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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. 16295/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE
dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nel procedimento n. 16295/2024 R.G.A.C.C., promosso con citazione e vertente tra
residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata alla Parte_1
Via del Fosso di Dragoncello 116, presso lo studio dell'avv. Davide CHIANESE, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e pagina 1 di 4 elettivamente domiciliata in Roma alla Via del Controparte_1
Tempio di Giove 21, presso l'Avvocatura Capitolina;
rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea CAMARDA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: annullamento di determinazione dirigenziale di sgombero.
CONCLUSIONI: ud. 5/12/2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Parte attorea: “1) sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato e annullare
e/o dichiarare priva di effetti Determinazione Dirigenziale n. repertorio QC/658/2023 del 16.03.2023 numero protocollo QC/17480/2023 del 16/03/2023 e notificata in data
11.04.2023 2) Accogliere, e per l'effetto annullare, il ricorso avverso il Decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso Determinazione
Dirigenziale n. repertorio QC/658/2023 del 16.03.2023 numero protocollo
QC/17480/2023 del 16/03/2023 e notificata in data 11.04.2023 3) accertare e riconoscere alla sig.ra il diritto all'assistenza alloggiativa Parte_1
con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, CPA ed IVA”.
Parte convenuta: “rigettare, in via preliminare, la richiesta di sospensione dell'atto impugnato;
rigettare, nel merito, per tutti i motivi meglio sopra articolati, la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto 5 6 ed in diritto e, conseguentemente, confermare la legittimità della Determinazione Dirigenziale n.
QC/619/2024 del 12.03.2024.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea espone di avere depositato domanda di assegnazione di casa popolare nel
2016, e successivamente anche domanda di assegnazione e assistenza abitativa, poiché aveva subìto decreto di rilascio, anche eseguito.
Argomenta la parte su propria disagiata condizione sociale (invalidità al 100%) ed economica e narra le vicissitudini relative alla propria richiesta di abitare uno dei locali pagina 2 di 4 del residence “Madre Teresa” in convenzione con infine occupato in CP_1
data 8/12/2023, con successiva denunciata a proprio carico in data 12/12/2023.
Espone che in data 12/3/2024 è stata emessa la determinazione dirigenziale qui impugnata.
Deduce la parte nullità dell'atto, per non essere indicata l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale eventualmente impugnare il provvedimento.
Eccepisce anche nullità per difetto di motivazione, essendo l'istante nel possesso dei requisiti prescritti per l'assegnazione di alloggio e affermandosi viceversa il contrario nell'atto stesso, senza alcuna ulteriore argomentazione motivatoria.
Rende le conclusioni sopra indicate.
L'ente territoriale convenuto rileva che a pag. 3 del provvedimento impugnato è presente l'indicazione del giudice avverso il quale il quale può essere opposto l'atto
(“Avverso il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente)”.
Richiama C.d.S. 9608/2022 che statuisce : “L'omessa indicazione, nel provvedimento amministrativo, dell'Autorità presso la quale lo stesso può essere impugnato e del termine entro il quale l'impugnazione va proposta, non costituisce causa di illegittimità dell'atto, potendo, infatti, la circostanza unicamente (e comunque non automaticamente) rilevare quale presupposto per la scusabilità dell'eventuale errore posto in essere dal ricorrente nell'individuazione del Giudice da adire in sede di impugnazione, o nel computo del termine entro cui proporre l'azione giudiziale”.
Nega ogni deficit motivatorio, rinviando alle ampie argomentazioni in fatto e diritto rese nell'atto impugnato.
Rende le conclusioni sopra indicate.
La causa è giunta rapidamente alla fase decisoria.
La domanda, anche nella parte relativa alla sospensiva, va respinta.
pagina 3 di 4 L'atto impugnato reca esplicitamente (pag. 3) l'indicazione del Tribunale di Roma quale
Autorità Giudiziaria innanzi alla quale impugnare il provvedimento.
Non senza rilevare che una eventuale omissione (anche dello specifico termine di impugnazione) non determina invalidità dell'atto stesso.
Del pari infondata è la doglianza relativa ad addotto difetto di motivazione, palesemente smentita dalla diffusa e completa narrativa in fatto e in diritto delle ragioni che hanno portato alla determinazione dirigenziale di sgombero.
Non senza rilevare che le sussistenti ragioni di disagio sociale ed economico che affiggono la parte attorea non sono in questo procedimento utilmente valutabili.
Il regime delle spese segue la soccombenza e la liquidazione opera ex D.M. 55/'14 sullo scaglione di valore indeterminabile;
bassa complessità e valori minimi, ulteriormente ridotti per la effettiva minima consistenza delle questioni in fatto e diritto.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel procedimento
16295/2024 R.G.A.C.C. così decide:
• rigetta la domanda;
• condanna parte attorea alla rifusione delle spese sostenute da parte convenuta, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale;
oltre al rimborso forfettario
15% e altri accessori di legge.
