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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 31/10/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 681/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.681/2025 promossa da
nata a [...] il [...], residente a [...] di Scarnafigi n. 2, C.F. ; nata a [...] C.F._1 Parte_2
ME (EN) il 27.10.1988, residente a [...], C.F. ; nata a C.F._2 Parte_3 Torino il 13.6.1989, residente a [...]nel Corso Regina Margherita n. 230, C.F.
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Walter Miceli (C.F. C.F._3
, EC , FA AN (C.F. C.F._4 Email_1
, EC , CO MP (C.F. C.F._5 Email_2
, EC: e Giovanni C.F._6 Email_3
LD (C.F. , EC , ed C.F._7 Email_4 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A,
RICORRENTI
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) C.F._8 dell Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_2
Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTE
Pag. 1 a 6 Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i docenti indicati in epigrafe ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il
[...]
per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento rispettivamente della somma di:
€ 1.722,98 per , Parte_1
€ 1.891,89 per , Parte_2
€ 1.952,38 per , Parte_3
o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- nel merito, rigettare il ricorso perché infondato;
- in subordine, riconoscendo il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità sostitutiva per i residui giorni di ferie e festività non godute e non monetizzate, accogliere i conteggi effettuati da questa parte resistente che quantificano l'importo totale in € 1.353,07 per € 1.327,79 per Parte_1 Parte_2 ed € 1.872,41 per Parte_3
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
Le parti ricorrenti hanno allegato a fondamento della loro domanda giudiziale: di essere docenti utilizzati dal mediante la stipula di contratti Controparte_1
a tempo determinato;
che, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono rimasti a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche
Pag. 2 a 6
funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola;
che, dunque, hanno diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni;
che, benché non abbiano chiesto di fruire delle ferie residue, i Dirigenti Scolastici non li hanno invitati a fruirne o, ancor meno, informati che, non fruendone, avrebbero perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
La parte resistente ha invece allegato: che nell'individuazione dei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali devono essere imputati a ferie tutti i giorni feriali che ricadono nel periodo di sospensione delle lezioni, compresi i sabati;
che successivamente all'entrata in vigore del comma 55, dell'art. 1, della Legge n. 228/2012 e quindi a decorrere dall'1.1.2013, è consentita la “monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Fermo restando l'obbligo di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto, ai fini della monetizzazione a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie”; che le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Tanto premesso, occorre considerare che la materia oggetto del presente giudizio è regolata dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha però introdotto le seguenti previsioni derogatorie:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
Pag. 3 a 6 limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Nel periodo soggetto all'originaria disciplina dettata dall'art. 5 cit. e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva dunque l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), impedendo la cd.
“monetizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL (la legge, come si è visto, disponeva che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore).
L'art. 1 l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali;
tuttavia, consente la “monetizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal 1.9.2013.
E' utile inoltre evidenziare quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica oggetto del ricorso, ossia il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari
Pag. 4 a 6
hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che i docenti non sono stati né invitati a fruire delle ferie, né tantomeno informati delle conseguenze della mancata fruizione limitatamente agli anni scolastici residui.
Dal canto suo, il resistente non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. CP_1
Occorre tuttavia rilevare che nel caso di specie la ricorrente ha volontariamente Pt_1 richiesto e fruito di 3 giorni di ferie nell'anno scolastico 2021/2022, alla ricorrente Pt_2 sono stati monetizzati 7,67 giorni di ferie non fruite nell'anno scolastico 2023/2024 e il ricorrente ha volontariamente richiesto e fruito di 1 Parte_3 giorno di ferie nell'anno scolastico 2016/2017.
Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto delle parti ricorrenti al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore delle parti ricorrenti la relativa indennità in euro 1.353,07 per Pt_1
, in euro 1.327,79 per ed in euro 1.872,41 per
[...] Parte_2 [...] come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla Parte_3 parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Occorre infine evidenziare con riguardo alla fruibilità dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute in rapporto al periodo di sospensione delle lezioni la Corte di cassazione ha ritenuto da ultimo che “…Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
Pag. 5 a 6 ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022).” (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord., 7 maggio 2025, n. 11968).
In applicazione di tale principio di diritto, è dunque onere di parte resistente provare che il docente a tempo determinato è stato invitato inutilmente dal datore di lavoro a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, prova, quest'ultima, che nel caso di specie non è stata fornita, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, come per legge, e sono liquidate, in relazione alle fasi effettivamente espletate, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza), con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare Controparte_1 l'indennità sostitutiva per le ferie non godute in euro 1.353,07 per Pt_1
, in euro 1.327,79 per ed in euro 1.872,41 per
[...] Parte_2 [...] il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior Parte_3 somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
IVA e Cassa come per legge. Cuneo, 31.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.681/2025 promossa da
nata a [...] il [...], residente a [...] di Scarnafigi n. 2, C.F. ; nata a [...] C.F._1 Parte_2
ME (EN) il 27.10.1988, residente a [...], C.F. ; nata a C.F._2 Parte_3 Torino il 13.6.1989, residente a [...]nel Corso Regina Margherita n. 230, C.F.
