TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3098/2023 promossa da:
(codice fiscale e (codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro Benussi C.F._2
parte attrice opponente contro
(cod. fisc. n. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Matteo Gervasini CP_1 P.IVA_1
parte convenuta opposta nonché contro
(codice fiscale , Controparte_2 P.IVA_2
convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione: In via preliminare e/o pregiudiziale, sospendere ex artt. 649 e 650 c.p.c., per i motivi di cui in atti, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 651/2019 RG 1246/2019 emesso dal
Tribunale di Mantova inibendo, in ogni caso, l'impulso e/o la prosecuzione di qualsivoglia atto esecutivo nei confronti delle opponenti. In via principale nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, per le ragioni di cui in atti, in merito alla nullità, inefficacia, invalidità, decadenza del contratto di fideiussione omnibus del 05/03/2011 sottoscritto dalle opponenti a favore di
[...]
(oggi a garanzia delle Controparte_3 CP_1
obbligazioni assunte dalla società con sede in Casaloldo (MN), Viale Dei Controparte_4
Caduti n. 23, successivamente fallita, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 651/2019 RG 1246/2019, assolvendosi parte attrice da ogni pretesa avversaria e, in ogni caso, respingere ogni domanda, eccezione e deduzione di controparte volta al pagamento da parte delle opponenti di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta;
- in subordine, qualora ritenesse di accertare e/o dichiarare la nullità parziale delle clausole nn. 2, 6 e 9 del contratto di fideiussione omnibus del 05/03/2011 sottoscritto dalle opponenti a favore di
[...]
(oggi a garanzia delle obbligazioni assunte Controparte_3 CP_1
dalla società con sede in Casaloldo (MN), Viale Dei Caduti n. 23, Controparte_4
successivamente fallita, per i motivi in atti, previa ogni opportuna declaratoria, accertare e/o dichiarare l'avvenuta decadenza delle fideiussioni ex art 1955 c.c. e/o per mala fede contrattuale e/o
l'avvenuta liberazione delle signore e ex art. 1957 c.c. per non Parte_1 Parte_2 aver l'istituto di credito agito nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione, e, per gli effetti, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo n. 651/2019 RG 1246/2019, assolvendosi parte attrice da ogni pretesa avversaria e, in ogni caso, respingere ogni domanda, eccezione e deduzione di controparte volta al pagamento da parte delle opponenti di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta. – accertare e/o dichiarare
l'inesistenza/inesigibilità/erroneità, totale o in subordine parziale, di quanto richiesto da controparte nel decreto ingiuntivo n. 651/2019 RG 1246/2019 e, per i motivi ivi indicati, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo n. 651/2019 RG
1246/2019, assolvendosi parte attrice da ogni pretesa avversaria e, in ogni caso, respingere ogni domanda, eccezione e deduzione di controparte volta al pagamento da parte delle opponenti di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta. – per i motivi di cui in atti, accertare e/o dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo alla la quale ha tenuto una condotta CP_3
in violazione dei principi di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. e di diligenza professionale ex art.
1176 c.c., come ulteriormente delineati dal codice del consumo e dal TUB, con conseguente rideterminazione dell'effettivo dovuto. - accertata e dichiarata, per ciascuno e/o tutti i motivi di cui in narrativa, la condotta illegittima di tipo anticoncorrenziale tenuta da controparte, nonché
l'illegittimità dell'azione giudiziale promossa nei confronti delle signore e Parte_1
, accertate e dichiarate le relative conseguenze pubblicitarie negative e le relative Parte_2
conseguenze in ordine alla lesione della immagine professionale, imprenditoriale e la bancabilità delle signore e , condannare le convenute al risarcimento di tutti Parte_1 Parte_2
i danni occorsi a ciascuna delle parti opponenti, nella misura di cui in narrativa e/o nella diversa misura che emergerà nel corso della istruttoria e/o che il Giudice riterrà di liquidare, anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di rejezione delle domande sopra formulate e qualora controparte fornisse valida prova della fideiussione, previe tutte le declaratorie del caso, revocare il decreto ingiuntivo, e condannare le signore e al pagamento di quanto risultasse Parte_1 Parte_2 effettivamente dovuto, rideterminando l'ammontare delle somme effettivamente dovute in base all'applicazione delle condizioni di legge o contrattuali, con eventuale compensazione nella misura delle relative poste attive e passive derivanti dalle statuizioni di cui al presente giudizio;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario secondo
DM 55/2014.