Roma 1/2/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE
dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nel procedimento n. 16295/2024 R.G.A.C.C., promosso con citazione e vertente tra
residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata alla Parte_1
Via del Fosso di Dragoncello 116, presso lo studio dell'avv. Davide CHIANESE, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e pagina 1 di 4 elettivamente domiciliata in Roma alla Via del Controparte_1
Tempio di Giove 21, presso l'Avvocatura Capitolina;
rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea CAMARDA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
OGGETTO: annullamento di determinazione dirigenziale di sgombero.
CONCLUSIONI: ud. 5/12/2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
Parte attorea: “1) sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato e annullare
e/o dichiarare priva di effetti Determinazione Dirigenziale n. repertorio QC/658/2023 del 16.03.2023 numero protocollo QC/17480/2023 del 16/03/2023 e notificata in data
11.04.2023 2) Accogliere, e per l'effetto annullare, il ricorso avverso il Decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso Determinazione
Dirigenziale n. repertorio QC/658/2023 del 16.03.2023 numero protocollo
QC/17480/2023 del 16/03/2023 e notificata in data 11.04.2023 3) accertare e riconoscere alla sig.ra il diritto all'assistenza alloggiativa Parte_1
con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, CPA ed IVA”.
Parte convenuta: “rigettare, in via preliminare, la richiesta di sospensione dell'atto impugnato;
rigettare, nel merito, per tutti i motivi meglio sopra articolati, la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto 5 6 ed in diritto e, conseguentemente, confermare la legittimità della Determinazione Dirigenziale n.
QC/619/2024 del 12.03.2024.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea espone di avere depositato domanda di assegnazione di casa popolare nel
2016, e successivamente anche domanda di assegnazione e assistenza abitativa, poiché aveva subìto decreto di rilascio, anche eseguito.
Argomenta la parte su propria disagiata condizione sociale (invalidità al 100%) ed economica e narra le vicissitudini relative alla propria richiesta di abitare uno dei locali pagina 2 di 4 del residence “Madre Teresa” in convenzione con infine occupato in CP_1
data 8/12/2023, con successiva denunciata a proprio carico in data 12/12/2023.
Espone che in data 12/3/2024 è stata emessa la determinazione dirigenziale qui impugnata.
Deduce la parte nullità dell'atto, per non essere indicata l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale eventualmente impugnare il provvedimento.
Eccepisce anche nullità per difetto di motivazione, essendo l'istante nel possesso dei requisiti prescritti per l'assegnazione di alloggio e affermandosi viceversa il contrario nell'atto stesso, senza alcuna ulteriore argomentazione motivatoria.
Rende le conclusioni sopra indicate.
L'ente territoriale convenuto rileva che a pag. 3 del provvedimento impugnato è presente l'indicazione del giudice avverso il quale il quale può essere opposto l'atto
(“Avverso il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente)”.
Richiama C.d.S. 9608/2022 che statuisce : “L'omessa indicazione, nel provvedimento amministrativo, dell'Autorità presso la quale lo stesso può essere impugnato e del termine entro il quale l'impugnazione va proposta, non costituisce causa di illegittimità dell'atto, potendo, infatti, la circostanza unicamente (e comunque non automaticamente) rilevare quale presupposto per la scusabilità dell'eventuale errore posto in essere dal ricorrente nell'individuazione del Giudice da adire in sede di impugnazione, o nel computo del termine entro cui proporre l'azione giudiziale”.
Nega ogni deficit motivatorio, rinviando alle ampie argomentazioni in fatto e diritto rese nell'atto impugnato.
Rende le conclusioni sopra indicate.
La causa è giunta rapidamente alla fase decisoria.
La domanda, anche nella parte relativa alla sospensiva, va respinta.
pagina 3 di 4 L'atto impugnato reca esplicitamente (pag. 3) l'indicazione del Tribunale di Roma quale
Autorità Giudiziaria innanzi alla quale impugnare il provvedimento.
Non senza rilevare che una eventuale omissione (anche dello specifico termine di impugnazione) non determina invalidità dell'atto stesso.
Del pari infondata è la doglianza relativa ad addotto difetto di motivazione, palesemente smentita dalla diffusa e completa narrativa in fatto e in diritto delle ragioni che hanno portato alla determinazione dirigenziale di sgombero.
Non senza rilevare che le sussistenti ragioni di disagio sociale ed economico che affiggono la parte attorea non sono in questo procedimento utilmente valutabili.
Il regime delle spese segue la soccombenza e la liquidazione opera ex D.M. 55/'14 sullo scaglione di valore indeterminabile;
bassa complessità e valori minimi, ulteriormente ridotti per la effettiva minima consistenza delle questioni in fatto e diritto.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel procedimento
16295/2024 R.G.A.C.C. così decide:
• rigetta la domanda;
• condanna parte attorea alla rifusione delle spese sostenute da parte convenuta, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale;
oltre al rimborso forfettario
15% e altri accessori di legge.
Roma 1/2/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 4 di 4