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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 170 d.p.r. 115/02, iscritta al n. 49515/23 del Ruolo Generale e vertente
TRA
(C.F. ), difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dalla Avvocatura dello Stato, sede di Roma
RESISTENTE Oggetto: opposizione liquidazione compensi del difensore All'udienza del 27.11.24 la difesa delle parti ha concluso come in atti.
Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione orale della causa, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che la ricorrente ha proposto opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso maturato per l'attività professionale espletata in favore di ammesso al beneficio del patrocinio statale, nell'ambito del Parte_2 procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 14250/2023, instaurato dinanzi al Tribunale di Roma.
In particolare, sostiene di aver maturato un compenso pari a euro 2.004,75, Pt_1 calcolato tenendo conto dei parametri minimi, per le cause di valore indeterminabile
– complessità media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, importo già ridotto ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002 e comprensivo dell'aumento del 25% ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. 55/14, avendo le parti raggiunto un accordo, con conseguente mutamento di rito e conclusione del giudizio con sentenza in conformità delle condizioni concordate dalle parti. In subordine, la ricorrente chiede la liquidazione di un compenso pari a euro 1.634,62, già ridotto ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002 e comprensivo dell'aumento del 25% ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. 55/14, corrispondente ai parametri minimi per le suddette fasi, per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa. In ogni caso, ritiene Pt_1 che i valori minimi assoluti debbano essere riservati ai giudizi di natura non contenziosa per la materia separazioni e divorzi, non potendo equipararsi la
1 remunerazione di questi ultimi con quella prevista per le procedure di natura giudiziale, come nel caso di specie.
, pertanto, impugna il provvedimento con il quale è stata liquidata la minor Pt_1 somma di euro 874,50, ritenendo tale importo inferiore agli standard tabellari e lamentando che il giudice abbia omesso di liquidare la fase decisionale, di motivare la decisione, nonché di indicare lo scaglione di valore di riferimento e i criteri utilizzati per la quantificazione. Si è costituito il , eccependo la tardività dell'impugnazione e Controparte_1 contestando tutto quanto eccepito dalla ricorrente. Ciò premesso, quanto alla tempestività dell'opposizione, deve ricordarsi che il termine per l'impugnazione al decreto di liquidazione in caso di patrocinio a spese dello Stato è di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità “L'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso (…) va proposta entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (Cass. Sez. 6-2, n. 27418 del 2017; Corte Cost. n. 106 del 2016)” (da ultimo Cass. civ., ord. 1369/2023). L'attuale formulazione dell'art. 15 d. lgs. 150/2011, come novellato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, stabilisce che i giudizi di opposizione ai decreti di liquidazione sono regolati dal rito semplificato di cognizione, laddove il termine “semplificato” ha sostituito il temine “sommario”; tuttavia, deve ritenersi invariato il termine di 30 gg per l'opposizione, qualora il decreto sia stato comunicato, visto che l'art. 281 terdecies c.p.c. prevede che la sentenza è “impugnabile nei modi ordinari” e, cioè, entro 30 giorni dalla notifica (cd. termine breve), ferma restando la nuova questione della possibilità di opporre il decreto entro sei mesi dal suo deposito, in assenza di comunicazione (c.d. termine lungo).
Nel caso di specie, dai documenti in atti, risulta provata la comunicazione del provvedimento di liquidazione, tramite PEC, in data 3.10.23; pertanto, vista l'iscrizione a ruolo del ricorso in data 2.11.23, l'opposizione è tempestiva e l'eccezione sollevata da parte resistente andrà respinta. Nel merito, il ricorso andrà accolto nei limiti seguenti. Deve, in primo luogo, ricordarsi che l'art. 82 del D.P.R. 115/02, testualmente prevede che: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Dalla documentazione in atti, risulta la prova della redazione e deposito della memoria di costituzione nel giudizio in questione, nonché della definizione del giudizio tramite sentenza del 6.9.23, previo scambio di note scritte per la precisazione delle conclusioni e richiesta di mutamento del rito, a seguito di accordo delle parti.