Per parte convenuta opposta: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650 cpc promossa dalle signore e avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n.651/2019 ing., n.1246/2021 r.g. pronunciato dal Tribunale di Mantova in data
29 aprile 2019, perchè il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti negli atti di causa, non ha per oggetto un credito, nascente da un contratto stipulato tra un professionista ed un soggetto qualificabile come "consumatore" ai sensi della Direttiva CEE 93/13 e, conseguentemente, rigettare
l'opposizione tardiva e confermare il decreto ingiuntivo n.651/2019 ing., n.1246/2021 r.g. pronunciato dal Tribunale di Mantova in data 29 aprile 2019. Con spese e compensi di causa interamente rifusi. In via preliminare subordinata: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc promossa dalle signore e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n.651/2019 ing., n.1246/2021 r.g. pronunciato dal Tribunale di Mantova in data 29 aprile 2019, perchè, per i motivi esposti negli atti di causa, l'opposizione non ha per oggetto l'accertamento di una fattispecie di abusivita' di clausole contrattuali prevista dalla Direttiva
CEE 93/13 e, conseguentemente, rigettare l'opposizione tardiva e confermare il decreto ingiuntivo
n.651/2019 ing., n.1246/2021 r.g. pronunciato dal Tribunale di Mantova in data 29 aprile 2019. Con spese e compensi di causa interamente rifusi. In via preliminare ulteriormente subordinata: accertare
e dichiarare l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale di Mantova a conoscere della domanda riconvenzionale, formulata dalle signore e di condanna di Parte_1 Parte_2 [...]
al risarcimento dei danni asseritamente cagionati da condotta illegittima di tipo CP_1
anticoncorrenziale; Nel merito: respingere l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc promossa dalle signore e avverso il decreto ingiuntivo n.651/2019 ing., Parte_1 Parte_2
n.1246/2021 r.g. pronunciato dal Tribunale di Mantova in data 29 aprile 2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti di causa e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n.651/2019 ing., n.1246/2021 r.g. pronunciato dal Tribunale di mantova in data 29 aprile
2019; rigettare altresì tutte le altre domande formulate da e in Parte_1 Parte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Spese e compensi di causa interamente rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 18.12.2023, e e Parte_1 Controparte_5
proponevano opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 651/2019 del
29/04/2019 emesso dal Tribunale di Mantova, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà del decreto impugnato e nel merito che venisse accertata l'abusività delle clausole delle fideiussioni poste a fondamento del credito ingiunto e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione si costituiva nel presente giudizio eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendo nel merito il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto opposto.
Rimaneva contumace rocuratrice e mandataria di Controparte_2 [...]
e pertanto, verificata la regolarità della notificazione, ne veniva dichiarata la contumacia CP_1
All'esito della prima udienza del 2.7.2024, con ordinanza in data 3.7.2024, era rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la causa veniva rinviata per la remissione in decisione con concessione di termini per il deposito di memorie, all'udienza del
11.3.2025.
L'opposizione proposta dalle opponenti ex art. 650 c.p.c. è inammissibile per le ragioni che di seguito sinteticamente si vanno ad esporre.
