Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9924-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 21 marzo 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 9924/2023 R.G.A.C., è presente l'Avv. Antonio
Passarello, anche in sostituzione dell'avv. Pirera, per IO PI il quale discute la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:40, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9924/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
PI IO ( ), rappresentato e difeso dagli C.F._1
avv.ti Antonio Passarello ( e Federico Pirera Email_1
( , lo rappresentano e difendono per procura allegata Email_2
al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
E
Controparte_1
( ), in persona dell'omonimo titolare, con sede in Castellam- P.IVA_1
mare del Golfo, Via Nazario Sauro n. 8 (p.e.c. Email_3
);
[...]
- resistente contumace -
Oggetto: risoluzione contratto e risarcimento danni.
❖❖❖
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Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia della Controparte_1
”, così provvede:
[...]
1) accoglie la domanda formulata da PI IO e, per l'effetto, di-
chiara risolto per grave inadempimento della Ditta individuale
[...]
il contratto di appalto tra Controparte_2
quest'ultima e PI IO;
2) condanna la Ditta individuale “ Controparte_1 [...]
”, in persona del titolare , al pagamento in CP_3 Controparte_1
favore di PI IO, della somma di € 18.180,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
3) condanna la Ditta individuale “Negozio Mobile di Ciaramitaro An-
tonio”, in persona del titolare , al pagamento Controparte_1
delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in com-
plessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legal-
mente dovuta;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della individuale CP_1 Controparte_4
[...
”, in persona del titolare . Controparte_1
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato il 26 luglio 2023, PI IO, premesso di essere
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usufruttuario dell'appartamento sito in Palermo, Via Vincenzo Fini n. 16
(piano 2°) e di avere dato incarico alla Ditta “ CP_1 [...]
” dell'esecuzione di alcuni lavori edili da svolgersi “in Controparte_1
alcune parti condominiali, nell'appartamento e nel terrazzo sovrastante
(che funge anche da copertura all'intero edificio)” il suo appartamento, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto in essere con la
Ditta individuale “ ”, in ragione del Controparte_1
ritenuto grave inadempimento “sia per mancato adempimento (per gli in-
terventi ed opere commissionate e non realizzate) che per irregolare ed ine-
satto adempimento (per gli interventi eseguiti in modo errato), cui sono an-
che conseguiti danni agli immobili sottostanti”, con conseguente condanna di quest'ultima al “risarcimento dei danni tutti subiti in relazione ai lavori
appaltati … [nonché all'] integrale ristoro in forma pecuniaria dei danni, …
causati dalla parte convenuta, per inadempimento/inesatto adempimento
dei lavori commissionati/danni causati …, nell'appartamento e nella ter-
razza di proprietà ad uso esclusivo per cui è causa e nel torrino del vano
scala comune … [nonché ancora] al risarcimento del danno per equivalente
… per le opere contrattuali non eseguite sul terrazzo di copertura, … per le
opere eseguite non a regola d'arte … per i danni causati dalle infiltrazioni
meteoriche … il tutto per il complessivo importo di € 23349,04 oltre iva ed
oltr e interessi fino al soddisfo” [cfr. atto di citazione, pag. 7 e 8].
❖❖❖
Tanto premesso, va rilevato che – in base ad un orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato – “in tema di prova dell'inadempimento di
una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per
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il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare
la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del-
la controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova
del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimen-
to” (ex plurimis, Cass. civ., I, 15 luglio 2011 n. 15659). È altresì pacifico che “Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per vio-
lazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per manca-
ta osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o quali-
tative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostra-
re l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., SS.UU., 30/10/2001, n.
13533).
Ciò premesso, va osservato che PI IO ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, attraverso il deposito in giudizio del preventi-
vo di spesa con l'indicazione delle lavorazioni pattuite e dei relativi costi,
recante la sottoscrizione della resistente [cfr. doc. 11 allegato al ricorso].
Pertanto, al fine di vagliare la fondatezza delle doglianze di parte ricor-
rente è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della qua-
le il Consulente, dopo aver effettuato, nel contraddittorio con il consulen-
te di parte ricorrente, tutti gli accertamenti sui luoghi ritenuti necessari –
ha così concluso: “La ha realizzato dei lavori che Controparte_1
risultano innegabilmente mal eseguiti e viziati in quanto affetti da evidenti
difetti sulla qualità degli stessi rispetto alle correnti regole dell'arte e questi
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riguardano: Il ripristino degli intonaci ammalorati e la successiva coloritura
delle murature d'ambito dell'unità immobiliare di p.tà PI … Le pavimen-
tazioni dei balconi ed anche il sistema di smaltimento delle acque meteori-
che relativamente al balcone di retro prospetto che ha determinato una se-
rie di danni all'immobile di p.tà PI ma soprattutto al sottostante appar- tamento … Ci sono poi i lavori interrotti abbandonando il cantiere in cui erano in corso di esecuzione una serie di opere critiche, lasciate dunque in-
complete e non definite, che riguardavano essenzialmente le strutture di
copertura della palazzina ivi compreso il torrino del corpo scala” [cfr. relazione peritale, Arch. , pag. 13 e 14]. Il Consulente ha quindi concluso che Persona_1
“Nel merito della quantificazione delle opere e dei danni conseguenti ai la-
vori eseguiti in tutto o in parte dalla ditta di … il Controparte_1 [...]
dovrà rimborsare i seguenti costi: costo per rinnovare gli Parte_1
intonaci e coloritura: €.1.800,00 … costo per rinnovare i balconi: €.1.200,00
… costo per definire il torrino scala e l'infisso: €.1.600,00 … costo per il
completamento della terrazza: €.9.700,00 … costo per il ripristino app.to
: €.1.800,00 … costo per ripristino app.to PI 20%: Parte_2
€.2.080,00 Sommano €.18.180,00” [cfr. relazione peritale cit., pag. 15].
