Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 novembre 1980
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/09/2011, n. 18522
Provvedimento: I T T I IR D E T N E S E - I L 18 52 2 . 1 1 L O B AULA 'A' E T N E S E - 9 SET 2011 E N O I Z A R Oggetto T REPUBBLICA ITALIANA IS G E R E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 20623/2007 1.18522 Cron.SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. GUIDO VIDIRI - Ud. 20/04/2011 Dott. PAOLO STILE Rel. Consigliere PU Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO Consigliere - Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20623-2007 proposto da: RU MI, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GEN GONZAGA DEL VODICE 4, presso lo studio dell'avvocato BARTULI …
Leggi di più...
fondamento·
legittimazione passiva dell'ente impositore e del cessionario·
riscossione coattiva di crediti previdenziali·
motivi inerenti a questioni formali relative alla cartella esattoriale o alla sua notifica·
spettanza dei beneficio·
inclusione·
estensione del contraddittorio alla società esattrice·
opposizione al ruolo·
motivi inerenti al merito del credito·
necessità·
previdenza (assicurazioni sociali)·
contributi assicurativi·
sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)·
necessario·
litisconsorzio
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!