Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 363 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
T R A
Avv. parte rappresentata e difesa come in atti da sé stessa e dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Torino, con domicilio eletto in Nocera Inferiore alla Via A. Barbarulo n. 41;
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 879/2024 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 879/2024 pubblicata il 30.5.2024 il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in funzione di g.l., ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti dell'odierno appellante ed avente ad oggetto l'impugnazione Controparte_1 del licenziamento comunicato all'istante con raccomandata A/R del 18 gennaio 2024, condannando il a reintegrare la stessa nel posto di lavoro nonché a corrisponderle un'indennità Pt_1
Avverso tale sentenza l'Avv. ha proposto appello in data 12.7.2024, dolendosi Parte_1 dell'accoglimento della domanda della ricorrente e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado nel senso del rigetto del ricorso proposto dalla lavoratrice.
Instauratosi il contraddittorio mediante notifica in data 1.8.2024 all'appellata dell'atto di impugnazione e del decreto di fissazione dell'udienza fissata innanzi alla Corte, CP_1
non si è costituita nel presente giudizio di impugnazione.
[...]
Nell'ambito del presente procedimento il difensore di parte appellante ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto come in atti, mediante il quale le parti definivano in via complessiva e globale ogni questione oggetto del presente giudizio già definito in primo grado con sentenza n. 879/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore espressamente richiamata a pag. 2 del suddetto verbale, e tanto anche con riferimento al complessivo regolamento di spese (cfr. pag. 3 e 4 dell'accordo in questione).
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e del deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera di parte appellante, il quale si è riportato al contenuto del verbale di conciliazione depositato in atti ed ha insistito per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, tenuto conto dell'accordo conciliativo sottoscritto e depositato in atti dal procuratore di parte appellante. In detto verbale di conciliazione le parti risultano aver definito ogni questione insorta tra le stesse anche con riferimento all'oggetto del presente contenzioso, tanto in relazione allo stesso profilo relativo alle spese di lite (cfr. complessivo contenuto delle pagine da 2 a 4 del verbale de quo).
Ne deriva che vi è stato un espresso accordo tra le parti, con reciproche concessioni, con definitiva attribuzione alla lavoratrice degli importi analiticamente indicati a pag. 3 dell'accordo in questione.
Dal complessivo contenuto del richiamato verbale emerge pertanto la evidente volontà delle parti di non proseguire il presente giudizio di appello, sicchè, come riferito in precedenza, deve prendersi atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si determina qualora “le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo”
(Cass. S.U. n. 8980/2018).
In ordine alle spese processuali, ritiene il Collegio che le spese del doppio grado vadano senz'altro regolate nei termini espressamente concordati dalle parti nel suddetto verbale conciliativo, ed in particolare secondo quanto definito a pag. 3, in ordine alle spese del giudizio di primo grado (poste a carico dell'appellante nella misura precisata in quella sede), e a pag. 4 in relazione alle spese del procedimento di appello, da compensarsi integralmente tra le predette parti in considerazione del complessivo contenuto delle rinunce espresse dalle stesse in quella sede.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 12.7.2024 dall'Avv. nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Nocera Inferiore n. 879/2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
dispone che le spese del giudizio di primo grado siano regolate come statuito a pag. 3 del verbale di conciliazione sottoscritto in data 17.2.2025 dalle parti in sede sindacale e depositato in atti;
compensa le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 10.3.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)