Si deve ritenere che le opponenti abbiano introdotto il presente giudizio ricorrendo alla fattispecie della c.d. opposizione tardiva consumeristica introdotta con la sentenza della Corte di Cassazione
Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023, al fine di dare applicazione ai principi espressi dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nelle quattro sentenze gemelle del 17.05.2022 nell'ambito della tutela del consumatore di cui alla direttiva 93/13/CEE3 (Sentenza C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza C693/19 SPV Project 1503 e C-831/19 Banco di Desio;
sentenza C725/19 Impuls Leasing;
sentenza C869/19 ). Come è noto, la portata innovativa della pronuncia delle Sezioni Unite è, evidentemente, da individuarsi nel superamento del principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto laddove, dopo aver sancito l'obbligo per il giudice nazionale di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali convenute tra professionista e consumatore, viene statuito l'obbligo per il Giudice dell'Esecuzione di valutare la ricorrenza di eventuali profili di abusività nelle clausole contrattuali sottese al decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva e – in ogni caso – di informare il debitore della facoltà di proporre entro il termine di 40 giorni opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Se, dunque, la peculiarità di tale giudizio di opposizione tardiva è da rinvenirsi nella necessità di garantire un'adeguata tutela ad una specifica categoria di soggetti, “il consumatore”, è evidente che il presupposto per l'ammissibilità di tale procedimento è che il soggetto opponente rivesta la qualifica di consumatore. L'indagine del Tribunale dovrà, pertanto, concentrarsi preliminarmente su tale aspetto prima ancora che sull'abusività delle clausole dei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dalle odierne ingiunte.
Sotto questo profilo, occorre subito rilevare che la difesa delle opponenti nel ricorso introduttivo di opposizione ex art. 650 c.p.c. non allega specifiche circostanze, né argomenta in alcun modo, allo scopo di definire e comprovare la qualifica di consumatrici in capo alle odierne opponenti, incentrando l'opposizione unicamente sul rilievo della nullità delle fideiussioni per conformità al modello ABI e conseguente nullità ex legge 287/1990.
La questione circa la qualifica di consumatrici in capo alle opponenti è stata trattata in modo del tutto generico e tanto, a fronte delle difese, eccezioni e argomentazioni svolte dalla convenuta opposta. La mancata tempestiva allegazione, prima ancora del difetto di prova, in relazione a un fatto costitutivo della pretesa azionata conduce, già di per sé sola, alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Va evidenziato come, costituendosi nel presente giudizio, ha dato piena prova che le CP_1
odierne opponenti non possano essere considerate consumatrici in forza della posizione ricoperta negli anni nella società: invero, le opponenti, signora e non hanno Parte_1 Parte_2
agito come consumatrici nel momento (5/3/2011) in cui hanno rilasciato la fideiussione omnibus a garanzia dell'obbligazioni assunte da nei confronti di in quanto Controparte_4 CP_1
- come risulta da visura camerale storica - le stesse erano entrambe amministratori delegati e soci della garantita: su tale dato documentale evidenziato dalla convenuta opposta, parte opponente non ha sollevato rilievi altrettanto specifici. In particolare, è stato messo in evidenza che le signore e Parte_1
hanno ricoperto la carica di amministratore delegato di Parte_2 Controparte_4
dall'1/3/1995 al 10/4/2014; la signora è stata presidente del consiglio di Parte_1 amministrazione di dal 31/8/2001 al 10/10/2014; la signora è Controparte_4 Parte_2 stata vice presidente del consiglio di amministrazione di dal 1/3/1995 al CP_4 Controparte_4
10/10/2014; la signora deteneva una quota del capitale sociale di Parte_1 Controparte_4
pari al 47%; la signora deteneva una quota del capitale sociale di
[...] Parte_2 [...] pari all'8,1%. Controparte_4
Si osservi che, secondo l'orientamento della Corte di Giustizia UE, in parte recepito dalla giurisprudenza di legittimità, il fideiussore persona fisica del credito di un'impresa può essere reputato consumatore solo nel caso in cui il credito garantito sia riferibile ad un'impresa a cui il fideiussore è estraneo. Orbene, in argomento, superando l'automatismo precedentemente affermato tra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato come, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica debbano essere valutati con riferimento alle parti di esso (confermando quanto già sostenuto dalla giurisprudenza unionale “dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa” (Cass. SSUU ord.
5868/2023). Anche un socio di minoranza di una società potrebbe, dunque, assumere la veste di consumatore in quanto l'elemento significativo non è l'esercizio della professione di “imprenditore”, bensì lo scopo avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto di fideiussione: ne consegue che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi “consumatore” quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass. ord. n. 32986/2023).
