Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 859/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2023 e vertente
TRA nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte 1
,
Anoia, via Don Minzoni, nello studio dell'avv. TRIMARCHI BIAGIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP 1
Rosarno, via Maria Zita, 27, nello studio degli avv.ti BORGESE
MICHELANGELO e BORGESE VINCENZO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATO
nato ad [...] il [...], CP 2
,
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.313/2018, pubblicata il 30.3.2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava davanti al Tribunale di Palmi i fratelli CP 1 e [...] Parte 1
CP_2 al fine di sentire dichiarare l'acquisto per usucapione di 4 piccoli fondi siti in località "Cafone “e “Pignara" del Comune di Anoia, di cui tre catastalmente intestati 66
al padre ER 1 e uno alla madre Parte 2
Assumeva di averli posseduti animo domini da oltre vent'anni pubblicamente e
aveva mantenuto indisturbato il possesso, coltivato i terreni e percepito i frutti.
Il giudizio, istruito con prova orale, si concludeva con la sentenza n.313/1018, con cui il Tribunale rigettava la domanda di entrambe le parti costitute compensando le spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza.
il 29.10 2018 e a [...] وcon citazione notificata a CP 1 Parte 1
CP_2 il 30.10.2018, impugna la decisione rilevando che la stessa è affetta da error in iudicando ed error in procedendo atteso che il primo giudice rigettava la domanda sul ER 1 erano stati fuorviante assunto che i beni intestati a nel 2001 devoluti per legge per 2/3 ai tre figli e per 1/3 alla moglie Parte 2 analogamente, deceduta la Parte_2 nel 2005, tutti i beni della stessa erano stati devoluti ai figli in comune e pro indiviso. Posto che i beni possono essere astrattamente oggetto di successione ciò non è sufficiente a negare l'usucapione in capo ad uno solo dei coeredi avendo la giurisprudenza chiarito che la domanda di usucapione travolge le pretese successorie di qualsiasi tipo.
Inoltre il giudicante non teneva in conto la produzione documentale come il ricorso del 1988 al TAR Calabria avverso il diniego di permesso a costruire su uno degli immobili oggetto della controversia e ometteva qualsiasi riferimento alla deposizione del dott. Tes 1 redattore della perizia di parte, perizia che smentiva seccamente la deposizione di CP_3 sulla data d'espianto del vigneto e su chi aveva ordinato lo stesso.
Pertanto, se compiutamente valutate, le deposizioni dei testi dimostrano il possesso esclusivo e l'avvenuta usucapione richiesta.
Conclude chiedendo di dichiarare che l'appellante è proprietario dei terreni descritti nell'atto di disporre le conseguenti trascrizioni catastali;
la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. CP 1 nella comparsa di costituzione e risposta deduce che:
1)l'argomento introdotto dall'appellante inerente il possesso desumibile dal ricorso al
TAR e solo suggestivo poiché ciò che viene scritto in un ricorso è riferito dalla medesima parte che afferma di possedere e, quindi, non ha valenza di prova di un possesso ad usucapionem che deve essere specificatamente dimostrato in termini di esclusività;
2)con riferimento alle prove testimoniali l'appellante tenta di corroborare le proprie teorie su apodittiche e contorte valutazioni. Infatti le deposizioni dei testi Tes_2 e Tes 3 sono granitiche in relazione al possesso dei terreni da parte del deducente e dell'ingerenza nell'attività dell'uliveto di Parte 1 nel 2001 e 2012. L'ingerenza per poco tempo nell'attività agricola, il fingere un possesso prolungato tanto da presentare un progetto edilizio, dimostrano il vano tentativo di stabilizzare una situazione possessoria effimera. Ne consegue che la prova testimoniale di [...] CP 1 sul possesso ultraventennale è ampia ed esauriente, altrettanto non può dirsi per Parte 1 che tenta di inserirsi nel possesso dei fondi in base a versioni testimoniali che riferiscono su periodi di tempo assai limitati o su comportamenti episodici comunque non comprovanti il possesso ventennale.
Conclude chiedendo di rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado. CP 2 non si costituiva rimanendo contumace come in primo grado.
Alla prima udienza seguivano più rinvii. Da ultimo, stabilito con decreto lo svolgimento dell'udienza del 2.10.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., (le note risultano depositate dal solo appellante ) con ordinanza del 7.11.2023 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
Anche la comparsa conclusionale risulta depositata dal solo appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che la sentenza impugnata deve essere riformata perché affetta da error in iudicando ed error in procedendo in quanto i principi relativi alla successione ereditaria citati da primo giudice non rilevano nel caso in esame avendo egli dimostrato con la documentazione esibita e con le dichiarazioni dei testi indicati ed escussi di avere posseduto animo domini i quattro piccoli appezzamenti di terreno oggetto di giudizio già prima del decesso dei genitori intestatari catastali, [...] avvenuto, rispettivamente, il 13.2.2001 e il Parte 2 ER 1 e cui fa riferimento è il ricorso del 1988 al TAR 25.6.2005. La documentazione
Calabria con cui impugnava il provvedimento del Controparte_4 che sospendeva l'edificazione di un immobile su uno dei citati fondi e la c.t.p. del dr ER 2
[...]
Orbene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l' acquistato a titolo originario della proprietà avviene con il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto per vent'anni di un bene di proprietà altrui.