2 Si concorda con il primo giudice sul fatto che l'attività conteziosa sia stata priva di questioni di fatto o di diritto complesse, in quanto ha da subito aderito alla Pt_2 domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché concordato con la suddivisione dei giorni di visita con il figlio minore, chiedendo solo una rivisitazione dell'assegno di mantenimento per il predetto, in conseguenza del peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto alla separazione;
tuttavia, non potrà escludersi la liquidazione della fase decisionale, in quanto risultano depositate note scritte con precisazione delle conclusioni, attività indicata nell'art. 4 lett. d) del DM 55/14; non si ritiene, invece, concedibile l'aumento “di regola” previsto per la conciliazione di cui all'art. 4 comma 6 del DM, trattandosi di aumento premiale collegato alla riduzione del contenzioso, poiché, nel caso di specie, la vicenda non si presentava complessa e avrebbe comportato per il tribunale solo la valutazione della proporzione del quantum dell'assegno di mantenimento in relazione al reddito di pertanto, per la fase di studio, introduttiva e Pt_2 decisionale si ritiene congruo applicare i valori minimi riportati nelle tabelle allegate al D.M. 55/14 per le cause dal valore indeterminabile di bassa complessità, oltre alla diminuzione per il patrocinio statale, per un totale di euro 1.384,00, oltre il 15% per spese e accessori;
si rileva, infatti, che i valori medi rappresentano, ai sensi del citato art. 82 D.P.R. 115/02, la soglia massima oltre la quale l'autorità giudiziaria non può spingersi nella liquidazione dei compensi al difensore, ritenendosi, pertanto, applicabili alle ipotesi caratterizzate da particolare complessità.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplificazione processuale e la risoluzione in rito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in questione:
- in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di liquidazione impugnato e liquida in favore dell'avv. per l'attività professionale di cui è Parte_1 causa la somma di euro 1.384,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori;
- pone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite del ricorrente, CP_1 che liquida ex DM 55/14 in EURO 852,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 9.1.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 170 d.p.r. 115/02, iscritta al n. 49515/23 del Ruolo Generale e vertente
TRA
(C.F. ), difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dalla Avvocatura dello Stato, sede di Roma
RESISTENTE Oggetto: opposizione liquidazione compensi del difensore All'udienza del 27.11.24 la difesa delle parti ha concluso come in atti.
Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione orale della causa, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che la ricorrente ha proposto opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso maturato per l'attività professionale espletata in favore di ammesso al beneficio del patrocinio statale, nell'ambito del Parte_2 procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 14250/2023, instaurato dinanzi al Tribunale di Roma.
In particolare, sostiene di aver maturato un compenso pari a euro 2.004,75, Pt_1 calcolato tenendo conto dei parametri minimi, per le cause di valore indeterminabile
– complessità media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, importo già ridotto ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002 e comprensivo dell'aumento del 25% ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. 55/14, avendo le parti raggiunto un accordo, con conseguente mutamento di rito e conclusione del giudizio con sentenza in conformità delle condizioni concordate dalle parti. In subordine, la ricorrente chiede la liquidazione di un compenso pari a euro 1.634,62, già ridotto ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002 e comprensivo dell'aumento del 25% ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. 55/14, corrispondente ai parametri minimi per le suddette fasi, per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa. In ogni caso, ritiene Pt_1 che i valori minimi assoluti debbano essere riservati ai giudizi di natura non contenziosa per la materia separazioni e divorzi, non potendo equipararsi la
1 remunerazione di questi ultimi con quella prevista per le procedure di natura giudiziale, come nel caso di specie.