Ciò posto, tuttavia, nel caso in esame non solo la parte attrice, che ne era onerata, non ha fornito alcuna prova del fatto che le odierne opponenti abbiano rilasciato la garanzia per scopi estranei a quelli imprenditoriali, ma ricorrono elementi positivi e concreti per ritenere il contrario, e cioè che le signore abbiano rilasciato la garanzia omnibus a favore delle obbligazioni assunte dalla società per fini che esulano dalla loro sfera privata e attengono, invece, all'attività Controparte_4
imprenditoriale svolta dalle medesime. Invero, le opponenti non possono essere considerate estranee agli affari interni della considerato l'incontestato ruolo dalle stesse rivestito Controparte_4 all'interno della società, come emergente dalla documentazione versata agli atti dalla convenuta opposta e in difetto di prova contraria, gravante sulle opponenti stesse, del fatto che la garanzia sia stata prestata allo scopo di consentire e favorire l'attività della società e non per scopi estranei ad essa.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
- all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore" (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225).
L'assenza della qualità di consumatrici in capo alle odierne opponenti rende l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. inammissibile.
La pronuncia di inammissibilità preclude l'esame nel merito sull'asserita abusività delle clausole dei contratti di fideiussione omnibus sottesi al decreto ingiuntivo opposto.
Giova sul punto chiarire che il sindacato giudiziale relativo alla opposizione tardiva consumeristica
è limitato al vaglio di abusività e vessatorietà delle clausole negoziali azionate con il decreto ingiuntivo, ma non può essere esteso ad alcuna altra eccezione di merito che resta preclusa dall'intervenuto giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e le opponenti devono essere condannate alla rifusione in favore della convenuta opposta delle spese processuali dalla stessa sostenute, spese che CP_1 si liquidano come in dispositivo, considerata la contenuta attività istruttoria e processuale, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 651/2019 RG 1246/2019 emesso dal Tribunale di Mantova;
condanna le opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta liquidate nella somma di € 4.217,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per Controparte_1
legge e rimborso forfettario per spese generali.
Mantova, 10.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3098/2023 promossa da:
(codice fiscale e (codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro Benussi C.F._2
parte attrice opponente contro
(cod. fisc. n. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Matteo Gervasini CP_1 P.IVA_1
parte convenuta opposta nonché contro
(codice fiscale , Controparte_2 P.IVA_2
convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione: In via preliminare e/o pregiudiziale, sospendere ex artt. 649 e 650 c.p.c., per i motivi di cui in atti, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 651/2019 RG 1246/2019 emesso dal
Tribunale di Mantova inibendo, in ogni caso, l'impulso e/o la prosecuzione di qualsivoglia atto esecutivo nei confronti delle opponenti. In via principale nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, per le ragioni di cui in atti, in merito alla nullità, inefficacia, invalidità, decadenza del contratto di fideiussione omnibus del 05/03/2011 sottoscritto dalle opponenti a favore di
[...]
(oggi a garanzia delle Controparte_3 CP_1
obbligazioni assunte dalla società con sede in Casaloldo (MN), Viale Dei Controparte_4
Caduti n. 23, successivamente fallita, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 651/2019 RG 1246/2019, assolvendosi parte attrice da ogni pretesa avversaria e, in ogni caso, respingere ogni domanda, eccezione e deduzione di controparte volta al pagamento da parte delle opponenti di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta;
- in subordine, qualora ritenesse di accertare e/o dichiarare la nullità parziale delle clausole nn. 2, 6 e 9 del contratto di fideiussione omnibus del 05/03/2011 sottoscritto dalle opponenti a favore di
[...]