Nella fattispecie grava su Parte 1 che lo afferma dimostrare che il possesso dei fondi di proprietà dei genitori è iniziato animo domini quando questi erano in vita ed
è proseguito, pubblicamente e pacificamente, con l'esclusione dei coeredi CP 1 e CP_2 , anche successivamente al decesso degli stessi posto che, essendo il padre deceduto nel 2001 e la madre nel 2005, al momento della proposizione della domanda
(anno 2014) non era decorso il ventennio richiesto dalla legge.
Dagli atti di causa tutto ciò non risulta privato.
Infatti, il ricorso al TAR Calabria è proposto da Parte 1 e CP 2 avverso il diniego del Sindaco di Anoia di rilasciare la concessione a costruire due immobili gemelli sui fondi indicati dai fratelli Pt 1 nei relativi progetti perché zona soggetta a lottizzazione per come previsto nel P.d.F. del Comune. nel Parte 1 ricorso si qualifica possessore del terreno ma dichiara che proprietario è il padre [...] Persona_1 E' evidente che la dichiarazione d'essere possessore contenuta in un atto proveniente dallo stesso ricorrente per legittimare il suo interesse ad impugnare l'atto di diniego dell'autorità amministrativa ed ottenere la sospensione del provvedimento impugnato ( sospensione negata dal TAR) non è idonea a provare l'esistenza di un possesso valido ad usucapionem. La c.t.p. dell'agronomo dr. Tes_1 ( sentito come teste la conferma ) che insiste nell'affermare l'espianto del vigneto in tempo precedente al 2008 ( per come riscontrabile dalle foto di "Google Hearth ") e non nel 2010 non è risolutiva della controversia relativa al possesso esclusivo ultraventennale di Parte 1 atteso i teste escussi dichiarano quanto segue: nella conduzione Testimone 4 "Ritengo che alla morte di ER 1
CP 1dei fondi sono subentrati i due fratelli Io mi occupavo Pt_1 e della irrogazione della vigna con il “ verderame" quando era vivente il padre sig. venivo pagato in contanti e i soldi mi venivano dati dalla moglie ER 3
..
visto che siamo vicini di casa";d Parte 1 CP 3 "Non sono in grado di dire chi sia subentrato nel possesso dei fondi in località Cafone e Pignara già detenuti dal padre delle parti in causa. Posso solo dire che venivo inviato d su tali fondi..... nel fondo Cafone, trattandosi di CP 1 vigneto, provvedevo ad effettuare i trattamenti ed alla raccolta dell'uva e al trasporto della stessa ai magazzini della Chimiplant. Per quanto concerne i terreni in località
Pignara provvedevo alla raccolta delle olive ed al trasporto al frantoio. Tutto ciò avveniva nell'anno 2002 o 2003. negli anni 2011 e 2012 ho visto Parte 1
......
che si occupava dei terreni su incarico del quale io ho provveduto alla raccolta delle olive....nel periodo che ho lavorato per conto di Parte 1 sono stato pagato dallo stesso ". A specifica domanda aggiunge ." Si è vero. Nell'anno 2010|[...] CP 1 diede l'ordine di estirpare il vigneto ";
: " Specifico di non essere mai stato presente materialmente Testimone 5
sul posto al momento della raccolta delle olive. Quando affermo che è sempre stato a provvedere alla raccolta intendo dire che era Parte 1 che Parte 1 materialmente veniva a portare le olive al frantoio quando dico sempre
.....
temporalmente comunque intendo collocare almeno dall'anno 2000, cioè da quando l'impianto di molitura è stato ammodernato"; possiede da oltre 20 anni un "Si è vero Parte 1 Testimone 6 terreno in Comune di Anoia in località Pignara.Ciò posso affermare in quanto negli per la raccolta delle olive anni 78-79-80 io ero stato incaricato d Parte 1 non posso dire chi provvedeva alla pulizia del terreno
.....specifico di avere lavorato pe sul fondo Pignara sino all'anno 2007; Parte 1
"Posso affermare.... Di avere lavorato sul terreno in località Testimone 7
Cafone circa 20 anni addietro per alcune giornate e basta. Specifico di avere lavorato per circa due anni nella vigna in questione per poche giornate all'anno..... poi le piante sono state estirpate. Posso collocare questo tra il 1994 e il 1996. Non ho mai lavorato sul terreno in questione per incarico ricevuto da altri soggetti se non da [...]
Pt 1
La valutazione complessiva delle dichiarazioni dei testi consente di ritenere che, sia prima del decesso di (e cosa più che probabilmente per incaricoER_1 di questi già anziano) che successivamente, sono stati Parte 1 e [...]] CP_1 ad occuparsi della gestione dei piccoli fondi alternativamente e per le attività specificate dai testimoni Tanto esclude l'esistenza del possesso esclusivo ed
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ininterrotto per vent'anni su detti beni da parte di e, quindi, l'acquisto Parte 1 della proprietà a titolo originario.
Per quanto attiene il regolamento delle spese del giudizio , queste seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di in relazione a quanto CP 1
, previsto dal DM n.147/2002 per le cause di valore fino ad euro 5.200,00 (valore dichiarato € 5.000,00) in complessivi euro 2.915,00, di cui euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 992,00 per fase di trattazione ed euro
851,00 per fase decisionale , oltre rimborso forfetario spese generali. IVA e CPA come per legge. Stante la contumacia di CP 2 nulla si dispone per le spese in favore di questi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 con atto di citazione notificato i 29/30.10.2018 nei confronti di CP 1
,disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così e CP 2 decide:
1) rigetta l'appello; Parte 1 al pagamento, in favore di
2) condanna CP 1 delle
, spese processuali che liquida in complessivi euro 2.915,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese tra Parte 1 e
CP_2
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria,28/04/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)