Il Consulente poi - rispondendo alle controdeduzioni formulate dal
Consulente di parte ricorrente che ha ritenuto non congrua l'attribuzione alla resistente della sola percentuale del 20% (invece del 40-50%) CP_1
dei danni riscontrati nella soletta di copertura dell'appartamento PI -
ha altresì precisato che stante “l'impossibilità di stabilire analiticamente e
rigorosamente la percentuale di responsabilità in un danno da infiltrazione
di acque meteoriche … la sottoscritta si è riferita ad un principio di natura
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ragionevole ed equitativa che ha consentito di indicare nella misura del
20% la quota, adeguata e proporzionale, da imputare alla parte convenuta
nella persona di per aver abbandonato i lavori la- Controparte_1
sciando la terrazza priva di protezione, e di attribuire il restante 80% alla
vetustà della terrazza ed alla mancata opera di manutenzione della stessa.
Le ragioni che hanno suggerito … di indicare tali percentuali di responsabi-
lità riguardano essenzialmente l'epoca di costruzione dell'edificio che risale
al 1978 e dunque con una vetustà incontestabile di oltre 45 anni che com-
porta una naturale obsolescenza fisiologica di tutti i componenti edilizi e
specificatamente delle strutture di coperture che, essendo esposte mag-
giormente alle aggressioni degli agenti atmosferici ed alle intemperie subi-
scono per prime un inevitabile processo di deterioramento del sistema di
protezione e smaltimento delle acque meteoriche. Tanto è vero che il PI,
unitamente al condominio, stante la presenza di macchie di umidità nel
proprio appartamento dovute ad infiltrazioni provenienti dalla terrazza ha
provveduto ad appaltare i lavori per il totale rinnovo della stessa. Pertanto
la causa preponderante dei danni non può che essere ricondotta alle condi-
zioni precarie della terrazza mentre la circostanza dell'abbandono dei lavo-
ri rappresenta sì una concausa ma, certamente, in misura minore” [cfr. rela-
zione di risposta alle note critiche, pag. 1 e 2].
A tali conclusioni questo giudice ritiene di aderire avendo il CTU
motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in
toto) in modo rigoroso ed esaustivo e avendo, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P. di parte ricorrente.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
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aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
A fronte di ciò, e delle allegazioni di parte ricorrente relative all'inesatto adempimento, la resistente Ditta individuale “Negozio Mobile di Ciarami-
taro Antonio”, scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio, non ha fornito alcuna prova volta a dimostrare di avere esattamente adempiuto le obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale.
Deve conseguentemente ritenersi sussistente – in assenza di qualsivo-
glia prova contraria - un oggettivo inadempimento di parte resistente alle obbligazioni assunte nei confronti di PI IO.
Va, a questo punto, sottolineato che in base al disposto dell'art. 1218
c.c., una volta rilevata la sussistenza di un oggettivo inadempimento, si presume che lo stesso sia imputabile al debitore, sul quale grava l'onere di provare che detto inadempimento non è imputabile a sé stesso.
Invero, nel caso di specie, la suddetta prova contraria non è stata for-
nita dalla resistente.
Accertata, quindi, la ricorrenza di un inadempimento contrattuale im-
putabile alla resistente Controparte_1
e ritenuto che tale inadempimento – essendo tale da incidere in
[...]
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modo pregiudizievole sulla prestazione principale dell'altro contraente –
va senz'altro considerato di non scarsa importanza, la domanda di risolu-
zione avanzata dal ricorrente merita di essere accolta.
In proposito, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i presupposti legittimanti una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento sono: la sussistenza di un contratto a prestazioni corri-
spettive, un inadempimento di uno dei contraenti (al medesimo imputabi-
le) e la gravità dell'inadempimento stesso.
Tali presupposti, nella fattispecie in esame, sono risultati sussistenti,
in quanto non vi è dubbio che l'accordo stipulato tra le parti rientri nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive e, inoltre, perché è stato accertato un inadempimento grave della convenuta ed alla stessa impu-
tabile.
Pertanto, quale effetto risarcitorio conseguente allo scioglimento del vincolo contrattuale, la Ditta individuale “ Controparte_1
” deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente
[...]
PI IO della somma pari al costo dei lavori necessari ad eliminare le cause dei gravi difetti sopra indicati pari a € 18.180,00, come accertato dal Consulente tecnico d'ufficio.
Su tale somma sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dal 12 marzo
2024 – data del deposito dell'accertamento peritale – e fino al soddisfo.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., la
Ditta individuale “ ” deve essere Controparte_1
condannata al pagamento in favore di PI IO delle spese proces-
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suali del presente giudizio la cui liquidazione viene effettuata – come in dispositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa, i parametri minimi (scaglione da € 5.201 a
€ 26.000), i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della con-
troversia.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (compreso l'acconto di €
416,00 anticipato dal ricorrente in data 11 dicembre 2023 in sede di ope-
razioni peritali;
cfr. verbale allegato alla relazione peritale) vanno poste, in via de-
finitiva, a carico della resistente Ditta individuale “Negozio Mobile di Cia-
ramitaro Antonio”.
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 21 marzo 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto
con firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto
dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legi-
slativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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