Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
n.2909 del 5.10.2023
Oggetto: accertamento negativo debito contributivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n.716/2023 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da Pt_1
procura speciale in atti, dall'Avv. Marcello Raho ed elettivamente domiciliato in Lecce al viale Marche n. 12, nell'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'istituto
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Cristiano CP_1
Portone
APPELLATO
All'udienza del 5.3.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato il 10.10.2023, l' ha proposto appello avvero la sentenza n. Pt_1
2909 del 5.10.2023, con cui il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda
1
pagamento delle spese di lite.
A sostegno dell'appello, l' formulava due motivi di gravame. Pt_1
Con il primo motivo, l'istituto appellante sosteneva che il primo Giudice avrebbe interpretato in modo errato i principi di diritto affermati dalla S.C. nella sentenza n.
26127/2019 richiamata nella decisione.
Più in particolare, secondo l' , nella citata sentenza la S.C. si era preoccupato di Pt_1
evitare conseguenze dannose per il contribuente nell'ipotesi che, notificato l'atto impositivo al Curatore, il soggetto fallito potesse esserne pregiudicato, stabilendo dunque che l'atto stesso fosse notificato anche al contribuente fallito, per dargli modo di impugnarlo e di evitarne conseguenze negative in caso di ritorno in bonis.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, poi, si verteva in tema di cartella esattoriale che, in caso di mancata opposizione, diviene irretrattabile, mentre nel caso oggetto del presente giudizio l'atto notificato era un accertamento ispettivo, privo di efficacia esecutiva, inidoneo, dunque, a pregiudicare il diritto di difesa del destinatario dell'atto.
Di conseguenza, la notifica dell'atto al Curatore aveva comunque realizzato la finalità di interrompere la prescrizione per dieci anni.
Con il secondo motivo di impugnazione, l' ha sostenuto che il Tribunale di prime Pt_1 cure non avrebbe tenuto conto che l'efficacia interruttiva della prescrizione, derivante dalla notifica al Curatore, si sarebbe protratta per tutta la durata della procedura fallimentare.
In conclusione, l' ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della Pt_1 domanda formulata dall'appellato e la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado.
Con memoria depositata il 3.1.2025, si costituiva che contestava CP_1 integralmente l'appello e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'appello non appare fondato e va, pertanto, respinto.
Orbene, se la lettura della sentenza n.26127/2019 della Corte di Cassazione, posta a fondamento della decisione di primo grado, poteva effettivamente destare qualche dubbio sulla possibilità di estendere le conseguenze della mancata notifica dell'atto al fallito, non solo ai fini della sua rimessione in termini per l'impugnazione, ma anche a quelli sostanziali dell'inefficacia della notifica al (solo) curatore ai fini dell'interruzione della prescrizione, tali dubbi sono stati fugati dalla S.C., con ulteriore decisione.
Si fa riferimento, più espressamente, a Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22/04/2024, n.
10760, in cui si legge: “In tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti”.
Sicchè, la notifica della cartella esattoriale (ovvero anche, come nel caso di specie, di un atto di accertamento – v.: Cass. 31/01/2022, n. 2857), non soltanto abilita il soggetto fallito all'impugnazione in proprio, ma se eseguita al solo Curatore, come nel caso qui in esame, non produce l'effetto di interrompere la prescrizione nei confronti del fallito.
Orbene, tenuto conto che, in mancanza di valida notifica al fallito, l'insinuazione al passivo non può determinare nei suoi confronti efficacia interruttiva della prescrizione
(non potendosi considerare il fallito un coobbligato del curatore), va da sé che la durata della procedura fallimentare e l'insinuazione al passivo del credito nei confronti della società non ha spiegato alcun effetto interruttivo della prescrizione, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo.
Senza considerare che se, sulla scorta della citata giurisprudenza, la notifica al Curatore dell'atto di accertamento e/o della cartella esattoriale non può essere opposta né ai fini processuali, né a quelli sostanziali, al fallito, ancor meno può produrre effetto interruttivo l'ammissione al passivo del credito (che peraltro, è conseguenza della mancata impugnazione e/o contestazione da parte del Curatore). Effetto che si sarebbe verificato
3 se il credito avesse avuto un pieno e irretrattabile accertamento in danno del fallito in epoca antecedente all'ammissione al passivo.
Per il principio della soccombenza, l'ente appellante va condannato al pagamento delle pese di questo grado (quantificate in dispositivo tenendo conto dei criteri di cui al DM n.
55/2014) in favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'appellato.
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10.10.2023 da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , Pt_1 CP_1 avverso la sentenza n. 2909 del 5.10.2023 del Tribunale di Lecce, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l' al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio liquidate Pt_1 ex DM n. 55/2014, in € 4.997,00, oltre rimborso forfetario (15%) e accessori di legge.
-dà atto, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce, il 5.3.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
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