, pertanto, impugna il provvedimento con il quale è stata liquidata la minor Pt_1 somma di euro 874,50, ritenendo tale importo inferiore agli standard tabellari e lamentando che il giudice abbia omesso di liquidare la fase decisionale, di motivare la decisione, nonché di indicare lo scaglione di valore di riferimento e i criteri utilizzati per la quantificazione. Si è costituito il , eccependo la tardività dell'impugnazione e Controparte_1 contestando tutto quanto eccepito dalla ricorrente. Ciò premesso, quanto alla tempestività dell'opposizione, deve ricordarsi che il termine per l'impugnazione al decreto di liquidazione in caso di patrocinio a spese dello Stato è di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità “L'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso (…) va proposta entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (Cass. Sez. 6-2, n. 27418 del 2017; Corte Cost. n. 106 del 2016)” (da ultimo Cass. civ., ord. 1369/2023). L'attuale formulazione dell'art. 15 d. lgs. 150/2011, come novellato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, stabilisce che i giudizi di opposizione ai decreti di liquidazione sono regolati dal rito semplificato di cognizione, laddove il termine “semplificato” ha sostituito il temine “sommario”; tuttavia, deve ritenersi invariato il termine di 30 gg per l'opposizione, qualora il decreto sia stato comunicato, visto che l'art. 281 terdecies c.p.c. prevede che la sentenza è “impugnabile nei modi ordinari” e, cioè, entro 30 giorni dalla notifica (cd. termine breve), ferma restando la nuova questione della possibilità di opporre il decreto entro sei mesi dal suo deposito, in assenza di comunicazione (c.d. termine lungo).
Nel caso di specie, dai documenti in atti, risulta provata la comunicazione del provvedimento di liquidazione, tramite PEC, in data 3.10.23; pertanto, vista l'iscrizione a ruolo del ricorso in data 2.11.23, l'opposizione è tempestiva e l'eccezione sollevata da parte resistente andrà respinta. Nel merito, il ricorso andrà accolto nei limiti seguenti. Deve, in primo luogo, ricordarsi che l'art. 82 del D.P.R. 115/02, testualmente prevede che: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Dalla documentazione in atti, risulta la prova della redazione e deposito della memoria di costituzione nel giudizio in questione, nonché della definizione del giudizio tramite sentenza del 6.9.23, previo scambio di note scritte per la precisazione delle conclusioni e richiesta di mutamento del rito, a seguito di accordo delle parti.
2 Si concorda con il primo giudice sul fatto che l'attività conteziosa sia stata priva di questioni di fatto o di diritto complesse, in quanto ha da subito aderito alla Pt_2 domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché concordato con la suddivisione dei giorni di visita con il figlio minore, chiedendo solo una rivisitazione dell'assegno di mantenimento per il predetto, in conseguenza del peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto alla separazione;
tuttavia, non potrà escludersi la liquidazione della fase decisionale, in quanto risultano depositate note scritte con precisazione delle conclusioni, attività indicata nell'art. 4 lett. d) del DM 55/14; non si ritiene, invece, concedibile l'aumento “di regola” previsto per la conciliazione di cui all'art. 4 comma 6 del DM, trattandosi di aumento premiale collegato alla riduzione del contenzioso, poiché, nel caso di specie, la vicenda non si presentava complessa e avrebbe comportato per il tribunale solo la valutazione della proporzione del quantum dell'assegno di mantenimento in relazione al reddito di pertanto, per la fase di studio, introduttiva e Pt_2 decisionale si ritiene congruo applicare i valori minimi riportati nelle tabelle allegate al D.M. 55/14 per le cause dal valore indeterminabile di bassa complessità, oltre alla diminuzione per il patrocinio statale, per un totale di euro 1.384,00, oltre il 15% per spese e accessori;
si rileva, infatti, che i valori medi rappresentano, ai sensi del citato art. 82 D.P.R. 115/02, la soglia massima oltre la quale l'autorità giudiziaria non può spingersi nella liquidazione dei compensi al difensore, ritenendosi, pertanto, applicabili alle ipotesi caratterizzate da particolare complessità.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la semplificazione processuale e la risoluzione in rito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in questione:
- in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di liquidazione impugnato e liquida in favore dell'avv. per l'attività professionale di cui è Parte_1 causa la somma di euro 1.384,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori;
- pone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite del ricorrente, CP_1 che liquida ex DM 55/14 in EURO 852,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 9.1.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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