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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2983/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Alina Rossato Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2983/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
20.03.2025 da
con gli avv.ti NARDACCHIONE ROSA CARLA e ROSSETTO Parte_1
MASSIMO, come da mandato in atti;
e da
con l'avv. BELLATO BEATRICE, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti:
“CONCLUSIONI
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di Padova in data
15.05.1993, atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova dell'anno
1993 al n.101, parte I, Vol. 01;
2. ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
3. Il IG. verserà mensilmente, alla IG.ra , Parte_3 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, € 2.801,00 per i mesi da aprile a dicembre 2025
(compresi) ed € 2.551,00 per i mesi da gennaio a settembre 2026 (compresi). Più
specificamente:
- il IG. verserà alla IG.ra entro il giorno Parte_3 Parte_1
10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, le somme concordate, divise nelle diverse
mensilità, secondo quanto segue:
A. per tutti i mesi del 2025:
• € 766,00 relativi al pagamento del mutuo dell'appartamento sito in Padova Via
Pindemonte n. 23 interno 5;
• € 685,00 relativi al pagamento del mutuo dell'appartamento sito in Padova Via
Pindemonte n. 23 interno 6;
• € 850,00 quale contributo per il mantenimento dei figli;
• € 500,00 a titolo di assegno divorzile;
Così, complessivamente, arrotondando per eccesso, tenuto conto delle ipotetiche eventuali
variazioni dei ratei del mutuo dell'appartamento sito in Padova Via Pindemonte n. 23 int.
5, il IG. verserà alla SI.ra € 2.801,00 mensili dal mese di Parte_3 Pt_1
aprile al mese di dicembre 2025. 3
B. per i mesi da gennaio a settembre 2026, data in cui cesserà il contratto del IG.
[...]
presso la BO e Pavesi s.p.a.: Parte_3
• € 766,00 relativi al pagamento del mutuo dell'appartamento sito in Padova Via
Pindemonte n. 23 interno 5;
• € 685,00 relativi al pagamento del mutuo dell'appartamento sito in Padova Via
Pindemonte n. 23 interno 6;
• € 600,00 quale contributo per il mantenimento dei figli;
• € 500,00 a titolo di assegno divorzile. Così, complessivamente, il IG. Parte_3
verserà alla IG.ra , da gennaio a settembre 2026, € 2.551,00 mensili.
4. Il IG. Pt_1 [...]
, a partire da ottobre 2026, verserà mensilmente entro il 10 di Parte_3
ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla IG.ra , a titolo di assegno Parte_1
divorzile, l'importo di € 500,00 mensili;
tale importo corrisposto a titolo di assegno
divorzile sarà corrispondente ad 1/3 di quanto percepito a titolo di pensione. A tal
proposito, il IG. si obbliga a consegnare mensilmente alla SI.ra Parte_3
la documentazione comprovante gli importi della pensione italiana Pt_1
effettivamente percepita.
5. Il mantenimento per i due figli cesserà in ogni caso da ottobre 2026.
6. Il IGnor conferma l'obbligo già assunto in sede di Parte_3
separazione di intestare ai due figli nato a [...]_1
Sul (Brasile) il 18/6/1999 e nato a [...]_2
1'8/12/2000 la nuda proprietà del 50% (25% ciascuno) dei beni immobili che intendesse
acquistare o già acquistati in Brasile (con l'obbligo di provvedere all'intestazione nei
termini concordati) successivamente alla data del 22 gennaio 2020, con espressa 4
esclusione dell'immobile acquistato dal SI. dalla di lui madre a seguito Parte_3
della separazione dei coniugi.”
Per il P.M: “Visto”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e Parte_1 Parte_3 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile a Padova (PD), in regime di separazione dei beni, in data 15.05.1993, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova (PD) atto n. 101, parte I, anno 1993.
Durante l'unione coniugale i coniugi sono diventati genitori a seguito del procedimento di adozione di: nato in Jaragua' Do Sul (Brasile) in [...] CP_1
18.06.1999 e nato in [...] in data [...]. CP_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinnanzi al Presidente del
Tribunale all'udienza del 22.01.2020 e la separazione è stata omologata giusto decreto conol. n. 1353/2020 pubblicato in data 13.02.2020.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte ricorrente è nato a Guarulhos in [...] in data [...]) Parte_3
appare, quindi, necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale sulla base del Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
ConIGlio, del 25/06/2019; che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, Parte_4
v. , che precisa che il Regolamento in questione "si applica anche ai
[...] Parte_5 5
cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli
Stati membri") ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del
Regolamento stesso.” Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
ed infatti dai documenti allegati la ricorrente risulta residente a [...]
Pindemonte n. 23 (cfr. doc. 4 del ricorso congiunto).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'articolo 8, lettera
A del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichino i criteri indicati dalla norma che devono ritenersi alternativi e valgono in caso di inapplicabilità del criterio precedente. Al caso in esame appare applicabile il criterio di cui alla lett. d) che indica l'applicabilità della legge dello Stato “in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Pertanto, in punto status, si deve ritenere applicabile la legge italiana.
Ciò posto e passando, quindi, all'esame della domanda sullo status congiuntamente proposta dai ricorrenti, la stessa va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 22.01.2020 nel giudizio di separazione. 6
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alla domanda di mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009, del
ConIGlio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione
alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono il coniuge e i figli della coppia, i quali risiedono stabilmente in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, rileva l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo
il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo
all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie la ricorrente e i figli risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte, si rileva che le condizioni concordate dai coniugi, con riferimento ai punti dal 3)
al 6) delle rassegnate conclusioni congiunte, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
in particolare, si ritiene che l'impegno del ricorrente a coprire le spese inerenti le rate del mutuo gravante sull'immobile ove vivono i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti 7
vada ritenuto un'ulteriore forma di sostentamento al loro mantenimento, insieme alla misura mensile concordata dalle parti a titolo di contributo al mantenimento della prole,
pertanto, va preso atto delle rassegnate conclusioni con riferimento ai punti suindicati.
Attesa la natura del procedimento, spese interamente compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto a Padova (PD) in data 15.05.1993 e trascritto nei Parte_2
registri dello stato civile del Comune di Padova (PD), al n. 101, parte I, anno 1993;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. Prende atto dei punti dal 3) al 6) delle rassegnate conclusioni;
4. Spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 13.05.2025
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Cinzia Balletti
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