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Walter Miceli (C.F. C.F._3
, EC , FA AN (C.F. C.F._4 Email_1
, EC , CO MP (C.F. C.F._5 Email_2
, EC: e Giovanni C.F._6 Email_3
LD (C.F. , EC , ed C.F._7 Email_4 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A,
RICORRENTI
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) C.F._8 dell Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_2
Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTE
Pag. 1 a 6 Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i docenti indicati in epigrafe ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il
[...]
per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento rispettivamente della somma di:
€ 1.722,98 per , Parte_1
€ 1.891,89 per , Parte_2
€ 1.952,38 per , Parte_3
o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- nel merito, rigettare il ricorso perché infondato;
- in subordine, riconoscendo il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità sostitutiva per i residui giorni di ferie e festività non godute e non monetizzate, accogliere i conteggi effettuati da questa parte resistente che quantificano l'importo totale in € 1.353,07 per € 1.327,79 per Parte_1 Parte_2 ed € 1.872,41 per Parte_3
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
Le parti ricorrenti hanno allegato a fondamento della loro domanda giudiziale: di essere docenti utilizzati dal mediante la stipula di contratti Controparte_1
a tempo determinato;
che, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono rimasti a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche
Pag. 2 a 6
funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola;
che, dunque, hanno diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni;
che, benché non abbiano chiesto di fruire delle ferie residue, i Dirigenti Scolastici non li hanno invitati a fruirne o, ancor meno, informati che, non fruendone, avrebbero perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
La parte resistente ha invece allegato: che nell'individuazione dei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali devono essere imputati a ferie tutti i giorni feriali che ricadono nel periodo di sospensione delle lezioni, compresi i sabati;
che successivamente all'entrata in vigore del comma 55, dell'art. 1, della Legge n. 228/2012 e quindi a decorrere dall'1.1.2013, è consentita la “monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Fermo restando l'obbligo di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto, ai fini della monetizzazione a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie”; che le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Tanto premesso, occorre considerare che la materia oggetto del presente giudizio è regolata dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha però introdotto le seguenti previsioni derogatorie:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
Pag. 3 a 6 limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Nel periodo soggetto all'originaria disciplina dettata dall'art. 5 cit. e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva dunque l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), impedendo la cd.
“monetizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL (la legge, come si è visto, disponeva che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore).
L'art. 1 l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali;
tuttavia, consente la “monetizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal 1.9.2013.
E' utile inoltre evidenziare quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica oggetto del ricorso, ossia il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari
Pag. 4 a 6
hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che i docenti non sono stati né invitati a fruire delle ferie, né tantomeno informati delle conseguenze della mancata fruizione limitatamente agli anni scolastici residui.
Dal canto suo, il resistente non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. CP_1
Occorre tuttavia rilevare che nel caso di specie la ricorrente ha volontariamente Pt_1 richiesto e fruito di 3 giorni di ferie nell'anno scolastico 2021/2022, alla ricorrente Pt_2 sono stati monetizzati 7,67 giorni di ferie non fruite nell'anno scolastico 2023/2024 e il ricorrente ha volontariamente richiesto e fruito di 1 Parte_3 giorno di ferie nell'anno scolastico 2016/2017.
Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto delle parti ricorrenti al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore delle parti ricorrenti la relativa indennità in euro 1.353,07 per Pt_1
, in euro 1.327,79 per ed in euro 1.872,41 per
[...] Parte_2 [...] come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla Parte_3 parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Occorre infine evidenziare con riguardo alla fruibilità dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute in rapporto al periodo di sospensione delle lezioni la Corte di cassazione ha ritenuto da ultimo che “…Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
Pag. 5 a 6 ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022).” (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord., 7 maggio 2025, n. 11968).
In applicazione di tale principio di diritto, è dunque onere di parte resistente provare che il docente a tempo determinato è stato invitato inutilmente dal datore di lavoro a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, prova, quest'ultima, che nel caso di specie non è stata fornita, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, come per legge, e sono liquidate, in relazione alle fasi effettivamente espletate, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza), con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare Controparte_1 l'indennità sostitutiva per le ferie non godute in euro 1.353,07 per Pt_1
, in euro 1.327,79 per ed in euro 1.872,41 per
[...] Parte_2 [...] il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior Parte_3 somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
IVA e Cassa come per legge. Cuneo, 31.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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