(oggi a garanzia delle obbligazioni assunte Controparte_3 CP_1
dalla società con sede in Casaloldo (MN), Viale Dei Caduti n. 23, Controparte_4
successivamente fallita, per i motivi in atti, previa ogni opportuna declaratoria, accertare e/o dichiarare l'avvenuta decadenza delle fideiussioni ex art 1955 c.c. e/o per mala fede contrattuale e/o
l'avvenuta liberazione delle signore e ex art. 1957 c.c. per non Parte_1 Parte_2 aver l'istituto di credito agito nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione, e, per gli effetti, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo n. 651/2019 RG 1246/2019, assolvendosi parte attrice da ogni pretesa avversaria e, in ogni caso, respingere ogni domanda, eccezione e deduzione di controparte volta al pagamento da parte delle opponenti di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta. – accertare e/o dichiarare
l'inesistenza/inesigibilità/erroneità, totale o in subordine parziale, di quanto richiesto da controparte nel decreto ingiuntivo n. 651/2019 RG 1246/2019 e, per i motivi ivi indicati, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo n. 651/2019 RG
1246/2019, assolvendosi parte attrice da ogni pretesa avversaria e, in ogni caso, respingere ogni domanda, eccezione e deduzione di controparte volta al pagamento da parte delle opponenti di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta. – per i motivi di cui in atti, accertare e/o dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo alla la quale ha tenuto una condotta CP_3
in violazione dei principi di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. e di diligenza professionale ex art.
1176 c.c., come ulteriormente delineati dal codice del consumo e dal TUB, con conseguente rideterminazione dell'effettivo dovuto. - accertata e dichiarata, per ciascuno e/o tutti i motivi di cui in narrativa, la condotta illegittima di tipo anticoncorrenziale tenuta da controparte, nonché
l'illegittimità dell'azione giudiziale promossa nei confronti delle signore e Parte_1
, accertate e dichiarate le relative conseguenze pubblicitarie negative e le relative Parte_2
conseguenze in ordine alla lesione della immagine professionale, imprenditoriale e la bancabilità delle signore e , condannare le convenute al risarcimento di tutti Parte_1 Parte_2
i danni occorsi a ciascuna delle parti opponenti, nella misura di cui in narrativa e/o nella diversa misura che emergerà nel corso della istruttoria e/o che il Giudice riterrà di liquidare, anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di rejezione delle domande sopra formulate e qualora controparte fornisse valida prova della fideiussione, previe tutte le declaratorie del caso, revocare il decreto ingiuntivo, e condannare le signore e al pagamento di quanto risultasse Parte_1 Parte_2 effettivamente dovuto, rideterminando l'ammontare delle somme effettivamente dovute in base all'applicazione delle condizioni di legge o contrattuali, con eventuale compensazione nella misura delle relative poste attive e passive derivanti dalle statuizioni di cui al presente giudizio;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario secondo
DM 55/2014.
Per parte convenuta opposta: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650 cpc promossa dalle signore e avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n.651/2019 ing., n.1246/2021 r.g. pronunciato dal Tribunale di Mantova in data
29 aprile 2019, perchè il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti negli atti di causa, non ha per oggetto un credito, nascente da un contratto stipulato tra un professionista ed un soggetto qualificabile come "consumatore" ai sensi della Direttiva CEE 93/13 e, conseguentemente, rigettare
l'opposizione tardiva e confermare il decreto ingiuntivo n.651/2019 ing., n.1246/2021 r.g. pronunciato dal Tribunale di Mantova in data 29 aprile 2019. Con spese e compensi di causa interamente rifusi. In via preliminare subordinata: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc promossa dalle signore e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n.651/2019 ing., n.1246/2021 r.g. pronunciato dal Tribunale di Mantova in data 29 aprile 2019, perchè, per i motivi esposti negli atti di causa, l'opposizione non ha per oggetto l'accertamento di una fattispecie di abusivita' di clausole contrattuali prevista dalla Direttiva
CEE 93/13 e, conseguentemente, rigettare l'opposizione tardiva e confermare il decreto ingiuntivo
n.651/2019 ing., n.1246/2021 r.g. pronunciato dal Tribunale di Mantova in data 29 aprile 2019. Con spese e compensi di causa interamente rifusi. In via preliminare ulteriormente subordinata: accertare
e dichiarare l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale di Mantova a conoscere della domanda riconvenzionale, formulata dalle signore e di condanna di Parte_1 Parte_2 [...]
