- a scadenza maturata, il conduttore non aveva rilasciato l'immobile, per cui il ricorrente dichiarava di avere diritto al rilascio del sopradetto immobile..
Si costituiva il resistente opponendosi alla domanda di controparte.
Con ordinanza del 13 agosto 2024 veniva disposto il rilascio dell'immobile con conseguente mutamento di rito.
Nel merito, si osserva che il resistente, opponendosi allo sfratto per finita locazione,
ha contestato il termine di scadenza, in relazione al carattere simulato del contratto di locazione per fini turistici, trattandosi, al contrario, di una locazione di immobile ad uso abitativo e deducendo che “non essendo proprietario di alcun immobile, si trovava
a risiedere nell'appartamento del figlio, in Mascali, via Carlino 75/D, dove pertanto
era semplicemente ospite. Quindi, egli, al fine di trovare una maggiore comodità
abitativa per sé, ma anche per il figlio, il quale è sposato con prole, prendeva in
locazione l'appartamento in oggetto”.
Come già puntualmente evidenziato nella citata ordinanza del 13 agosto 2024,
quando un contratto di natura abitativa sia stipulato con la previsione di un uso transitorio, il conduttore che assuma la simulazione relativa per l'inesistenza in concreto della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve allegare e dimostrare che di tale inesistenza il locatore fosse consapevole;
nè occorre che l'esplicitato uso transitorio venga documentalmente circostanziato, essendo invece sufficiente (salva la prova contraria, da offrirsi dal conduttore) che esso sia stato affermato, corrispondendo a criteri di normalità che il contenuto negoziale dichiarato non sia difforme da quello effettivo (Cass. Civ., n. 1288/2001; Cass. 13.1.2000, n. 328).
Si rileva, altresì, che la rinnovazione tacita del contratto di locazione non può
desumersi dal fatto della permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine, né dal pagamento e dall'accettazione dei canoni e neppure dal ritardo con il quale sia stata promossa l'azione di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo con rinuncia tacita, da parte del locatore, agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto (Cass. Civ.,
n.22234/2014). Sicchè, è da escludere una rinnovazione tacita del contratto ormai scaduto. Infatti, la rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'articolo
1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, come nella specie, con raccomandata del 18.04.2024, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone,
occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto,
non provato allo stato (cfr., Cass. Civ., n.13886/2011).
Nella specie, il resistente nulla ha provato documentalmente, né ha richiesto di provare in ordine alla simulazione del contratto in oggetto, mentre le esigenze espresse in contratto giustificano la transitorietà del rapporto allo stato degli atti e la relativa finalità turistica, in quanto, non vi è coincidenza tra l'indirizzo dell'immobile locato e la residenza anagrafica del conduttore, ove è stata inviata la raccomandata del
18.04.2024, non contestata, ed, essendo previsto il divieto di sublocazione che coincide con la finalità turistica dell'immobile, a nulla rilevando la non coincidenza con i mesi estivi, ovvero eventuali asserite irregolarità che rilevano sotto il profilo amministrativo e fiscale, ma non appaiono indici di una volontà dissimulata delle parti di un uso stabile dell'immobile in oggetto.
Il contratto oggetto del contendere va in definitiva dichiarato risolto per finita locazione ed in conseguenza il resistente va condannato al rilascio immediato in favore del ricorrente del suindicato immobile, libero e sgombro da persone e cose.
Con riferimento alla domanda del resistente di restituzione del canone di giugno
2024 si rileva che nessuna statuizione può essere adottata in quanto il ricorrente ha provato documentalmente di aver già restituito tale canone.
In virtù della soccombenza parte resistente va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8642/24 così statuisce:
1) dichiara risolto per finita locazione il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile sito in Mascali, via Spiaggia n.181; condanna parte resistente al rilascio immediato di tale immobile in favore del ricorrente, libero e sgombro da persone e cose;
nessuna statuizione in ordine alla domanda del resistente e di cui in motivazione;
2) condanna parte resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in €. 150,00 per spese vive, €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge,
disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
Deciso, redatto e letto in Catania, l'8 gennaio 2025.
Il Giudice
Salvatore Barberi