Versione
29 novembre 1980
29 novembre 1980
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/09/2011, n. 18522Provvedimento: I T T I IR D E T N E S E - I L 18 52 2 . 1 1 L O B AULA 'A' E T N E S E - 9 SET 2011 E N O I Z A R Oggetto T REPUBBLICA ITALIANA IS G E R E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 20623/2007 1.18522 Cron.SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. GUIDO VIDIRI - Ud. 20/04/2011 Dott. PAOLO STILE Rel. Consigliere PU Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO Consigliere - Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20623-2007 proposto da: RU MI, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GEN GONZAGA DEL VODICE 4, presso lo studio dell'avvocato BARTULI …Leggi di più...
- fondamento·
- legittimazione passiva dell'ente impositore e del cessionario·
- riscossione coattiva di crediti previdenziali·
- motivi inerenti a questioni formali relative alla cartella esattoriale o alla sua notifica·
- spettanza dei beneficio·
- inclusione·
- estensione del contraddittorio alla società esattrice·
- opposizione al ruolo·
- motivi inerenti al merito del credito·
- necessità·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- contributi assicurativi·
- sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)·
- necessario·
- litisconsorzio