al risarcimento dei danni asseritamente cagionati da condotta illegittima di tipo CP_1
anticoncorrenziale; Nel merito: respingere l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc promossa dalle signore e avverso il decreto ingiuntivo n.651/2019 ing., Parte_1 Parte_2
n.1246/2021 r.g. pronunciato dal Tribunale di Mantova in data 29 aprile 2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti di causa e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n.651/2019 ing., n.1246/2021 r.g. pronunciato dal Tribunale di mantova in data 29 aprile
2019; rigettare altresì tutte le altre domande formulate da e in Parte_1 Parte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Spese e compensi di causa interamente rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 18.12.2023, e e Parte_1 Controparte_5
proponevano opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 651/2019 del
29/04/2019 emesso dal Tribunale di Mantova, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà del decreto impugnato e nel merito che venisse accertata l'abusività delle clausole delle fideiussioni poste a fondamento del credito ingiunto e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione si costituiva nel presente giudizio eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendo nel merito il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto opposto.
Rimaneva contumace rocuratrice e mandataria di Controparte_2 [...]
e pertanto, verificata la regolarità della notificazione, ne veniva dichiarata la contumacia CP_1
All'esito della prima udienza del 2.7.2024, con ordinanza in data 3.7.2024, era rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la causa veniva rinviata per la remissione in decisione con concessione di termini per il deposito di memorie, all'udienza del
11.3.2025.
L'opposizione proposta dalle opponenti ex art. 650 c.p.c. è inammissibile per le ragioni che di seguito sinteticamente si vanno ad esporre.
Si deve ritenere che le opponenti abbiano introdotto il presente giudizio ricorrendo alla fattispecie della c.d. opposizione tardiva consumeristica introdotta con la sentenza della Corte di Cassazione
Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023, al fine di dare applicazione ai principi espressi dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nelle quattro sentenze gemelle del 17.05.2022 nell'ambito della tutela del consumatore di cui alla direttiva 93/13/CEE3 (Sentenza C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza C693/19 SPV Project 1503 e C-831/19 Banco di Desio;
sentenza C725/19 Impuls Leasing;
sentenza C869/19 ). Come è noto, la portata innovativa della pronuncia delle Sezioni Unite è, evidentemente, da individuarsi nel superamento del principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto laddove, dopo aver sancito l'obbligo per il giudice nazionale di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali convenute tra professionista e consumatore, viene statuito l'obbligo per il Giudice dell'Esecuzione di valutare la ricorrenza di eventuali profili di abusività nelle clausole contrattuali sottese al decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva e – in ogni caso – di informare il debitore della facoltà di proporre entro il termine di 40 giorni opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Se, dunque, la peculiarità di tale giudizio di opposizione tardiva è da rinvenirsi nella necessità di garantire un'adeguata tutela ad una specifica categoria di soggetti, “il consumatore”, è evidente che il presupposto per l'ammissibilità di tale procedimento è che il soggetto opponente rivesta la qualifica di consumatore. L'indagine del Tribunale dovrà, pertanto, concentrarsi preliminarmente su tale aspetto prima ancora che sull'abusività delle clausole dei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dalle odierne ingiunte.
Sotto questo profilo, occorre subito rilevare che la difesa delle opponenti nel ricorso introduttivo di opposizione ex art. 650 c.p.c. non allega specifiche circostanze, né argomenta in alcun modo, allo scopo di definire e comprovare la qualifica di consumatrici in capo alle odierne opponenti, incentrando l'opposizione unicamente sul rilievo della nullità delle fideiussioni per conformità al modello ABI e conseguente nullità ex legge 287/1990.
La questione circa la qualifica di consumatrici in capo alle opponenti è stata trattata in modo del tutto generico e tanto, a fronte delle difese, eccezioni e argomentazioni svolte dalla convenuta opposta. La mancata tempestiva allegazione, prima ancora del difetto di prova, in relazione a un fatto costitutivo della pretesa azionata conduce, già di per sé sola, alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Va evidenziato come, costituendosi nel presente giudizio, ha dato piena prova che le CP_1
odierne opponenti non possano essere considerate consumatrici in forza della posizione ricoperta negli anni nella società: invero, le opponenti, signora e non hanno Parte_1 Parte_2
agito come consumatrici nel momento (5/3/2011) in cui hanno rilasciato la fideiussione omnibus a garanzia dell'obbligazioni assunte da nei confronti di in quanto Controparte_4 CP_1
- come risulta da visura camerale storica - le stesse erano entrambe amministratori delegati e soci della garantita: su tale dato documentale evidenziato dalla convenuta opposta, parte opponente non ha sollevato rilievi altrettanto specifici. In particolare, è stato messo in evidenza che le signore e Parte_1
hanno ricoperto la carica di amministratore delegato di Parte_2 Controparte_4
dall'1/3/1995 al 10/4/2014; la signora è stata presidente del consiglio di Parte_1 amministrazione di dal 31/8/2001 al 10/10/2014; la signora è Controparte_4 Parte_2 stata vice presidente del consiglio di amministrazione di dal 1/3/1995 al CP_4 Controparte_4
10/10/2014; la signora deteneva una quota del capitale sociale di Parte_1 Controparte_4
pari al 47%; la signora deteneva una quota del capitale sociale di
[...] Parte_2 [...] pari all'8,1%. Controparte_4
Si osservi che, secondo l'orientamento della Corte di Giustizia UE, in parte recepito dalla giurisprudenza di legittimità, il fideiussore persona fisica del credito di un'impresa può essere reputato consumatore solo nel caso in cui il credito garantito sia riferibile ad un'impresa a cui il fideiussore è estraneo. Orbene, in argomento, superando l'automatismo precedentemente affermato tra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato come, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica debbano essere valutati con riferimento alle parti di esso (confermando quanto già sostenuto dalla giurisprudenza unionale “dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa” (Cass. SSUU ord.
5868/2023). Anche un socio di minoranza di una società potrebbe, dunque, assumere la veste di consumatore in quanto l'elemento significativo non è l'esercizio della professione di “imprenditore”, bensì lo scopo avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto di fideiussione: ne consegue che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi “consumatore” quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass. ord. n. 32986/2023).
Ciò posto, tuttavia, nel caso in esame non solo la parte attrice, che ne era onerata, non ha fornito alcuna prova del fatto che le odierne opponenti abbiano rilasciato la garanzia per scopi estranei a quelli imprenditoriali, ma ricorrono elementi positivi e concreti per ritenere il contrario, e cioè che le signore abbiano rilasciato la garanzia omnibus a favore delle obbligazioni assunte dalla società per fini che esulano dalla loro sfera privata e attengono, invece, all'attività Controparte_4
imprenditoriale svolta dalle medesime. Invero, le opponenti non possono essere considerate estranee agli affari interni della considerato l'incontestato ruolo dalle stesse rivestito Controparte_4 all'interno della società, come emergente dalla documentazione versata agli atti dalla convenuta opposta e in difetto di prova contraria, gravante sulle opponenti stesse, del fatto che la garanzia sia stata prestata allo scopo di consentire e favorire l'attività della società e non per scopi estranei ad essa.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
- all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore" (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225).
L'assenza della qualità di consumatrici in capo alle odierne opponenti rende l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. inammissibile.
La pronuncia di inammissibilità preclude l'esame nel merito sull'asserita abusività delle clausole dei contratti di fideiussione omnibus sottesi al decreto ingiuntivo opposto.
Giova sul punto chiarire che il sindacato giudiziale relativo alla opposizione tardiva consumeristica
è limitato al vaglio di abusività e vessatorietà delle clausole negoziali azionate con il decreto ingiuntivo, ma non può essere esteso ad alcuna altra eccezione di merito che resta preclusa dall'intervenuto giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e le opponenti devono essere condannate alla rifusione in favore della convenuta opposta delle spese processuali dalla stessa sostenute, spese che CP_1 si liquidano come in dispositivo, considerata la contenuta attività istruttoria e processuale, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 651/2019 RG 1246/2019 emesso dal Tribunale di Mantova;
condanna le opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta liquidate nella somma di € 4.217,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per Controparte_1
legge e rimborso forfettario per spese generali.
Mantova, 10.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni